CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 39433/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nciato la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: 1. D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 2. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 3. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/12/2024 della Corte d'appello di Catanzaro visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha discussoi motivi esposti nei ricorsi e ha concluso chiedendo che vengano dichiarati inammissibili con le conseguenze di cui all'art. 616 cod. proc. pen.; udito, per la parte civile [OSCURATO:PERSONA] , l 'avv . M aria C laudia Co nidi , che ha conclusoper il rigetto dei ricorsi come in comparsa, che ha deposita to unitamente allanota delle spese; udito, per le parti civili [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA],l’avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto de i ricorsi ; udito, per l’imputatoAntonio [OSCURATO:PERSONA], l’avv. [OSCURATO:PERSONA], che , riportandosi anche alla memoria scritta in atti,ha insistito per l’accoglimento del ricorso; udito, per l’imputato [OSCURATO:PERSONA], l ’avv. [OSCURATO:PERSONA], in sostituzione, per delega scritta, dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito per l’accoglimento del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata la Corte d’Appello di Catanzaro, in sede di rinvio esitato dalla sentenza n. 21729 del 2019 di questa Corte, ha ritenuto– per quel che rileva in questa sede – [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] responsabili del delitto ascritto al capo 19) dell’imputazione per come riqualificato già dalla sentenza di primo grado quale tentata estorsione, edha assol to [OSCURATO:PERSONA], in riforma della pronuncia del Tribunale, dal delitto di partecipazione ad associazione mafiosa di cui al capo 1)della rubrica, confermandone la condanna per il capo 2) e rideterminando di conseguenza il trattamento sanzionatorio. 2. Le vicende che riguardano i ricorrenti si innestano nell’ambito di un più ampio procedimento relativo alla «’ndrina [OSCURATO:PERSONA]»operante in Limbadi, Nicotera e nella provincia di [OSCURATO:PERSONA] dal 2003 sino al 31 ottobre 2013 e dei reati-fine contestati all’interno dello stesso. Con peculiare riguardo alla posizione di ciascuno dei ricorrenti, occorre considerare che la richiamata sentenza rescindente di questa Corte ha accolto in parte il ricorso del [OSCURATO:PERSONA] rispetto al delitto di cui al capo 19) per non essere stata vagliata sotto alcuni cruciali aspetti la questione della riqualificazione dello stesso in quello di esercizio arbitrario delle proprie ragioni. L’effetto estensivo dell’accoglimento ha giovato rispetto a tale capo anche al D’[OSCURATO:PERSONA], membro di spicco della cosca, il cui motivo di ricorso per lo stesso era stato invece dichiarato inammissibile per genericità delle censure. Quanto, invece, al [OSCURATO:PERSONA] la stessa sentenza di cassazione con rinvio ne aveva annullato la condanna per il delitto di partecipazione all’associazione mafiosa di cui al capo 1), confermando espressamente quella per il capo 2) -pur escludendo il reato di cui all’art. 14 della legge n. 497 del 1974 perché assorbito in quello exart. 23 della legge n. 110 del 1975 – anche in punto di aggravante della c.d. agevolazione mafiosa del sodalizio di cui al capo 1). 3. Avverso la sentenza resa in sede di rinvio dalla Corte d’Appello di Catanzaro ha proposto ricorso per cassazione, innanzi tutto, a mezzo del suo difensore di fiducia,[OSCURATO:PERSONA], deducendo, con un unico motivo, violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 624 e 533 cod. proc. pen. e 416-biscod. pen. rispetto al capo 2) per essere stata ritenuta, peraltro senza una specifica motivazione, la circostanza aggravante dell’agevolazione mafiosa, che avrebbe dovuto considerarsi logicamente assorbita dalla pronuncia della Corte di cassazione, non potendosi configurare l’agevolazione di un’associazione insussistente. 4. Contro la stessa sentenza ha proposto inoltre ricorso per cassazione, con il proprio difensore di fiducia, [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], affidandosi ad un unico motivo con il quale lamenta, con riguardo al capo 19) della rubrica, vizio di motivazione in ordine alla sussistenza dell’elemento costitutivo del delitto di estorsione ovvero alla mancata riqualificazione del delitto in quello di esercizio arbitrario delle proprie ragioni. Sotto il primo aspetto, assume che dal compendio probatorio non emerge una sua azione intimidatoria rivolta alla vittima né che questa l’abbia in concreto percepita, al punto da aver dettato ella medesima le condizioni di rientro dall’esposizione debitoriaed invitato esso ricorrente e il [OSCURATO:PERSONA] a bere qualcosa insieme. Quanto all’omessa riqualificazione, pone in rilievo che, nelle stesse intercettazioni poste a fondamento dell’affermazione della loro responsabilità penale, emerge che , nell’interloquire con lo Zanai, quando gli chiedono la restituzione delle somme di denaro si lamentano del fatto che da tre anni non ha adempiuto al proprio debito. Deduce, inoltre, l’apoditticità della motivazione con la quale è stato ritenuto inattendibile il teste [OSCURATO:PERSONA], proprietario di un negozio di vendita di gomme usate, che aveva riferito di aver sostituito alcuni pneumatici della vettura dello Zanai e che era stato il [OSCURATO:PERSONA] a provvedere al pagamento. La motivazione in questione sarebbe solo congetturale in quanto correlata alla circostanza che nelle intercettazioni non si fa alcun riferimento a tale prestito del [OSCURATO:PERSONA] per la sostituzione deglipneumatici ed in considerazione della caratura criminale di esso ricorrente e del medesimo [OSCURATO:PERSONA]. 5. Propone infine ricorso per cassazione contro la medesima sentenza l’imputato [OSCURATO:PERSONA] che, con il proprio difensore di fiducia, deduce tre motivi, di seguito ripercorsi entro i limiti strettamente necessari per la decisione. 5.1. Con il primo, denunciavizio di motivazione per essere argomentata la pronuncia, con riguardo all’affermazione della sua responsabilità penale per il delitto di cui al capo 19), per relationem alla sentenza di primo grado senza considerare le specifiche doglianze formulate in appello. 5.2. Mediante il secondo motivo lamenta violazione dell’art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., in relazione all’art. 192 del medesimo codice e agli artt.56 e 629 cod. pen. nonché omessa motivazione in ordine alla diversa qualificazione giuridica del fatto. Si duole, in particolare, dell’assenza di violenza o minaccia ritraibile dal compendio intercettativo esaminato dai giudici di merito esternata nei confronti dello Zanai e dellamadre. Inoltre,assume che erroneamente l’azione non è stata comunque riqualificata in quella meno grave di esercizio arbitrario delle proprie ragioni,nonostante dalle stesse intercettazioni emergesse con chiarezza che la somma pretesa dallo Zanai era esattamente di 260 euro perché era quella che aveva in precedenza egli stesso pagata per la merce che gli aveva consegnato. Deduce, altresì, che dalle dichiarazioni acquisite in sede di indagini difensive era emerso che lo Zanai aveva contratto con lui un debito per l’acquisto di prodotti agricoli da suoi parenti, nonché acquistato a credito, suo tramite, pneumatici dal sig. [OSCURATO:PERSONA] che aveva confermato detta circostanza. 5.3. Mediante il terzo motivo denuncia erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione rispetto al trattamento sanzionatorio, determinato nella pena di anni due e mesi dieci di reclusione e di euro 200,00 di multa, significativamente superiore al minimo edittale,senza alcuna motivazione. [OSCURATO:PERSONA] 1.Il ricorso del [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile. Vi è, infatti, che la sentenza di questa Corte n. 21729 del 2019, pur annullando la condanna dell’imputato per il delitto associativo di cui al capo 1), ha ritenuto espressamente sussistente per il reato di cui al capo 2) la circostanza aggravante dell’agevolazione mafiosa. Invero, nel punto 6.5. del considerato in diritto della sentenza di annullamento con rinvio si legge, al riguardo, che: « Al contrario non trova rispondenza nel percorso motivazionale di entrambe le sentenze la deduzione difensiva che assume non adeguatamente giustificata la sussistenza dell'aggravante dell'agevolazione mafiosa di cui al capo 2 di rubrica. I giudici di merito hanno ritenuto probatoriamente escluso che il fucile e le munizioni fossero detenuti dal [OSCURATO:PERSONA] per scopi personali e hanno ben illustrato i profili fattuali dell'episodio criminoso in riferimento alla posizione individuale del ricorrente e all'integrazione dell'elemento soggettivo dell'aggravante in parola, concorrendo l'imputato nella condotta contestata con il [OSCURATO:PERSONA] che della consorteria era elemento di spicco». E, ancora, ha concluso, a riguardo, la richiamata sentenza rescindente di questa Corte che: «In definitiva i giudici del merito, con motivazione esente da profili di manifesta illogicità oltre che effettiva, valorizzando il contenuto delle intercettazioni, l'uso del plurale ("lo teniamo il riferimento ad altre armi, a un terzo soggetto esperto neltagliare le canne, alle prove di sparo, hanno concluso che il fucile caduto in sequestro, detenuto unitamente al [OSCURATO:PERSONA], era destinato ad uso del sodalizio di cui il secondo era autorevole esponente, dando adeguato conto delle ragioni della ravvisata aggravante». La questione, dunque, era stata espressamente decisa e non già assorbita da questa Corte, con conseguente dovere del giudice del rinvio di determinare, una volta deciso sulla sussistenza o meno in capo al [OSCURATO:PERSONA] della responsabilità per il delitto di associazione mafiosa, il solo trattamento sanzionatorio per il capo 2), aggravato ex art. 416 - bis .1 cod. pen. ( id est , senza possibilità di escludere la sussistenza di tale circostanza aggravante, che peraltro può ben configurarsi in capo ad un soggetto che non è parte dell’associazione). 2. La prima parte del motivo di ricorso del D’[OSCURATO:PERSONA] e la seconda parte del secondo motivo del [OSCURATO:PERSONA], di analogo tenore, sono inammissibil i , poiché gli imputati cerca no di o ttenere l’ annullamento della decisione impugnata per questioni che erano state già espressamente decise dalla sentenza di cassazione con rinvio. In particolare, va rilevato che tale pronuncia si è già espressa con riguardo alla sussistenza degli elementi della violenza e della minaccia nel tentato delitto commesso nei confronti dello Zanai sottolineando, al punto 5.4. del [OSCURATO:PERSONA] in diritto, che: «Ora, quanto al primo profilo di doglianza, le osservazioni difensive circa l'assenza, nel caso in verifica, dell'impiego di minacce o di comportamenti minatori non colgono nel segno. Sebbene la sentenza impugnata abbia illogicamente valorizzato le esternazioni violente e le intenzioni ritorsive del D'[OSCURATO:PERSONA], manifestate al solo [OSCURATO:PERSONA] ma non direttamente palesate alla parte lesa, ha contestualmente e coerentemente stimato l'intervento nella vicenda del coimputato, personaggio di nota caratura criminale, ben conosciuto dalla vittima che lo chiamava per nonne, recante in sé il contenuto di un'intimidazione, tant'è che canne tale essa era stata immediatamente intesa da Zanai che si era dichiarato pronto a corrispondere metà della paga settimanale direttamente nelle mani di D'[OSCURATO:PERSONA]». 3. La seconda parte del motivo di ricorso del D’[OSCURATO:PERSONA] e i primi due motivi proposti dal [OSCURATO:PERSONA] sono, invece, per il resto fondati, per quanto di seguito esposto. 3.1. Il «mandato» al giudice del rinvio afferiva alla questione della possibile riqualificazione del delitto in quello di esercizio arbitrario delle proprie ragioni. In particolare, la sentenza rescindente di questa Corte, pur precedente all’intervento sulla problematica delle Sezioni Unite c.d. Filardo(Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027 – 02 ) , ma accedendo all’orientamento avallato in seguito da tale decisione, ha rammentato che la differenza tra i reati di cui agli artt.393 e 629 cod. pen. risiede nella circostanza che essi si distinguono essenzialmente in relazione all'elemento psicologico: nel primo, l'agente persegue il conseguimento di un profitto nella convinzione ragionevole, anche se infondata, di esercitare un suo diritto, giudizialmente azionabile, ovvero di soddisfare personalmente una pretesa che potrebbe formare oggetto di azione giudiziaria; nell'estorsione, invece, l'agente persegue il conseguimento di un profitto, pur nella consapevolezza di non averne diritto. Sulla scorta di tale presupposto, la Prima Sezione Penale ha annullatoin parte quala decisione impugnata poiché, pur essendo stato riconosciuto dalla stessa che il [OSCURATO:PERSONA] aveva un credito nei confronti dello Zanai, non era stato accertato se si trattasse, o no, di un credito di natura lecita e quindi suscettibile di tutela in sede giurisdizionale ai fini della riqualificazione nel meno grave delitto di tentato esercizio arbitrario delle proprie ragioni. Ha soggiunto che neppure era stato adeguatamente esplorato il profilo, che avrebbe consentito di ritenere integrato il delitto di tentata estorsione anche in presenza di un credito di natura lecita, di una gravità della violenza e intensità dell'intimidazione veicolata con la minaccia tale da costituire indice sintomatico del fine perseguito dall'agente e, dunque, di una volontà costrittiva, di sopraffazione, consustanziale proprio alla diversa finalità dell'agente. 3.2. Orbene, la pronuncia impugnata nel qualificare, nuovamente, le condotte dei ricorrenti D’[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ascritte al capo 19) dell’imputazione come tentata estorsione,non ha rispettato i vincoli ritraibili dalla decisione di annullamento di questa Corte che sono stati appena ripercorsi. Quanto alla liceità del credito, invero, è pervenuta alla conclusione contraria sul presupposto per il quale l’imputato [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe adeguatamente dimostrato la stessa, ritenendo all’uopo insufficienti le deduzioni difensive e inattendibile la testimonianza di un meccanico che aveva riferito di essere stato pagato dal predetto ricorrente per la sostituzione di uno pneumatico allo Zanai. E, tuttavia, non spetta certa all’imputato fornire prova della liceità del credito, dovendo, piuttosto, ai fini dell’integrazione del reato di estorsione in luogo di quello di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, emergere dalle risultanze processuali l’illiceità del credito. Per altro verso, dalla lettura della sentenza censurata neppure si ritrae lo svolgimento del richiesto approfondimento circa le modalità particolarmente intimidatorie dell’azione, atte a connotare la condotta quale estorsione pur a fronte di un credito lecito. Poiché,se è vero che nei colloqui captati e valorizzati nella predetta pronuncia tra il D’[OSCURATO:PERSONA] e il [OSCURATO:PERSONA] vengono utilizzate espressioni effettivamente «forti» per il caso in cui la vittima non corrisponda le somme dovute, tuttavia le stesse non sono veicolate- a quanto , almeno , si evince dalla lettura delle argomentazioni della decisione della Corte territoriale - anche all’esterno nei confronti dello Zanai. 4. Alla dichiarazione di inammissibilità segue la condanna del ricorrente [OSCURATO:PERSONA], ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, atteso che l’evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione, non consente di ritenere il ricorrente medesimo immune da colpa nella determinazione delle evidenziate ragioni di inammissibilità (cfr. Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000). 5. La sentenza impugnata deve invece essere annullata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e D'[OSCURATO:PERSONA] limitatamente alla qualificazione giuridica del fatto contestato al capo 19) con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di Appello di Catanzaro. 6. La domanda di liquidazione delle spese formulata dalle parti civili costituite deve essere rigettata. Come noto, l'esercizio dell'azione civile nel processo penale realizza un rapporto processuale avente ad oggetto una domanda privatistica, con la conseguenza che il regime delle spese va regolato secondo il criterio della soccombenza di cui all'art. 91 cod. proc. civ. (Sez. 5, n. 15806 del 19/03/2019, Rv. 276627; Sez. 4, n. 4497 del 15/10/1999, dep. 2000, Rv. 216462). Alla stregua di quanto hiarito da lungo tempo, nella delineata prospettiva, dalle Sezioni Unite di questa Corte, anche l'obbligo dell'imputato di rimborsare le spese sostenute dalla parte civile nei giudizi di impugnazione, compreso il giudizio di rinvio, è regolato dal principio della soccombenza, riferita all'impugnazione proposta dall'imputato e valutata in rapporto alla parte civile. In particolare, si è precisato che quando l'impugnazione è stata proposta contro una sentenza di condanna, occorre valutare nei singoli casi se sussiste l'interesse della parte civile ad intervenire nel giudizio di impugnazione, non essendo possibile un giudizio aprioristico, affermativo o negativo: l'interesse suddetto può sussistere sia in relazione ai motivi della impugnazione (motivi che possono anche essere diversi da quelli intesi a contestare l'affermazione della responsabilità: ad esempio, per la concessione di alcune circostanze attenuanti), sia in relazione alla possibilità di applicazione dell'art. 152 cod.proc. pen. (Sez. U, n. 7 del 20/02/1971, Bassi, Rv. 119215-01). E, dunque, la liquidazione delle spese della parte civile nel giudizio di legittimità è condizionata dalla sussistenza di un interesse civile tutelabile ( ex ceteris, Sez. 1,n. 36686 del 14/02/2023, Vena, Rv. 285236 ; Sez. F, n. 1019 del 13/09/2012, dep. 2013, Antonini, Rv. 254291). 6.1.Ciò posto, quanto a [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], va rilevato che si sono costituitiparte civile per i fatti estorsivi, rispettivamente ascritti a [OSCURATO:PERSONA] e a [OSCURATO:PERSONA] di cui ai capi 8) e 9) dell’imputazione, commessi in danno dei propri genitori, nonché in relazione al capo 1) concernente il delitto associativo. Senonché nel presente giudizio di legittimità non sono coinvolti [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA], né sono state fatte valere dagli imputati censure afferenti il delitto di associazione a delinquere di stampo mafioso di cui al capo 1). Con la conseguenza chele predette parti civili non aveva no alcun interesse ad interloquire in ordine ai fatti oggetto dei ricorsi esaminati. 6.2. Del pari, la parte civile [OSCURATO:PERSONA] si è costituita per i fatti estorsivi di cui al capo 7) commessi da [OSCURATO:PERSONA], che non è parte del presente giudizio di legittimità. E, sebbene la costituzione di parte civile riguardi anche i soggetti che a vario titolo (come gli imputati) fanno parte dell’associazione di cui al capo 1), nondimeno non erano posti in discussione con i ricorsi le relative questioni. Talché anche [OSCURATO:PERSONA] non vantava interesse ad interloquire in ordine ai fatti oggetto dei ricorsi esaminati. P.Q.M Dichiara inammissibileil ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Annulla la sentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] A ntonio e D ' A loi [OSCURATO:PERSONA] limitatamente alla