CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 36637/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/06/2021 del TRIBUNALE di SCIACCAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza del Tribunale di Sciacca che ne ha confermato la condanna per i reati di lesione personale e minaccia e rilevato che la parte civile ha depositato una memoria con la quale chiede la declaratoria di inammissibilità del ricorso e la rifusione delle spese processuali; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso proposto, che denuncia vizio di motivazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., è inammissibile poiché, in forza degli artt. 606, comma 2-bis, cod. proc. pen. e 39- bis del d.lgs. n. 28 agosto 2000, n. 274, avverso le sentenze di appello pronunciate per reati di competenza del giudice di pace non può essere proposto ricorso per cassazione per vizio della motivazione (Sez. 5, n. 22854 del 29/04/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 275557); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende, nonché alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile, che, tenuto conto dell'opera prestata (deposito di memoria) e della mancata presentazione di una notula specifica, possono liquidarsi in complessivi euro 1.800,00 oltre accessori di legge. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile, che liquida in complessivi euro 1.800,00 oltre accessori di legge • Così d