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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 05033/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/10/2024 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Genova visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza indicata in epigrafe, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Genova ha applicato nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] la pena concordata ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. per il reato di cui all'art. 314 cod. pen. 2.

Ha proposto ricorso Vaccaro, tramite il suo difensore, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla corretta qualificazione giuridica del fatto e segnatamente alla qualifica di pubblico ufficiale in capo al tesori dell'[OSCURATO:PERSONA].

3. Il ricorso va de plano dichiarato inammissibile, perché si fonda su motivo che deve ritenersi non consentito, agli effetti dell'art. 448, comma 2-bis cod. proc. pen.

La deduzione incentrata sull'erronea qualificazione del fatto, agli effetti dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. proc. pen., può dirsi ammissibile solo alla condizione che la violazione emerga con evidenza sulla base della stessa contestazione, in rapporto al fatto rappresentato.

Sicché deve ritenersi preclusa l'impugnazione che denunci una violazione di legge non immediatamente evincibile dal tenore dei capi di imputazione e dalla motivazione della sentenza (sul punto, tra tante, Sez. 4, n. 13749 del 23/03/2022, Rv. 283023).

Nella specie, tale violazione non emerge in modo manifesto né dalla imputazione né dalla motivazione della sentenza impugnata.

3. All'inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, a fronte dei profili di colpa sottesi alla causa di inammissibilità.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

C

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/10/2024 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Genova visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Genova ha applicato nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] la pena concordata ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. per il reato di cui all'art. 314 cod. pen. 2. Ha proposto ricorso Vaccaro, tramite il suo difensore, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla corretta qualificazione giuridica del fatto e segnatamente alla qualifica di pubblico ufficiale in capo al tesori dell'[OSCURATO:PERSONA]. 3. Il ricorso va de plano dichiarato inammissibile, perché si fonda su motivo che deve ritenersi non consentito, agli effetti dell'art. 448, comma 2-bis cod. proc. pen. La deduzione incentrata sull'erronea qualificazione del fatto, agli effetti dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. proc. pen., può dirsi ammissibile solo alla condizione che la violazione emerga con evidenza sulla base della stessa contestazione, in rapporto al fatto rappresentato. Sicché deve ritenersi preclusa l'impugnazione che denunci una violazione di legge non immediatamente evincibile dal tenore dei capi di imputazione e dalla motivazione della sentenza (sul punto, tra tante, Sez. 4, n. 13749 del 23/03/2022, Rv. 283023). Nella specie, tale violazione non emerge in modo manifesto né dalla imputazione né dalla motivazione della sentenza impugnata. 3. All'inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, a fronte dei profili di colpa sottesi alla causa di inammissibilità. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. C
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