Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 18222/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.18524/2021 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa, giusta procura a margine del ricorso, dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 15 -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso, giusta procura in calce al controricorso, dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato negli Uffici dell’[OSCURATO:PERSONA], in Roma, via del Tempio di Giove, n. 21 - c ontroricorrente - e nei confronti di AGENZIA DELLE ENTRATE -[OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante - intimat a - avversola sentenza del Tribunale di Roma n. 5412 /20 2 1 , pubblicata i n data29 marzo 20 2 1 ; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 4 maggio2023 dal C onsigliere dott.ssa P asqualina A. P. C ondello Fatti di causa

1. [OSCURATO:PERSONA] , assumendo di avere appreso casualmente tramite l’acquisizione spontanea dell’estratto di ruolo, avvenutain data 12 aprile 2018, dell’esistenza di una cartella esattoriale a suo carico relativa all’omesso pagamento di sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada, proponeva opposizione, convenendo in giudizio [OSCURATO:PERSONA] e l’Agenzia delle entrate- R iscossione s.p.a. ; deduceva a fondamento dell’opposizione la prescrizione del credito e, comunque, l’inesistenza della notifica della cartella di pagamento. [OSCURATO:PERSONA] di pace di Roma dichiarava inammissibile l’opposizione.

2. [OSCURATO:PERSONA] proponeva gravame e, nella contumacia di [OSCURATO:PERSONA] e dell’Agenzia delle entrate- [OSCURATO:SOCIETA]. , il Tribunale di Roma rigettava l’appello.

Evidenziava che , con l’opposizione proposta ai sensi dell’art. 615 cod. proc. civ., la Sause non aveva impugnato l’estratto di ruolo, ma aveva lamentato l’omessa o irregolare notifica dellacartella esattorial e ; l’opponente aveva avuto contezza della pendenza della po sizione debitoria solo con l’accesso e la consultazione dell’estratto di ruolo e, pertanto, doveva escludersi che il mezzo di contestazione avverso la cartella esattoriale potesse essere anche il rimedio dell’opposizione ex art. 615 cod. proc. civ., esistendo a tal fine un mezzo tipico, quale era l’opposizione ex art. 7 d.lgs. n. 150/11 , che consentiva alla parte interessata di ottenere la rimozione dell’atto impugnato.

Il Tribunale dichiarava, quindi,tardiva l’opposizione, perché proposta solo in data 26 maggio 2018, dopo il decorso del termine di trenta giornidalla data in cui l’opponente aveva avuto conoscenza dell’esistenza della cartella esattoriale.

3. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per la cassazione della suddetta decisione, affidandosi ad un unico motivo. [OSCURATO:PERSONA] resiste con controricorso.

4. La trattazione è stata fissata in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380-bis.1. cod. proc civ.

Non sono state depositate conclusioni dal Pubblico Ministero.

La ricorrente ha depositato memorieillustrative con allegati. [OSCURATO:PERSONA] si è riservato il deposito della ordinanza nel termine di sessanta giorni dalla data della decisione.

Ragioni della decisione

1. Preliminarmente, va rilevata la tardività della memoria depositata dalla ricorrente in data 27 aprile 2023perché non rispettosa del termine di cui all’art. 380-bis.1. cod. proc. civ. 2.Con l’unico motivo di ricorso, deducendo la ‹‹Violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 c.c., 112, 615 e 617 c.p.c., 7 d.lgs. n. 150/11, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.››, la ricorrente sostiene che il Tribunale avrebbe erroneamente ricondotto all’art. 7 d.lgs. n. 150/11 una contestazione estraneaalla disposizione normativa, poichénon aveva fatto valere tardivamente vizi di notifica del verbale presupposto alla cartella, quanto piuttosto la prescrizione del credito e l’esistenza stessa della cartella esattoriale.

Soggiunge che, avendoeccepito l’intervenuta prescrizione, non si era in presen za né di opposizione ex art. 7 d.lgs. n. 150/11, né di opposizione ex art. 617 cod. proc. civ., ma piuttosto di una mera azione di accertamento negativo della pretesa dell’Amministrazione.

Evidenzia pure che il dies a quo del termine di prescrizione decorre dalla data di notifica del verbale sanzionatorio.

3. Premesso che va verificata l’originaria ammissibilità della domanda alla stregua delle sopravvenute normativa e giurisprudenza di questa Corte a Sezioni Unite, può comunque rilevarsi altresì che il motivo è inammissibile.

3.1. La ricorrente assume che le contestazioni mosse sin dal giudizio di primo grado hanno sempre riguardato la prescrizione del credito portato dalla cartella esattoriale, di cui non è stata fornita prova della notifica, e non i verbali presupposti, depositati da [OSCURATO:PERSONA] in primo grado, con la conseguenza che l’oggetto del giudizio esulerebbe dalla questione cd. ‹‹recuperatoria›› e legittimerebbe l’utilizzo del diverso strumento di cui all’art. 615 cod. proc. civ., volto a far valere fatti estintivi della pretesa verificatisi in data successiva alla notifica del verbale sanzionatorio; a supporto di tale prospettazione difensiva richiama genericamente le doglianze esposte nel ricorso introduttivo del giudizio di primo grado e nel ricorso in appello.

3.2. La censura è, anzitutto, inammissibile per inosservanza del principiodi cui all’art. 366, primo comma, n. 6, cod. proc. civ.

La ricorrente omette, infatti , di specificare quando le argomentazioni sviluppate con il ricorso per cassazione sarebbero state sottoposte all’esame del giudice di merito, limitandosi in questa sede a trascrivere le sole conclusioni dell’atto introduttivo del giudizio di primo grado e dell’atto di appello, senza riportare, quanto meno nelle parti rilevanti, il contenuto degli atti difensivi, onde porre questa Corte di legittimità nella condizione di valutare, sulla base del solo ricorso, se le questioni fossero state effettivamente prospettate nel giudizio di merito ed in quali termini.

E ciò in ossequio al principio, consolidato nella giurisprudenza di legittimità, secondo cui, in tema di ricorso per cassazione, qualora siano prospettate questioni di cui non vi sia cenno nella sentenza impugnata, il ricorrente deve, a pena di inammissibilità della censura, non solo allegarne l'avvenuta loro deduzione dinanzi al giudice di merito ma, in virtù del principio di autosufficienza, anche indicare in quale specifico atto del giudizio precedente ciò sia avvenuto, giacché i motivi di ricorso devono investire questioni già comprese nel thema decidendumdel giudizio di appello, essendo preclusa alle parti, in sede di legittimità, la prospettazione di questioni o temi di contestazione nuovi, non trattati nella fase di merito né rilevabili di ufficio (Cass., sez. 2, 09/08/2018, n. 20694 ; Cass., sez. 6 - 1, 13/06/2018, n. 15430; Cass., sez. 6-5, 13/12/2019, n. 32804), che postulino anche indagini ed accertamenti di fatto non compiuti dal giudice di merito (Cass., sez. 1, 13/09/2007, n. 19164; Cass., sez. 6-1, 09/07/2013, n. 17041). 3.3.Va, peraltro, rilevato che [OSCURATO:PERSONA], in controricorso, oltr e ad insistere per la declaratoria di inammissibilità dell’azione per tardività, sul presupposto che, poggiando,l’opposizione introdotta in primo grado sulla omessa o irrituale notifica della cartella esattoriale, l’unico strumento esperibile fosse quello previst o dall’art. 7 d.lgs. n. 150/11, ha pure dedotto che, nel caso in cui dovesse ritenersi tempestiva l’azione promossa dalla Sause, difetterebbe comunque l’interesse ad agire in capo alla ricorrente.

4. Tale ultima contestazione, mossa da parte controricorrente, offre lo spunto per il rilievo, cui sarebbe stato comunque possibile procedere anche di ufficio in difetto di un contrario giudicato esplicito interno, che la domanda originariamente proposta è inammissibile essa stessa per difetto di interesse.Invero, in data successiva alla decisione d’appello è intervenuto l’art. 3-bis del d . l . [OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 146 (introdotto dalla l egge di conversione n. 215 del 17/12/2021), che ha inserito il comma 4-bis nell’art. 12 del d.P.R. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 602, stabilendo che «Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto per effetto di quanto previsto nell'art. 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'art. 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'art. 48-bisdel presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione».

Questa Corte, a Sezioni Unite, con la sentenza n. 26283 del 2022, chiamata ad interpretate il suindicato disposto normativo, ha affermato che non si tratta, come pure si è sostenuto, di una norma d'interpretazione autentica, né di norma r etroattiva, perché non disconosce le conseguenze già realizzate del fatto compiuto, né ne impedisce le conseguenze future per una ragione relativa a questo fatto soltanto: essa non incide sul novero degli atti impugnabili e, specificamente, non ne esclude il ruolo e la cartella di pagamento; né introduce motivi d'impugnazione o foggia quelli che già potevano essere proposti.

Con la norma in questione, invece, il legislatore, nel regolare specifici casi di azione ‹‹diretta››, stabilisce quando l'invalida notificazione della cartella ingeneri di per sé bisogno di tutela giurisdizionale e, quindi, tenendo conto dell'incisivo rafforzamento del sistema di garanzie, ‹‹plasma l'interesse ad agire››.

Le Sezioni unite del 2022 hanno, quindi, affermato il seguente principio: «In tema di riscossione coattiva delle entrate pubbliche (anche extratributarie) mediante ruolo, l'art. 12, comma 4-bis, del d.P.R. n. 602 del 1973 (introdotto dall'art. 3 bis del d.l. n. 146 del 2021, come convertito dalla l. n. 215 del 2021) trova applicazione nei processi pendenti, poiché specifica, concretizzandolo, l'interesse alla tutela immediata rispetto al ruolo e alla cartella non notificata o invalidamente notificata; sono manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale della predetta norma, in riferimento agli artt. 3, 24, 101, 104, 113 e 117 Cost., quest'ultimo con riguardo all'art. 6 della CEDU e all'art. 1 del Protocollo addizionale n. 1 della Convenzione».

Secondo l’interpretazione – anche in ordine alla sua applicabilità alle entrate extratributarie – fornita da lle Sezioni Unite, la citata disposizione ha comportato la selezione, da parte del legislatore, di alcuni specifici interessi idonei a giustificare la tutela immediata rispetto al ruolo e alla cartella non notificata o invalidamente notificata; la carenza dello specifico interesse indicato dalla norma determina l’inammissibilità dell’impugnazione ‹‹diretta›› o ‹‹ anticipata ›› , senza con ciò comprimere o impedire la tutela ‹‹successiva››, che può esplicarsi anche nelle forme delle opposizioni esecutive, sempre che un’esecuzione forzata sia stata quantomeno minacciata.

Ne consegue, pertanto, che colui il quale abbia proposto opposizione avverso l'estratto del ruolo è onerato dal dimostrare il perdurare del proprio interesse ad agire, vale a dire la persistente ammissibilità della propria azione (giacché l'interesse ad agire altro non è se non una condizione - di ammissibilità - d ell'azione), ciò che nel giudizio di legittimità potrà fare, o meglio, è onerato dal fare, ‹‹mediante deposito di documentazione ex art. 372 cod. proc. civ. ›› (così, Cass.,sez.

U, n. 26283 del 2022, cit.).

5. Il principio affermato dalle S ezioni Unite , ap plicabile alla fattispecie in esame, non può che comportare l’inammissibilità dell’opposizione per sopravvenuto riconoscimento normativo di una originaria, neppure venuta meno successivamente, carenza di uno specifico interesseidoneo a giustificare una tutela immediata.

La ricorrente non ha, infatti, provveduto a d allegare in modo specifico, né tanto meno a dimostrare , la sussistenza dell’interesse qualificato richiesto dalla disposizione normativa sopra richiamata. 5.1.La ricorrente, con la memoria illustrativa, al fine di paralizzare gli effetti dei principi espressi dalle Sezioni Unite con la decisione richiamata, assume che, nel caso di specie, ‹‹sulla questione della impugnabilità dell’estratto di ruolo si sarebbe formato il cd. giudicato implicito››e richiama, a sostegno di tale assunto, alcune pronunce di questa Corte (Cass., n. 33384/2022; Cass., sez.

U, n. 7925/2019, Cass., n. 21972/21; Cass., sez.

U, n. 1706/2013); soggiunge che, in ogni caso, il decreto legge n. 146/21, convertito dalla legge n. 215/21, non può operare quando, come nel caso che ci occupa, il giudizio di accertamento negativo abbia ad oggetto l’accertamento della prescrizione successiva alla cartella e invoca, a tal fine, la sentenza di questa Corte n. 2617/2023.

5.2. Diversamente da quanto sostenuto da parte ricorrente, nel caso specifico, l’ ammissibilità dell'opposizione, e dunque dell'azione esercitata, non è stata, neppure implicitamente, riconosciuta dal giudice di appello, cosicché, sul punto, non può ritenersi che si sia formato il giudicato interno.

Neppure rileva, ai fini della sussistenza dell’interesse a cui si riferisce la disposizione normativa sopravvenuta come interpretata dalle Sezioni Unite, che sia stata formulata un’eccezione di prescrizione del credito verificatasi in epoca successiva all’emissione della cartella opposta.

Come questa Corte ha già chiarito, ben prima della menzionata sopravvenienza normativa, l’impugnazione della cartella conosciuta a mezzo estratto di ruolo è ammissibile soltanto in caso di omessa o invalida notifica della cartella di pagamento e relativamente al credito in esso riportato, e non anche per dedurre fatti estintivi successivi (quali la prescrizione del credito), non essendo configurabile un interesse all’azione di accertamento negativo in difetto di una situazione di obiettiva incertezza, allorquando nessuna iniziativa esecutiva sia stata intrapresa dall’amministrazione (in tal senso, Cass., sez. 3,07/03/2022, n. 7353; Cass., sez. 6- L, 13/09/2019, n. 22925; Cass., sez. 6- L, 07/03/2019, n. 6723; Cass , sez. 3, 10/11/2016, n. 22946).

Néè utile invocare , come ritenuto dalla ricorrente in memoria, la sentenza della Sezione tributaria di questa Corte n. 2617/2023, in quanto tale pronuncia, peraltro del tutto isolata, non si pone in contrasto con i principi espressi dalle Sezioni Unite, che sono anzi espressamente richiamati e posti a fondamento della stessa decisione, atteggiandosi come mero obiter dictum l’affermazione in essa contenuta (a pag. 8 della motivazione) riferita alla reazione a vverso l’estratto di ruolo in ambito non tributario.

Del tutto irrilevante è, infine, la pendenza della questione di legittimità costituzionale, pure segnalata, peraltro in modo sommario ed incompleto, dalla ricorrente nella memoria, trattandosi, a ben vedere, di questione che non investe direttamente profili afferenti al presentericorso e l’esame della cui non manifesta infondatezza si lascia del tutto impregiudicato.

Ne discende che, difettando una condizione dell’azione, la causa non avrebbe potuto essere proposta o comunque proseguita, risolvendosi essa in un’azione di accertamento negativo (si veda la già citata Cass., sez.

U, n. 26283/2022).

Si impone dunque la cassazione senza rinvio, ex art. 382, terzo comma, c od. proc. civ. , sia della sentenza d’appello, sia di quella di primo grado (Cass. , sez. 1, 17/04/2008,n. 10093).

6. In conclusione, il motivo di ricorso è inammissibile, ma occorre di ufficio pronunciare, per l’originaria carenza di interesse ad agire neppure colmata con atti successivi (secondo le statuizioni della richiamata Cass. Sez.

U. 26283/22), la cassazione senza rinvio, ai sensi dell’art. 382, terzo comma, cod. civ., della sentenza d’appello e della sentenza di primo grado.

Le spese dell’intero giudizio, in ragione della sopravvenienza in corso di causa della normativa e della sua specifica interpretazione nomofilattica, possono essere integralmente compensate.

P.Q.

M. [OSCURATO:PERSONA] inammissibile il ricorso ; cassa senza rinvio, ai sensi dell’art. 382, terzo comma, cod. proc. civ., la sentenza impugnata e la sentenza di primo grado.

Compensa integralmente tra le parti le spese dell’intero giudizio.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.18524/2021 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa, giusta procura a margine del ricorso, dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 15 -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso, giusta procura in calce al controricorso, dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato negli Uffici dell’[OSCURATO:PERSONA], in Roma, via del Tempio di Giove, n. 21 - c ontroricorrente - e nei confronti di AGENZIA DELLE ENTRATE -[OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante - intimat a - avversola sentenza del Tribunale di Roma n. 5412 /20 2 1 , pubblicata i n data29 marzo 20 2 1 ; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 4 maggio2023 dal C onsigliere dott.ssa P asqualina A. P. C ondello Fatti di causa 1. [OSCURATO:PERSONA] , assumendo di avere appreso casualmente tramite l’acquisizione spontanea dell’estratto di ruolo, avvenutain data 12 aprile 2018, dell’esistenza di una cartella esattoriale a suo carico relativa all’omesso pagamento di sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada, proponeva opposizione, convenendo in giudizio [OSCURATO:PERSONA] e l’Agenzia delle entrate- R iscossione s.p.a. ; deduceva a fondamento dell’opposizione la prescrizione del credito e, comunque, l’inesistenza della notifica della cartella di pagamento. [OSCURATO:PERSONA] di pace di Roma dichiarava inammissibile l’opposizione. 2. [OSCURATO:PERSONA] proponeva gravame e, nella contumacia di [OSCURATO:PERSONA] e dell’Agenzia delle entrate- [OSCURATO:SOCIETA]. , il Tribunale di Roma rigettava l’appello. Evidenziava che , con l’opposizione proposta ai sensi dell’art. 615 cod. proc. civ., la Sause non aveva impugnato l’estratto di ruolo, ma aveva lamentato l’omessa o irregolare notifica dellacartella esattorial e ; l’opponente aveva avuto contezza della pendenza della po sizione debitoria solo con l’accesso e la consultazione dell’estratto di ruolo e, pertanto, doveva escludersi che il mezzo di contestazione avverso la cartella esattoriale potesse essere anche il rimedio dell’opposizione ex art. 615 cod. proc. civ., esistendo a tal fine un mezzo tipico, quale era l’opposizione ex art. 7 d.lgs. n. 150/11 , che consentiva alla parte interessata di ottenere la rimozione dell’atto impugnato. Il Tribunale dichiarava, quindi,tardiva l’opposizione, perché proposta solo in data 26 maggio 2018, dopo il decorso del termine di trenta giornidalla data in cui l’opponente aveva avuto conoscenza dell’esistenza della cartella esattoriale. 3. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per la cassazione della suddetta decisione, affidandosi ad un unico motivo. [OSCURATO:PERSONA] resiste con controricorso. 4. La trattazione è stata fissata in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380-bis.1. cod. proc civ. Non sono state depositate conclusioni dal Pubblico Ministero. La ricorrente ha depositato memorieillustrative con allegati. [OSCURATO:PERSONA] si è riservato il deposito della ordinanza nel termine di sessanta giorni dalla data della decisione. Ragioni della decisione 1. Preliminarmente, va rilevata la tardività della memoria depositata dalla ricorrente in data 27 aprile 2023perché non rispettosa del termine di cui all’art. 380-bis.1. cod. proc. civ. 2.Con l’unico motivo di ricorso, deducendo la ‹‹Violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 c.c., 112, 615 e 617 c.p.c., 7 d.lgs. n. 150/11, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.››, la ricorrente sostiene che il Tribunale avrebbe erroneamente ricondotto all’art. 7 d.lgs. n. 150/11 una contestazione estraneaalla disposizione normativa, poichénon aveva fatto valere tardivamente vizi di notifica del verbale presupposto alla cartella, quanto piuttosto la prescrizione del credito e l’esistenza stessa della cartella esattoriale. Soggiunge che, avendoeccepito l’intervenuta prescrizione, non si era in presen za né di opposizione ex art. 7 d.lgs. n. 150/11, né di opposizione ex art. 617 cod. proc. civ., ma piuttosto di una mera azione di accertamento negativo della pretesa dell’Amministrazione. Evidenzia pure che il dies a quo del termine di prescrizione decorre dalla data di notifica del verbale sanzionatorio. 3. Premesso che va verificata l’originaria ammissibilità della domanda alla stregua delle sopravvenute normativa e giurisprudenza di questa Corte a Sezioni Unite, può comunque rilevarsi altresì che il motivo è inammissibile. 3.1. La ricorrente assume che le contestazioni mosse sin dal giudizio di primo grado hanno sempre riguardato la prescrizione del credito portato dalla cartella esattoriale, di cui non è stata fornita prova della notifica, e non i verbali presupposti, depositati da [OSCURATO:PERSONA] in primo grado, con la conseguenza che l’oggetto del giudizio esulerebbe dalla questione cd. ‹‹recuperatoria›› e legittimerebbe l’utilizzo del diverso strumento di cui all’art. 615 cod. proc. civ., volto a far valere fatti estintivi della pretesa verificatisi in data successiva alla notifica del verbale sanzionatorio; a supporto di tale prospettazione difensiva richiama genericamente le doglianze esposte nel ricorso introduttivo del giudizio di primo grado e nel ricorso in appello. 3.2. La censura è, anzitutto, inammissibile per inosservanza del principiodi cui all’art. 366, primo comma, n. 6, cod. proc. civ. La ricorrente omette, infatti , di specificare quando le argomentazioni sviluppate con il ricorso per cassazione sarebbero state sottoposte all’esame del giudice di merito, limitandosi in questa sede a trascrivere le sole conclusioni dell’atto introduttivo del giudizio di primo grado e dell’atto di appello, senza riportare, quanto meno nelle parti rilevanti, il contenuto degli atti difensivi, onde porre questa Corte di legittimità nella condizione di valutare, sulla base del solo ricorso, se le questioni fossero state effettivamente prospettate nel giudizio di merito ed in quali termini. E ciò in ossequio al principio, consolidato nella giurisprudenza di legittimità, secondo cui, in tema di ricorso per cassazione, qualora siano prospettate questioni di cui non vi sia cenno nella sentenza impugnata, il ricorrente deve, a pena di inammissibilità della censura, non solo allegarne l'avvenuta loro deduzione dinanzi al giudice di merito ma, in virtù del principio di autosufficienza, anche indicare in quale specifico atto del giudizio precedente ciò sia avvenuto, giacché i motivi di ricorso devono investire questioni già comprese nel thema decidendumdel giudizio di appello, essendo preclusa alle parti, in sede di legittimità, la prospettazione di questioni o temi di contestazione nuovi, non trattati nella fase di merito né rilevabili di ufficio (Cass., sez. 2, 09/08/2018, n. 20694 ; Cass., sez. 6 - 1, 13/06/2018, n. 15430; Cass., sez. 6-5, 13/12/2019, n. 32804), che postulino anche indagini ed accertamenti di fatto non compiuti dal giudice di merito (Cass., sez. 1, 13/09/2007, n. 19164; Cass., sez. 6-1, 09/07/2013, n. 17041). 3.3.Va, peraltro, rilevato che [OSCURATO:PERSONA], in controricorso, oltr e ad insistere per la declaratoria di inammissibilità dell’azione per tardività, sul presupposto che, poggiando,l’opposizione introdotta in primo grado sulla omessa o irrituale notifica della cartella esattoriale, l’unico strumento esperibile fosse quello previst o dall’art. 7 d.lgs. n. 150/11, ha pure dedotto che, nel caso in cui dovesse ritenersi tempestiva l’azione promossa dalla Sause, difetterebbe comunque l’interesse ad agire in capo alla ricorrente. 4. Tale ultima contestazione, mossa da parte controricorrente, offre lo spunto per il rilievo, cui sarebbe stato comunque possibile procedere anche di ufficio in difetto di un contrario giudicato esplicito interno, che la domanda originariamente proposta è inammissibile essa stessa per difetto di interesse.Invero, in data successiva alla decisione d’appello è intervenuto l’art. 3-bis del d . l . [OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 146 (introdotto dalla l egge di conversione n. 215 del 17/12/2021), che ha inserito il comma 4-bis nell’art. 12 del d.P.R. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 602, stabilendo che «Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto per effetto di quanto previsto nell'art. 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'art. 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'art. 48-bisdel presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione». Questa Corte, a Sezioni Unite, con la sentenza n. 26283 del 2022, chiamata ad interpretate il suindicato disposto normativo, ha affermato che non si tratta, come pure si è sostenuto, di una norma d'interpretazione autentica, né di norma r etroattiva, perché non disconosce le conseguenze già realizzate del fatto compiuto, né ne impedisce le conseguenze future per una ragione relativa a questo fatto soltanto: essa non incide sul novero degli atti impugnabili e, specificamente, non ne esclude il ruolo e la cartella di pagamento; né introduce motivi d'impugnazione o foggia quelli che già potevano essere proposti. Con la norma in questione, invece, il legislatore, nel regolare specifici casi di azione ‹‹diretta››, stabilisce quando l'invalida notificazione della cartella ingeneri di per sé bisogno di tutela giurisdizionale e, quindi, tenendo conto dell'incisivo rafforzamento del sistema di garanzie, ‹‹plasma l'interesse ad agire››. Le Sezioni unite del 2022 hanno, quindi, affermato il seguente principio: «In tema di riscossione coattiva delle entrate pubbliche (anche extratributarie) mediante ruolo, l'art. 12, comma 4-bis, del d.P.R. n. 602 del 1973 (introdotto dall'art. 3 bis del d.l. n. 146 del 2021, come convertito dalla l. n. 215 del 2021) trova applicazione nei processi pendenti, poiché specifica, concretizzandolo, l'interesse alla tutela immediata rispetto al ruolo e alla cartella non notificata o invalidamente notificata; sono manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale della predetta norma, in riferimento agli artt. 3, 24, 101, 104, 113 e 117 Cost., quest'ultimo con riguardo all'art. 6 della CEDU e all'art. 1 del Protocollo addizionale n. 1 della Convenzione». Secondo l’interpretazione – anche in ordine alla sua applicabilità alle entrate extratributarie – fornita da lle Sezioni Unite, la citata disposizione ha comportato la selezione, da parte del legislatore, di alcuni specifici interessi idonei a giustificare la tutela immediata rispetto al ruolo e alla cartella non notificata o invalidamente notificata; la carenza dello specifico interesse indicato dalla norma determina l’inammissibilità dell’impugnazione ‹‹diretta›› o ‹‹ anticipata ›› , senza con ciò comprimere o impedire la tutela ‹‹successiva››, che può esplicarsi anche nelle forme delle opposizioni esecutive, sempre che un’esecuzione forzata sia stata quantomeno minacciata. Ne consegue, pertanto, che colui il quale abbia proposto opposizione avverso l'estratto del ruolo è onerato dal dimostrare il perdurare del proprio interesse ad agire, vale a dire la persistente ammissibilità della propria azione (giacché l'interesse ad agire altro non è se non una condizione - di ammissibilità - d ell'azione), ciò che nel giudizio di legittimità potrà fare, o meglio, è onerato dal fare, ‹‹mediante deposito di documentazione ex art. 372 cod. proc. civ. ›› (così, Cass.,sez. U, n. 26283 del 2022, cit.). 5. Il principio affermato dalle S ezioni Unite , ap plicabile alla fattispecie in esame, non può che comportare l’inammissibilità dell’opposizione per sopravvenuto riconoscimento normativo di una originaria, neppure venuta meno successivamente, carenza di uno specifico interesseidoneo a giustificare una tutela immediata. La ricorrente non ha, infatti, provveduto a d allegare in modo specifico, né tanto meno a dimostrare , la sussistenza dell’interesse qualificato richiesto dalla disposizione normativa sopra richiamata. 5.1.La ricorrente, con la memoria illustrativa, al fine di paralizzare gli effetti dei principi espressi dalle Sezioni Unite con la decisione richiamata, assume che, nel caso di specie, ‹‹sulla questione della impugnabilità dell’estratto di ruolo si sarebbe formato il cd. giudicato implicito››e richiama, a sostegno di tale assunto, alcune pronunce di questa Corte (Cass., n. 33384/2022; Cass., sez. U, n. 7925/2019, Cass., n. 21972/21; Cass., sez. U, n. 1706/2013); soggiunge che, in ogni caso, il decreto legge n. 146/21, convertito dalla legge n. 215/21, non può operare quando, come nel caso che ci occupa, il giudizio di accertamento negativo abbia ad oggetto l’accertamento della prescrizione successiva alla cartella e invoca, a tal fine, la sentenza di questa Corte n. 2617/2023. 5.2. Diversamente da quanto sostenuto da parte ricorrente, nel caso specifico, l’ ammissibilità dell'opposizione, e dunque dell'azione esercitata, non è stata, neppure implicitamente, riconosciuta dal giudice di appello, cosicché, sul punto, non può ritenersi che si sia formato il giudicato interno. Neppure rileva, ai fini della sussistenza dell’interesse a cui si riferisce la disposizione normativa sopravvenuta come interpretata dalle Sezioni Unite, che sia stata formulata un’eccezione di prescrizione del credito verificatasi in epoca successiva all’emissione della cartella opposta. Come questa Corte ha già chiarito, ben prima della menzionata sopravvenienza normativa, l’impugnazione della cartella conosciuta a mezzo estratto di ruolo è ammissibile soltanto in caso di omessa o invalida notifica della cartella di pagamento e relativamente al credito in esso riportato, e non anche per dedurre fatti estintivi successivi (quali la prescrizione del credito), non essendo configurabile un interesse all’azione di accertamento negativo in difetto di una situazione di obiettiva incertezza, allorquando nessuna iniziativa esecutiva sia stata intrapresa dall’amministrazione (in tal senso, Cass., sez. 3,07/03/2022, n. 7353; Cass., sez. 6- L, 13/09/2019, n. 22925; Cass., sez. 6- L, 07/03/2019, n. 6723; Cass , sez. 3, 10/11/2016, n. 22946). Néè utile invocare , come ritenuto dalla ricorrente in memoria, la sentenza della Sezione tributaria di questa Corte n. 2617/2023, in quanto tale pronuncia, peraltro del tutto isolata, non si pone in contrasto con i principi espressi dalle Sezioni Unite, che sono anzi espressamente richiamati e posti a fondamento della stessa decisione, atteggiandosi come mero obiter dictum l’affermazione in essa contenuta (a pag. 8 della motivazione) riferita alla reazione a vverso l’estratto di ruolo in ambito non tributario. Del tutto irrilevante è, infine, la pendenza della questione di legittimità costituzionale, pure segnalata, peraltro in modo sommario ed incompleto, dalla ricorrente nella memoria, trattandosi, a ben vedere, di questione che non investe direttamente profili afferenti al presentericorso e l’esame della cui non manifesta infondatezza si lascia del tutto impregiudicato. Ne discende che, difettando una condizione dell’azione, la causa non avrebbe potuto essere proposta o comunque proseguita, risolvendosi essa in un’azione di accertamento negativo (si veda la già citata Cass., sez. U, n. 26283/2022). Si impone dunque la cassazione senza rinvio, ex art. 382, terzo comma, c od. proc. civ. , sia della sentenza d’appello, sia di quella di primo grado (Cass. , sez. 1, 17/04/2008,n. 10093). 6. In conclusione, il motivo di ricorso è inammissibile, ma occorre di ufficio pronunciare, per l’originaria carenza di interesse ad agire neppure colmata con atti successivi (secondo le statuizioni della richiamata Cass. Sez. U. 26283/22), la cassazione senza rinvio, ai sensi dell’art. 382, terzo comma, cod. civ., della sentenza d’appello e della sentenza di primo grado. Le spese dell’intero giudizio, in ragione della sopravvenienza in corso di causa della normativa e della sua specifica interpretazione nomofilattica, possono essere integralmente compensate. P.Q. M. [OSCURATO:PERSONA] inammissibile il ricorso ; cassa senza rinvio, ai sensi dell’art. 382, terzo comma, cod. proc. civ., la sentenza impugnata e la sentenza di primo grado. Compensa integralmente tra le parti le spese dell’intero giudizio. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento
Sentenza Cassazione n. 18222/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris