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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 11672/2023

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e dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], entrambi con studio in Roma, ove elettivamente domiciliata, giusta procura in calce al ricorso introduttivo del presente procedimento; RICORRENTE [OSCURATO:PERSONA] la “[OSCURATO:PERSONA] S.r.l.”, con sede in Supino (FR), in persona dell’amministratore unico pro tempore , in qualità di concessionaria del servizio di accertamento e riscossione dell’ICI per il Comune di Pontecorvo ( F R) , rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], con studio in Frosinone, elettivamente domiciliata presso l’Avv. [OSCURATO:PERSONA], con studio in Roma, giusta procura in calce al controricorso di costituzione nel presente procedimento; [OSCURATO:PERSONA] il Comune di Pontecorvo (FR), in persona del Sindaco pro tempore; INTIMATO avverso la sentenza depositata dalla Commissione t ributaria regionale delLazio – sezione staccata di Latina il 24 settembre 2019, n. 5304/19/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 2 1 aprile 202 3 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]:

1. la “[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:SOCIETA].” ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza depositata dalla Commissione tributaria regionale del Lazio –sezione staccata di Latina il 24 settembre 2019, n. 5304/19/2019, che, in controversia su impugnazione di avviso di accertamento per l’I CI relativa all’anno 2011 con riguardo ad una cav a per l’estrazione di materiali inerti,ha accolto l’appello proposto dal la “ [OSCURATO:PERSONA] S.r.l.”, in qualità di concessionaria del servizio di accertamento e riscossione dell’ICI per il Comune di Pontecorvo (FR), nei confronti della medesim a e del Comune di Pontecorvo (FR) a vverso la sentenza depositata dalla Commissione tributaria provinciale diFrosinone il 13 settembre 2017, n. 780/01/2017, con co mpensazione delle spese giudiziali;

2. la Commissione tributaria regionaleha riformato la decisione di prime cure,sul presupposto: che l a società concessionaria del servizio di accertamento e riscossione era munita di legittimazione processualein sede di impugnazione dell’avviso di accertamento; che l’avviso di accertamento era dotato di adeguata motivazione; che l’ICI doveva gravare sulle aree destinate ad attività estrattiva, le quali dovevano considerarsi edificabili a prescindere dalle previsioni dello strumento urbanistico generale;

3. la “[OSCURATO:PERSONA] S.r.l.” ha resistito con controricorso, mentre il Comune di Pontecorvo (FR) è rimasto intimato;

4. in corso di causa, la ricorrente ha depositato rinuncia al ricorso per cassazione, che è stata accettata dalla controricorrente; 5.il ricorso è affidato a cinque motivi; 5.1 con il primo motivo(indicato in ricorso con la lettera “A ”) , si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 14 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, 75 e 81 cod. proc. civ., 2909 cod. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n . 3 , cod. proc. civ., per essere stato erroneamente ritenuto dal giudice di secondo grado che la società concessionaria del servizio di accertamento e riscossione fosse legittimata a contraddire nel giudizio di impugnazione dell’avviso di accertamento che era stato emanato dall’ente impositore, là dove quest’ultimo aveva prestato acquiescenza alla decisione di prime cure che aveva annullato l’atto impositivo; 5.2 con il secondo motivo(indicato in ricorso con la lettera “B”), si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 52 del d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 466, e 2697 cod. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per essere stato erroneamente ritenuto dal giudice di secondo gradoche la società concessionaria del servizio di accertamento e riscossione avesse provato la rappresentanza dell’ente impositore; 5.3 con il terzo motivo(indicato in ricorso con la lettera “C”), si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 11 del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 546, 7, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212, e 2697 cod., civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per essere stato erroneamente ritenuto dal giudice di secondo grado che la società concessionaria del servizio di accertamento e riscossione non avesse alterato i termini della controversia con l’introduzione di temi di indagini diversi da quelli emergenti dall’avviso di accertamento e la contribuente fosse stata posta in condizione di esercitare il diritto di difesa; 5.4 con il quarto motivo(indicato in ricorso con la lettera “D”), si denunciano, al contempo, violazione e falsa applicazione dell’art. 2, lett. b, del d.lgs. 30 dicembre 1992 n. 504, secondo l’interpretazione autentica degli artt. 11-quaterdecies, comma 16, del d.l. 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 2 dicembre 2005, n. 248, e 36, comma 2, del d.l. 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., nonché violazione e falsa applicazione dell’art. 5 del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 546, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.,per essere stato erroneamente ritenuto dal giudice di secondo gradoche le aree destinate ad attività estrattiva dovevano considerarsi edificabili a prescindere dalle previsioni dello strumento urbanistico generale, con la conseguenteloro assoggettabilità ad ICI; 5.5 con il quinto motivo(indicato in ricorso con la lettera “E”), si denuncia nullità della sentenza impugnata per violazione degli artt. 112 e 342 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., per essere stato omesso dal giudice di secondo grado di pronunziarsi su tre motivi di appello circa la tardiva notifica dell’avviso di accertamento e la conseguente decadenza dell’azione impositiva, l’erronea applicazione del regime sanzionatorio e la determinazione del valore delle aree in questione; [OSCURATO:PERSONA]:

1. la rinuncia della ricorrente è rituale perché è intervenuta prima dell'adunanza camerale (art. 390, secondo comma, cod. proc. civ.), è stata sottoscritta dal difensore munito di procura speciale, è stata accettata e sottoscritta dal difensore della controricorrente (art. 390, terzo comma, c od. proc. civ. ) ; pertanto, il procedimento deve essere dichiarato estinto per rinunciaal ricorso; 2.stante l’accettazione della rinuncia, in conformità all’accordo tra le parti, si può disporre la compensazione delle spese giudiziali(art. 391, quarto comma, cod. proc. civ.); 3.infine, il tenore della pronunzia, che è di estinzione e non di rigetto o di inammissibilità od improponibilità, esclude - trattandosi di norma lato sensu sanzionatoria e comunque eccezionale ed in quanto tale di stretta interpretazione - l'applicabilità dell'art. 13, co mma 1 - quater , del d .P.R. 30 maggio 2002, n. 115 , quale inseri to dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012 , n. 228, circa l'obbligo per il ricorrente non vittorioso di versare una somma pari al contributo unificato già versato all'atto della proposizione dell'impugnazione; e la stessa estraneità della fatti specie a quella prevista dalla norma ora richiamata consente pure di omettere ogni ulteriore specificazione in dispositivo (tra le tante:Cass., Sez. 6^-3, 30 settembre 2015, n. 19560; Cass., Sez. 5^, 12 ottobre 2018, n. 25485; Cass., Sez. 5^, 28 maggio 2020, n. 10140; Cass., Sez. 5^, 9 marzo 2021, n. 6400; Cass., Sez. 5^, 17 giugno 2022, n. 19599).

P.Q.M. [OSCURATO:PERSONA] l'estinzione del procedimento per rinuncia al ricorsoe compensa le spese giudiziali Così deciso a Romanella camera di consiglio del 21 aprile 2023.

IL PRESIDENTE [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
e dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], entrambi con studio in Roma, ove elettivamente domiciliata, giusta procura in calce al ricorso introduttivo del presente procedimento; RICORRENTE [OSCURATO:PERSONA] la “[OSCURATO:PERSONA] S.r.l.”, con sede in Supino (FR), in persona dell’amministratore unico pro tempore , in qualità di concessionaria del servizio di accertamento e riscossione dell’ICI per il Comune di Pontecorvo ( F R) , rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], con studio in Frosinone, elettivamente domiciliata presso l’Avv. [OSCURATO:PERSONA], con studio in Roma, giusta procura in calce al controricorso di costituzione nel presente procedimento; [OSCURATO:PERSONA] il Comune di Pontecorvo (FR), in persona del Sindaco pro tempore; INTIMATO avverso la sentenza depositata dalla Commissione t ributaria regionale delLazio – sezione staccata di Latina il 24 settembre 2019, n. 5304/19/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 2 1 aprile 202 3 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]: 1. la “[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:SOCIETA].” ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza depositata dalla Commissione tributaria regionale del Lazio –sezione staccata di Latina il 24 settembre 2019, n. 5304/19/2019, che, in controversia su impugnazione di avviso di accertamento per l’I CI relativa all’anno 2011 con riguardo ad una cav a per l’estrazione di materiali inerti,ha accolto l’appello proposto dal la “ [OSCURATO:PERSONA] S.r.l.”, in qualità di concessionaria del servizio di accertamento e riscossione dell’ICI per il Comune di Pontecorvo (FR), nei confronti della medesim a e del Comune di Pontecorvo (FR) a vverso la sentenza depositata dalla Commissione tributaria provinciale diFrosinone il 13 settembre 2017, n. 780/01/2017, con co mpensazione delle spese giudiziali; 2. la Commissione tributaria regionaleha riformato la decisione di prime cure,sul presupposto: che l a società concessionaria del servizio di accertamento e riscossione era munita di legittimazione processualein sede di impugnazione dell’avviso di accertamento; che l’avviso di accertamento era dotato di adeguata motivazione; che l’ICI doveva gravare sulle aree destinate ad attività estrattiva, le quali dovevano considerarsi edificabili a prescindere dalle previsioni dello strumento urbanistico generale; 3. la “[OSCURATO:PERSONA] S.r.l.” ha resistito con controricorso, mentre il Comune di Pontecorvo (FR) è rimasto intimato; 4. in corso di causa, la ricorrente ha depositato rinuncia al ricorso per cassazione, che è stata accettata dalla controricorrente; 5.il ricorso è affidato a cinque motivi; 5.1 con il primo motivo(indicato in ricorso con la lettera “A ”) , si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 14 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, 75 e 81 cod. proc. civ., 2909 cod. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n . 3 , cod. proc. civ., per essere stato erroneamente ritenuto dal giudice di secondo grado che la società concessionaria del servizio di accertamento e riscossione fosse legittimata a contraddire nel giudizio di impugnazione dell’avviso di accertamento che era stato emanato dall’ente impositore, là dove quest’ultimo aveva prestato acquiescenza alla decisione di prime cure che aveva annullato l’atto impositivo; 5.2 con il secondo motivo(indicato in ricorso con la lettera “B”), si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 52 del d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 466, e 2697 cod. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per essere stato erroneamente ritenuto dal giudice di secondo gradoche la società concessionaria del servizio di accertamento e riscossione avesse provato la rappresentanza dell’ente impositore; 5.3 con il terzo motivo(indicato in ricorso con la lettera “C”), si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 11 del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 546, 7, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212, e 2697 cod., civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per essere stato erroneamente ritenuto dal giudice di secondo grado che la società concessionaria del servizio di accertamento e riscossione non avesse alterato i termini della controversia con l’introduzione di temi di indagini diversi da quelli emergenti dall’avviso di accertamento e la contribuente fosse stata posta in condizione di esercitare il diritto di difesa; 5.4 con il quarto motivo(indicato in ricorso con la lettera “D”), si denunciano, al contempo, violazione e falsa applicazione dell’art. 2, lett. b, del d.lgs. 30 dicembre 1992 n. 504, secondo l’interpretazione autentica degli artt. 11-quaterdecies, comma 16, del d.l. 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 2 dicembre 2005, n. 248, e 36, comma 2, del d.l. 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., nonché violazione e falsa applicazione dell’art. 5 del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 546, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.,per essere stato erroneamente ritenuto dal giudice di secondo gradoche le aree destinate ad attività estrattiva dovevano considerarsi edificabili a prescindere dalle previsioni dello strumento urbanistico generale, con la conseguenteloro assoggettabilità ad ICI; 5.5 con il quinto motivo(indicato in ricorso con la lettera “E”), si denuncia nullità della sentenza impugnata per violazione degli artt. 112 e 342 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., per essere stato omesso dal giudice di secondo grado di pronunziarsi su tre motivi di appello circa la tardiva notifica dell’avviso di accertamento e la conseguente decadenza dell’azione impositiva, l’erronea applicazione del regime sanzionatorio e la determinazione del valore delle aree in questione; [OSCURATO:PERSONA]: 1. la rinuncia della ricorrente è rituale perché è intervenuta prima dell'adunanza camerale (art. 390, secondo comma, cod. proc. civ.), è stata sottoscritta dal difensore munito di procura speciale, è stata accettata e sottoscritta dal difensore della controricorrente (art. 390, terzo comma, c od. proc. civ. ) ; pertanto, il procedimento deve essere dichiarato estinto per rinunciaal ricorso; 2.stante l’accettazione della rinuncia, in conformità all’accordo tra le parti, si può disporre la compensazione delle spese giudiziali(art. 391, quarto comma, cod. proc. civ.); 3.infine, il tenore della pronunzia, che è di estinzione e non di rigetto o di inammissibilità od improponibilità, esclude - trattandosi di norma lato sensu sanzionatoria e comunque eccezionale ed in quanto tale di stretta interpretazione - l'applicabilità dell'art. 13, co mma 1 - quater , del d .P.R. 30 maggio 2002, n. 115 , quale inseri to dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012 , n. 228, circa l'obbligo per il ricorrente non vittorioso di versare una somma pari al contributo unificato già versato all'atto della proposizione dell'impugnazione; e la stessa estraneità della fatti specie a quella prevista dalla norma ora richiamata consente pure di omettere ogni ulteriore specificazione in dispositivo (tra le tante:Cass., Sez. 6^-3, 30 settembre 2015, n. 19560; Cass., Sez. 5^, 12 ottobre 2018, n. 25485; Cass., Sez. 5^, 28 maggio 2020, n. 10140; Cass., Sez. 5^, 9 marzo 2021, n. 6400; Cass., Sez. 5^, 17 giugno 2022, n. 19599). P.Q.M. [OSCURATO:PERSONA] l'estinzione del procedimento per rinuncia al ricorsoe compensa le spese giudiziali Così deciso a Romanella camera di consiglio del 21 aprile 2023. IL PRESIDENTE [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]
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