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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 22 settembre 2022

Cassazione n. 44059/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Considerato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso l'ordinanza in preambolo, con la quale la Corte di appello di Roma, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato la sua istanza, intesa al riconoscimento della continuazione, ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen., in relazione a reati separatamente giudicati in sede di cognizione e, con l'unico, articolato motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione, in quanto il giudice a quo avrebbe disatteso l'uniforme giurisprudenza di legittimità, richiamata nel ricorso, in materia di criteri identificativi dell'unicità di disegno criminoso, sicuramente ravvisabile nella specie, poste l'omogeneità dei titoli di reato (acquisto e importazione di cocaina dall'estero) e il .limitato arco temporale (avuto riguardo al momento iniziale del reato associativo, così come contestato in imputazione, dal 2003 al 2006); Ritenuto che l'ordinanza impugnata sfugge palesemente a censura, poiché esclude l'identità del disegno criminoso tra il reato giudicato con la sentenza sub 2), da un lato, e una condotta di partecipazione ad associazione di cui all'art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 e connessi reati-scopo dall'altro, muovendo dall'esatto principio di diritto secondo cui il relativo nesso non è configurabile tra il reato associativo e quei reati fine che, quand'anche rientrino nell'ambito delle attività del sodalizio criminoso e siano finalizzati al rafforzamento del medesimo, non erano programmati, almeno a grandi linee, al momento della costituzione dell'associazione stessa o dell'ingresso del reo in essa (Sez. 1, Sentenza n. 1534 del 09/11/2017, dep. 2018, Giglia, Rv. 271984) che è insuperabile, nel caso di specie, la constatazione che la condanna di [OSCURATO:PERSONA] per il reato associativo riflette una partecipazione posteriore alla commissione dell'asserito reato-fine, che si pretenderebbe di porre con essa in continuazione; Rilevato che, a tanto, il giudice dell'esecuzione ha aggiunto, in maniera esente da illogicità e incongruenze, il fidato della distanza temporale delle condotte, le differenti modalità esecutive e, ancora, la commissione del reato di cui alla sentenza sub 2) con un complice che non figura tra i partecipi al sodalizio di cui alla sentenza sub 1), ciò a sicura dimostrazione dell'esistenza di un programma delinquenziale a carattere indeterminato, nonché temporalmente indefinito, ritenuto incompatibile con un'unica, antecedente, risoluzione criminosa; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - per i profili di colpa connessi all'irritualità dell'impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000) - di una somma in favore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare, in rapporto alle questioni dedotte, in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 22 settembre 2022 Il Consigliere esten

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Considerato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso l'ordinanza in preambolo, con la quale la Corte di appello di Roma, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato la sua istanza, intesa al riconoscimento della continuazione, ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen., in relazione a reati separatamente giudicati in sede di cognizione e, con l'unico, articolato motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione, in quanto il giudice a quo avrebbe disatteso l'uniforme giurisprudenza di legittimità, richiamata nel ricorso, in materia di criteri identificativi dell'unicità di disegno criminoso, sicuramente ravvisabile nella specie, poste l'omogeneità dei titoli di reato (acquisto e importazione di cocaina dall'estero) e il .limitato arco temporale (avuto riguardo al momento iniziale del reato associativo, così come contestato in imputazione, dal 2003 al 2006); Ritenuto che l'ordinanza impugnata sfugge palesemente a censura, poiché esclude l'identità del disegno criminoso tra il reato giudicato con la sentenza sub 2), da un lato, e una condotta di partecipazione ad associazione di cui all'art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 e connessi reati-scopo dall'altro, muovendo dall'esatto principio di diritto secondo cui il relativo nesso non è configurabile tra il reato associativo e quei reati fine che, quand'anche rientrino nell'ambito delle attività del sodalizio criminoso e siano finalizzati al rafforzamento del medesimo, non erano programmati, almeno a grandi linee, al momento della costituzione dell'associazione stessa o dell'ingresso del reo in essa (Sez. 1, Sentenza n. 1534 del 09/11/2017, dep. 2018, Giglia, Rv. 271984) che è insuperabile, nel caso di specie, la constatazione che la condanna di [OSCURATO:PERSONA] per il reato associativo riflette una partecipazione posteriore alla commissione dell'asserito reato-fine, che si pretenderebbe di porre con essa in continuazione; Rilevato che, a tanto, il giudice dell'esecuzione ha aggiunto, in maniera esente da illogicità e incongruenze, il fidato della distanza temporale delle condotte, le differenti modalità esecutive e, ancora, la commissione del reato di cui alla sentenza sub 2) con un complice che non figura tra i partecipi al sodalizio di cui alla sentenza sub 1), ciò a sicura dimostrazione dell'esistenza di un programma delinquenziale a carattere indeterminato, nonché temporalmente indefinito, ritenuto incompatibile con un'unica, antecedente, risoluzione criminosa; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - per i profili di colpa connessi all'irritualità dell'impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000) - di una somma in favore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare, in rapporto alle questioni dedotte, in euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 22 settembre 2022 Il Consigliere esten
Sentenza Cassazione n. 44059/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris