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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 3 dicembre 2021

Cassazione n. 00253/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( ROMANIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/06/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di appello di Milano conferm :'va la pronuncia emessa il 15/9/2020 dal Giudice per le indagini prelimina -i del ocale Tribunale, con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato giudicato colpe\,ole del delitto di contrabbando di tabacchi lavorati esteri e condannato - con rito abbreviato - alla pena di due anni di reclusione e 90.000 euro di multa.

2. Propone ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del proprio dife chiedendo l'annullamento della decisione per inosservanza o erronea appliwzione della legge penale quanto alle circostanze attenuanti generiche, negate dalla Corte. [OSCURATO:PERSONA]

3. Il ricorso risulta manifestamente infondato.

4. [OSCURATO:PERSONA] di appello, pronunciandosi in modo diffuso sulle circosta -ize in esame, le ha infatti escluse con motivazione del tutto logica, congrua e basta su concreti elementi istruttori; una motivazione, dunque, non censurabile.

La sentenza, in particolare, ha sottolineato che l'imputato non aveva mostrato ,,.ilcuna resipiscenza per la condotta tenuta, da ritenere non particolarmente liE va; infatti, era stato trovato alla guida di una vettura non di sua proprietà, r ella quale erano stati rinvenuti - in sacchi neri - circa 20 chili di tabacchi lavorati esterivdi contrabbando, con indicazione del Monopolio di Stato moldavo e s oveno.

Tali elementi, poi, sono stati posti a raffronto con l'incensuratezza ce lo ::tesso soggetto, con la sua condizione regolare nello Stato e con l'esisteriz ii un contratto di lavoro, ma ritenuti soccombenti rispetto a questi, con motivazior e non manifestamente illogica - nei termini appena richiamati - e non censurabil€ dalla Corte di legittimità.

5. Il ricorso, dunque, deve esser dichiarato inammissibile.

Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevat) che nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia p ro3 ,:sto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inamin ssit alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma ce l'ari . 61.6 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché cuetD del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equil:a :h/ai -lente fissata in euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al paga ri.e.n .:( delle spese processuali ed al versamento della somma di Euro 3.000,00 in 'avo -f. della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, 3 dicembre 2021 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( ROMANIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/06/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di appello di Milano conferm :'va la pronuncia emessa il 15/9/2020 dal Giudice per le indagini prelimina -i del ocale Tribunale, con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato giudicato colpe\,ole del delitto di contrabbando di tabacchi lavorati esteri e condannato - con rito abbreviato - alla pena di due anni di reclusione e 90.000 euro di multa. 2. Propone ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del proprio dife chiedendo l'annullamento della decisione per inosservanza o erronea appliwzione della legge penale quanto alle circostanze attenuanti generiche, negate dalla Corte. [OSCURATO:PERSONA] 3. Il ricorso risulta manifestamente infondato. 4. [OSCURATO:PERSONA] di appello, pronunciandosi in modo diffuso sulle circosta -ize in esame, le ha infatti escluse con motivazione del tutto logica, congrua e basta su concreti elementi istruttori; una motivazione, dunque, non censurabile. La sentenza, in particolare, ha sottolineato che l'imputato non aveva mostrato ,,.ilcuna resipiscenza per la condotta tenuta, da ritenere non particolarmente liE va; infatti, era stato trovato alla guida di una vettura non di sua proprietà, r ella quale erano stati rinvenuti - in sacchi neri - circa 20 chili di tabacchi lavorati esterivdi contrabbando, con indicazione del Monopolio di Stato moldavo e s oveno. Tali elementi, poi, sono stati posti a raffronto con l'incensuratezza ce lo ::tesso soggetto, con la sua condizione regolare nello Stato e con l'esisteriz ii un contratto di lavoro, ma ritenuti soccombenti rispetto a questi, con motivazior e non manifestamente illogica - nei termini appena richiamati - e non censurabil€ dalla Corte di legittimità. 5. Il ricorso, dunque, deve esser dichiarato inammissibile. Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevat) che nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia p ro3 ,:sto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inamin ssit alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma ce l'ari . 61.6 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché cuetD del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equil:a :h/ai -lente fissata in euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al paga ri.e.n .:( delle spese processuali ed al versamento della somma di Euro 3.000,00 in 'avo -f. della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 3 dicembre 2021 [OSCURATO:PERSONA]
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