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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 27603/2023

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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] CALO' FRANCESCO [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/02/2023 del GIP TRIBUNALE di FOGGIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA]

1. Il Tribunale di Foggia, in composizione monocratica, il 2/2/2023 ha pro- nunciato sentenza ex artt. 444 e ss. con cui, su concorde richiesta delle parti, ha applicato agli odierni ricorrenti [OSCURATO:PERSONA], CALÒ France- sco, e D'ALOIA [OSCURATO:PERSONA], oltre che al coimputato non ricorrente [OSCURATO:PERSONA] liano, la pena richiesta con riferimento a numerose ipotesi di cessione di sostanza stupefacente del tipo cocaina e a un'ipotesi di estorsione, sempre con riferimento a credito connesso alla cessione di droga.

Il procedimento originava dai servizi di osservazione e controllo predisposti dalla P.G. operante nei pressi della palazzina n. 43 del quartiere denominato "[OSCURATO:PERSONA]" di [OSCURATO:PERSONA] di Foggia.

Le pene e le conseguenti misure di sicurezza erano oggetto del pronunciamento come da dispositivo in atti.

2. Avverso tale provvedimento hanno proposto ricorso per Cassazione, a mezzo dei rispettivi difensori di fiducia, deducendo i motivi di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen. (D [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] lamentano l'errata qua- lificazione giuridica del fatto, con due separati atti, di contenuto analogo, a mezzo del comune difensore Avv. [OSCURATO:PERSONA], non avendo preso il giudicante in considerazione la possibilità di ritenere sussistente l'ipotesi di reato meno grave cui al quinto comma dell'art. 73 del DPR n. 309/90 in ragione del non rilevante quantitativo ceduto, dell'arco temporale delle violazioni, della assenza di una scorta rinvenuta in capo agli imputati, ciò rilevando sia sotto il profilo della illegit- timità conseguente sia sotto il profilo della omessa motivazione.

Lamentano, poi, la mancanza, per ciascuno di loro, di una motivazione indivi- dualizzante in punto di responsabilità.

D'[OSCURATO:PERSONA] denuncia violazione di legge e vizio motivazionale in punto di rigetto della sostituzione della pena detentiva con alta corrispondente, ai sensi dell'art. 53 della legge 689 del 1981 e successive modifiche, e in ordine al mancato dissequestro e restituzione della somma di denaro oggetto di confisca.

Chiedono, pertanto, l'annullamento della sentenza impugnata.

Il PG presso questa Corte ha reso le conclusioni scritte riportate in epigrafe. [OSCURATO:PERSONA]

1. I proposti ricorsi sono inammissibili.

2. Ed invero, quanto alle censure propostk nell'interesse dei ricorrenti [OSCURATO:PERSONA] e Luminoso, quella in punto di mancanza, per ciascuno di loro, Ci una motivazione individualizzante in punto di responsabilità, è del tutto generica e pare non tenere in alcun conto del rito cui, per loro stessa scelta, si è proceduto.

E anche a voler ritenerla una doglianza in termini di mancanza di motivazione quanto all'assenza delle condizioni per una pronuncia assolutoria ex art. 129 cod. proc. pen. va ri- cordato che, a far tempo dal 3 agosto 2017, data successiva alla quale sono sia la richiesta di patteggiamento che la relativa impugnativa (cfr. art. 1, co. 51, della I. 23.6.2017 n. 103) il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro !a sentenza di applicazione della pena ex artt. 444 e ss. cod. proc. pen.

"solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra !a richiesta e la sentenza , all'erronea qualificazione giu- ridica del fatto e all'illegalità della pena e della misura di sicurezza" (art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge n.103/17).

Non rientrano più, pertanto, tra i motivi di ricorribilità per cassazione quelli attinenti all'affermazione di responsabilità, alla valutazione della prova e/o alla mancata pronuncia di una sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.

Quanto al motivo afferente al non avere il giudice del patteggiamento ricon- dotto i fatti di cui all'imputazione all'ipotesi di reato meno grave di cui all'art. 73 co. 5 Dpr. 309/90, è agevole rilevare che al di là della mera enunciazione di un motivo di ricorso, formalmente consentito, la contestazione dell'erronea qualifica- zione giuridica del fatto risulta inconsistente e si risolve in una 'formula vuota di contenuti, non risultando in alcun modo evidenziati gli elementi di fatto, giustifi- cativi di un diverso inquadramento giuridico del fatto, neppure indicato, o sostan- zianti l'erronea qualificazione giuridica attribuita al fatto e riterwta in sentenza.

Condivisibilmente, questa Corte di legittimità ha affermato --e va qui ribadito- che l'erroneità della qualificazione giuridica del fatto, meramente enunciata, scherma la richiesta di una sentenza di proscioglimento, parimenti immotivata, che, in sostanza, elude i limiti normativi (Sez. 6, ord. n. 2721 de 8/1/2018, Boua- roua, Rv. 272026).

E, in ogni caso, che a seguito dell'introduzione dell'art. 448 comma 2 bis cod. proc. pen. la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo l'erronea qualificazione, del fatto contenuto in una sentenza di patteggiamento è limitata ai casi in cui tale qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza, pale- semente eccentrica rispetto al contenuto del capo d'imputazione, dovendo in par- ticolare escludersi l'ammissibilità dell'impugnazione che richiami, quale necessario passaggio logico del motivo del ricorso, aspetti in fatto e probatori che non risultino con immediatezza dalla contestazione (così sez. 6 ord. 3108 dell8.1.2018, Antoci, Rv 272252); e, del pari, è stato affermato che in tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo, ai sensi dell'art. 448, co. 2 bis, cod. proc. pen. l'erronea qualificazione del fatto contenuto in sentenza è limitata ai soli casi di errore manifesto, con conseguente inammis- sibilità della denuncia di errori valutativi, in diritto, che non risultino evidenti dai testo del provvedimento impugnato (Sez 1 n. 15553 del 20/03/2018 Rv 272619); E' da tempo consolidato, peraltro, l'indirizzo di questa Corte di legittimità se- condo cui, in tema di patteggiamento, la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo l'erronea qualificazione del fatto contenuto in sentenza deve essere limitata ai casi di errore manifesto, ossia ai casi in cui sussiste l'eventualità che l'accordo sulla pena si trasformi in un accordo sui reati, mentre deve essere esclusa tutte le volte in cui la diversa qualificazione presenti margini di opinabilità (Sez. 3, n. 34902 del 24/6/2015, Brughitta ed altro, Rv. 264153 in un caso in cui la Corte ha escluso la dedotta violazione di legge nella qualificazione del fatto di cui alla sentenza impugnata in ordine alla sussistenza della circostanza aggravante di cui all'art. 80 d.P.R. n. 309 del 1990, a fronte della detenzione da parte dei due imputati rispettivamente di kg. 110 e 45 lordi di hashish; conf.

Sez. 6, n. 15009 del 27/11/2012 dep. il 2013, Bisignani, Rv. 254865; Sez. 4, n. 10692 dell' [OSCURATO:DATA_NASCITA], Hernandez, Rv. 246394; Sez. 6, n. 45688 del 20/11/2008, Bastea, Rv. 241666).

La possibilità di ricorrere per cassazione deducendo l'erronea qualificazione del fatto contenuto in sentenza, in altri termini, è limitata ai casi in cui tale quali- ficazione risulti, con indiscussa immediatezza, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione, dovendo in particolare escludersi l'ammissibi- lità dell'impugnazione che richiami, quale necessario passaggio logico del motivo di ricorso, aspetti in fatto e probatori che non risultino con immediatezza dalla contestazione (cfr. Sez. 7, ord. n. 39600 del 10/9/2015, Casarin, Rv. 264766).

In particolare, non sono consentite impugnazioni -come rei caso che ci oc- cupa- generiche o che richiamino, come passaggio logico indispensabile della de- duzione, aspetti in fatto e probatori che non risultino con immediatezza, quindi senza alcuna possibilità e tantomeno necessità di interpretazione o integrazione, dalla contestazione.

Pertanto, ogni argomentazione pur in diritto che non deduca la palese eccentricità della qualificazione giuridica che è stata proposta al giudice e da questi condivisa, e richieda, per il proprio esame, una premessa in fatto che non risulti con la evidenziata necessaria peculiare immediatezza dal capo di impu- tazione, è comunque del tutto preclusa.

Peraltro, l'impossibilità di ricondurre i fatti di cui all'imputazione all'ipotesi di reato di cui al quinto comma dell'art. 73 DPR n. 309/90 è stata oggetto di espressa valutazione da parte del giudice del patteggiamento nel solco del dictum di Sez.

Un. n. 51063 del 27/09/2018, Murolo, Rv. 2740761.

Nel caso di specie, dunque, i dati di fatto, chiaramente descritti nel capo di imputazione, corrispondono alle fattispecie contestate in relazione alle quali le parti hanno liberamente raggiunto l'accordo, ratificato dal giuchce, previa verifica del loro corretto inquadramento giuridico. 3.

Quanto alla doglianza proposta nell'interesse del ricorrente D'[OSCURATO:PERSONA] in relazione alla mancata sostituzione delle pene detentive la stessa è ma- nifestamente infondata, in quanto il giudice del patteggiamento ha ampiamente motivato il rigetto della richiesta, tenendo conto della natura articolata e sistema- tica degli illeciti, delle reiterazioni degli stessi in un brevissimo arco temporale, della personalità degli imputati evidenziata dai precedenti specifici, e segnata- mente di quelli a carico dell'odierno ricorrente.

La sentenza impugnata, pertanto, opera un buon governo della costante giu- risprudenza di questa Corte di legittimità secondo, in casi del genere, siamo di fronte ad una valutazione discrezionale rimessa al giudice di merito ai sensi dell'art. 58, co. 1, legge n.689/81 che deve essere sorretta da congrua ed ade- guata motivazione, che dovrà tenere in particolare considerazione, tra gli altri cri- teri, !e modalità del fatto per il quale è intervenuta condanna e la personalità del condannato, nell'ottica di valutare se sia prevedibile che non vi sia in futuro una ricaduta nel reato; va detto che tale valutazione risulta essere stata operata, dando valore preminente, in senso sfavorevole all'imputato, alla negativa personalità de- sumibile dai suoi precedenti_ La Corte territoriale, dunque, non è incorsa in vizio di motivazione, in quanto, l'art.58 legge n.689/1981 regola il potere discrezionale del giudice nella sostitu- zione della pena detentiva, imponendogli di attenersi ai parametri di cui all'art.133 cod. pen. e la Corte ha fornito una motivazione che esplicita le ragioni dell'omessa conversione.

4. Infine, quanto alla confisca della somma in sequestro, ancora una volta sussiste ampia ed articolata motivazione del giudicante, il quale ha dato perspicuo conto della impossibilità di ricondurre il denaro rinvenuto ai congiunti dell'imputato posto che esso, in contanti, era stato trovato nella materiale disponibilità proprio dell'imputato D'[OSCURATO:PERSONA], il quale invece non possedeva alcuna fonte propria di red- dito.

Va ricordato, sul punto, che, in caso di condanna per il reato di cui all'art. 73 co. 1 Dpr. 309/90 è prevista come possibile la "confisca per sproporzione", o "allargata", di cui all'art. 240bis co. 1 cod. pen. - per lungo tempo disciplinata dall'art. 12 sexies del d.l. 8 giugno 1992, n. 3061 -richiamato, in relazione al de- litto di cui all'art. 73 DPR 309/90, dall'art. 85 bis DPR 309/90.L'art. 85 Dpr. 309/90, inserito dall'art. 6 del D. Lgs. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 21 concernente "Disposizioni di attuazione del principio di delega della riserva di co- dice nella materia penale a norma dell'articolo 1, comma 85, lettera q), della legge 23 giugno 2017, n. 103", con decorrenza dal 06/04/2018, prevede, infatti, che: "1.

Nei casi di condanna o di applicazione della pena su richiesta a norma dell'ar- ticolo 444 del codice di procedura penale, per taluno dei delitti previsti dall'articolo 73, esclusa la fattispecie di cui al comma 5, si applica l'articolo 240 bis del codice penale".

E l'articolo 240bis del codice penale, a sua volta, anch'esso inserito dall'art. 6 del D. Lgs. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 21 con decorrenza dal 6/04/2018 prevede che "è sempre disposta la confisca del denaro, dei beni o delle a!tre utilità di cui il condannato non può giustificare la provenienza e di cui, anche per interposta per- sona fisica o giuridica, risulta essere titolare o avere la disponibilità a qualsiasi titolo in valore sproporzionato al proprio reddito, dichiarato ai fini delle imposte sul reddito, o alla propria attività economica.

In ogni caso il condannato non può giustificare la legittima provenienza dei beni sul presupposto che il denaro utiliz- zato per acquistarli sia provento o reimpiego dell'evasione fiscale, salvo che l'ob- bligazione tributaria sia stata estinta mediante adempimento nelle forme di legge".

S. Essendo i ricorsi inammissibili e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese dei procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecu- niaria nella misura indicata in dispositivo, P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della s

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] CALO' FRANCESCO [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/02/2023 del GIP TRIBUNALE di FOGGIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di Foggia, in composizione monocratica, il 2/2/2023 ha pro- nunciato sentenza ex artt. 444 e ss. con cui, su concorde richiesta delle parti, ha applicato agli odierni ricorrenti [OSCURATO:PERSONA], CALÒ France- sco, e D'ALOIA [OSCURATO:PERSONA], oltre che al coimputato non ricorrente [OSCURATO:PERSONA] liano, la pena richiesta con riferimento a numerose ipotesi di cessione di sostanza stupefacente del tipo cocaina e a un'ipotesi di estorsione, sempre con riferimento a credito connesso alla cessione di droga. Il procedimento originava dai servizi di osservazione e controllo predisposti dalla P.G. operante nei pressi della palazzina n. 43 del quartiere denominato "[OSCURATO:PERSONA]" di [OSCURATO:PERSONA] di Foggia. Le pene e le conseguenti misure di sicurezza erano oggetto del pronunciamento come da dispositivo in atti. 2. Avverso tale provvedimento hanno proposto ricorso per Cassazione, a mezzo dei rispettivi difensori di fiducia, deducendo i motivi di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen. (D [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] lamentano l'errata qua- lificazione giuridica del fatto, con due separati atti, di contenuto analogo, a mezzo del comune difensore Avv. [OSCURATO:PERSONA], non avendo preso il giudicante in considerazione la possibilità di ritenere sussistente l'ipotesi di reato meno grave cui al quinto comma dell'art. 73 del DPR n. 309/90 in ragione del non rilevante quantitativo ceduto, dell'arco temporale delle violazioni, della assenza di una scorta rinvenuta in capo agli imputati, ciò rilevando sia sotto il profilo della illegit- timità conseguente sia sotto il profilo della omessa motivazione. Lamentano, poi, la mancanza, per ciascuno di loro, di una motivazione indivi- dualizzante in punto di responsabilità. D'[OSCURATO:PERSONA] denuncia violazione di legge e vizio motivazionale in punto di rigetto della sostituzione della pena detentiva con alta corrispondente, ai sensi dell'art. 53 della legge 689 del 1981 e successive modifiche, e in ordine al mancato dissequestro e restituzione della somma di denaro oggetto di confisca. Chiedono, pertanto, l'annullamento della sentenza impugnata. Il PG presso questa Corte ha reso le conclusioni scritte riportate in epigrafe. [OSCURATO:PERSONA] 1. I proposti ricorsi sono inammissibili. 2. Ed invero, quanto alle censure propostk nell'interesse dei ricorrenti [OSCURATO:PERSONA] e Luminoso, quella in punto di mancanza, per ciascuno di loro, Ci una motivazione individualizzante in punto di responsabilità, è del tutto generica e pare non tenere in alcun conto del rito cui, per loro stessa scelta, si è proceduto. E anche a voler ritenerla una doglianza in termini di mancanza di motivazione quanto all'assenza delle condizioni per una pronuncia assolutoria ex art. 129 cod. proc. pen. va ri- cordato che, a far tempo dal 3 agosto 2017, data successiva alla quale sono sia la richiesta di patteggiamento che la relativa impugnativa (cfr. art. 1, co. 51, della I. 23.6.2017 n. 103) il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro !a sentenza di applicazione della pena ex artt. 444 e ss. cod. proc. pen. "solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra !a richiesta e la sentenza , all'erronea qualificazione giu- ridica del fatto e all'illegalità della pena e della misura di sicurezza" (art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge n.103/17). Non rientrano più, pertanto, tra i motivi di ricorribilità per cassazione quelli attinenti all'affermazione di responsabilità, alla valutazione della prova e/o alla mancata pronuncia di una sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. Quanto al motivo afferente al non avere il giudice del patteggiamento ricon- dotto i fatti di cui all'imputazione all'ipotesi di reato meno grave di cui all'art. 73 co. 5 Dpr. 309/90, è agevole rilevare che al di là della mera enunciazione di un motivo di ricorso, formalmente consentito, la contestazione dell'erronea qualifica- zione giuridica del fatto risulta inconsistente e si risolve in una 'formula vuota di contenuti, non risultando in alcun modo evidenziati gli elementi di fatto, giustifi- cativi di un diverso inquadramento giuridico del fatto, neppure indicato, o sostan- zianti l'erronea qualificazione giuridica attribuita al fatto e riterwta in sentenza. Condivisibilmente, questa Corte di legittimità ha affermato --e va qui ribadito- che l'erroneità della qualificazione giuridica del fatto, meramente enunciata, scherma la richiesta di una sentenza di proscioglimento, parimenti immotivata, che, in sostanza, elude i limiti normativi (Sez. 6, ord. n. 2721 de 8/1/2018, Boua- roua, Rv. 272026). E, in ogni caso, che a seguito dell'introduzione dell'art. 448 comma 2 bis cod. proc. pen. la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo l'erronea qualificazione, del fatto contenuto in una sentenza di patteggiamento è limitata ai casi in cui tale qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza, pale- semente eccentrica rispetto al contenuto del capo d'imputazione, dovendo in par- ticolare escludersi l'ammissibilità dell'impugnazione che richiami, quale necessario passaggio logico del motivo del ricorso, aspetti in fatto e probatori che non risultino con immediatezza dalla contestazione (così sez. 6 ord. 3108 dell8.1.2018, Antoci, Rv 272252); e, del pari, è stato affermato che in tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo, ai sensi dell'art. 448, co. 2 bis, cod. proc. pen. l'erronea qualificazione del fatto contenuto in sentenza è limitata ai soli casi di errore manifesto, con conseguente inammis- sibilità della denuncia di errori valutativi, in diritto, che non risultino evidenti dai testo del provvedimento impugnato (Sez 1 n. 15553 del 20/03/2018 Rv 272619); E' da tempo consolidato, peraltro, l'indirizzo di questa Corte di legittimità se- condo cui, in tema di patteggiamento, la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo l'erronea qualificazione del fatto contenuto in sentenza deve essere limitata ai casi di errore manifesto, ossia ai casi in cui sussiste l'eventualità che l'accordo sulla pena si trasformi in un accordo sui reati, mentre deve essere esclusa tutte le volte in cui la diversa qualificazione presenti margini di opinabilità (Sez. 3, n. 34902 del 24/6/2015, Brughitta ed altro, Rv. 264153 in un caso in cui la Corte ha escluso la dedotta violazione di legge nella qualificazione del fatto di cui alla sentenza impugnata in ordine alla sussistenza della circostanza aggravante di cui all'art. 80 d.P.R. n. 309 del 1990, a fronte della detenzione da parte dei due imputati rispettivamente di kg. 110 e 45 lordi di hashish; conf. Sez. 6, n. 15009 del 27/11/2012 dep. il 2013, Bisignani, Rv. 254865; Sez. 4, n. 10692 dell' [OSCURATO:DATA_NASCITA], Hernandez, Rv. 246394; Sez. 6, n. 45688 del 20/11/2008, Bastea, Rv. 241666). La possibilità di ricorrere per cassazione deducendo l'erronea qualificazione del fatto contenuto in sentenza, in altri termini, è limitata ai casi in cui tale quali- ficazione risulti, con indiscussa immediatezza, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione, dovendo in particolare escludersi l'ammissibi- lità dell'impugnazione che richiami, quale necessario passaggio logico del motivo di ricorso, aspetti in fatto e probatori che non risultino con immediatezza dalla contestazione (cfr. Sez. 7, ord. n. 39600 del 10/9/2015, Casarin, Rv. 264766). In particolare, non sono consentite impugnazioni -come rei caso che ci oc- cupa- generiche o che richiamino, come passaggio logico indispensabile della de- duzione, aspetti in fatto e probatori che non risultino con immediatezza, quindi senza alcuna possibilità e tantomeno necessità di interpretazione o integrazione, dalla contestazione. Pertanto, ogni argomentazione pur in diritto che non deduca la palese eccentricità della qualificazione giuridica che è stata proposta al giudice e da questi condivisa, e richieda, per il proprio esame, una premessa in fatto che non risulti con la evidenziata necessaria peculiare immediatezza dal capo di impu- tazione, è comunque del tutto preclusa. Peraltro, l'impossibilità di ricondurre i fatti di cui all'imputazione all'ipotesi di reato di cui al quinto comma dell'art. 73 DPR n. 309/90 è stata oggetto di espressa valutazione da parte del giudice del patteggiamento nel solco del dictum di Sez. Un. n. 51063 del 27/09/2018, Murolo, Rv. 2740761. Nel caso di specie, dunque, i dati di fatto, chiaramente descritti nel capo di imputazione, corrispondono alle fattispecie contestate in relazione alle quali le parti hanno liberamente raggiunto l'accordo, ratificato dal giuchce, previa verifica del loro corretto inquadramento giuridico. 3. Quanto alla doglianza proposta nell'interesse del ricorrente D'[OSCURATO:PERSONA] in relazione alla mancata sostituzione delle pene detentive la stessa è ma- nifestamente infondata, in quanto il giudice del patteggiamento ha ampiamente motivato il rigetto della richiesta, tenendo conto della natura articolata e sistema- tica degli illeciti, delle reiterazioni degli stessi in un brevissimo arco temporale, della personalità degli imputati evidenziata dai precedenti specifici, e segnata- mente di quelli a carico dell'odierno ricorrente. La sentenza impugnata, pertanto, opera un buon governo della costante giu- risprudenza di questa Corte di legittimità secondo, in casi del genere, siamo di fronte ad una valutazione discrezionale rimessa al giudice di merito ai sensi dell'art. 58, co. 1, legge n.689/81 che deve essere sorretta da congrua ed ade- guata motivazione, che dovrà tenere in particolare considerazione, tra gli altri cri- teri, !e modalità del fatto per il quale è intervenuta condanna e la personalità del condannato, nell'ottica di valutare se sia prevedibile che non vi sia in futuro una ricaduta nel reato; va detto che tale valutazione risulta essere stata operata, dando valore preminente, in senso sfavorevole all'imputato, alla negativa personalità de- sumibile dai suoi precedenti_ La Corte territoriale, dunque, non è incorsa in vizio di motivazione, in quanto, l'art.58 legge n.689/1981 regola il potere discrezionale del giudice nella sostitu- zione della pena detentiva, imponendogli di attenersi ai parametri di cui all'art.133 cod. pen. e la Corte ha fornito una motivazione che esplicita le ragioni dell'omessa conversione. 4. Infine, quanto alla confisca della somma in sequestro, ancora una volta sussiste ampia ed articolata motivazione del giudicante, il quale ha dato perspicuo conto della impossibilità di ricondurre il denaro rinvenuto ai congiunti dell'imputato posto che esso, in contanti, era stato trovato nella materiale disponibilità proprio dell'imputato D'[OSCURATO:PERSONA], il quale invece non possedeva alcuna fonte propria di red- dito. Va ricordato, sul punto, che, in caso di condanna per il reato di cui all'art. 73 co. 1 Dpr. 309/90 è prevista come possibile la "confisca per sproporzione", o "allargata", di cui all'art. 240bis co. 1 cod. pen. - per lungo tempo disciplinata dall'art. 12 sexies del d.l. 8 giugno 1992, n. 3061 -richiamato, in relazione al de- litto di cui all'art. 73 DPR 309/90, dall'art. 85 bis DPR 309/90.L'art. 85 Dpr. 309/90, inserito dall'art. 6 del D. Lgs. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 21 concernente "Disposizioni di attuazione del principio di delega della riserva di co- dice nella materia penale a norma dell'articolo 1, comma 85, lettera q), della legge 23 giugno 2017, n. 103", con decorrenza dal 06/04/2018, prevede, infatti, che: "1. Nei casi di condanna o di applicazione della pena su richiesta a norma dell'ar- ticolo 444 del codice di procedura penale, per taluno dei delitti previsti dall'articolo 73, esclusa la fattispecie di cui al comma 5, si applica l'articolo 240 bis del codice penale". E l'articolo 240bis del codice penale, a sua volta, anch'esso inserito dall'art. 6 del D. Lgs. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 21 con decorrenza dal 6/04/2018 prevede che "è sempre disposta la confisca del denaro, dei beni o delle a!tre utilità di cui il condannato non può giustificare la provenienza e di cui, anche per interposta per- sona fisica o giuridica, risulta essere titolare o avere la disponibilità a qualsiasi titolo in valore sproporzionato al proprio reddito, dichiarato ai fini delle imposte sul reddito, o alla propria attività economica. In ogni caso il condannato non può giustificare la legittima provenienza dei beni sul presupposto che il denaro utiliz- zato per acquistarli sia provento o reimpiego dell'evasione fiscale, salvo che l'ob- bligazione tributaria sia stata estinta mediante adempimento nelle forme di legge". S. Essendo i ricorsi inammissibili e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese dei procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecu- niaria nella misura indicata in dispositivo, P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della s
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