CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 37391/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 18017-2021, proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore p.t., legale rappresentante, dom.to in ROMA, alla [OSCURATO:PERSONA], n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che lo rapp. e dif.; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del legale rappresentante p.t., rapp. e dif., in virtù di procura speciale a margine del controricorso, dall'AVV. [OSCURATO:PERSONA], unitamente al quale è dom.to ope legis in ROMA, presso la CANCELLERIA della CORTE DI CASSAZIONE; - controricorrente - nonché contro [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. — [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante p.t., - intimata - avverso la sentenza n. 3167/05/2020 della [OSCURATO:PERSONA] della SICILIA, sez. st. di CATANIA, depositata il 10/06/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 09/11/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che l'AGENZIA DELLE ENTRATE notificò al [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. [OSCURATO:PERSONA] una cartella di pagamento con cui ha provveduto a riprese per I.V.A. ed I.R.A.P. relativamente all'anno di imposta 2004, conseguenti a controllo automatizzato della dichiarazione ex art. 36-bis del d.P.R. n. 600 del 1973; che la contribuente impugnò detto provvedimento innanzi alla C.T.P. di Catania che, con sentenza n. 4986/2014, accolse parzialmente il ricorso; che l'AGENZIA DELLE ENTRATE propose appello innanzi alla C.T.R. della Sicilia, sez. st. di Catania, la quale, con sentenza n. 3167/05/2020, depositata il 10/06/2021 rigettò il gravame osservando - per quanto in questa sede ancora rileva — come non risultasse documentata la previa notifica alla contribuente dell'avviso bonario ex art. 6, comma 5, della I. n. 212 del 2000; che avverso tale decisione l'AGENZIA DELLE ENTRATE ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un motivo; si è costituito Ric. 2021 n. 18017 sez. Sesta civile - T - ud. 09-11-2022 2 41( con controricorso il [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. [OSCURATO:PERSONA]; è rimasta intimata la [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. — [OSCURATO:PERSONA]; che sulla proposta avanzata dal relatore, ex art. 380-bis cod. proc. civ., risulta regolarmente costituito il contraddittorio; Rilevato che con l'unico motivo parte ricorrente si duole (in relazione all'art. 360, comma 1, nn. 4 e 3, cod. proc. civ.) della "violazione e/o falsa applicazione degli articoli 112, 115 e 116 c.p.c....violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2697 c. c., 36-bis DPR 600/73 e 10 bis del D.Lgs. 74/2000 e 6 della legge 212/00, nonché dell'art. 2, comma 2, del Dlgs 462/1997" (cfr. ricorso, p. 7), per avere la C.T.R. erroneamente ritenuto (a) obbligatoria e (b) non documentata la previa comunicazione al contribuente dell'avviso ex art. 6, comma 5, della I. n. 212 del 2000, nonostante (1) si sia in presenza di accertamento automatizzato ex art. 36 -bis cit. (ciò che rende non necessario tale avviso) e (2) sia stata comunque dimostrata la notifica di detto avviso al contribuente; che il motivo è manifestamente fondato; che va anzitutto osservato che: a) l'articolazione, in un singolo motivo, di più profili di doglianza (nella specie, un error in procedendo ed un error iudicando) costituisce ragione d'inammissibilità solo quando non sia possibile — e non si tratta del caso di specie, laddove dalla lettura del mezzo di gravame si coglie chiaramente il profilo oggetto di censura (cfr. infra) - ricondurre tali diversi profili a specifici motivi di impugnazione, essendo le doglianze, anche se cumulate, formulate in modo tale da consentire un loro esame separato, come se fossero articolate in motivi diversi (arg. da Cass., Sez. 1, 9.12.2021, n. 39169, Rv. 663425-02); b) il motivo non pecca di autosufficienza né, tantomeno di specificità, evincendosi dal Ric. 2021 n. 18017 sez. Sesta civile - T - ud. 09-11-2022 -3- 4 ricorso (cfr. pp. 8 ss.) nonché dalla piana lettura della sentenza impugnata che la questione concernente la non indispensabilità dell'inoltro alla contribuente dell'avviso bonario in questione (e, in ogni caso, dell'avvenuto adempimento di tale incombente) fu posta dall'Ufficio ed esaminata — per essere disattesa — dalla C.T.R.; che, tanto premesso, è sufficiente osservare che la notifica della cartella di pagamento a seguito di controllo automatizzato è legittima anche se non preceduta dalla comunicazione del cd. "avviso bonario" ex art. 36-bis, comma 3, d.P.R. n. 600 del 1973, nel caso in cui — come nella specie - non vengano riscontrate irregolarità nella dichiarazione; né il contraddittorio endoprocedimentale è invariabilmente imposto dall'art. 6, comma 5, I. n. 212 del 2000, il quale lo prevede soltanto quando sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione, situazione, quest'ultima, che non ricorre necessariamente nei casi soggetti al citato art. 36-bis, che implica un controllo di tipo documentale sui dati contabili direttamente riportati in dichiarazione, senza margini di tipo interpretativo (Cass., Sez. 5, 17.12.2019, n. 33344, Rv. 656408-01); che quanto precede determina l'assorbimento della seconda sotto-censura in cui si articola il motivo (Le. erroneità della decisione impugnata, per avere la C.T.R. ritenuto non documentata la previa comunicazione al contribuente dell'avviso ex art. 6, comma 5, della I. n. 212 del 2000, nonostante la prova, in atti, della notifica di detto avviso al contribuente) e della correlativa eccezione di inammissibilità sollevata in controricorso; Ritenuto, in conclusione che il ricorso debba essere accolto nei termini che precedono, con la conseguente cassazione della Ric. 2021 n. 18017 sez. Sesto civile - T - ud. 09-11-2022 -4- /íL/ decisione impugnata e rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, sez. st. di Catania, perché riesamini la controversia e liquidi, altresì, le spese del presente giudizio di legittimità; P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso. Per l'effetto, cassa la gravata decisione e rinvia alla Corte di giustizia, tributaria di secondo clvi. DM cs uhe" peer,u,›"à, grado della Sicilia, sez. st. di Catania, cui demandd, altresì, la liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità. Così