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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 19593/2026

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o a carico di:avverso la sentenza del 16/10/2025 del Tribunale di Udinevisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generaleLuigi [OSCURATO:PERSONA], il quale ha concluso chiedendo che il ricorso sia accolto e che la sentenzaimpugnata sia annullata con rinvio;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con sentenza del 16/10/2025, resa in esito a giudizio abbreviato, il Tribunale diUdine, previa riqualificazione come furto pluriaggravato (dall’avere usato violenza su cosaesposta alla pubblica fede) di una bicicletta del fatto che era stato contestato dal pubblicoministero come ricettazione della stessa bicicletta, dichiarava non doversi procedere neiconfronti di [OSCURATO:PERSONA] in ordine al riqualificato reato di furto pluriaggravato per mancanzadella condizione di procedibilità della querela.Dopo avere argomentato che, «qualora il soggetto fosse colpevole di furto, l’azionepenale sarebbe improcedibile per difetto di querela», mentre «[d]iversa sarebbe laconseguenza in caso di responsabilità per ricettazione», e che «[s]i denota, quindi, unindubbio vantaggio per l’imputato nella riqualificazione in furto», il Tribunale di Udineconcludeva che «[n]e consegue che, previa derubricazione del fatto nei termini sopra esposti[cioè come furto pluriaggravato], debba essere dichiarata l’improcedibilità per difetto diquerela».2.

Avverso l’indicata sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Udine, ha propostoricorso per cassazione il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte d’appello diTrieste, affidato a un unico motivo, con il quale lamenta, in relazione all’art. 606, comma 1,lett. b), cod. proc. pen., l’erronea applicazione dell’art. 648 cod. pen.Dopo avere trascritto la massima e alcuni passi della motivazione di Sez. 2, n. 43849del 29/09/2023, Angelantonio, Rv. 285313-01, il Procuratore generale della Repubblicapresso la Corte d’appello di Trieste deduce che, dai principi che sono stati affermati dallaCorte di cassazione con tale sentenza, «consegue che, nel caso in esame, tenuto conto dellasso di tempo trascorso tra il furto e il rinvenimento della refurtiva (venti giorni), dell’assenzadi elementi probatori indicativi della riconducibilità del possesso della refurtiva allacommissione del furto – tale non potendo essere, all’evidenza, il fatto che l’imputato abitinella stessa via in cui è avvenuto il furto – e dell’assenza indicazioni circostanziate da partedell’imputato tali da poterlo ritenere l’autore del furto, il Tribunale, preso atto dellaimpossibilità di provare la sottrazione, in assenza di elementi fattuali tali da giustificarel’inquadramento della detenzione come esito diretto del furto, avrebbe dovuto ritenerel’imputato responsabile del rubricato delitto di ricettazione».[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

L’unico motivo è fondato.2.

Secondo la costante giurisprudenza della Corte di cassazione, risponde diricettazione l’imputato che, trovato nella disponibilità della refurtiva, in assenza di elementiprobatori univocamente indicativi del suo coinvolgimento nella commissione del furto, nonfornisca una spiegazione attendibile dell’origine della suddetta disponibilità (Sez. 2, n. 43427del 07/09/2016, Ancona, Rv. 267969-01; Sez. 2, n. 5522 del 22/10/2013, dep. 2014,Proietto, Rv. 258264-01).La stessa Corte di cassazione ha altresì affermato che, «all’elemento della contiguitàtemporale tra la sottrazione e l’utilizzazione delle cose sottratte, il giudice di merito, conapprezzamento insindacabile in sede di legittimità, può contrapporre, ai fini dellaqualificazione giuridica del fatto come ricettazione (e non come furto), l’assenza diindicazioni sul punto da parte dell’imputato» (Sez. 2, n. 20193 del 19/04/2017, Kebe, Rv.270120-01, in motivazione).La Corte di cassazione ha altresì chiarito che, ai fini della configurabilità del reato diricettazione, non occorre la prova positiva che il soggetto attivo non sia stato concorrente neldelitto presupposto, essendo sufficiente che non emerga la prova del contrario (Sez. 2, n.4434 del 24/11/2021, Desideri, Rv. 282955-01; Sez. 2, n. 10850 del 20/02/2014, Montesanti,Rv. 259428-01; Sez. 2, n. 23047 del 14/05/2010, Pompeo, Rv. 247430-01), atteso chel’estraneità al delitto presupposto non è un elemento costitutivo della ricettazione ma unamera clausola di riserva, finalizzata a risolvere un concorso apparente di norme, con laconseguenza che la pubblica accusa non è onerata della relativa prova (Sez. 2, n. 4434 del2021, cit., e Sez. 2, n. 23047 del 2010, cit., entrambe in motivazione).Tuttavia, sempre secondo la giurisprudenza di legittimità, ai fini della configurabilità delreato di ricettazione, la prova dell’estraneità dell’imputato al delitto presupposto è necessariaquando lo stesso imputato deduca di averlo commesso e tale prospettazione sia credibile(Sez. 2, n. 46637 del 12/09/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 277594-01; Sez. 6, n. 34679 del07/07/2016, Storto, Rv. 268098-01).3.

Il Tribunale di Udine non ha rispettato tali principi.Anzitutto, alla luce di essi, si deve escludere che, come invece mostra di ritenere ilTribunale di Udine, la qualificazione del fatto come ricettazione o come concorso nel reatopresupposto (nella specie, di furto) possa essere operata sulla base del criterio del«vantaggio per l’imputato».In secondo luogo, si deve rilevare che, dalla sentenza impugnata, oltre a risultarel’assenza di contiguità temporale tra il furto della bicicletta (avvenuto il 03/06/2024) el’accertamento della detenzione di essa da parte del [OSCURATO:PERSONA] (avvenuto il [OSCURATO:DATA_NASCITA]), nonrisulta né che questi avesse dedotto di avere commesso il furto del velocipede né lasussistenza di elementi univocamente indicativi di un suo coinvolgimento nello stesso furto.In particolare, non si può ritenere univoco in tale senso l’elemento che il [OSCURATO:PERSONA] abitava nellastessa via nella quale era avvenuto il furto, atteso che ciò non esclude che altri, e non ilNe discende, alla luce dei principi affermati dalla Corte di cassazione che si sonorammentati sopra, che il Tribunale di Udine, nel caso di specie, avrebbe dovuto qualificare ilfatto commesso dal [OSCURATO:PERSONA] come ricettazione e che, qualificandolo, invece, come furto, èincorso nella denunciata erronea applicazione dell’art. 648 cod. pen.4.

La sentenza impugnata deve essere pertanto annullata, con rinvio, per un nuovogiudizio, al Tribunale di Udine, in diversa composizione.Infatti, poiché si tratta non di un ricorso immediato, ex art. 569 cod. proc. pen., ma di unricorso contro una sentenza inappellabile, quale è quella che è qui impugnata, a normadell’art. 593, comma 2, primo periodo, cod. proc. pen., trova applicazione non il comma 4dell’art. 569 cod. proc. pen. in tema di ricorso per saltum ma la regola generale di cui all’art.623, comma 1, lett. d), cod. proc pen., secondo cui, se è annullata la sentenza di un giudicemonocratico, il giudice del rinvio è il giudice equiordinato a quello che ha emesso lasentenza, in diversa composizione (da ultimo: Sez. 6, n. 534 del 03/12/2025, dep. 2026, P.,Rv. 289199-01).

P.Q.MAnnulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Udine in diversacomposizone.Così è deciso, 13/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteGIUSEPPE [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o a carico di:avverso la sentenza del 16/10/2025 del Tribunale di Udinevisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generaleLuigi [OSCURATO:PERSONA], il quale ha concluso chiedendo che il ricorso sia accolto e che la sentenzaimpugnata sia annullata con rinvio;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con sentenza del 16/10/2025, resa in esito a giudizio abbreviato, il Tribunale diUdine, previa riqualificazione come furto pluriaggravato (dall’avere usato violenza su cosaesposta alla pubblica fede) di una bicicletta del fatto che era stato contestato dal pubblicoministero come ricettazione della stessa bicicletta, dichiarava non doversi procedere neiconfronti di [OSCURATO:PERSONA] in ordine al riqualificato reato di furto pluriaggravato per mancanzadella condizione di procedibilità della querela.Dopo avere argomentato che, «qualora il soggetto fosse colpevole di furto, l’azionepenale sarebbe improcedibile per difetto di querela», mentre «[d]iversa sarebbe laconseguenza in caso di responsabilità per ricettazione», e che «[s]i denota, quindi, unindubbio vantaggio per l’imputato nella riqualificazione in furto», il Tribunale di Udineconcludeva che «[n]e consegue che, previa derubricazione del fatto nei termini sopra esposti[cioè come furto pluriaggravato], debba essere dichiarata l’improcedibilità per difetto diquerela».2. Avverso l’indicata sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Udine, ha propostoricorso per cassazione il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte d’appello diTrieste, affidato a un unico motivo, con il quale lamenta, in relazione all’art. 606, comma 1,lett. b), cod. proc. pen., l’erronea applicazione dell’art. 648 cod. pen.Dopo avere trascritto la massima e alcuni passi della motivazione di Sez. 2, n. 43849del 29/09/2023, Angelantonio, Rv. 285313-01, il Procuratore generale della Repubblicapresso la Corte d’appello di Trieste deduce che, dai principi che sono stati affermati dallaCorte di cassazione con tale sentenza, «consegue che, nel caso in esame, tenuto conto dellasso di tempo trascorso tra il furto e il rinvenimento della refurtiva (venti giorni), dell’assenzadi elementi probatori indicativi della riconducibilità del possesso della refurtiva allacommissione del furto – tale non potendo essere, all’evidenza, il fatto che l’imputato abitinella stessa via in cui è avvenuto il furto – e dell’assenza indicazioni circostanziate da partedell’imputato tali da poterlo ritenere l’autore del furto, il Tribunale, preso atto dellaimpossibilità di provare la sottrazione, in assenza di elementi fattuali tali da giustificarel’inquadramento della detenzione come esito diretto del furto, avrebbe dovuto ritenerel’imputato responsabile del rubricato delitto di ricettazione».[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. L’unico motivo è fondato.2. Secondo la costante giurisprudenza della Corte di cassazione, risponde diricettazione l’imputato che, trovato nella disponibilità della refurtiva, in assenza di elementiprobatori univocamente indicativi del suo coinvolgimento nella commissione del furto, nonfornisca una spiegazione attendibile dell’origine della suddetta disponibilità (Sez. 2, n. 43427del 07/09/2016, Ancona, Rv. 267969-01; Sez. 2, n. 5522 del 22/10/2013, dep. 2014,Proietto, Rv. 258264-01).La stessa Corte di cassazione ha altresì affermato che, «all’elemento della contiguitàtemporale tra la sottrazione e l’utilizzazione delle cose sottratte, il giudice di merito, conapprezzamento insindacabile in sede di legittimità, può contrapporre, ai fini dellaqualificazione giuridica del fatto come ricettazione (e non come furto), l’assenza diindicazioni sul punto da parte dell’imputato» (Sez. 2, n. 20193 del 19/04/2017, Kebe, Rv.270120-01, in motivazione).La Corte di cassazione ha altresì chiarito che, ai fini della configurabilità del reato diricettazione, non occorre la prova positiva che il soggetto attivo non sia stato concorrente neldelitto presupposto, essendo sufficiente che non emerga la prova del contrario (Sez. 2, n.4434 del 24/11/2021, Desideri, Rv. 282955-01; Sez. 2, n. 10850 del 20/02/2014, Montesanti,Rv. 259428-01; Sez. 2, n. 23047 del 14/05/2010, Pompeo, Rv. 247430-01), atteso chel’estraneità al delitto presupposto non è un elemento costitutivo della ricettazione ma unamera clausola di riserva, finalizzata a risolvere un concorso apparente di norme, con laconseguenza che la pubblica accusa non è onerata della relativa prova (Sez. 2, n. 4434 del2021, cit., e Sez. 2, n. 23047 del 2010, cit., entrambe in motivazione).Tuttavia, sempre secondo la giurisprudenza di legittimità, ai fini della configurabilità delreato di ricettazione, la prova dell’estraneità dell’imputato al delitto presupposto è necessariaquando lo stesso imputato deduca di averlo commesso e tale prospettazione sia credibile(Sez. 2, n. 46637 del 12/09/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 277594-01; Sez. 6, n. 34679 del07/07/2016, Storto, Rv. 268098-01).3. Il Tribunale di Udine non ha rispettato tali principi.Anzitutto, alla luce di essi, si deve escludere che, come invece mostra di ritenere ilTribunale di Udine, la qualificazione del fatto come ricettazione o come concorso nel reatopresupposto (nella specie, di furto) possa essere operata sulla base del criterio del«vantaggio per l’imputato».In secondo luogo, si deve rilevare che, dalla sentenza impugnata, oltre a risultarel’assenza di contiguità temporale tra il furto della bicicletta (avvenuto il 03/06/2024) el’accertamento della detenzione di essa da parte del [OSCURATO:PERSONA] (avvenuto il [OSCURATO:DATA_NASCITA]), nonrisulta né che questi avesse dedotto di avere commesso il furto del velocipede né lasussistenza di elementi univocamente indicativi di un suo coinvolgimento nello stesso furto.In particolare, non si può ritenere univoco in tale senso l’elemento che il [OSCURATO:PERSONA] abitava nellastessa via nella quale era avvenuto il furto, atteso che ciò non esclude che altri, e non ilNe discende, alla luce dei principi affermati dalla Corte di cassazione che si sonorammentati sopra, che il Tribunale di Udine, nel caso di specie, avrebbe dovuto qualificare ilfatto commesso dal [OSCURATO:PERSONA] come ricettazione e che, qualificandolo, invece, come furto, èincorso nella denunciata erronea applicazione dell’art. 648 cod. pen.4. La sentenza impugnata deve essere pertanto annullata, con rinvio, per un nuovogiudizio, al Tribunale di Udine, in diversa composizione.Infatti, poiché si tratta non di un ricorso immediato, ex art. 569 cod. proc. pen., ma di unricorso contro una sentenza inappellabile, quale è quella che è qui impugnata, a normadell’art. 593, comma 2, primo periodo, cod. proc. pen., trova applicazione non il comma 4dell’art. 569 cod. proc. pen. in tema di ricorso per saltum ma la regola generale di cui all’art.623, comma 1, lett. d), cod. proc pen., secondo cui, se è annullata la sentenza di un giudicemonocratico, il giudice del rinvio è il giudice equiordinato a quello che ha emesso lasentenza, in diversa composizione (da ultimo: Sez. 6, n. 534 del 03/12/2025, dep. 2026, P.,Rv. 289199-01). P.Q.MAnnulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Udine in diversacomposizone.Così è deciso, 13/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteGIUSEPPE [OSCURATO:PERSONA]
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