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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE n. 207/2010

ECLI:EU:T:2010:220
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

Sentenza del Tribunale (Seconda Sezione) 2 giugno 2010 – [OSCURATO:PERSONA] / UAMI – [OSCURATO:SOCIETA] ([OSCURATO:PERSONA]) (causa T‑35/09) «[OSCURATO:SOCIETA] comunitario – Opposizione – Domanda di marchio denominativo comunitario [OSCURATO:PERSONA] – Marchi denominativi nazionale ed internazionale anteriori PROCAPTAN – Impedimento relativo alla registrazione – Rischio di confusione – Somiglianza dei segni – Somiglianza dei prodotti e dei servizi – Art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n.°40/94 [divenuto art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n.°207/2009]» [OSCURATO:SOCIETA] comunitario – Definizione e acquisizione del marchio comunitario – Impedimenti relativi alla registrazione – Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile registrato per prodotti o servizi identici o simili – Rischio di confusione con il marchio anteriore [Regolamento del Consiglio n. 40/94, art. 8, n. 1, lett. b)] (v. punti 32, 62, 66‑67) Oggetto Ricorso proposto avverso la decisione della quarta commissione di ricorso dell’UAMI 24 novembre 2008 (procedimento R 867/2007‑4), relativa ad un procedimento di opposizione tra la [OSCURATO:SOCIETA] e la [OSCURATO:PERSONA], SA.

Dati della causa Richiedente il marchio comunitario:

[OSCURATO:PERSONA], SA

[OSCURATO:SOCIETA] comunitario di cui trattasi: [OSCURATO:SOCIETA] denominativo «[OSCURATO:PERSONA]» per prodotti e servizi delle classi 5, 35, 39, 40 e 44 – domanda n. 3519394 Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l’opposizione:

[OSCURATO:SOCIETA]

[OSCURATO:SOCIETA] o segno su cui si fonda l’opposizione: Marchi denominativi nazionale ed internazionale PROCAPTAN, per prodotti della classe

5. Decisione della divisione di opposizione: Rigetto dell’opposizione Decisione della commissione di ricorso: Rigetto parziale del ricorso Dispositivo 1) Il ricorso è respinto. 2) [OSCURATO:PERSONA], SA è condannata alle spese.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Sentenza del Tribunale (Seconda Sezione) 2 giugno 2010 – [OSCURATO:PERSONA] / UAMI – [OSCURATO:SOCIETA] ([OSCURATO:PERSONA]) (causa T‑35/09) «[OSCURATO:SOCIETA] comunitario – Opposizione – Domanda di marchio denominativo comunitario [OSCURATO:PERSONA] – Marchi denominativi nazionale ed internazionale anteriori PROCAPTAN – Impedimento relativo alla registrazione – Rischio di confusione – Somiglianza dei segni – Somiglianza dei prodotti e dei servizi – Art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n.°40/94 [divenuto art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n.°207/2009]» [OSCURATO:SOCIETA] comunitario – Definizione e acquisizione del marchio comunitario – Impedimenti relativi alla registrazione – Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile registrato per prodotti o servizi identici o simili – Rischio di confusione con il marchio anteriore [Regolamento del Consiglio n. 40/94, art. 8, n. 1, lett. b)] (v. punti 32, 62, 66‑67) Oggetto Ricorso proposto avverso la decisione della quarta commissione di ricorso dell’UAMI 24 novembre 2008 (procedimento R 867/2007‑4), relativa ad un procedimento di opposizione tra la [OSCURATO:SOCIETA] e la [OSCURATO:PERSONA], SA. Dati della causa Richiedente il marchio comunitario: [OSCURATO:PERSONA], SA [OSCURATO:SOCIETA] comunitario di cui trattasi: [OSCURATO:SOCIETA] denominativo «[OSCURATO:PERSONA]» per prodotti e servizi delle classi 5, 35, 39, 40 e 44 – domanda n. 3519394 Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l’opposizione: [OSCURATO:SOCIETA] [OSCURATO:SOCIETA] o segno su cui si fonda l’opposizione: Marchi denominativi nazionale ed internazionale PROCAPTAN, per prodotti della classe 5. Decisione della divisione di opposizione: Rigetto dell’opposizione Decisione della commissione di ricorso: Rigetto parziale del ricorso Dispositivo 1) Il ricorso è respinto. 2) [OSCURATO:PERSONA], SA è condannata alle spese.
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