CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 18 aprile 2024
Cassazione n. 20161/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] n. in Albania il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza resa dalla Corte d'Appello di Milano in data 20/12/2023 dato atto che si è proceduto a trattazione con contraddittorio cartolare, ai sensi dell'art. 23, comma 8, D.L. n. 137/2020; visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Sost. Proc. Gen. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l'impugnata sentenza la Corte d'Appello di Milano confermava la decisione del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] che, in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], aveva riconosciuto [OSCURATO:PERSONA] responsabile della ricettazione di una carta di identità di provenienza furtiva, condannandolo, previo riconoscimento dell'attenuante speciale di cui all'art. 648, comma 4, cod.pen., alla pena di mesi sei di reclusione ed curo 100 di multa con i doppi benefici di legge. 2. Ha proposto ricorso per Cassazione il difensore dell'imputato, Avv. [OSCURATO:PERSONA] L. Piantanida, deducendo: 2.1 l'errata valutazione delle prove e il vizio cumulativo della motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza degli elementi costitutivi del reato ex art. 648 cod.pen. con particolare riguardo alla configurabilità del reato presupposto e all'assorbimento della fattispecie nel reato ex art. 497bis, comma 2, cod.pen., separatamente giudicato; 2.2 l'omessa pronunzia in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, non avendo la Corte territoriale provveduto a giustificare il diniego delle circostanze ex art. 62 bis cod.pen. nonostante lo stato di incensuratezza dell'imputato. 3. Il ricorso è inammissibile in quanto proposto dal difensore d'ufficio dell'imputato, nei cui confronti si è proceduto in assenza, privo del mandato ad impugnare rilasciato dopo la pronunzia d'appello, come prescritto dall'art. 581, comma 1 quater, cod.proc.pen. 3.1 Questa Corte con indirizzo costante ha affermato il principio secondo cui, in tema di impugnazioni, il disposto di cui all'art. 581, comma 1-quater, cod. proc. pen., introdotto dall'art. 33 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, laddove impone all'imputato assente, a pena di inammissibilità dell'impugnazione, di conferire al difensore uno specifico mandato a impugnare rilasciato successivamente alla sentenza, è applicabile anche al giudizio di cassazione, trattandosi di disposizione funzionale a garantire all'imputato la sicura conoscenza dell'incedere della progressione processuale (Sez. 2, n. 47927 del 20/10/2023, Rv. 285525 - 01; n. 47327 del 03/11/2023, Rv. 285444-01; Sez. 6, n. 2323 del 07/12/2023, dep. 2024, Rv. 285891 - 01). La natura officiosa dell'incarico difensivo avrebbe, altresì, imposto che lo specifico mandato ad impugnare fosse corredato dalla dichiarazione o elezione di domicilio dell'imputato in vista degli adempimenti prescritti dall'art. 613, comma 4, cod.proc.pen. (Sez. 6, n. 2323 del 07/12/2023, dep. 2024, Rv. 285891-01). 4. Alla luce delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria precisata in dispositivo, non ravvisandosi cause d'esonero. 2 (C-15— P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, 18 Aprile 2024 Sentenza a