CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 29046/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/02/2024 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; gi/( Rilevato che [OSCURATO:PERSONA], condannato per il reato di cui all'art. 7, commi 1 e 2, d.l. n. 4 del 2019, alla pena di due anni di reclusione, articolando tre motivi di ricorso, deduce violazione di legge e vizio di motivazione in riferimento sia alla sussistenza del reato per l'assenza di una falsa dichiarazione (primo e secondo motivo), sia al diniego delle circostanze attenuanti generiche (terzo motivo); Considerato che il primo motivo e il secondo motivo, da esaminare congiuntamente, espongono censure non consentite dalla legge in sede di legittimità, poiché le stesse sono riproduttive di deduzioni già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito non scanditi da specifica critica con il ricorso, ed inoltre sono volte a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, ed avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito, in quanto la sentenza impugnata ha affermato il mendacio dell'imputato, nella parte della richiesta contenente la dichiarazione di vivere in un autonomo nucleo familiare, sulla base di elementi precisi e congrui, quali: a) il rigetto della richiesta avanzata appena quattro mesi prima, quando aveva dichiarato di vivere con la madre; b) la indicazione della nuova residenza in un garage; c) la inidoneità di questo locale, in quanto anche la teste a difesa ha escluso la presenza in esso della cucina, del tavolo, delle sedie e di televisori; 444,0 Osservato che il ..endo motivo espone censure non consentite dalla legge in sede di legittimità, poiché inerenti al trattamento punitivo benché sorretto da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive, giacché la Corte d'appello ha correttamente evidenziato come la pena sia stata fissata nel minimo edittale e il diniego delle circostanze attenuanti generiche si giustifichi sia per l'esistenza di precedenti a carico dell'imputato per reati in materia di sostanze stupefacenti, sia per l'assenza di specifici elementi positivamente valutabili a vantaggio del medesimo, come la spontanea restituzione delle somme indebitamente percepite); Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende, sussistendo profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 4 lu