Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE n. 207/2010
ECLI:EU:T:2010:220
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Sentenza del Tribunale (Seconda Sezione) 2 giugno 2010 – [OSCURATO:PERSONA] / UAMI – [OSCURATO:SOCIETA] ([OSCURATO:PERSONA])
(causa T‑35/09)
«[OSCURATO:SOCIETA] comunitario – Opposizione – Domanda di marchio denominativo comunitario [OSCURATO:PERSONA] – Marchi denominativi nazionale ed internazionale anteriori PROCAPTAN – Impedimento relativo alla registrazione – Rischio di confusione – Somiglianza dei segni – Somiglianza dei prodotti e dei servizi – Art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n.°40/94 [divenuto art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n.°207/2009]»
[OSCURATO:SOCIETA] comunitario – Definizione e acquisizione del marchio comunitario – Impedimenti relativi alla registrazione – Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile registrato per prodotti o servizi identici o
simili – Rischio di confusione con il marchio anteriore [Regolamento del Consiglio n. 40/94, art. 8, n. 1, lett. b)] (v. punti 32,
62, 66‑67)
Oggetto
Ricorso proposto avverso la decisione della quarta commissione di ricorso dell’UAMI 24 novembre 2008 (procedimento R 867/2007‑4),
relativa ad un procedimento di opposizione tra la [OSCURATO:SOCIETA] e la [OSCURATO:PERSONA], SA.
Dati della causa
Richiedente il marchio comunitario:
[OSCURATO:PERSONA], SA
[OSCURATO:SOCIETA] comunitario di cui trattasi:
[OSCURATO:SOCIETA] denominativo «[OSCURATO:PERSONA]» per prodotti e servizi delle classi 5, 35, 39, 40 e 44 – domanda n. 3519394
Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l’opposizione:
[OSCURATO:SOCIETA]
[OSCURATO:SOCIETA] o segno su cui si fonda l’opposizione:
Marchi denominativi nazionale ed internazionale PROCAPTAN, per prodotti della classe 5.
Decisione della divisione di opposizione:
Rigetto dell’opposizione
Decisione della commissione di ricorso:
Rigetto parziale del ricorso
Dispositivo
1)
Il ricorso è respinto.
2)
[OSCURATO:PERSONA], SA è condannata alle spese.