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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 50272/2023

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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/09/2022 della CORTE APPELLO di LECCEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Procuratore generale, che ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi letta la memoria di replica del difensore di [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'accoglimento del ricorso [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di appello di Lecce, con la sentenza indicata in epigrafe, ha confermato la pronuncia con la quale il 19/05/2016 il Tribunale di Brindisi aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] responsabili del delitto di cui agli artt. 110, 81, 624 e 625, nn. 2 e 7, cod. pen. perché, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, in concorso tra loro e con altri e al fine di trarne profitto, avevano sottratto energia elettrica per un ammontare complessivo di circa 35.000 euro per alimentare l'edificio composto di quattro appartamenti da loro rispettivamente abitati; in particolare, avevano collegato abusivamente un cavo alla linea Enel esterna interponendo tra il cavo Enel e l'impianto elettrico dell'edificio un contatore intestato a [OSCURATO:PERSONA] relativo a una fornitura già cessata la cui abitazione era distante circa un chilometro dalle loro; tale contatore era stato manomesso e successivamente utilizzato come interruttore al fine di realizzare l'allaccio abusivo alla rete elettrica.

Con l'aggravante di aver commesso il fatto usando violenza sul cavo di proprietà Enel, che era stato sguainato e danneggiato, e per avere manomesso il contatore Enel, beni esposti per necessità alla pubblica fede.

Con recidiva semplice per tutti gli imputati.

Fatto accertato in Turano il 2 marzo 2015.

Con la medesima sentenza [OSCURATO:PERSONA] era stato ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 648 cod. pen. per aver acquistato o comunque ricevuto il contatore di proprietà della società [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. provento di furto avvenuto nell'anno 2007 ai danni di [OSCURATO:PERSONA].

2. [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione censurando la sentenza, con il primo motivo, per violazione degli artt. 110, 81, 624, 625 nn. 2 e 7 cod. pen. nonché dell'art. 120 cod. pen. e dell'art. 157 e seguenti cod. pen.- inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità in relazione agli artt.336 e 529 nonché 125 cod. proc. pen. - mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione.

Secondo la difesa, la Corte di appello, con motivazione apparente, o quantomeno carente e illogica, ha richiamato massime della Suprema Corte concludendo che le circostanze aggravanti non potessero essere escluse in quanto il ricorrente era perfettamente consapevole dell'allaccio abusivo che, essendo avvenuto con violenza sulle cose e segnatamente sul cavo Enel, integra le aggravanti contestate.

Nonostante la specifica censura contenuta nell'atto di appello, la Corte non ha spiegato perché [OSCURATO:PERSONA] fosse consapevole e perché dovesse essere ritenuto l'esecutore materiale o l'istigatore morale dell'allaccio abusivo, con violazione dell'art. 110 cod. pen. [OSCURATO:PERSONA] dovrebbe essere ritenuto estraneo alle circostanze aggravanti, essendo pacifico che il coimputato [OSCURATO:PERSONA] si sia assunto l'esclusiva paternità del danneggiamento del cavò Enel allo scopo di realizzare l'allaccio al contatore.

La condotta di aver sguainato il cavo è istantanea e non può per tale motivo essere addebitata a chi ha utilizzato la corrente dopo il compimento di tale atto materiale, a meno che non si dimostri il concorso materiale nella specifica condotta o quantomeno il concorso morale.

La Corte ha del tutto ignorato la censura secondo cui ci si trova in presenza di più reati di furto commessi nel tempo, unificati sotto il vincolo della continuazione e che la successiva utilizzazione dell'energia comporta la consumazione di un nuovo reato non aggravato dalla violenza sul cavo e dalla manomissione del contatore, circostanze che possono essere contestate solo con riguardo al furto originariamente commesso.

Non vi è traccia negli atti del procedimento della prova che [OSCURATO:PERSONA] abbia partecipato al primo atto di danneggiamento del cavo Enel, concretando la sua condotta gli estremi del furto semplice in ordine al quale difetta la condizione di procedibilità della querela.

Inoltre, essendo il fatto non aggravato punito con la pena della reclusione da uno a sei anni e con la multa da 103 a 1023 euro, il reato sarebbe prescritto.

Le sentenze di merito non hanno inoltre vagliato nè giustificato la sussistenza della circostanza aggravante relativa all'esposizione alla pubblica fede, che peraltro riguarderebbe il contatore della cui ricettazione [OSCURATO:PERSONA] non risponde, essendo stato assolto in primo grado.

Con il secondo motivo deduce violazione degli artt. 62 bis, 69 e 133 cod. pen.

Sebbene il ricorrente avesse confessato di essere consapevole del consumo abusivo di energia elettrica senza aver concorso nello scorticamento del cavo elettrico, sono state negate le circostanze attenuanti generiche, che si sarebbero potute applicare quanto meno con giudizio di equivalenza.

La mancanza e illogicità manifesta della motivazione nonché la violazione di legge si desumono dal mancato riconoscimento delle generiche e dalla misura della pena, che si sarebbe dovuta di quantificare secondo la cornice edittale del primo comma. 3. [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione censurando la sentenza, con il primo motivo, per inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità in relazione all'art. 178, comma 1 lett.c), cod. proc. pen. e all'art. 23 bis legge n. 176 del 2020 e successive integrazioni.

L'udienza di discussione in appello era stata fissata per la data del 10 luglio 2019, poi rinviata d'ufficio; dopo alcuni rinvii d'ufficio, l'udienza del 23 marzo 2022 si è svolta in forma camerale con deposito delle conclusioni del Procuratore generale e delle parti all'esito della quale, in accoglimento della richiesta della difesa di [OSCURATO:PERSONA], il procedimento è stato rinviato all'udienza del 21 settembre 2022; in tale data, l'udienza discussione si è svolta in presenza con pronuncia della sentenza.

Del fatto che l'udienza si sia svolta in presenza non è stato dato avviso all'imputato o al suo difensore, cosicché ne è derivata la mancata partecipazione dell'imputato o del suo difensore all'udienza di discussione, con conseguente nullità della sentenza per violazione della normativa emergenziale di riferimento.

Con il secondo motivo deduce omesso esame e motivazione in ordine al motivo di appello concernente il riconoscimento dell'attenuante speciale di cui al secondo comma dell'art. 648 cod. pen.

Con il primo motivo di appello la difesa aveva dedotto l'insussistenza del reato di ricettazione, chiedendo la riqualificazione del fatto ai sensi dell'art. 712 cod. pen. o, in subordine, il riconoscimento della circostanza attenuante speciale prevista dall'art. 648, comma 2, cod. pen.

La Corte di appello, dopo aver articolato le ragioni per le quali riteneva sussistente la prova dell'elemento soggettivo del reato di ricettazione, non ha affrontato la richiesta subordinata.

3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi.

4. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha depositato memoria di replica, concludendo per la dichiarazione di nullità della sentenza impugnata, ex art. 178 c.p.p., comma 1°, lett. c) e 179 c.p.p., per violazione della normativa emergenziale di contrasto all'epidemia da covid-19 e per la conseguente mancata citazione del ricorrente e del di lui difensore a partecipare all'udienza di discussione del 21/09/2022 e, quindi, per la mancata presenza a detta udienza; in subordine, per la dichiarazione di nullità della sentenza impugnata per avere omesso ogni esame e motivazione della doglianza concernente il riconoscimento dell'attenuante speciale di cui all'art. 648, comma 2, cod. pen. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il primo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile.

In merito alla circostanza aggravante della violenza sulle cose, la censura non si confronta con la motivazione spesa dalla Corte territoriale alle pagg.2-3 della sentenza in replica ad analoghe allegazioni difensive.

In tale punto della decisione, il giudice di merito, non essendo contestato che [OSCURATO:PERSONA] fosse consapevole dell'allaccio abusivo, ha richiamato il consolidato orientamento interpretativo della Corte di legittimità, che qui s'intende ribadire, in base al quale l'aggravante della violenza sulle cose - prevista dall'art. 625, comma 1, n. 2), cod. pen. - è configurabile anche quando l'allacciamento abusivo alla rete di distribuzione venga materialmente compiuto da persona diversa dall'agente, il quale, quindi, si limiti a fare uso dell'allaccio altrui, trattandosi di circostanza di natura oggettiva, valutabile a carico dell'agente se conosciuta o ignorata per colpa, con la conseguenza che la distinzione tra l'autore della manomissione e il beneficiario dell'energia ,può rilevare, ai fini della configurabilità del reato o della circostanza aggravante, solo nel caso in cui incida sull'elemento soggettivo (Sez. 5, n.24592 del 30/04/2021, Bellafiore, Rv. 281440 - 01; Sez. 4, n. 5973 del 5/2/2020, Carlo, Rv. 278438; Sez. 5, n. 32025 del 19/2/2014, Rizzuto, Rv. 261745).

Per l'ulteriore censura, inerente alla circostanza aggravante dell'esposizione alla pubblica fede, occorre evidenziare, da un lato, che la doglianza era stata genericamente sottoposta all'esame del giudice di appello sotto il profilo dell'estraneità di tale imputato alla condotta materiale di allaccio abusivo alla rete elettrica.

In tale prospettiva, il giudice di appello ha ritenuto che la circostanza aggravante dell'esposizione del bene alla pubblica fede fosse riferibile anche a colui che consapevolmente si era avvalso dell'allaccio abusivo.

Per altro verso, è stata introdotta per la prima volta in fase di legittimità l'allegazione secondo la quale tale aggravante sarebbe riferibile all'utilizzo del contatore, ossia a una condotta criminosa non contestata ad [OSCURATO:PERSONA].

Ma tale profilo di censura risulta inammissibile in quanto concerne questione non sottoposta all'esame della Corte territoriale, conseguendone l'inevitabile carenza motivazionale in merito a tale specifica prospettazione (Si richiama, in tema di recidiva, Sez. 2, n. 26721 del 26/04/2023, Bevilacqua, Rv. 284768 - 02).

2. Il secondo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile.

Con riguardo al giudizio discrezionale di determinazione del trattamento sanzionatorio, va ricordato che una specifica e dettagliata motivazione in merito ai criteri seguiti dal giudice si richiede quante volte la sanzione sia determinata in misura prossima al massimo edittale o comunque superiore alla media, risultando insindacabile, in quanto riservata al giudice di merito, la sola scelta implicitamente basata sui criteri di cui all'art. 133 cod. pen. di irrogare una pena in misura media o prossima al minimo edittale (Sez.4, n.27959 del 18/06/2013, Pasquali, Rv.25835601; Sez.2, n.28852 del 8/05/2013, Taurasi, Rv.25646401; Sez. 4, n.21294 del 20/03/2013, Serratore, Rv.25619701).

Si richiama, quanto all'onere motivazionale del giudice in punto determinazione della pena, il costante orientamento della Corte di legittimità (Sez.

U. n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 24593101; Sez. 3 n. 35570 del 30/05/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 27069401; Sez. 4 n. 48391 del 05/11/2015, Armuzzi, Rv. 26533201).

Alla determinazione della pena in misura pari ad anni due di reclusione ed euro 200 di multa consegue, nel caso concreto, la pertinenza del principio per il quale ricorre un onere attenuato di motivazione, che può essere soddisfatto anche solo attraverso il richiamo al canone dell'adeguatezza della pena inflitta, nel quale sono impliciti gli elementi di cui all'art. 133 cod. pen. (ex multis, Sez. 2, n. 28852 del 08/05/2013, Taurasi, Rv. 256464; Sez. 4, n. 46412 del 05/11/2015, Scaramozzino, Rv. 265283).

La Corte territoriale non si è, peraltro, nel caso concreto, sottratta al predetto onere motivazionale.

La ratio della disposizione di cui all'art.62 bis cod. pen., che attribuisce al giudice la facoltà di cogliere, sulla base di numerosi e diversificati dati sintomatici, gli elementi che possono condurre ad attenuare la pena edittale, non impone, inoltre, al giudice di merito di esprimere una valutazione circa ogni singola deduzione difensiva, essendo, invece, sufficiente l'indicazione degli elementi di preponderante rilevanza ritenuti ostativi alla concessione delle attenuanti.

3. Il primo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è aspecifico.

Nel ricorso si dà atto dell'avvenuto deposito di conclusioni scritte del Procuratore generale e delle parti in vista dell'udienza del 23 febbraio 2022, mentre si asserisce genericamente, in merito alla trattazione orale della successiva udienza del 21 settembre 2022, che «evidentemente, qualcuno deve avere chiesto la trattazione in presenza».

E' vero che nel giudizio di appello, nel vigore della disciplina emergenziale pandemica da Covid-19, deve essere data comunicazione a tutte le parti del provvedimento che dispone la trattazione con rito ordinario, a seguito della richiesta di discussione orale formulata da una di esse, determinandosi, in mancanza, una nullità generale a regime intermedio ai sensi dell'art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.; nel caso in esame, tuttavia, non emergendo dagli atti alcuna richiesta di trattazione orale, nessun onere di comunicazione è sorto.

Avendo, peraltro, il difensore di [OSCURATO:PERSONA] e il Procuratore generale regolarmente formulato le rispettive conclusioni e non essendo allegato il vulnus derivante al diritto di difesa dalla mancata partecipazione a un'udienza erroneamente tenutasi nella forma orale, la censura difetta di specificità.

4. Il secondo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] non è manifestamente infondato.

Non è dato rinvenire nella motivazione della sentenza impugnata alcun accenno alla richiesta difensiva di applicazione della circostanza attenuante del fatto di particolare tenuità prevista dall'art.648, comma 2, cod. pen. (oggi comma 4 a seguito della modifica ex art. 1, comma 1, lett. c) d.

Igs. 8 novembre 2021, n. 195).

Né si ritiene che una motivazione implicita possa desumersi dal contesto della pronuncia, contrariamente a quanto indicato nella requisitoria del Procuratore generale in sede.

Su tale punto s'impone, pertanto, l'annullamento della sentenza con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Lecce perché prenda in esame l'istanza difensiva.

5. Alla declaratoria d'inammissibilità del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali; ed inoltre, alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», il ricorrente va condannato al pagamento di una somma che si stima equo determinare in euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] limitatamente alla omessa valutazione del motivo relativo alla qualificazione del reato di cui al capo b) ex art.648, comma 4, cod. pen. (già comma 2) e rinvia per nuovo esame sul punto alla Corte d'appello di Lecce.

Dichiara inammissibile il ricorso nel resto.

Dichiara inammissibile il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e condanna il ricorrent

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/09/2022 della CORTE APPELLO di LECCEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Procuratore generale, che ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi letta la memoria di replica del difensore di [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'accoglimento del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Lecce, con la sentenza indicata in epigrafe, ha confermato la pronuncia con la quale il 19/05/2016 il Tribunale di Brindisi aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] responsabili del delitto di cui agli artt. 110, 81, 624 e 625, nn. 2 e 7, cod. pen. perché, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, in concorso tra loro e con altri e al fine di trarne profitto, avevano sottratto energia elettrica per un ammontare complessivo di circa 35.000 euro per alimentare l'edificio composto di quattro appartamenti da loro rispettivamente abitati; in particolare, avevano collegato abusivamente un cavo alla linea Enel esterna interponendo tra il cavo Enel e l'impianto elettrico dell'edificio un contatore intestato a [OSCURATO:PERSONA] relativo a una fornitura già cessata la cui abitazione era distante circa un chilometro dalle loro; tale contatore era stato manomesso e successivamente utilizzato come interruttore al fine di realizzare l'allaccio abusivo alla rete elettrica. Con l'aggravante di aver commesso il fatto usando violenza sul cavo di proprietà Enel, che era stato sguainato e danneggiato, e per avere manomesso il contatore Enel, beni esposti per necessità alla pubblica fede. Con recidiva semplice per tutti gli imputati. Fatto accertato in Turano il 2 marzo 2015. Con la medesima sentenza [OSCURATO:PERSONA] era stato ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 648 cod. pen. per aver acquistato o comunque ricevuto il contatore di proprietà della società [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. provento di furto avvenuto nell'anno 2007 ai danni di [OSCURATO:PERSONA]. 2. [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione censurando la sentenza, con il primo motivo, per violazione degli artt. 110, 81, 624, 625 nn. 2 e 7 cod. pen. nonché dell'art. 120 cod. pen. e dell'art. 157 e seguenti cod. pen.- inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità in relazione agli artt.336 e 529 nonché 125 cod. proc. pen. - mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione. Secondo la difesa, la Corte di appello, con motivazione apparente, o quantomeno carente e illogica, ha richiamato massime della Suprema Corte concludendo che le circostanze aggravanti non potessero essere escluse in quanto il ricorrente era perfettamente consapevole dell'allaccio abusivo che, essendo avvenuto con violenza sulle cose e segnatamente sul cavo Enel, integra le aggravanti contestate. Nonostante la specifica censura contenuta nell'atto di appello, la Corte non ha spiegato perché [OSCURATO:PERSONA] fosse consapevole e perché dovesse essere ritenuto l'esecutore materiale o l'istigatore morale dell'allaccio abusivo, con violazione dell'art. 110 cod. pen. [OSCURATO:PERSONA] dovrebbe essere ritenuto estraneo alle circostanze aggravanti, essendo pacifico che il coimputato [OSCURATO:PERSONA] si sia assunto l'esclusiva paternità del danneggiamento del cavò Enel allo scopo di realizzare l'allaccio al contatore. La condotta di aver sguainato il cavo è istantanea e non può per tale motivo essere addebitata a chi ha utilizzato la corrente dopo il compimento di tale atto materiale, a meno che non si dimostri il concorso materiale nella specifica condotta o quantomeno il concorso morale. La Corte ha del tutto ignorato la censura secondo cui ci si trova in presenza di più reati di furto commessi nel tempo, unificati sotto il vincolo della continuazione e che la successiva utilizzazione dell'energia comporta la consumazione di un nuovo reato non aggravato dalla violenza sul cavo e dalla manomissione del contatore, circostanze che possono essere contestate solo con riguardo al furto originariamente commesso. Non vi è traccia negli atti del procedimento della prova che [OSCURATO:PERSONA] abbia partecipato al primo atto di danneggiamento del cavo Enel, concretando la sua condotta gli estremi del furto semplice in ordine al quale difetta la condizione di procedibilità della querela. Inoltre, essendo il fatto non aggravato punito con la pena della reclusione da uno a sei anni e con la multa da 103 a 1023 euro, il reato sarebbe prescritto. Le sentenze di merito non hanno inoltre vagliato nè giustificato la sussistenza della circostanza aggravante relativa all'esposizione alla pubblica fede, che peraltro riguarderebbe il contatore della cui ricettazione [OSCURATO:PERSONA] non risponde, essendo stato assolto in primo grado. Con il secondo motivo deduce violazione degli artt. 62 bis, 69 e 133 cod. pen. Sebbene il ricorrente avesse confessato di essere consapevole del consumo abusivo di energia elettrica senza aver concorso nello scorticamento del cavo elettrico, sono state negate le circostanze attenuanti generiche, che si sarebbero potute applicare quanto meno con giudizio di equivalenza. La mancanza e illogicità manifesta della motivazione nonché la violazione di legge si desumono dal mancato riconoscimento delle generiche e dalla misura della pena, che si sarebbe dovuta di quantificare secondo la cornice edittale del primo comma. 3. [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione censurando la sentenza, con il primo motivo, per inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità in relazione all'art. 178, comma 1 lett.c), cod. proc. pen. e all'art. 23 bis legge n. 176 del 2020 e successive integrazioni. L'udienza di discussione in appello era stata fissata per la data del 10 luglio 2019, poi rinviata d'ufficio; dopo alcuni rinvii d'ufficio, l'udienza del 23 marzo 2022 si è svolta in forma camerale con deposito delle conclusioni del Procuratore generale e delle parti all'esito della quale, in accoglimento della richiesta della difesa di [OSCURATO:PERSONA], il procedimento è stato rinviato all'udienza del 21 settembre 2022; in tale data, l'udienza discussione si è svolta in presenza con pronuncia della sentenza. Del fatto che l'udienza si sia svolta in presenza non è stato dato avviso all'imputato o al suo difensore, cosicché ne è derivata la mancata partecipazione dell'imputato o del suo difensore all'udienza di discussione, con conseguente nullità della sentenza per violazione della normativa emergenziale di riferimento. Con il secondo motivo deduce omesso esame e motivazione in ordine al motivo di appello concernente il riconoscimento dell'attenuante speciale di cui al secondo comma dell'art. 648 cod. pen. Con il primo motivo di appello la difesa aveva dedotto l'insussistenza del reato di ricettazione, chiedendo la riqualificazione del fatto ai sensi dell'art. 712 cod. pen. o, in subordine, il riconoscimento della circostanza attenuante speciale prevista dall'art. 648, comma 2, cod. pen. La Corte di appello, dopo aver articolato le ragioni per le quali riteneva sussistente la prova dell'elemento soggettivo del reato di ricettazione, non ha affrontato la richiesta subordinata. 3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi. 4. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha depositato memoria di replica, concludendo per la dichiarazione di nullità della sentenza impugnata, ex art. 178 c.p.p., comma 1°, lett. c) e 179 c.p.p., per violazione della normativa emergenziale di contrasto all'epidemia da covid-19 e per la conseguente mancata citazione del ricorrente e del di lui difensore a partecipare all'udienza di discussione del 21/09/2022 e, quindi, per la mancata presenza a detta udienza; in subordine, per la dichiarazione di nullità della sentenza impugnata per avere omesso ogni esame e motivazione della doglianza concernente il riconoscimento dell'attenuante speciale di cui all'art. 648, comma 2, cod. pen. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile. In merito alla circostanza aggravante della violenza sulle cose, la censura non si confronta con la motivazione spesa dalla Corte territoriale alle pagg.2-3 della sentenza in replica ad analoghe allegazioni difensive. In tale punto della decisione, il giudice di merito, non essendo contestato che [OSCURATO:PERSONA] fosse consapevole dell'allaccio abusivo, ha richiamato il consolidato orientamento interpretativo della Corte di legittimità, che qui s'intende ribadire, in base al quale l'aggravante della violenza sulle cose - prevista dall'art. 625, comma 1, n. 2), cod. pen. - è configurabile anche quando l'allacciamento abusivo alla rete di distribuzione venga materialmente compiuto da persona diversa dall'agente, il quale, quindi, si limiti a fare uso dell'allaccio altrui, trattandosi di circostanza di natura oggettiva, valutabile a carico dell'agente se conosciuta o ignorata per colpa, con la conseguenza che la distinzione tra l'autore della manomissione e il beneficiario dell'energia ,può rilevare, ai fini della configurabilità del reato o della circostanza aggravante, solo nel caso in cui incida sull'elemento soggettivo (Sez. 5, n.24592 del 30/04/2021, Bellafiore, Rv. 281440 - 01; Sez. 4, n. 5973 del 5/2/2020, Carlo, Rv. 278438; Sez. 5, n. 32025 del 19/2/2014, Rizzuto, Rv. 261745). Per l'ulteriore censura, inerente alla circostanza aggravante dell'esposizione alla pubblica fede, occorre evidenziare, da un lato, che la doglianza era stata genericamente sottoposta all'esame del giudice di appello sotto il profilo dell'estraneità di tale imputato alla condotta materiale di allaccio abusivo alla rete elettrica. In tale prospettiva, il giudice di appello ha ritenuto che la circostanza aggravante dell'esposizione del bene alla pubblica fede fosse riferibile anche a colui che consapevolmente si era avvalso dell'allaccio abusivo. Per altro verso, è stata introdotta per la prima volta in fase di legittimità l'allegazione secondo la quale tale aggravante sarebbe riferibile all'utilizzo del contatore, ossia a una condotta criminosa non contestata ad [OSCURATO:PERSONA]. Ma tale profilo di censura risulta inammissibile in quanto concerne questione non sottoposta all'esame della Corte territoriale, conseguendone l'inevitabile carenza motivazionale in merito a tale specifica prospettazione (Si richiama, in tema di recidiva, Sez. 2, n. 26721 del 26/04/2023, Bevilacqua, Rv. 284768 - 02). 2. Il secondo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile. Con riguardo al giudizio discrezionale di determinazione del trattamento sanzionatorio, va ricordato che una specifica e dettagliata motivazione in merito ai criteri seguiti dal giudice si richiede quante volte la sanzione sia determinata in misura prossima al massimo edittale o comunque superiore alla media, risultando insindacabile, in quanto riservata al giudice di merito, la sola scelta implicitamente basata sui criteri di cui all'art. 133 cod. pen. di irrogare una pena in misura media o prossima al minimo edittale (Sez.4, n.27959 del 18/06/2013, Pasquali, Rv.25835601; Sez.2, n.28852 del 8/05/2013, Taurasi, Rv.25646401; Sez. 4, n.21294 del 20/03/2013, Serratore, Rv.25619701). Si richiama, quanto all'onere motivazionale del giudice in punto determinazione della pena, il costante orientamento della Corte di legittimità (Sez. U. n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 24593101; Sez. 3 n. 35570 del 30/05/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 27069401; Sez. 4 n. 48391 del 05/11/2015, Armuzzi, Rv. 26533201). Alla determinazione della pena in misura pari ad anni due di reclusione ed euro 200 di multa consegue, nel caso concreto, la pertinenza del principio per il quale ricorre un onere attenuato di motivazione, che può essere soddisfatto anche solo attraverso il richiamo al canone dell'adeguatezza della pena inflitta, nel quale sono impliciti gli elementi di cui all'art. 133 cod. pen. (ex multis, Sez. 2, n. 28852 del 08/05/2013, Taurasi, Rv. 256464; Sez. 4, n. 46412 del 05/11/2015, Scaramozzino, Rv. 265283). La Corte territoriale non si è, peraltro, nel caso concreto, sottratta al predetto onere motivazionale. La ratio della disposizione di cui all'art.62 bis cod. pen., che attribuisce al giudice la facoltà di cogliere, sulla base di numerosi e diversificati dati sintomatici, gli elementi che possono condurre ad attenuare la pena edittale, non impone, inoltre, al giudice di merito di esprimere una valutazione circa ogni singola deduzione difensiva, essendo, invece, sufficiente l'indicazione degli elementi di preponderante rilevanza ritenuti ostativi alla concessione delle attenuanti. 3. Il primo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è aspecifico. Nel ricorso si dà atto dell'avvenuto deposito di conclusioni scritte del Procuratore generale e delle parti in vista dell'udienza del 23 febbraio 2022, mentre si asserisce genericamente, in merito alla trattazione orale della successiva udienza del 21 settembre 2022, che «evidentemente, qualcuno deve avere chiesto la trattazione in presenza». E' vero che nel giudizio di appello, nel vigore della disciplina emergenziale pandemica da Covid-19, deve essere data comunicazione a tutte le parti del provvedimento che dispone la trattazione con rito ordinario, a seguito della richiesta di discussione orale formulata da una di esse, determinandosi, in mancanza, una nullità generale a regime intermedio ai sensi dell'art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.; nel caso in esame, tuttavia, non emergendo dagli atti alcuna richiesta di trattazione orale, nessun onere di comunicazione è sorto. Avendo, peraltro, il difensore di [OSCURATO:PERSONA] e il Procuratore generale regolarmente formulato le rispettive conclusioni e non essendo allegato il vulnus derivante al diritto di difesa dalla mancata partecipazione a un'udienza erroneamente tenutasi nella forma orale, la censura difetta di specificità. 4. Il secondo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] non è manifestamente infondato. Non è dato rinvenire nella motivazione della sentenza impugnata alcun accenno alla richiesta difensiva di applicazione della circostanza attenuante del fatto di particolare tenuità prevista dall'art.648, comma 2, cod. pen. (oggi comma 4 a seguito della modifica ex art. 1, comma 1, lett. c) d. Igs. 8 novembre 2021, n. 195). Né si ritiene che una motivazione implicita possa desumersi dal contesto della pronuncia, contrariamente a quanto indicato nella requisitoria del Procuratore generale in sede. Su tale punto s'impone, pertanto, l'annullamento della sentenza con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Lecce perché prenda in esame l'istanza difensiva. 5. Alla declaratoria d'inammissibilità del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali; ed inoltre, alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», il ricorrente va condannato al pagamento di una somma che si stima equo determinare in euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] limitatamente alla omessa valutazione del motivo relativo alla qualificazione del reato di cui al capo b) ex art.648, comma 4, cod. pen. (già comma 2) e rinvia per nuovo esame sul punto alla Corte d'appello di Lecce. Dichiara inammissibile il ricorso nel resto. Dichiara inammissibile il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e condanna il ricorrent