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CassazionedecretoSezione 4Decisione del 5 maggio 2021

Cassazione n. 43086/2021

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la seguente SENTENZA sui ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/12/2019 della CORTE APPELLO di CATANIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo udito il difensore Per la difesa nessuno sì è presentato.

Motivi della decisione.

1. La Corte d'appello di Catania, in riforma della pronuncia di primo grado, ha ritenuto Platania ar e responsabile del reato di furto di energia elettrica, aggravato ai sensi dell'art. 625, comma 1, n. 2), cod. pen. e, concesse le circostanze attenuanti generiche equivalenti alla suddetta aggravante ed alla recidiva qualificata, lo ha condannato alla pena di mesi sette di reclusione ed euro 200,00 di multa.

2. L'imputato ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo di difensore, formulando i seguenti motivi di doglianza (in sintesi giusta il disposto di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.).

I) Nullità della sentenza impugnata per omessa notifica del decreto di citazione a giudizio innanzi alla Corte d'appello; violazione dell'art. 178 cod. proc. pen.

L'imputato non sarebbe stato ritualmente citato per il giudizio di appello essendo stata la notifica effettuata a mani del difensore, dopo una declaratoria d'irreperibilità non supportata da alcuna ricerca effettiva.

II) L'attribuzione della responsabilità sarebbe avvenuta in via meramente presuntiva perché nulla dimostra che il Platania abbia effettivamente manomesso il contatore.

La prova della responsabilità sarebbe unicamente desunta dall'intestazione del contratto di fornitura.

Si trascura di considerare che una fornitura di energia elettrica ha diversi fruitori ed il Platania era all'oscuro della manomissione.

Una eventuale connivenza sarebbe non punibile.

III) L'accertamento della manomissione del contatore sarebbe avvenuto al di fuori del contraddittorio, in assenza del deducente.

Il contatore era collocato al di fuori dell'abitazione, in luogo accessibile a tutti.

IV) Sarebbe apodittico il convincimento raggiunto dalla Corte di merito in ordine all'epoca di consumazione del reato, che viene fatto coincidere con l'inizio del rapporto contrattuale.

L'attività di manomissione avrebbe potuto verificarsi anche immediatamente prima dell'accertamento.

V) Tenuto conto della previsione edittale, ove si fosse fatto luogo alla esclusione della recidiva, il reato avrebbe dovuto essere dichiarato estinto per prescrizione.

3. Il ricorso è inammissibile.

Quanto alla prima doglianza, occorre rilevare come il decreto di citazione a giudizio innanzi alla Corte d'appello sia stato ritualmente notificato all'imputato presso il difensore ai sensi dell'art. 161, comma 4, cod. proc. pen.

Il ricorrente, come risulta dalle lettura degli atti, accessibili a questa Corte in ragione della natura dell'eccezione proposta, aveva eletto domicilio in Stradale S. Giorgio n. 114.

All'atto del recapito a tale indirizzo del decreto di citazione innanzi alla Corte d'appello, l'addetto al servizio postale ha certificato di non avere potuto consegnare la raccomandata per irreperibilità del destinatario.

La Corte di merito ha quindi provveduto ad effettuare la notificazione presso il difensore di fiducia, in ossequio al disposto di cui all'art. 161, comma 4, cod. proc. pen. (Sez.

U, n. 58120 del 22/06/2017, Tuppi, Rv. 271772 - 01:"L'impossibilità della notificazione al domicilio dichiarato o eletto, che ne legittima l'esecuzione presso il difensore secondo la procedura prevista dall'art. 161, comma 4, cod. proc. pen., è integrata anche dalla temporanea assenza dell'imputato al momento dell'accesso dell'ufficiale notificatore o dalla non agevole individuazione dello specifico luogo, non occorrendo alcuna indagine che attesti l'irreperibilità dell'imputato, doverosa invece qualora non sia stato possibile eseguire la notificazione nei modi previsti dall'art. 157 cod. proc. pen."; da ultimo Sez. 1, n. 23880 del 05/05/2021, Rv. 281419 - 01:"È legittima la notificazione eseguita mediante consegna al difensore, ai sensi dell'art. 161, comma 4, cod. proc. pen., nel caso in cui l'addetto al servizio postale incaricato della notificazione (nella specie, dell'avviso di deposito fuori termine della sentenza) attesti l'irreperibilità del destinatario nel domicilio dichiarato o eletto, atteso che, ai fini dell'integrazione del presupposto dell'impossibilità della notificazione in tale domicilio, legittimante la notificazione sostitutiva al difensore, sono sufficienti anche solo la temporanea assenza dell'imputato al momento dell'accesso dell'ufficiale notificatore o la non agevole individuazione dello specifico luogo. (In motivazione, la Corte ha precisato che l'art. 170, comma 3, cod. proc. pen. - a termini del quale, se l'ufficio postale restituisce il piego per irreperibilità del destinatario, l'ufficiale giudiziario deve procedere alla notificazione nei modi ordinari - trova applicazione unicamente con riguardo alla prima notificazione all'imputato non detenuto)"]. 3.1 Nel merito le doglianze sull'accertata responsabilità del ricorrente sono manifestamente infondate (motivi secondo e terzo del ricorso), risolvendosi nella riproposizione di censure già attentamente vagliate dai giudici territoriali.

La Corte di merito ha prodotto adeguata motivazione sui punti dedotti dalla difesa, mettendo in rilievo che il Platania, intestatario dell'utenza, usufruiva dell'energia elettrica proveniente dal contatore manomesso, il quale serviva soltanto la sua abitazione.

La manomissione del contatore, accertata dagli agenti verificatori, permetteva al ricorrente di limitare la registrazione dei consumi, rendendo evidente l'interesse di questi alla manomissione.

La circostanza che altri familiari conviventi usufruissero della fornitura, come correttamente osservato in motivazione, non è elemento idoneo ad escludere la responsabilità dell'imputato: la prospettazione difensiva, lungi dal condurre ad un esonero di responsabilità dell'imputato, sarebbe suscettibile di dare adito alla configurazione di una fattispecie concorsuale, non contestata nella imputazione.

Quanto alle considerazioni riguardanti la possibilità che altri possano essere intervenuti sul contatore posto all'esterno dell'abitazione, la Corte di merito ha logicamente osservato che l'imputato sarebbe stato in grado, adoperando la normale diligenza, di rendersi conto dell'avvenuta manomissione operata da terzi.

E' d'uopo rilevare come la giurisprudenza di legittimità consideri inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che si risolvano nella pedissequa reiterazione di ;F:2 quelli già dedotti in appello e motivatamente disattesi dal giudice di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici, in quanto non idonei ad assolvere la funzione tipica di critica puntuale avverso la sentenza oggetto di ricorso (v., tra le tante, Sez. 5, n. 25559 del 15/06/2012, Pierantoni; Sez. 6, n. 22445 del 08/05/2009, p.m. in proc.

Candita, Rv. 244181; Sez. 5, n. 11933 del 27/01/2005, Giagnorio, Rv. 231708).

4. I rilievi riguardanti l'intervenuta estinzione del reato per prescrizione sono manifestamente infondati.

I giudici di merito non hanno escluso la contestata recidiva reiterata e specifica, offrendo congrua motivazione in ordine alla sua ricorrenza, Con riferimento al tempus commissi delicti valgono le pertinenti considerazioni riportate in sentenza: il termine di prescrizione del delitto di furto di energia elettrica decorre dall'ultima delle plurime captazioni di energia, che costituiscono singoli atti di un'unica azione furtiva a consumazione prolungata (così, ex multis Sez. 4, n. 53456 del 15/11/2018, Rv. 274501 - 01).

Nel caso in esame l'ultimo atto coincide con l'epoca di accertamento ([OSCURATO:DATA_NASCITA]).

Ai fini della determinazione del tempo necessario a prescrivere, deve aversi riguardo, in caso di concorso fra circostanze ad effetto speciale, all'aumento di pena massimo previsto dall'art. 63, comma quarto, cod. pen., per il concorso di circostanze della stessa specie, a nulla rilevando che l'aumento previsto da tale disposizione, una volta applicato quello per la circostanza più grave, sia facoltativo e non possa eccedere il limite di un terzo (ex multis Sez. 6, n. 23831 del 14/05/2019, Rv. 275986 - 01).

Applicando tali principi, poiché il reato di furto aggravato ai sensi dell'art. 625, comma 1, n. 2 cod. pen. è punito con pena massima di anni sei di reclusione, considerato l'aumento di un terzo per l'aggravante della recidiva, il termine minimo di prescrizione sarà pari ad anni otto.

A tale termine dovrà aggiungersi l'ulteriore aumento previsto per gli atti interruttivi, aumento da determinarsi nella misura di 2/3 ai sensi dell'art. 161 cod. proc. pen. (cfr. Sez. 2, n. 13463 del 18/02/2016, Rv. 266532 - 01:"La recidiva reiterata, quale circostanza ad effetto speciale, incide sul calcolo del termine prescrizionale minimo del reato, ai sensi dell'art. 157, comma secondo, cod. pen. e, in presenza di atti interruttivi, anche su quello del termine massimo, in ragione della entità della proroga, ex art. 161, comma secondo, cod. pen."; Sez. 3, n. 50619 del 30/01/2017, Rv. 271802 - 01:"La recidiva reiterata, quale circostanza ad effetto speciale, incide sul calcolo del termine prescrizionale minimo del reato, ai sensi dell'art. 157, comma secondo, cod. pen. e, in presenza di atti interruttivi, anche, contemporaneamente, su quello del termine massimo, ex art. 161, comma secondo, cod. pen., senza che ciò comporti una violazione del principio del "ne bis in idem sostanziale").

Pertanto, la fattispecie in esame si prescrive nel termine massimo di anni 13 e mesi 4 che verranno a scadere, attesa l'epoca di consumazione del reato, il 14/11/2023.

5. Consegue alla declaratoria d'inammissibilità del ricorso la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., al versamento della somma di euro 3000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. [OSCURATO:PERSONA], così deciso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/12/2019 della CORTE APPELLO di CATANIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo udito il difensore Per la difesa nessuno sì è presentato. Motivi della decisione. 1. La Corte d'appello di Catania, in riforma della pronuncia di primo grado, ha ritenuto Platania ar e responsabile del reato di furto di energia elettrica, aggravato ai sensi dell'art. 625, comma 1, n. 2), cod. pen. e, concesse le circostanze attenuanti generiche equivalenti alla suddetta aggravante ed alla recidiva qualificata, lo ha condannato alla pena di mesi sette di reclusione ed euro 200,00 di multa. 2. L'imputato ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo di difensore, formulando i seguenti motivi di doglianza (in sintesi giusta il disposto di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.). I) Nullità della sentenza impugnata per omessa notifica del decreto di citazione a giudizio innanzi alla Corte d'appello; violazione dell'art. 178 cod. proc. pen. L'imputato non sarebbe stato ritualmente citato per il giudizio di appello essendo stata la notifica effettuata a mani del difensore, dopo una declaratoria d'irreperibilità non supportata da alcuna ricerca effettiva. II) L'attribuzione della responsabilità sarebbe avvenuta in via meramente presuntiva perché nulla dimostra che il Platania abbia effettivamente manomesso il contatore. La prova della responsabilità sarebbe unicamente desunta dall'intestazione del contratto di fornitura. Si trascura di considerare che una fornitura di energia elettrica ha diversi fruitori ed il Platania era all'oscuro della manomissione. Una eventuale connivenza sarebbe non punibile. III) L'accertamento della manomissione del contatore sarebbe avvenuto al di fuori del contraddittorio, in assenza del deducente. Il contatore era collocato al di fuori dell'abitazione, in luogo accessibile a tutti. IV) Sarebbe apodittico il convincimento raggiunto dalla Corte di merito in ordine all'epoca di consumazione del reato, che viene fatto coincidere con l'inizio del rapporto contrattuale. L'attività di manomissione avrebbe potuto verificarsi anche immediatamente prima dell'accertamento. V) Tenuto conto della previsione edittale, ove si fosse fatto luogo alla esclusione della recidiva, il reato avrebbe dovuto essere dichiarato estinto per prescrizione. 3. Il ricorso è inammissibile. Quanto alla prima doglianza, occorre rilevare come il decreto di citazione a giudizio innanzi alla Corte d'appello sia stato ritualmente notificato all'imputato presso il difensore ai sensi dell'art. 161, comma 4, cod. proc. pen. Il ricorrente, come risulta dalle lettura degli atti, accessibili a questa Corte in ragione della natura dell'eccezione proposta, aveva eletto domicilio in Stradale S. Giorgio n. 114. All'atto del recapito a tale indirizzo del decreto di citazione innanzi alla Corte d'appello, l'addetto al servizio postale ha certificato di non avere potuto consegnare la raccomandata per irreperibilità del destinatario. La Corte di merito ha quindi provveduto ad effettuare la notificazione presso il difensore di fiducia, in ossequio al disposto di cui all'art. 161, comma 4, cod. proc. pen. (Sez. U, n. 58120 del 22/06/2017, Tuppi, Rv. 271772 - 01:"L'impossibilità della notificazione al domicilio dichiarato o eletto, che ne legittima l'esecuzione presso il difensore secondo la procedura prevista dall'art. 161, comma 4, cod. proc. pen., è integrata anche dalla temporanea assenza dell'imputato al momento dell'accesso dell'ufficiale notificatore o dalla non agevole individuazione dello specifico luogo, non occorrendo alcuna indagine che attesti l'irreperibilità dell'imputato, doverosa invece qualora non sia stato possibile eseguire la notificazione nei modi previsti dall'art. 157 cod. proc. pen."; da ultimo Sez. 1, n. 23880 del 05/05/2021, Rv. 281419 - 01:"È legittima la notificazione eseguita mediante consegna al difensore, ai sensi dell'art. 161, comma 4, cod. proc. pen., nel caso in cui l'addetto al servizio postale incaricato della notificazione (nella specie, dell'avviso di deposito fuori termine della sentenza) attesti l'irreperibilità del destinatario nel domicilio dichiarato o eletto, atteso che, ai fini dell'integrazione del presupposto dell'impossibilità della notificazione in tale domicilio, legittimante la notificazione sostitutiva al difensore, sono sufficienti anche solo la temporanea assenza dell'imputato al momento dell'accesso dell'ufficiale notificatore o la non agevole individuazione dello specifico luogo. (In motivazione, la Corte ha precisato che l'art. 170, comma 3, cod. proc. pen. - a termini del quale, se l'ufficio postale restituisce il piego per irreperibilità del destinatario, l'ufficiale giudiziario deve procedere alla notificazione nei modi ordinari - trova applicazione unicamente con riguardo alla prima notificazione all'imputato non detenuto)"]. 3.1 Nel merito le doglianze sull'accertata responsabilità del ricorrente sono manifestamente infondate (motivi secondo e terzo del ricorso), risolvendosi nella riproposizione di censure già attentamente vagliate dai giudici territoriali. La Corte di merito ha prodotto adeguata motivazione sui punti dedotti dalla difesa, mettendo in rilievo che il Platania, intestatario dell'utenza, usufruiva dell'energia elettrica proveniente dal contatore manomesso, il quale serviva soltanto la sua abitazione. La manomissione del contatore, accertata dagli agenti verificatori, permetteva al ricorrente di limitare la registrazione dei consumi, rendendo evidente l'interesse di questi alla manomissione. La circostanza che altri familiari conviventi usufruissero della fornitura, come correttamente osservato in motivazione, non è elemento idoneo ad escludere la responsabilità dell'imputato: la prospettazione difensiva, lungi dal condurre ad un esonero di responsabilità dell'imputato, sarebbe suscettibile di dare adito alla configurazione di una fattispecie concorsuale, non contestata nella imputazione. Quanto alle considerazioni riguardanti la possibilità che altri possano essere intervenuti sul contatore posto all'esterno dell'abitazione, la Corte di merito ha logicamente osservato che l'imputato sarebbe stato in grado, adoperando la normale diligenza, di rendersi conto dell'avvenuta manomissione operata da terzi. E' d'uopo rilevare come la giurisprudenza di legittimità consideri inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che si risolvano nella pedissequa reiterazione di ;F:2 quelli già dedotti in appello e motivatamente disattesi dal giudice di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici, in quanto non idonei ad assolvere la funzione tipica di critica puntuale avverso la sentenza oggetto di ricorso (v., tra le tante, Sez. 5, n. 25559 del 15/06/2012, Pierantoni; Sez. 6, n. 22445 del 08/05/2009, p.m. in proc. Candita, Rv. 244181; Sez. 5, n. 11933 del 27/01/2005, Giagnorio, Rv. 231708). 4. I rilievi riguardanti l'intervenuta estinzione del reato per prescrizione sono manifestamente infondati. I giudici di merito non hanno escluso la contestata recidiva reiterata e specifica, offrendo congrua motivazione in ordine alla sua ricorrenza, Con riferimento al tempus commissi delicti valgono le pertinenti considerazioni riportate in sentenza: il termine di prescrizione del delitto di furto di energia elettrica decorre dall'ultima delle plurime captazioni di energia, che costituiscono singoli atti di un'unica azione furtiva a consumazione prolungata (così, ex multis Sez. 4, n. 53456 del 15/11/2018, Rv. 274501 - 01). Nel caso in esame l'ultimo atto coincide con l'epoca di accertamento ([OSCURATO:DATA_NASCITA]). Ai fini della determinazione del tempo necessario a prescrivere, deve aversi riguardo, in caso di concorso fra circostanze ad effetto speciale, all'aumento di pena massimo previsto dall'art. 63, comma quarto, cod. pen., per il concorso di circostanze della stessa specie, a nulla rilevando che l'aumento previsto da tale disposizione, una volta applicato quello per la circostanza più grave, sia facoltativo e non possa eccedere il limite di un terzo (ex multis Sez. 6, n. 23831 del 14/05/2019, Rv. 275986 - 01). Applicando tali principi, poiché il reato di furto aggravato ai sensi dell'art. 625, comma 1, n. 2 cod. pen. è punito con pena massima di anni sei di reclusione, considerato l'aumento di un terzo per l'aggravante della recidiva, il termine minimo di prescrizione sarà pari ad anni otto. A tale termine dovrà aggiungersi l'ulteriore aumento previsto per gli atti interruttivi, aumento da determinarsi nella misura di 2/3 ai sensi dell'art. 161 cod. proc. pen. (cfr. Sez. 2, n. 13463 del 18/02/2016, Rv. 266532 - 01:"La recidiva reiterata, quale circostanza ad effetto speciale, incide sul calcolo del termine prescrizionale minimo del reato, ai sensi dell'art. 157, comma secondo, cod. pen. e, in presenza di atti interruttivi, anche su quello del termine massimo, in ragione della entità della proroga, ex art. 161, comma secondo, cod. pen."; Sez. 3, n. 50619 del 30/01/2017, Rv. 271802 - 01:"La recidiva reiterata, quale circostanza ad effetto speciale, incide sul calcolo del termine prescrizionale minimo del reato, ai sensi dell'art. 157, comma secondo, cod. pen. e, in presenza di atti interruttivi, anche, contemporaneamente, su quello del termine massimo, ex art. 161, comma secondo, cod. pen., senza che ciò comporti una violazione del principio del "ne bis in idem sostanziale"). Pertanto, la fattispecie in esame si prescrive nel termine massimo di anni 13 e mesi 4 che verranno a scadere, attesa l'epoca di consumazione del reato, il 14/11/2023. 5. Consegue alla declaratoria d'inammissibilità del ricorso la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., al versamento della somma di euro 3000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. [OSCURATO:PERSONA], così deciso
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