CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 23962/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/05/2023 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso, afferente alla condanna del ricorrente in relazione al reato di cui all'art. 385 cod. pen., è inammissibile perché fondato su motivi non consentiti o privi di specificità; considerato che, quanto al primo motivo, con cui si censura la motivazione della sentenza impugnata in merito all'affermazione della responsabilità, la Corte d'appello ha già vagliato tali profili con motivazione esaustiva e priva di fratture logiche (cfr. pagg. 3 e 4), con cui il ricorrente non si è adeguatamente confrontato; ritenuto che, quanto al secondo motivo, con cui si lamenta l'omessa determinazione della pena nel minimo edittale e la mancata concessione della sospensione condizionale della pena, la Corte d'appello ha rimarcato che la pena era già stata determinata nel minimo edittale e non vi erano margini per concedere le attenuanti generiche in misura prevalente; inoltre, ha ritenuto ostativi alla concessione della sospensione condizionale i precedenti penali dell'imputato e l'entità della pena inflitta; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così