CassazionedecretoSezione 1Decisione del 22 febbraio 2022
Cassazione n. 25978/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di CATANIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/ritte le conclusioni del PG Letta la requisitoria del dott. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di cassazione, con cui è stata chiesta la declaratoria di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Catania ha rigettato il reclamo proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza del Magistrato di sorveglianza di Siracusa in materia di liberazione anticipata. 2. Avverso detta ordinanza propone ricorso per cassazione, tramite il proprio difensore, [OSCURATO:PERSONA], deducendo violazione degli artt. 35-bis I. 26 luglio 1975, n. 354, 666 e 678 cod. proc. pen. Il difensore rileva che l'udienza di reclamo si sarebbe tenuta in sua assenza, nonostante la nomina a difensore di fiducia, e che sarebbe stata ignorata dall'ordinanza impugnata, emessa all'esito di detta udienza, la memoria difensiva fatta pervenire via pec il 26 maggio 2022, in uno con la nomina a difensore di fiducia del 23 maggio 2022. Aggiunge di avere, invece, ricevuto regolare notifica dell'ordinanza impugnata, di cui chiede, pertanto, l'annullamento. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 1.1. Manifestamente infondato è il rilievo sull'omessa notifica del decreto di fissazione dell'udienza di reclamo. Invero, dalla verifica degli atti risulta che il decreto di fissazione dell'udienza di reclamo è del 22 febbraio 2022 ed è stato notificato al detenuto e al difensore d'ufficio rispettivamente il 12 marzo e il 3 maggio successivi. E', quindi, evidente che l'avv. [OSCURATO:PERSONA], nominata successivamente difensore di fiducia, non aveva diritto all'avviso relativo all'udienza (potendovi comunque partecipare). 1.2. Inammissibile per genericità è, poi, la seconda censura difensiva, sulla omessa considerazione del contenuto della memoria difensiva, trasmessa in uno con la nomina difensiva, di cui non viene spiegata la decisività. 2. All'inammissibilità consegue, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen., la condanna di [OSCURATO:PERSONA] al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma che si ritiene equo determinare in euro tremila a favore della Cassa delle ammende, non ricorrendo le condizioni previste dalla sentenza della Corte costituzionale n.186 del 13 giugno 2000. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 1'8 fe