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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 28056/2022

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/12/2020 della CORTE APPELLO di BRESCIA Pato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza indicata in epigrafe in accoglimento della richiesta di concordato ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen.; Considerato che il motivo proposto, che contesta il mancato vaglio delle cause ex art. 129 cod. proc. pen., non è consentito alla luce della modalità definitoria prescelta, poiché è inammissibile il ricorso per cassazione relativo a questioni, anche rilevabili d'ufficio, alle quali l'interessato abbia rinunciato in funzione dell'accordo sulla pena in appello, in quanto il potere dispositivo riconosciuto alla parte dal nuovo art. 599-bis cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, non solo limita la cognizione del giudice di secondo grado, ma ha effetti preclusivi sull'intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità, analogamente a quanto avviene nella rinuncia all'impugnazione; principio enucleato dalla Corte di cassazione con riferimento vuoi alla valutazione sulla sussistenza di cause di non punibilità ex art. 129 cod. proc. pen. (Sez. 5, n. 29243 del 04/06/2018, Casero, Rv. 273194) vuoi alla qualificazione giuridica del fatto (tra le tante Sez. 6, n. 41254 del 04/07/2019, Leone, Rv. 277196).; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile senza formalità di procedura, ai sensi dell'art. 610 comma 5-bis cod. proc. pen., e che il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila a favore della Cassa delle ammende.

Così deciso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/12/2020 della CORTE APPELLO di BRESCIA Pato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza indicata in epigrafe in accoglimento della richiesta di concordato ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen.; Considerato che il motivo proposto, che contesta il mancato vaglio delle cause ex art. 129 cod. proc. pen., non è consentito alla luce della modalità definitoria prescelta, poiché è inammissibile il ricorso per cassazione relativo a questioni, anche rilevabili d'ufficio, alle quali l'interessato abbia rinunciato in funzione dell'accordo sulla pena in appello, in quanto il potere dispositivo riconosciuto alla parte dal nuovo art. 599-bis cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, non solo limita la cognizione del giudice di secondo grado, ma ha effetti preclusivi sull'intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità, analogamente a quanto avviene nella rinuncia all'impugnazione; principio enucleato dalla Corte di cassazione con riferimento vuoi alla valutazione sulla sussistenza di cause di non punibilità ex art. 129 cod. proc. pen. (Sez. 5, n. 29243 del 04/06/2018, Casero, Rv. 273194) vuoi alla qualificazione giuridica del fatto (tra le tante Sez. 6, n. 41254 del 04/07/2019, Leone, Rv. 277196).; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile senza formalità di procedura, ai sensi dell'art. 610 comma 5-bis cod. proc. pen., e che il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila a favore della Cassa delle ammende. Così deciso
Sentenza Cassazione n. 28056/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris