Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 20 gennaio 2025

Cassazione n. 24934/2025

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

hapronunciato la seguente SENTENZA sulricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avversol'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAuditala relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lettele conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto annullarsi con rinvioil provvedimento impugnato . [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l ’ ordinanza indicata nel preambolo la Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA]- briaha dichiarato inammissibile l’istanza con cui [OSCURATO:PERSONA] aveva chie- sto,ai sensi dell'art.670 cod. proc. pen., l'annullamento « della fase di appello e dellasentenza n. 2722 del 2024 nonché dell'ordine di esecuzione per la carcera- zione emesso dalla Procura della Repubblica di Palmi » , sul presupposto che il decretodi citazione in appello era stato notificato erroneamente ad un difensore diversoda quello dell'imputata e che nessuna notifica era stata effettuata a que- st'ultima.In subordine , aveva avanzato richiesta di restituzione n el termine per impugnarela sentenza di appello .

Aragione della decisione osserva che il giudice dell'esecuzione non può va- gliareeventuali nullità integrate nel corso del processo di cognizione ; esse, infatti, devonoessere eccepite con gli ordinari mezzi di impugnazione stante il limite del giudicatoche copre anche i provvedimenti affetti da nullità assoluta.

Anchel’implicita richiesta di restituzione del termine per impugnare è inam- missibileperché presentata oltre il termine di decadenza previsto dall'articolo 175 cod.proc. pen. 2.Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], per il tramite del difensore di fiducia,deducendo un unico motivo con cui denuncia violazion e di legge e vizio di motivazione.

Lamentache il giudice dell'esecuzione, nel dichiarare inammissibile l'istanza direstituzione del termine avanzata il 20 gennaio 2025 , ha e rrato nella determi- nazionedel termine per la richiesta di restituzione previsto a pena di decadenza dall'articolo175, comma 2 - bis, cod. proc. pen.

Tale norma, infatti, fa riferimento adun termine non di 10 ma di 30 giorni, con la conseguenza che esso non era ancorascaduto perché iniziato a decorrere il 28 dicembre quando stata eseguita lanotifica alla condannata dell'ordine di esecuzione per la carcerazione.

CONSIDERATOIN DIRITTO Ilricorso è fondato . 1.Risulta dall ’ ordinanza impugnata che la sentenza in esecuzione è stata emessanell’anno 2024 nei confronti di imputata dichiarata assente .

Trova,dunque, applicazione i l comm a

2.1. dell’art 175 introdot to dall'art. 11, comma1, lett. b), n.1, del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 a mente dei quali « L'im- putatogiudicato in assenza è restituito, a sua richiesta, nel termine per proporre impugnazione,salvo che vi abbia volontariamente rinunciato, se, nei casi previsti dall'articolo420 bis , commi 2 e 3, fornisce la prova di non aver avuto effettiva conoscenzadella pendenza del processo e di non aver potuto proporre impugna- zionenei termini senza sua colpa ».

L'art.89, comma 3, d.lgs. n. 150 del 2022, infatti, espressamente prevede, alcomma terzo, che «Le disposizioni degli articoli 157 - ter, comma 3, 581, commi 1-tere 1 - quater, e 585, comma 1 - bis, del codice di procedura penale si applicano perle sole impugnazioni proposte avverso sentenze pronunciate in data successiva aquella di entrata in vigore del presente decreto.

Negli stessi casi si applicano anchele disposizioni dell'articolo 175 del codice di procedura penale, come modi- ficatodal presente decreto».

Ladisposizione transitoria di cui all'art. 89, comma 3, del d.lgs. n. 150 del 2022,si applica, dunque, a partire dal 31 dicembre 2022, secondo quanto previsto dall'art.99-bis del decreto - legge 31 ottobre 2022, n. 162, convertito, con modifi- cazioni,nella legge 30 dicembre 2002, n. 199 (Sez. 4, n. 38253 del 01/10/2024, nonmassimata; vedi anche Sez. 2, n. 20899 del 24/02/2023, Delfino, Rv. 284704 -01).

1.1. Lanuova disciplina ha introdotto una nuova ipotesi di restituzione nei terminiper l'imputato giudicato in assenza, stabilendo che, salvo che non vi abbia volontariamenterinunciato, è restituito, su sua richiesta, nel termine per proporre impugnazioneanche nei casi di assenza previsti dall'art. 420 - bis, commi 2 e 3, cod.proc. pen. (assenza non fondata su elementi di certezza, ma ritenuta provata dalgiudice; assenza derivante da sottrazione volontaria), a patto che fornisca la provadi non aver avuto effettiva conoscenza della pendenza del processo e di non averpotuto proporre impugnazione nei termini senza sua colpa.

Intale peculiare ipotesi la richiesta di restituzione , a mente del successivo comma2-bis dell ’ art. 17 5 cod. proc. pen , deve essere « presentata, a pena di de- cadenza,nel termine di trenta giorni da quello in cui l'imputato ha avuto effettiva conoscenzadel provvedimento.

In caso di estradizione dall'estero, il termine per lapresentazione della richiesta decorre dalla consegna del condannato ».

Ledivisate condizioni di ammissibilità, in coerenza con il complessivo sistema deirimedi normativamente previsto, hanno lo scopo di precludere l'utilizzo di tale strumentoprocessuale all'imputato che, pur formalmente assente, ha successiva- menteavuto conoscenza della pendenza del processo in tempo utile per interve- nire,avvalendosi dei rimedi interni alla fase, e, soprattutto, per proporre impu- gnazionenei termini ordinari.

LaRelazione illustrativa chiarisce che «il ritorno, seppure per i soli casi in cui ladichiarazione di assenza non è fondata su elementi di certezza (per i quali, invece,solo una dichiarazione erronea di assenza consentirà il rimedio rescisso- rio),allo strumento della remissione in termini per l'impugnazione discende dalla circostanzache la delega ha contestualmente introdotto per l'assente un onere aggiuntivoper proporre appello, ossia il deposito di una procura speciale e di una elezionedi domicilio successivi alla sentenza.

Il rimedio più coerente con questa scelta,che tende a precludere la proposizione dell'impugnazione per l'assente che nonsi manifesti è, infatti, la rimessione in termini per proporre quella impugna- zione,per i casi in cui davvero l'imputato non aveva conoscenza della pendenza del processo e non era nelle condizioni di proporre impugnazione, senza sua colpa».

Illegislatore della riforma ha, dunque, inteso effettuare un'interpretazione convenzionalmentee costituzionalmente orientata dell'art. 175, comma 1, intesa asuperare le categorie normative del caso fortuito e della forza maggiore, a mag- gioregaranzia e rispetto dell'art. 117 Cost., in relazione agli artt. 6 e 7 Conven- zioneEDU.

Attraversola nuova disciplina della restituzione nel termine e della rescissione delgiudicato, il legislatore delegato ha, pertanto, adottato uno schema binario, in baseal quale la restituzione nel termine per impugnare è esperibile nei soli casi di assenzadichiarata legittimamente allorché l'imputato provi di non aver avuto co- noscenzadella pendenza del giudizio e di non aver potuto proporre impugnazione senzasua colpa; l'istituto della rescissione del giudicato è, invece, applicabile ai solicasi di erronea dichiarazione di assenza in mancanza dei presupposti previsti dall'art.420 bis cod. proc. pen. 1.2.La giurisprudenza di legittimità, in conformità alle linee direttrici della riforma,ha statuito che, nella disciplina riformata, la restituzione nel termine per impugnaredeve essere accordata nei casi di assenza dichiarata legittimamente, allorchél'imputato provi di non aver avuto conoscenza della pendenza del giudizio edi non aver potuto proporre impugnazione senza sua colpa (Sez. 4, n. 28477 del 30/05/2024non massimata).

2. Uniformandosi a tali principi, la Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] , una voltadichiarata l ’ inammissibilità dell ’ istanza volta ad ottenere la declaratoria di invaliditàed inefficacia del titolo, avrebbe dovuto prendere in esame nel merito l'istanzadi restituzione del termine perché presentata tempestivamente nel ter- minedi 30 giorni .

Leillustrate modifiche normative non hanno mo dificato la disciplina detta ta dall’art.670 cod. proc. pen. sicché il giudice dell'esecuzione , a mente del terzo comma,è rimasto competente a decidere sulla richiesta di restituzione in termini quandola stessa è subordinata all'accertamento della validità o dell'efficacia del titoloesecutivo, comunque contestate dall'istante .

In tale ipotesi , il giu dice adito , dinanzial quale sia stata eccepita la nullità del titolo esecutivo e contestualmente avanzataistanza di restituzione nel termine per impugnare in ragione di difetto di effettivaconoscenza dello stesso, deve pregiudizialmente verificare la validità del suddettotitolo e, qualora abbia accertato l'esecutività, è tenuto altresì ad esami- nareautonomamente la menzionata istanza presentata ai sensi dell'art. 175 cod. proc.pen. ( Sez . 2 , n. 29114 del 23/05/2019 , L ucattini , Rv. 277017 – 01 ; Sez. 1 , n. 36357 del 20/05/2016 , Kadric , Rv. 268251 – 01 ; Sez. 6 , n. 49876 del 29/11/2013,Laci, Rv. 258389 – 01 ; Sez. 1 , n. 16523 del 16/03/2011 , Scialla, Rv. 250438– 01 ) . 3.Alla stregua dei rilievi sin qui e s posti , deve essere disposto l ’ annullamento del provvedimento impugnato con rinvio alla Corte di appello di ReggioCalabria, che provvederà adesaminare l’istanza di restituzione nel termine in conformità ai principidi diritto di cui alla parte motiva.

P.Q.M Annulla l'ordina

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
hapronunciato la seguente SENTENZA sulricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avversol'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAuditala relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lettele conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto annullarsi con rinvioil provvedimento impugnato . [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l ’ ordinanza indicata nel preambolo la Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA]- briaha dichiarato inammissibile l’istanza con cui [OSCURATO:PERSONA] aveva chie- sto,ai sensi dell'art.670 cod. proc. pen., l'annullamento « della fase di appello e dellasentenza n. 2722 del 2024 nonché dell'ordine di esecuzione per la carcera- zione emesso dalla Procura della Repubblica di Palmi » , sul presupposto che il decretodi citazione in appello era stato notificato erroneamente ad un difensore diversoda quello dell'imputata e che nessuna notifica era stata effettuata a que- st'ultima.In subordine , aveva avanzato richiesta di restituzione n el termine per impugnarela sentenza di appello . Aragione della decisione osserva che il giudice dell'esecuzione non può va- gliareeventuali nullità integrate nel corso del processo di cognizione ; esse, infatti, devonoessere eccepite con gli ordinari mezzi di impugnazione stante il limite del giudicatoche copre anche i provvedimenti affetti da nullità assoluta. Anchel’implicita richiesta di restituzione del termine per impugnare è inam- missibileperché presentata oltre il termine di decadenza previsto dall'articolo 175 cod.proc. pen. 2.Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], per il tramite del difensore di fiducia,deducendo un unico motivo con cui denuncia violazion e di legge e vizio di motivazione. Lamentache il giudice dell'esecuzione, nel dichiarare inammissibile l'istanza direstituzione del termine avanzata il 20 gennaio 2025 , ha e rrato nella determi- nazionedel termine per la richiesta di restituzione previsto a pena di decadenza dall'articolo175, comma 2 - bis, cod. proc. pen. Tale norma, infatti, fa riferimento adun termine non di 10 ma di 30 giorni, con la conseguenza che esso non era ancorascaduto perché iniziato a decorrere il 28 dicembre quando stata eseguita lanotifica alla condannata dell'ordine di esecuzione per la carcerazione. CONSIDERATOIN DIRITTO Ilricorso è fondato . 1.Risulta dall ’ ordinanza impugnata che la sentenza in esecuzione è stata emessanell’anno 2024 nei confronti di imputata dichiarata assente . Trova,dunque, applicazione i l comm a 2.1. dell’art 175 introdot to dall'art. 11, comma1, lett. b), n.1, del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 a mente dei quali « L'im- putatogiudicato in assenza è restituito, a sua richiesta, nel termine per proporre impugnazione,salvo che vi abbia volontariamente rinunciato, se, nei casi previsti dall'articolo420 bis , commi 2 e 3, fornisce la prova di non aver avuto effettiva conoscenzadella pendenza del processo e di non aver potuto proporre impugna- zionenei termini senza sua colpa ». L'art.89, comma 3, d.lgs. n. 150 del 2022, infatti, espressamente prevede, alcomma terzo, che «Le disposizioni degli articoli 157 - ter, comma 3, 581, commi 1-tere 1 - quater, e 585, comma 1 - bis, del codice di procedura penale si applicano perle sole impugnazioni proposte avverso sentenze pronunciate in data successiva aquella di entrata in vigore del presente decreto. Negli stessi casi si applicano anchele disposizioni dell'articolo 175 del codice di procedura penale, come modi- ficatodal presente decreto». Ladisposizione transitoria di cui all'art. 89, comma 3, del d.lgs. n. 150 del 2022,si applica, dunque, a partire dal 31 dicembre 2022, secondo quanto previsto dall'art.99-bis del decreto - legge 31 ottobre 2022, n. 162, convertito, con modifi- cazioni,nella legge 30 dicembre 2002, n. 199 (Sez. 4, n. 38253 del 01/10/2024, nonmassimata; vedi anche Sez. 2, n. 20899 del 24/02/2023, Delfino, Rv. 284704 -01). 1.1. Lanuova disciplina ha introdotto una nuova ipotesi di restituzione nei terminiper l'imputato giudicato in assenza, stabilendo che, salvo che non vi abbia volontariamenterinunciato, è restituito, su sua richiesta, nel termine per proporre impugnazioneanche nei casi di assenza previsti dall'art. 420 - bis, commi 2 e 3, cod.proc. pen. (assenza non fondata su elementi di certezza, ma ritenuta provata dalgiudice; assenza derivante da sottrazione volontaria), a patto che fornisca la provadi non aver avuto effettiva conoscenza della pendenza del processo e di non averpotuto proporre impugnazione nei termini senza sua colpa. Intale peculiare ipotesi la richiesta di restituzione , a mente del successivo comma2-bis dell ’ art. 17 5 cod. proc. pen , deve essere « presentata, a pena di de- cadenza,nel termine di trenta giorni da quello in cui l'imputato ha avuto effettiva conoscenzadel provvedimento. In caso di estradizione dall'estero, il termine per lapresentazione della richiesta decorre dalla consegna del condannato ». Ledivisate condizioni di ammissibilità, in coerenza con il complessivo sistema deirimedi normativamente previsto, hanno lo scopo di precludere l'utilizzo di tale strumentoprocessuale all'imputato che, pur formalmente assente, ha successiva- menteavuto conoscenza della pendenza del processo in tempo utile per interve- nire,avvalendosi dei rimedi interni alla fase, e, soprattutto, per proporre impu- gnazionenei termini ordinari. LaRelazione illustrativa chiarisce che «il ritorno, seppure per i soli casi in cui ladichiarazione di assenza non è fondata su elementi di certezza (per i quali, invece,solo una dichiarazione erronea di assenza consentirà il rimedio rescisso- rio),allo strumento della remissione in termini per l'impugnazione discende dalla circostanzache la delega ha contestualmente introdotto per l'assente un onere aggiuntivoper proporre appello, ossia il deposito di una procura speciale e di una elezionedi domicilio successivi alla sentenza. Il rimedio più coerente con questa scelta,che tende a precludere la proposizione dell'impugnazione per l'assente che nonsi manifesti è, infatti, la rimessione in termini per proporre quella impugna- zione,per i casi in cui davvero l'imputato non aveva conoscenza della pendenza del processo e non era nelle condizioni di proporre impugnazione, senza sua colpa». Illegislatore della riforma ha, dunque, inteso effettuare un'interpretazione convenzionalmentee costituzionalmente orientata dell'art. 175, comma 1, intesa asuperare le categorie normative del caso fortuito e della forza maggiore, a mag- gioregaranzia e rispetto dell'art. 117 Cost., in relazione agli artt. 6 e 7 Conven- zioneEDU. Attraversola nuova disciplina della restituzione nel termine e della rescissione delgiudicato, il legislatore delegato ha, pertanto, adottato uno schema binario, in baseal quale la restituzione nel termine per impugnare è esperibile nei soli casi di assenzadichiarata legittimamente allorché l'imputato provi di non aver avuto co- noscenzadella pendenza del giudizio e di non aver potuto proporre impugnazione senzasua colpa; l'istituto della rescissione del giudicato è, invece, applicabile ai solicasi di erronea dichiarazione di assenza in mancanza dei presupposti previsti dall'art.420 bis cod. proc. pen. 1.2.La giurisprudenza di legittimità, in conformità alle linee direttrici della riforma,ha statuito che, nella disciplina riformata, la restituzione nel termine per impugnaredeve essere accordata nei casi di assenza dichiarata legittimamente, allorchél'imputato provi di non aver avuto conoscenza della pendenza del giudizio edi non aver potuto proporre impugnazione senza sua colpa (Sez. 4, n. 28477 del 30/05/2024non massimata). 2. Uniformandosi a tali principi, la Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] , una voltadichiarata l ’ inammissibilità dell ’ istanza volta ad ottenere la declaratoria di invaliditàed inefficacia del titolo, avrebbe dovuto prendere in esame nel merito l'istanzadi restituzione del termine perché presentata tempestivamente nel ter- minedi 30 giorni . Leillustrate modifiche normative non hanno mo dificato la disciplina detta ta dall’art.670 cod. proc. pen. sicché il giudice dell'esecuzione , a mente del terzo comma,è rimasto competente a decidere sulla richiesta di restituzione in termini quandola stessa è subordinata all'accertamento della validità o dell'efficacia del titoloesecutivo, comunque contestate dall'istante . In tale ipotesi , il giu dice adito , dinanzial quale sia stata eccepita la nullità del titolo esecutivo e contestualmente avanzataistanza di restituzione nel termine per impugnare in ragione di difetto di effettivaconoscenza dello stesso, deve pregiudizialmente verificare la validità del suddettotitolo e, qualora abbia accertato l'esecutività, è tenuto altresì ad esami- nareautonomamente la menzionata istanza presentata ai sensi dell'art. 175 cod. proc.pen. ( Sez . 2 , n. 29114 del 23/05/2019 , L ucattini , Rv. 277017 – 01 ; Sez. 1 , n. 36357 del 20/05/2016 , Kadric , Rv. 268251 – 01 ; Sez. 6 , n. 49876 del 29/11/2013,Laci, Rv. 258389 – 01 ; Sez. 1 , n. 16523 del 16/03/2011 , Scialla, Rv. 250438– 01 ) . 3.Alla stregua dei rilievi sin qui e s posti , deve essere disposto l ’ annullamento del provvedimento impugnato con rinvio alla Corte di appello di ReggioCalabria, che provvederà adesaminare l’istanza di restituzione nel termine in conformità ai principidi diritto di cui alla parte motiva. P.Q.M Annulla l'ordina
Sentenza Cassazione n. 24934/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris