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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 14 maggio 2026

Cassazione n. 14247/2026

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o [OSCURATO:PERSONA] Consigliere [OSCURATO:PERSONA]ott. [OSCURATO:PERSONA] relatore [OSCURATO:PERSONA]ott. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:DATA_NASCITA] CCDott. [OSCURATO:PERSONA] R.G.

N. 808/2022ha pronunciato la seguenteORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 808/2022 R.G., proposto“[OSCURATO:SOCIETA].”, con sede in Padova, in persona del presidentedel consiglio di amministrazione pro tempore, rappresentata edifesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], con studio in Treviso, oveelettivamente domicilia (indirizzo pec per notifiche ecomunicazioni: [OSCURATO:EMAIL]), giusta procura in allegato al ricorso introduttivo delpresente procedimento;RICORRENTE/CONTRORICORRENTE [OSCURATO:PERSONA]uaini Emanuela, rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA]Riggio, con studio in Roma, ove elettivamente domicilia(indirizzo pec per notifiche e comunicazioni:[OSCURATO:EMAIL]), giustaprocura in calce al controricorso di costituzione nel presenteprocedimento;CONTRORICORRENTE/RICORRENTE [OSCURATO:PERSONA]umero registro generale 808/2022Numero sezionale 3190/2026Numero di raccolta generale 14247/2026Data pubblicazione 14/05/2026avverso la sentenza depositata dalla Commissione tributariaregionale per la Lombardia l’11 ottobre 2021, n.3643/11/2021, notificata il 15 ottobre 2021;udita la relazione della causa svolta nella camera di consigliodel 16 aprile 2026 dal Dott. [OSCURATO:PERSONA];1.

L’“[OSCURATO:SOCIETA].” ha proposto ricorso per la cassazione dellasentenza depositata dalla Commissione tributaria regionale perla Lombardia l’11 ottobre 2021, n. 3643/11/2021, notificata il15 ottobre 2021, che, in controversia su impugnazionedell’ingiunzione di pagamento n. 1131 del 27 gennaio 2012,per l’importo di € 35.164,04, da parte della medesima, nellaqualità di concessionaria per la riscossione del Comune diCremona, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], per il mancatopagamento degli avvisi di accertamento n. 3736/2011, n.3737/2011, n. 3738/2011, n. 3739/2011 e n. 3740/2011 del31 agosto 2011, notificati il 6 ottobre 2011, da parte delmedesimo Comune, per omesso versamento della TARSUrelativa agli anni dal 2006 al 2010, a causa dell’inottemperanzaal convenuto piano di rateizzazione (dopo il versamento dellasomma complessiva di € 16.704,00 mediante bonifici bancari),a seguito della relativa riunione, ha accolto l’appello propostoda [OSCURATO:PERSONA] ed ha rigettato l’appello propostodall’“[OSCURATO:SOCIETA].” avverso la sentenza depositata dallaCommissione tributaria provinciale di Cremona il 26 novembre2018, n. 167/1/2018, con condanna alla rifusione delle spesegiudiziali.2. [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale ha riformato ladecisione di prime cure – che aveva accolto il ricorso originariodella contribuente nei limiti dell’anatocismo applicato suinteressi e sanzioni, della determinazione dell’aggio suNumero registro generale 808/2022Numero sezionale 3190/2026Numero di raccolta generale 14247/2026Data pubblicazione 14/05/2026un’erronea base di calcolo e del mancato computo deiversamenti effettuati dalla contribuente nella misura di €21.911,02 – nel senso di annullare l’ingiunzione di pagamentoper l’importo residuato al netto dei versamenti effettuati.3. [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso, proponendoricorso incidentale condizionato avverso la medesimasentenza.

In tale sede, la stessa ha eccepito l’inammissibilitàdel ricorso per tardiva proposizione.4.

L’“[OSCURATO:SOCIETA].” ha resistito con controricorso al ricorsoincidentale.5.

Le parti hanno depositato memorie illustrative.6.

In tale sede, la controricorrente ha ulteriormente eccepito ildifetto di legittimazione processuale della ricorrente e del suodifensore per affidamento della concessione del servizio diaccertamento e riscossione della TOSAP senza preventivoespletamento di procedura di evidenza pubblica.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Il ricorso principale è affidato a due motivi.1.1 Preliminarmente, la controricorrente ha eccepito latardività del ricorso cassazione, essendo stata eseguita larelativa notifica a mezzo pec il 14 dicembre 2021 (ultimo giornoutile del termine breve di impugnazione, con decorrenza dal 15ottobre 2021, data di pubblicazione della sentenza impugnata)dopo le ore 21.00 (precisamente, alle ore 22.36), in violazionedell’art. 147 cod. proc. civ., alla luce della dichiarazione diincostituzionalità (con sentenza depositata dalla CorteCostituzionale il 9 aprile 2019, n. 75) dell’art. 16-septies deld.l. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni,dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, quale introdotto dall’art.45-bis del d.l. 24 giugno 2014, n. 90, convertito, conmodificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114 (il qualeNumero registro generale 808/2022Numero sezionale 3190/2026Numero di raccolta generale 14247/2026Data pubblicazione 14/05/2026aveva previsto lo slittamento del perfezionamento della notificaper il notificante alle ore 7.00 del giorno successivo, nel casodi generazione della ricevuta di accettazione dopo le ore 21.00e entro le ore 24.00).Tuttavia, la questione è stata affrontata e risolta dalle SezioniUnite di questa Corte (Cass., Sez.

Un., 20 novembre 2023, n.32091), con l’affermazione del principio che, in virtù delprincipio di scissione del momento perfezionativo della notifica,a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 75 del2019, la notificazione a mezzo pec del ricorso per cassazionesi considera tempestiva ove il messaggio di accettazione delgestore di posta elettronica certificata del mittente (c.d.

RAC)sia stato generato entro le ore ventiquattro dell'ultimo giornoutile del termine.

Cosa che è avvenuta nel caso sub iudice (alleore 22:36), per cui la notifica del ricorso deve considerarsitempestiva.1.2 Ancora, la controricorrente ha eccepito «la mancanza dilegittimazione attiva processuale sia della società ABACO Spae di conseguenza dell’avvocato difensore della stessa, per nonessere stata incaricata con procedura di gara da idoneadelibera Consiliare ex art. 42, 2 comma lettera e) del d.

Lgs.267/2000 e questa circostanza la si può facilmente evidenziaredal fatto che i documenti legittimanti l’affidamento dellaconcessione alla società [OSCURATO:SOCIETA], sono rappresentati da duedetermine dirigenziali del settore finanziario del Comune diCremona», assumendo che «le delibere dirigenziali nonpossono conferire la legittimazione attiva per la procedura dellariscossione in quanto tale prerogativa è di competenzaesclusiva del Consiglio Comunale ex art. 42, 2 comma lette e)D.

Lgs 267/2000».Numero registro generale 808/2022Numero sezionale 3190/2026Numero di raccolta generale 14247/2026Data pubblicazione 14/05/2026Tale eccezione è inammissibile, essendo stata tardivamenteproposta soltanto con la memoria ex art. 360-bis.1 cod. proc.civ.In tal senso, questa Corte ha recentemente sancito che, nelrito camerale del processo di cassazione (in questo casoapplicato), la contestazione relativa alla legittimazioneprocessuale del rappresentante del ricorrente deve essereproposta con il controricorso e non può essere sollevata solocon la memoria ex art. 380-bis.1 cod. proc. civ., comeconferma decisivamente anche il fatto che lo sfalsamento deltermine per il deposito ex art. 372 cod. proc. civ. (dieci giorniprima della camera di consiglio, la prima, quindici il secondo)non consente alla controparte, destinataria del rilievo, direplicare attivamente (in termini: Cass., Sez. 1^, 30 maggio2024, n. 15177; Cass., Sez. 1^, 12 febbraio 2026, n. 3191).Per palese identità di ratio, la portata del principio può esserecoerentemente estesa a tutte le eccezioni concernenti lalegittimazione processuale del ricorrente, sia in relazione allaqualità di parte che in relazione all’assistenza del difensore.1.3 In definitiva, le eccezioni preliminari devono esseredisattese.2.

Con il primo motivo, si denuncia violazione e falsaapplicazione degli artt. 24, 32 e 57 del d.lgs. 31 dicembre1992, n. 546, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3),cod. proc. civ., per essere stata erroneamente accolta dalgiudice di secondo grado l’eccezione di prescrizione che erastata tardivamente proposta (in guisa di nuovo motivo diappello) dalla contribuente.2.1 Il predetto motivo è infondato.2.2 Secondo il tenore della censura: «In via preliminare e deltutto assorbente rispetto ad ogni ulteriore considerazione, siNumero registro generale 808/2022Numero sezionale 3190/2026Numero di raccolta generale 14247/2026Data pubblicazione 14/05/2026deve far osservare a questo [OSCURATO:PERSONA] come lasentenza resa dalla CTR lombarda sia erronea ed illegittima, inquanto del tutto indebitamente riforma la sentenza di primecure, accogliendo un’eccezione di prescrizione formulata dallacontribuente/appellante in maniera tardiva ed inammissibile(alla stregua di un motivo nuovo in appello).

Violando così ildisposto di cui agli artt. 24, 32 e 57 del D. Lgs. n. 546/1992».In effetti, dalla trascrizione del ricorso originario dellacontribuente (pagine 8 e 9 del ricorso per cassazione, alle qualisi rinvia), si evince che era stata eccepita la decadenza, manon la prescrizione.2.3 Tuttavia, dallo stesso contenuto del ricorso per cassazioneemerge che la contribuente aveva dedotto, in primo grado, ladecadenza, considerando quale dies a quo il 5 dicembre 2011,in coincidenza con la maturata definitività degli avvisi diaccertamento (cioè dopo il sessantesimo giorno ex art. 21,comma 1, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, dalle notificheperfezionatesi il 6 ottobre 2011), e quale dies ad quem il 15dicembre 2017, in coincidenza con la notifica dell’ingiunzionedi pagamento.Il giudice di appello, dopo aver separatamente distinto,all’interno di detto periodo, un primo termine di tre anni ex art.1, comma 163, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ed avercoerentemente constatato la notifica di una prima intimazionedi pagamento (per il maggior importo di € 38.011,63) in talerange temporale (6 febbraio 2012), ha correttamenteindividuato nel lasso temporale successivo un secondo terminedi cinque anni ex art. 2948, n. 4), cod. civ., alla stregua diprescrizione maturata per essere stata notificata la secondaintimazione di pagamento (per il minor importo di € 35.164,04)Numero registro generale 808/2022Numero sezionale 3190/2026Numero di raccolta generale 14247/2026Data pubblicazione 14/05/2026– oggetto della odierna impugnazione - soltanto il 15 dicembre2017.2.4 Dunque, l’uso improprio o confuso del glossario giuridico insede processuale deve essere rapportato alla reale intenzionedel contribuente, il quale abbia manifestato la inequivocavolontà di contestare l’esercizio del potere di accertamento daparte dell’ente impositore o del concessionario (anche se solosotto il profilo della sanzione irrogata) in relazione al tempodecorso rispetto all’insorgenza dell’obbligazione tributaria perl’anno di riferimento e/o di censurare l’inerzia prolungata perun certo periodo dell’ente impositore o del concessionario nellariscossione del tributo risultante all’esito di accertamentodefinitivo.Per cui, ciò che rileva è che il decorso del tempo sia statodedotto dal contribuente come fatto impeditivo dell’eserciziodella potestà accertativa ovvero come fatto estintivodell’obbligazione tributaria.In tale direzione, è significativo che, secondo una consolidatagiurisprudenza di questa Corte, non incorre nel vizio diultrapetizione il giudice che qualifichi in termini di eccezione diprescrizione, e non di decadenza, o viceversa, l'eccezione dellaparte e l'accolga a seguito di questa rivalutazione giuridica,sempre che i fatti dedotti, su cui si fonda l'eccezione, siano imedesimi (tra le tante: Cass., Sez. 6^-5, 1 dicembre 2014, n.25402; Cass., Sez.

Lav., 7 agosto 2018, n. 20611; Cass., Sez.5^, 9 febbraio 2021, n. 3077; Cass., Sez. Trib., 6 dicembre2024, n. 31409).Rammentato, dunque, che sia la decadenza sia la prescrizionehanno per fondamento i medesimi elementi costitutivi,rappresentati dal decorso del tempo e dalla mancanza di atti diesercizio del diritto (o del potere) da parte del titolare, comeNumero registro generale 808/2022Numero sezionale 3190/2026Numero di raccolta generale 14247/2026Data pubblicazione 14/05/2026dianzi illustrato, la non rilevabilità d'ufficio sia dellaprescrizione dell'obbligazione tributaria, che della decadenzadell'amministrazione finanziaria dal potere di chiedere alcontribuente l'adempimento della stessa obbligazione, nonosta a che il giudice, cui spetta il potere di interpretare ledomande e le eccezioni a lui proposte - compito che vaesercitato alla luce non solo delle espressioni letterali(eventualmente imprecise o addirittura improprie) utilizzatenell'atto processuale, ma anche del contenuto complessivo diquesto e delle finalità perseguite dalla parte – qualifichil'eccezione fondata sui suddetti menzionati elementi, che laparte abbia prospettato come di prescrizione, come eccezionedi decadenza (o viceversa) (Cass., Sez.

Lav., 19 febbraio 1987,n. 1814; Cass., Sez.

Lav., 18 giugno 1998, n. 6101).3.

Con il secondo motivo, si denunciano, al contempo,violazione e falsa applicazione dell’art. 115 cod. proc. civ.,nonché violazione e falsa applicazione dell’art. 2944 cod. civ.,in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ.,per non essere stato tenuto conto dal giudice di secondo gradodei pagamenti effettuati (mediante n. 31 bonifici) dallacontribuente nel periodo compreso tra il 26 settembre 2012 eil 30 agosto 2016 (in coincidenza con le date del primo edell’ultimo pagamento), in base alla rateazione concordata conla concessionaria (ex art. 10-bis, comma 3, del regolamentocomunale) ai fini dell’interruzione della prescrizione, il cuitermine quinquennale aveva ripreso a decorrere soltanto dal30 agosto 2016 (in coincidenza con l’ultimo pagamento).3.1 Il predetto motivo è fondato.3.2 Se è vero che il riconoscimento del diritto di credito daparte di colui contro il quale il diritto stesso può essere fattovalere, idoneo ad interrompere il corso della prescrizione, puòNumero registro generale 808/2022Numero sezionale 3190/2026Numero di raccolta generale 14247/2026Data pubblicazione 14/05/2026consistere in una dichiarazione di volontà consapevolmentediretta all'intento di riconoscerlo, ovvero concretarsi in uncomportamento obiettivamente incompatibile con la volontà didisconoscere la pretesa del creditore e, conseguentemente,deve escludersi che il pagamento di una somma a titolo diacconto di un eventuale maggior debito abbia efficaciainterruttiva della prescrizione, in quanto esso non comportail riconoscimento, neppure implicito, dell'entitàdel debito residuo (Cass., Sez. 3^, 10 febbraio 2003, n. 1945;Cass., Sez.

Lav., 1 giugno 2005, n. 11684; Cas., Sez. 1^, 30aprile 2008, n. 10966; Cass., Sez. 6^-2, 15 giugno 2021, n.17071)., tuttavia, questa Corte ha ritenuto che ilriconoscimento del diritto può, quindi, anche essere tacito econcretarsi in un comportamento obiettivamente incompatibilecon la volontà di disconoscere la pretesa del creditore (Cass.,Sez.

Lav., 1 marzo 2021, n. 5549; Cass., Sez. 6^5, 16 giugno2022, n. 19401).3.3 In quest’ottica, con specifico riferimento all'istanza dirateizzazione del debito tributario portato da cartelle dipagamento, questa Corte ha ulteriormente ribadito e chiarito(Cass., Sez. 5^, 3 dicembre 2020, n. 27672; Cass., Sez. Trib.,2 maggio 2023, n. 11338) che, pur essendo vero che la relativadomanda non costituisce acquiescenza da parte delcontribuente in ordine all’an della pretesa, tuttavia, la stessarichiesta integra un riconoscimento del debito tale dainterrompere la prescrizione ex art. 2944 cod. civ., ed ètotalmente incompatibile con l'allegazione del contribuente dinon avere ricevuto la notificazione delle cartelle di pagamento.Del resto, come pure è stato recentemente evidenziato (Cass.,Sez. 6^-5, 16 giugno 2022, n. 19401), una simile tesiermeneutica non si pone in contrasto con i precedenti arrestiNumero registro generale 808/2022Numero sezionale 3190/2026Numero di raccolta generale 14247/2026Data pubblicazione 14/05/2026(Cass., Sez. 6^-5, 26 giugno 2020, n. 12735; Cass., Sez.

Lav.,1 marzo 2021, n. 5549), in quanto, a ben vedere, la primadecisione (Cass., Sez. 6^-5, 26 giugno 2020, n. 12735) -secondo quanto è dato desumere dal tenore complessivo dellamotivazione - conferma semplicemente che la presentazione diistanza di rateizzazione non costituisce acquiescenza, nonescludendo che essa implichi riconoscimento di debito (conconseguente effetto interruttivo della prescrizione), mentre laseconda decisione (Cass., Sez.

Lav., 1 marzo 2021, n. 5549),in parte motiva, si limita ad osservare che il riconoscimento didebito, quale atto interruttivo della prescrizione, pur nonavendo natura negoziale, né carattere recettizio e costituendoun atto giuridico in senso stretto, non solo deve provenire daun soggetto che abbia poteri dispositivi del diritto, ma richiede,altresì, in chi lo compie una specifica intenzione ricognitiva,occorrendo a tal fine la consapevolezza del riconoscimentodesunta da una dichiarazione univoca, tale da escludere che ladichiarazione possa avere finalità diverse o che lo stessoriconoscimento resti condizionato da elementi estranei allavolontà del debitore, dunque può anche essere tacito econcretarsi in un comportamento obiettivamente incompatibilecon la volontà di disconoscere la pretesa del creditoreulteriormente precisando che l'indagine diretta a stabilire seuna dichiarazione costituisca riconoscimento, ai sensi dell'art.2944 cod. civ., rientra nei poteri del giudice di merito, il cuiaccertamento non è sindacabile in cassazione se sorretto dacorretta motivazione.Deve, invero, convenirsi con l’affermazione secondo cui larichiesta di rateizzazione fa ritenere conosciute le cartelle dipagamento cui si riferiscono le somme di cui si è chiesta larateizzazione (Cass., Sez. 6^-5, 18 giugno 2018, n. 16098), inNumero registro generale 808/2022Numero sezionale 3190/2026Numero di raccolta generale 14247/2026Data pubblicazione 14/05/2026quanto il contribuente formula la sua richiesta di pagamentorateale proprio in relazione ad atti impositivi presupposti, di cuiprende cognizione, che non può quindi negare di conoscere; siè, invero, riaffermato, in tale ultima pronuncia, che, se è veroche di per sé, in materia tributaria, - come sopra giàsottolineato - non può costituire acquiescenza da parte delcontribuente l’avere chiesto ed ottenuto, senza riserva alcuna,la rateizzazione degli importi indicati nelle cartelle dipagamento, nondimeno il riconoscimento della sussistenza deldebito comporta, in ogni caso, l’interruzione del decorso deltermine di prescrizione e si pone, quindi, in maniera totalmenteincompatibile con l’allegazione del contribuente di non averericevuto gli atti impositivi (Cass., Sez. 5^, 6 febbraio 2024, n.3414); da qui, l’enunciazione del principio di diritto, secondocui la richiesta di rateizzazione fa ritenere conosciute le cartelledi pagamento cui si riferiscono le somme di cui si è chiesta larateizzazione e vale, di norma, quale atto interruttivo dellaprescrizione, mentre il contribuente non può più, di regola,utilmente eccepire la mancata conoscenza delle cartelle e degli3414).Tale principio è stato ribadito da un successivo arresto,secondo cui la domanda di rateazione e di definizione agevolatadei tributi, benché corredata dalla formula di salvezza dei diritticonnessi all'esito di accertamenti giudiziali in corso, configuraun riconoscimento di debito, al quale l'art. 2944 cod. civ.ricollega l'effetto interruttivo della prescrizione, in quanto attogiuridico in senso stretto, di carattere non recettizio, che nonrichiede in chi lo compie una specifica intenzione ricognitiva,ma soltanto la volontarietà e la consapevolezza dell'esistenzadel debito (Cass., Sez. 1^, 8 aprile 2024, n. 9221).Numero registro generale 808/2022Numero sezionale 3190/2026Numero di raccolta generale 14247/2026Data pubblicazione 14/05/20263.4 Da ultimo, un più recente arresto di questa Corte ha sancitoil principio per cui, in tema di rateizzazione del debito, checostituisce istituto tipico del diritto tributario (oggetto, inquanto tale, di specifica regolamentazione: si vedano, adesempio, in tema di tributi erariali, l’art. 19 del d.P.R. 29settembre 1973, n. 602, e, in tema di tributi locali, l’art. 1,commi 796 ss., della legge 27 dicembre 2019, n. 160), sintantoche la richiesta di rateizzazione abbia seguito (con versamentieseguiti alle previste scadenze) la stessa prescrizione – giàinterrotta dalla richiesta del contribuente – subisce unospostamento in avanti del suo decorso in ragione di ciascunadempimento parziale – esso stesso costituendo ulteriorericonoscimento del debito - e rimanendo precluso allo stessoagente della riscossione di procedere ad atti interruttivi dellaprescrizione che riprenderà il suo decorso (art. 2935 cod. civ.)al momento in cui, secondo la specifica disciplina dell’istituto,avrebbe potuto farsi valere l’inadempimento del contribuente(Cass., Sez. Trib., 23 giugno 2025, n. 16797).3.5 Ne discende che la sentenza impugnata si è discostata datali principi, avendo affermato che: «Contrariamente a quantosostenuto dalla Abaco, non può costituire riconoscimento didebito a fini interruttivi della prescrizione il mero pagamentodelle rate concordate fra le parti.

Milita a tale conclusione lamancata produzione (sia in primo grado che nel presentegiudizio) dell’istanza di rateizzazione proposta dallacontribuente dalla quale arguire le intenzioni della stessa e laconsapevole volontà del riconoscimento.

La giurisprudenza dilegittimità, infatti, ricorda che “il riconoscimento di debito,quale atto interruttivo della prescrizione, pur non avendonatura negoziale, ne carattere recettizio e costituendo un attogiuridico in senso stretto, non solo deve provenire da unNumero registro generale 808/2022Numero sezionale 3190/2026Numero di raccolta generale 14247/2026Data pubblicazione 14/05/2026soggetto che abbia poteri dispositivi del diritto, ma richiedealtresì in chi lo compie una specifica intenzione ricognitiva,occorrendo a tal fine la consapevolezza del riconoscimentodesunta da una dichiarazione univoca, tale da escludere che ladichiarazione possa avere finalità diverse o che lo stessoriconoscimento resti condizionato da elementi estranei allavolontà del debitore, dunque può (Cass. 24555/2010) ancheessere tacito e concretarsi in un comportamentoobiettivamente incompatibile con la volontà di disconoscere lapretesa del creditore” (Cass. n. 5549/2021).

In difetto dellaproduzione della domanda di rateizzazione e dal soloprovvedimento di determinazione delle rate non è dato saperese il contribuente avesse inteso riconoscere il proprio debito osolamente ottenere una rateizzazione (in termini, vedi Cass.cit.).

D’altra parte, “il pagamento parziale, ove nonaccompagnato dalla precisazione della sua effettuazione “inacconto”, non può valere come riconoscimento” (Cass. n.7820/2017).

L’ingiunzione di pagamento impugnata va quindiannullata, senza che tale pronuncia incida sulle rate già versate(e ciò considerando che tale ingiunzione riguarda il residuo)”».4.

Il ricorso incidentale condizionato – il cui scrutinio èconsentito dall’accoglimento (del secondo motivo) del ricorsoprincipale, che ne costituisce avveramento della condizionesospensiva – è affidato a sei motivi.5.

Con il primo motivo, si denuncia violazione e falsaapplicazione dell’art. 1, comma 163, della legge 27 dicembre2006, n. 296, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3),cod. proc. civ., per non essere stato tenuto conto dal giudicedi secondo grado che, in diritto tributario, non esiste il precettoin rinnovazione, ma il precetto fondato su atti amministrativida cui promanano i titoli legittimanti a poterlo eseguire.Numero registro generale 808/2022Numero sezionale 3190/2026Numero di raccolta generale 14247/2026Data pubblicazione 14/05/20265.1 Il predetto motivo è infondato.5.2 La censura attiene al presunto impedimento per laconcessionaria di emettere un’ulteriore ingiunzione dipagamento per importo decurtato a fronte dei pagamentiparziali da parte della contribuente.5.3 Di contro, come per la cartella di pagamento (Cass., Sez.5^, 4 aprile 2018, n. 8292; Cass., Sez. 5^, 12 luglio 2018, n.18407), si può ritenere che un’ingiunzione di pagamento possaessere annullata e sostituita dal concessionario con una nuovaingiunzione di pagamento per un importo ridotto in proporzioneai versamenti parziali ricevuti dal contribuente.6.

Con il secondo motivo, si denuncia violazione dell’art. 7 dellalegge 27 luglio 2000, n. 212, in relazione all’art. 360, primocomma, n. 3), cod. proc. civ., per non essere stato consideratodal giudice di secondo grado che l’ingiunzione di pagamentoera carente di motivazione per la mancata allegazione degli attipresupposti ovvero per la mancata e/o irregolare notifica degli6.1 Il predetto motivo è infondato.6.2 In tema di riscossione dei tributi locali, nell’affermare ladevoluzione alla giurisdizione delle commissioni tributarie dellacontroversia concernente l'impugnazione diun'ingiunzione emessa ai sensi del r.d. 14 aprile 1910 n. 639,le Sezioni Unite di questa Corte hanno sancito che taleingiunzione non è un atto dell'espropriazione forzata, ma ha lastessa funzione, di atto prodromico dell'esecuzione forzata, chesvolge la cartella di pagamento, e deve, pertanto, poter essereimpugnata come una cartella di pagamento, ai sensi dell'art.19 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 (Cass., Sez.

Un., 20maggio 2005, n. 10958 – nello stesso senso: Cass., Sez. Trib.,Numero registro generale 808/2022Numero sezionale 3190/2026Numero di raccolta generale 14247/2026Data pubblicazione 14/05/202631 ottobre 2022, n. 31172; Cass., Sez. 3^, 30 giugno 2025,n. 17640).Ne consegue che, al pari della cartella, anche l’ingiunzione puòessere impugnata soltanto per vizi propri e non anche per vizinotificato al contribuente (Cass., Sez. 5^, 22 aprile 2022, n.12832; Cass., Sez. Trib., 31 ottobre 2022, n. 31172).Al pari della cartella, infatti, anche l’ingiunzione postula lapreesistenza dell’avviso di accertamento al fine di determinarel’an ed il quantum della pretesa fiscale.

In tal senso, questaCorte ha affermato che l'ingiunzione fiscale, anche dopol'entrata in vigore (1 gennaio 1990) del d.P.R. 28 gennaio1988, n. 43, che ha generalizzato le modalità di riscossionemediante ruolo, costituisce un atto rivolto a portare la pretesafiscale a conoscenza del debitore ed a formare il titolo perl'eventuale esecuzione forzata (Cass., Sez. 5^, 3 febbraio2017, n. 2912; Cass., Sez. 2^, 5 dicembre 2020, n. 24757;Cass., Sez. 5^, 22 aprile 2022, n. 12832; Cass., Sez. Trib., 31ottobre 2022, n. 31172).

L'ingiunzione fiscale è espressione delpotere di auto-accertamento e di autotutela della pubblicaamministrazione, con natura giuridica di atto amministrativoche cumula in sé le caratteristiche del titolo esecutivo e delprecetto, legittimando, in caso di mancato pagamento, lariscossione coattiva mediante pignoramento dei beni deldebitore.

Essa segue il mancato pagamento dell'avviso diaccertamento e non lo sostituisce.

Una volta divenutodefinitivo, l'avviso di accertamento, infatti, il rapporto giuridicotributario deve considerarsi esaurito e non più contestabile,sicché la successiva ingiunzione fiscale non integra un nuovomaggio 2017, n. 13132; Cass., Sez. 5^, 18 aprile 2019, n.Numero registro generale 808/2022Numero sezionale 3190/2026Numero di raccolta generale 14247/2026Data pubblicazione 14/05/202610896; Cass., Sez. 6^-2, 18 giugno 2020, n. 11794; Cass.,Sez. 6^-5, 16 febbraio 2021, n. 3952; Cass., Sez. 6^-5, 13gennaio 2022, n. 884; Cass., Sez. Trib., 21 ottobre 2022, n.31172).6.3 Ne consegue, sul piano del contenuto, che l’ingiunzione dipagamento deve contenere l’indicazione del credito fiscale percui è richiesta, essendo sufficiente il richiamo all’atto impositivoe all’importo dovuto.

L'ingiunzione di cui all'art. 2 del r.d. 14aprile 1910, n. 639, è sufficientemente motivata se contienegli elementi necessari per porre l'ingiunto in grado di conoscerela somma richiesta e la relativa causale, e per consentirgli cosìdi opporre adeguate contestazioni (Cass., Sez.

Un., 17 marzo1998, n. 2874 – vedansi anche: Cass., Sez. 5^, 27 febbraio2009, n. 4772; Cass., Sez.

Lav., 27 dicembre 2019, n. 34552).L'ingiunzione fiscale ha sempre mantenuto una precipuafunzione accertativa, dovendo far menzione - tra l'altro - dellacausa del debito, della distinta della liquidazione e di tutti glielementi sui quali si fondava la domanda, cioè la specificazionedella pretesa tributaria e degli elementi oggettivi e soggettiviidentificabili dal rapporto che la sostenevano (Cas., Sez. 5^,20 settembre 2006, n. 20361).6.4 Per cui, l’atto prodromico non deve essere allegato ex art.7, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212, potendorichiamarsi l’orientamento sedimentato di questa Corte, percui, in tema di motivazione per relationem degli atti impositiviin generale, la norma succitata, nel prevedere che debbaessere allegato all'atto dell'amministrazione finanziaria ognidocumento da esso richiamato in motivazione, si riferisceesclusivamente agli atti di cui il contribuente non abbia giàintegrale e legale conoscenza, per cui tale obbligo è limitatoagli atti che non siano conosciuti o altrimenti conoscibili dalNumero registro generale 808/2022Numero sezionale 3190/2026Numero di raccolta generale 14247/2026Data pubblicazione 14/05/2026contribuente; esso, per contro, non vale per gli atti assistiti dapubblicità legale, ovvero da ritenersi generalmente conosciutio agevolmente conoscibili dal contribuente ( (tra le tante:Cass., Sez. 5^, 19 novembre 2019, n. 29968; Cass., Sez. 5^,10 luglio 2020, n. 14723; Cass., Sez. 5^, 17 novembre 2021,n. 34926; Cass., Sez. Trib., 29 dicembre 2022, n. 38052;Cass., Sez. Trib., 28 dicembre 2023, n. 36151; Cass., Sez.Trib., 16 dicembre 20204, n. 32762; Cass., Sez. Trib., 8ottobre 2025, n. 27039).6.5 Per il resto, non risulta che l’appello abbia gravato lasentenza di prime cure con riguardo all’affermazione dellaregolare notifica degli atti presupposti.7.

Con il terzo motivo, si denuncia falsa applicazione degli artt.2, comma 1, del r.d. 14 aprile 1910 n. 639, e 111 Cost., inrelazione all’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., pernon essere stato considerato dal giudice di secondo grado chel’ingiunzione di pagamento conteneva l’avviso alla contribuentedi adempiere entro il termine di dieci giorni, anziché entro iltermine di trenta giorni, derivandone un vulnus irrimediabileall’esercizio del diritto di difesa.7.1 Il predetto motivo è inammissibile e, comunque, infondato.7.2 Sotto il primo aspetto, in difetto di qualsiasi riferimentonella sentenza impugnata, si evidenzia che il ricorrente non hadato conto di come, dove e quando tale eccezione sarebbestata proposta per la prima volta nel giudizio di merito, né hacensurato sul punto un preciso passaggio della sentenzaimpugnata.

In proposito, si rammenta che, per giurisprudenzapacifica di questa Corte, qualora con il ricorso per cassazionesiano prospettate questioni di cui non vi sia cenno nellasentenza impugnata, il ricorso deve, a pena di inammissibilità,non solo allegare l'avvenuta loro deduzione dinanzi al giudiceNumero registro generale 808/2022Numero sezionale 3190/2026Numero di raccolta generale 14247/2026Data pubblicazione 14/05/2026di merito, ma anche indicare in quale specifico atto del giudizioprecedente lo abbia fatto in virtù del principio di autosufficienzadel ricorso, onde dar modo alla Corte di controllare ex actis laveridicità di tale asserzione, prima di esaminare nel merito laquestione stessa; i motivi del ricorso per cassazione devonoinvestire, a pena d'inammissibilità, questioni che siano giàcomprese nel tema del decidere del giudizio di appello, nonessendo prospettabili per la prima volta in sede di legittimitàquestioni nuove o nuovi temi di contestazione non trattati nellafase di merito né rilevabili d'ufficio (tra le tante: Cass., Sez.2^, 9 agosto 2018, n. 20694; Cass., Sez. 2^, 18 settembre2020, n. 19560; Cass., Sez. 5^, 9 dicembre 2020, n. 28036;Cass., Sez. 6^-5, 23 marzo 2021, n. 8125; Cass., Sez. 5^, 5maggio 2021, n. 11708; Cass., Sez. 6^-5, 18 ottobre 2021, n.28714; Cass., Sez. 5^, 29 ottobre 2021, n. 30863; Cass., Sez.5^, 24 novembre 2021, n. 36393; Cass., Sez. 2^, 21 dicembre2021, n. 40984; Cass., Sez. 5^, 15 marzo 2022, n. 8362;Cass., Sez. Trib., 6 dicembre 2022, n. 35885; Cass., Sez. Trib.,17 luglio 2023, n. 20585; Cass., Sez. Trib., 10 aprile 2024, n.9709; Cass., Sez.

Lav., 1 luglio 2024, n. 18018; Cass., Sez.Trib., 29 aprile 2025, n. 11238).7.3 Sotto il secondo aspetto, si rileva che l’assegnazione di untermine minore (ancorché mutuato dall’art. 480 cod. proc. civ.,in materia di precetto) rispetto a quello legale vitiatur sed nonvitiat, per cui il termine di dieci giorni deve intendersi sostituitoex lege dal termine di trenta giorni.8.

Con il quarto motivo, si denuncia (verosimilmente)violazione degli artt. 4, comma 2-sexies, del d.l. 24 settembre2002, n. 265, convertito, con modificazioni, dalla legge 22novembre 2002, n. 265, e 77 del d.P.R 29 settembre 1973, n.602, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc.Numero registro generale 808/2022Numero sezionale 3190/2026Numero di raccolta generale 14247/2026Data pubblicazione 14/05/2026civ., per non essere stato considerato dal giudice di secondogrado che l’ingiunzione di pagamento non poteva costituiretitolo idoneo all’iscrizione di ipoteca sui beni immobili dellacontribuente.8.1 Il predetto motivo è inammissibile.8.2 Invero, la censura esula dal thema decidendum, nonavendo alcuna attinenza con la motivazione e la decisione dellasentenza impugnata, che non contiene alcun accenno – inrelazione ai termini della controversia - all’iscrivibilità o menodella garanzia ipotecaria sulla base dell’ingiunzione dipagamento.9.

Con il quinto motivo, si denuncia violazione e falsaapplicazione degli artt. 644 cod. pen. e 1283 cod. civ., inrelazione all’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., pernon essere stato considerato dal giudice di secondo grado chela concessionaria aveva omesso di indicare il calcolo degliinteressi moratori in rapporto all’ingiunzione di pagamento,precludendo l’esercizio di difesa della contribuente conriguardo alla verifica dell’esistenza di maggiorazionianatocistiche e usurarie.10.

Con il sesto motivo, si denuncia violazione degli artt. 17 deld.lgs. 13 aprile 1999, n. 112, e 53 Cost., in relazione all’art.360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., per non essere statoconsiderato dal giudice di secondo grado che la concessionarianon aveva provato la misura dell’aggio.11.

I predetti motivi sono inammissibili.11.1 Difatti, il decisum del giudice di prima istanza sulloscomputo dell’anatocismo applicato su interessi e sanzioni edell’aggio commisurato ad un’erronea base di calcolo non èstato oggetto di appello né di ricorso per cassazione da parteNumero registro generale 808/2022Numero sezionale 3190/2026Numero di raccolta generale 14247/2026Data pubblicazione 14/05/2026della concessionaria, con la conseguente formazione delgiudicato interno (artt. 324 e 329 cod. proc. civ.).12.

Alla stregua delle suesposte argomentazioni, dunque,valutandosi la fondatezza del secondo motivo del ricorsoprincipale, nonché l’infondatezza/inammissibilità del primomotivo del ricorso principale e dei motivi del ricorso incidentale,il ricorso principale può trovare accoglimento entro tali limiti,mentre il ricorso incidentale deve essere rigettato; perconseguenza, la sentenza impugnata deve essere cassata inrelazione al motivo accolto; non occorrendo ulterioriaccertamenti in fatto, la causa può essere decisa nel merito, aisensi dell’art. 384, secondo comma, cod. proc. civ., conpronuncia di rigetto del ricorso originario della contribuente,con l’esclusione dello scomputo dell’anatocismo e dell’aggiosecondo la statuizione del giudice di prime cure.13.

La parziale soccombenza giustifica la compensazione tra leparti delle spese dell’intero giudizio (sia per i gradi di merito,che per il grado di legittimità).14.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio2002, n. 115, si dà atto della sussistenza dei presupposti per ilversamento, da parte da parte dellacontroricorrente/ricorrente incidentale, dell'ulteriore importo atitolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorsoincidentale, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, sedovuto.

P.Q.MLa Corte accoglie il secondo motivo del ricorso principale;rigetta il primo motivo del ricorso principale e il ricorsoincidentale; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivoaccolto e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso originario conla limitazione specificata in motivazione; compensa tra le partiNumero registro generale 808/2022Numero sezionale 3190/2026Numero di raccolta generale 14247/2026Data pubblicazione 14/05/2026le spese dell’intero giudizio; dà atto della sussistenza deipresupposti per il versamento, da parte dellacontroricorrente/ricorrente incidentale, dell'ulteriore importo atitolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorsoincidentale, se dovuto.Così deciso a Roma nella camera di consiglio del 16 aprile 2026.IL PRESIDENTEUgo Candia

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o [OSCURATO:PERSONA] Consigliere [OSCURATO:PERSONA]ott. [OSCURATO:PERSONA] relatore [OSCURATO:PERSONA]ott. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:DATA_NASCITA] CCDott. [OSCURATO:PERSONA] R.G. N. 808/2022ha pronunciato la seguenteORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 808/2022 R.G., proposto“[OSCURATO:SOCIETA].”, con sede in Padova, in persona del presidentedel consiglio di amministrazione pro tempore, rappresentata edifesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], con studio in Treviso, oveelettivamente domicilia (indirizzo pec per notifiche ecomunicazioni: [OSCURATO:EMAIL]), giusta procura in allegato al ricorso introduttivo delpresente procedimento;RICORRENTE/CONTRORICORRENTE [OSCURATO:PERSONA]uaini Emanuela, rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA]Riggio, con studio in Roma, ove elettivamente domicilia(indirizzo pec per notifiche e comunicazioni:[OSCURATO:EMAIL]), giustaprocura in calce al controricorso di costituzione nel presenteprocedimento;CONTRORICORRENTE/RICORRENTE [OSCURATO:PERSONA]umero registro generale 808/2022Numero sezionale 3190/2026Numero di raccolta generale 14247/2026Data pubblicazione 14/05/2026avverso la sentenza depositata dalla Commissione tributariaregionale per la Lombardia l’11 ottobre 2021, n.3643/11/2021, notificata il 15 ottobre 2021;udita la relazione della causa svolta nella camera di consigliodel 16 aprile 2026 dal Dott. [OSCURATO:PERSONA];1. L’“[OSCURATO:SOCIETA].” ha proposto ricorso per la cassazione dellasentenza depositata dalla Commissione tributaria regionale perla Lombardia l’11 ottobre 2021, n. 3643/11/2021, notificata il15 ottobre 2021, che, in controversia su impugnazionedell’ingiunzione di pagamento n. 1131 del 27 gennaio 2012,per l’importo di € 35.164,04, da parte della medesima, nellaqualità di concessionaria per la riscossione del Comune diCremona, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], per il mancatopagamento degli avvisi di accertamento n. 3736/2011, n.3737/2011, n. 3738/2011, n. 3739/2011 e n. 3740/2011 del31 agosto 2011, notificati il 6 ottobre 2011, da parte delmedesimo Comune, per omesso versamento della TARSUrelativa agli anni dal 2006 al 2010, a causa dell’inottemperanzaal convenuto piano di rateizzazione (dopo il versamento dellasomma complessiva di € 16.704,00 mediante bonifici bancari),a seguito della relativa riunione, ha accolto l’appello propostoda [OSCURATO:PERSONA] ed ha rigettato l’appello propostodall’“[OSCURATO:SOCIETA].” avverso la sentenza depositata dallaCommissione tributaria provinciale di Cremona il 26 novembre2018, n. 167/1/2018, con condanna alla rifusione delle spesegiudiziali.2. [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale ha riformato ladecisione di prime cure – che aveva accolto il ricorso originariodella contribuente nei limiti dell’anatocismo applicato suinteressi e sanzioni, della determinazione dell’aggio suNumero registro generale 808/2022Numero sezionale 3190/2026Numero di raccolta generale 14247/2026Data pubblicazione 14/05/2026un’erronea base di calcolo e del mancato computo deiversamenti effettuati dalla contribuente nella misura di €21.911,02 – nel senso di annullare l’ingiunzione di pagamentoper l’importo residuato al netto dei versamenti effettuati.3. [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso, proponendoricorso incidentale condizionato avverso la medesimasentenza. In tale sede, la stessa ha eccepito l’inammissibilitàdel ricorso per tardiva proposizione.4. L’“[OSCURATO:SOCIETA].” ha resistito con controricorso al ricorsoincidentale.5. Le parti hanno depositato memorie illustrative.6. In tale sede, la controricorrente ha ulteriormente eccepito ildifetto di legittimazione processuale della ricorrente e del suodifensore per affidamento della concessione del servizio diaccertamento e riscossione della TOSAP senza preventivoespletamento di procedura di evidenza pubblica.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Il ricorso principale è affidato a due motivi.1.1 Preliminarmente, la controricorrente ha eccepito latardività del ricorso cassazione, essendo stata eseguita larelativa notifica a mezzo pec il 14 dicembre 2021 (ultimo giornoutile del termine breve di impugnazione, con decorrenza dal 15ottobre 2021, data di pubblicazione della sentenza impugnata)dopo le ore 21.00 (precisamente, alle ore 22.36), in violazionedell’art. 147 cod. proc. civ., alla luce della dichiarazione diincostituzionalità (con sentenza depositata dalla CorteCostituzionale il 9 aprile 2019, n. 75) dell’art. 16-septies deld.l. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni,dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, quale introdotto dall’art.45-bis del d.l. 24 giugno 2014, n. 90, convertito, conmodificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114 (il qualeNumero registro generale 808/2022Numero sezionale 3190/2026Numero di raccolta generale 14247/2026Data pubblicazione 14/05/2026aveva previsto lo slittamento del perfezionamento della notificaper il notificante alle ore 7.00 del giorno successivo, nel casodi generazione della ricevuta di accettazione dopo le ore 21.00e entro le ore 24.00).Tuttavia, la questione è stata affrontata e risolta dalle SezioniUnite di questa Corte (Cass., Sez. Un., 20 novembre 2023, n.32091), con l’affermazione del principio che, in virtù delprincipio di scissione del momento perfezionativo della notifica,a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 75 del2019, la notificazione a mezzo pec del ricorso per cassazionesi considera tempestiva ove il messaggio di accettazione delgestore di posta elettronica certificata del mittente (c.d. RAC)sia stato generato entro le ore ventiquattro dell'ultimo giornoutile del termine. Cosa che è avvenuta nel caso sub iudice (alleore 22:36), per cui la notifica del ricorso deve considerarsitempestiva.1.2 Ancora, la controricorrente ha eccepito «la mancanza dilegittimazione attiva processuale sia della società ABACO Spae di conseguenza dell’avvocato difensore della stessa, per nonessere stata incaricata con procedura di gara da idoneadelibera Consiliare ex art. 42, 2 comma lettera e) del d. Lgs.267/2000 e questa circostanza la si può facilmente evidenziaredal fatto che i documenti legittimanti l’affidamento dellaconcessione alla società [OSCURATO:SOCIETA], sono rappresentati da duedetermine dirigenziali del settore finanziario del Comune diCremona», assumendo che «le delibere dirigenziali nonpossono conferire la legittimazione attiva per la procedura dellariscossione in quanto tale prerogativa è di competenzaesclusiva del Consiglio Comunale ex art. 42, 2 comma lette e)D. Lgs 267/2000».Numero registro generale 808/2022Numero sezionale 3190/2026Numero di raccolta generale 14247/2026Data pubblicazione 14/05/2026Tale eccezione è inammissibile, essendo stata tardivamenteproposta soltanto con la memoria ex art. 360-bis.1 cod. proc.civ.In tal senso, questa Corte ha recentemente sancito che, nelrito camerale del processo di cassazione (in questo casoapplicato), la contestazione relativa alla legittimazioneprocessuale del rappresentante del ricorrente deve essereproposta con il controricorso e non può essere sollevata solocon la memoria ex art. 380-bis.1 cod. proc. civ., comeconferma decisivamente anche il fatto che lo sfalsamento deltermine per il deposito ex art. 372 cod. proc. civ. (dieci giorniprima della camera di consiglio, la prima, quindici il secondo)non consente alla controparte, destinataria del rilievo, direplicare attivamente (in termini: Cass., Sez. 1^, 30 maggio2024, n. 15177; Cass., Sez. 1^, 12 febbraio 2026, n. 3191).Per palese identità di ratio, la portata del principio può esserecoerentemente estesa a tutte le eccezioni concernenti lalegittimazione processuale del ricorrente, sia in relazione allaqualità di parte che in relazione all’assistenza del difensore.1.3 In definitiva, le eccezioni preliminari devono esseredisattese.2. Con il primo motivo, si denuncia violazione e falsaapplicazione degli artt. 24, 32 e 57 del d.lgs. 31 dicembre1992, n. 546, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3),cod. proc. civ., per essere stata erroneamente accolta dalgiudice di secondo grado l’eccezione di prescrizione che erastata tardivamente proposta (in guisa di nuovo motivo diappello) dalla contribuente.2.1 Il predetto motivo è infondato.2.2 Secondo il tenore della censura: «In via preliminare e deltutto assorbente rispetto ad ogni ulteriore considerazione, siNumero registro generale 808/2022Numero sezionale 3190/2026Numero di raccolta generale 14247/2026Data pubblicazione 14/05/2026deve far osservare a questo [OSCURATO:PERSONA] come lasentenza resa dalla CTR lombarda sia erronea ed illegittima, inquanto del tutto indebitamente riforma la sentenza di primecure, accogliendo un’eccezione di prescrizione formulata dallacontribuente/appellante in maniera tardiva ed inammissibile(alla stregua di un motivo nuovo in appello). Violando così ildisposto di cui agli artt. 24, 32 e 57 del D. Lgs. n. 546/1992».In effetti, dalla trascrizione del ricorso originario dellacontribuente (pagine 8 e 9 del ricorso per cassazione, alle qualisi rinvia), si evince che era stata eccepita la decadenza, manon la prescrizione.2.3 Tuttavia, dallo stesso contenuto del ricorso per cassazioneemerge che la contribuente aveva dedotto, in primo grado, ladecadenza, considerando quale dies a quo il 5 dicembre 2011,in coincidenza con la maturata definitività degli avvisi diaccertamento (cioè dopo il sessantesimo giorno ex art. 21,comma 1, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, dalle notificheperfezionatesi il 6 ottobre 2011), e quale dies ad quem il 15dicembre 2017, in coincidenza con la notifica dell’ingiunzionedi pagamento.Il giudice di appello, dopo aver separatamente distinto,all’interno di detto periodo, un primo termine di tre anni ex art.1, comma 163, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ed avercoerentemente constatato la notifica di una prima intimazionedi pagamento (per il maggior importo di € 38.011,63) in talerange temporale (6 febbraio 2012), ha correttamenteindividuato nel lasso temporale successivo un secondo terminedi cinque anni ex art. 2948, n. 4), cod. civ., alla stregua diprescrizione maturata per essere stata notificata la secondaintimazione di pagamento (per il minor importo di € 35.164,04)Numero registro generale 808/2022Numero sezionale 3190/2026Numero di raccolta generale 14247/2026Data pubblicazione 14/05/2026– oggetto della odierna impugnazione - soltanto il 15 dicembre2017.2.4 Dunque, l’uso improprio o confuso del glossario giuridico insede processuale deve essere rapportato alla reale intenzionedel contribuente, il quale abbia manifestato la inequivocavolontà di contestare l’esercizio del potere di accertamento daparte dell’ente impositore o del concessionario (anche se solosotto il profilo della sanzione irrogata) in relazione al tempodecorso rispetto all’insorgenza dell’obbligazione tributaria perl’anno di riferimento e/o di censurare l’inerzia prolungata perun certo periodo dell’ente impositore o del concessionario nellariscossione del tributo risultante all’esito di accertamentodefinitivo.Per cui, ciò che rileva è che il decorso del tempo sia statodedotto dal contribuente come fatto impeditivo dell’eserciziodella potestà accertativa ovvero come fatto estintivodell’obbligazione tributaria.In tale direzione, è significativo che, secondo una consolidatagiurisprudenza di questa Corte, non incorre nel vizio diultrapetizione il giudice che qualifichi in termini di eccezione diprescrizione, e non di decadenza, o viceversa, l'eccezione dellaparte e l'accolga a seguito di questa rivalutazione giuridica,sempre che i fatti dedotti, su cui si fonda l'eccezione, siano imedesimi (tra le tante: Cass., Sez. 6^-5, 1 dicembre 2014, n.25402; Cass., Sez. Lav., 7 agosto 2018, n. 20611; Cass., Sez.5^, 9 febbraio 2021, n. 3077; Cass., Sez. Trib., 6 dicembre2024, n. 31409).Rammentato, dunque, che sia la decadenza sia la prescrizionehanno per fondamento i medesimi elementi costitutivi,rappresentati dal decorso del tempo e dalla mancanza di atti diesercizio del diritto (o del potere) da parte del titolare, comeNumero registro generale 808/2022Numero sezionale 3190/2026Numero di raccolta generale 14247/2026Data pubblicazione 14/05/2026dianzi illustrato, la non rilevabilità d'ufficio sia dellaprescrizione dell'obbligazione tributaria, che della decadenzadell'amministrazione finanziaria dal potere di chiedere alcontribuente l'adempimento della stessa obbligazione, nonosta a che il giudice, cui spetta il potere di interpretare ledomande e le eccezioni a lui proposte - compito che vaesercitato alla luce non solo delle espressioni letterali(eventualmente imprecise o addirittura improprie) utilizzatenell'atto processuale, ma anche del contenuto complessivo diquesto e delle finalità perseguite dalla parte – qualifichil'eccezione fondata sui suddetti menzionati elementi, che laparte abbia prospettato come di prescrizione, come eccezionedi decadenza (o viceversa) (Cass., Sez. Lav., 19 febbraio 1987,n. 1814; Cass., Sez. Lav., 18 giugno 1998, n. 6101).3. Con il secondo motivo, si denunciano, al contempo,violazione e falsa applicazione dell’art. 115 cod. proc. civ.,nonché violazione e falsa applicazione dell’art. 2944 cod. civ.,in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ.,per non essere stato tenuto conto dal giudice di secondo gradodei pagamenti effettuati (mediante n. 31 bonifici) dallacontribuente nel periodo compreso tra il 26 settembre 2012 eil 30 agosto 2016 (in coincidenza con le date del primo edell’ultimo pagamento), in base alla rateazione concordata conla concessionaria (ex art. 10-bis, comma 3, del regolamentocomunale) ai fini dell’interruzione della prescrizione, il cuitermine quinquennale aveva ripreso a decorrere soltanto dal30 agosto 2016 (in coincidenza con l’ultimo pagamento).3.1 Il predetto motivo è fondato.3.2 Se è vero che il riconoscimento del diritto di credito daparte di colui contro il quale il diritto stesso può essere fattovalere, idoneo ad interrompere il corso della prescrizione, puòNumero registro generale 808/2022Numero sezionale 3190/2026Numero di raccolta generale 14247/2026Data pubblicazione 14/05/2026consistere in una dichiarazione di volontà consapevolmentediretta all'intento di riconoscerlo, ovvero concretarsi in uncomportamento obiettivamente incompatibile con la volontà didisconoscere la pretesa del creditore e, conseguentemente,deve escludersi che il pagamento di una somma a titolo diacconto di un eventuale maggior debito abbia efficaciainterruttiva della prescrizione, in quanto esso non comportail riconoscimento, neppure implicito, dell'entitàdel debito residuo (Cass., Sez. 3^, 10 febbraio 2003, n. 1945;Cass., Sez. Lav., 1 giugno 2005, n. 11684; Cas., Sez. 1^, 30aprile 2008, n. 10966; Cass., Sez. 6^-2, 15 giugno 2021, n.17071)., tuttavia, questa Corte ha ritenuto che ilriconoscimento del diritto può, quindi, anche essere tacito econcretarsi in un comportamento obiettivamente incompatibilecon la volontà di disconoscere la pretesa del creditore (Cass.,Sez. Lav., 1 marzo 2021, n. 5549; Cass., Sez. 6^5, 16 giugno2022, n. 19401).3.3 In quest’ottica, con specifico riferimento all'istanza dirateizzazione del debito tributario portato da cartelle dipagamento, questa Corte ha ulteriormente ribadito e chiarito(Cass., Sez. 5^, 3 dicembre 2020, n. 27672; Cass., Sez. Trib.,2 maggio 2023, n. 11338) che, pur essendo vero che la relativadomanda non costituisce acquiescenza da parte delcontribuente in ordine all’an della pretesa, tuttavia, la stessarichiesta integra un riconoscimento del debito tale dainterrompere la prescrizione ex art. 2944 cod. civ., ed ètotalmente incompatibile con l'allegazione del contribuente dinon avere ricevuto la notificazione delle cartelle di pagamento.Del resto, come pure è stato recentemente evidenziato (Cass.,Sez. 6^-5, 16 giugno 2022, n. 19401), una simile tesiermeneutica non si pone in contrasto con i precedenti arrestiNumero registro generale 808/2022Numero sezionale 3190/2026Numero di raccolta generale 14247/2026Data pubblicazione 14/05/2026(Cass., Sez. 6^-5, 26 giugno 2020, n. 12735; Cass., Sez. Lav.,1 marzo 2021, n. 5549), in quanto, a ben vedere, la primadecisione (Cass., Sez. 6^-5, 26 giugno 2020, n. 12735) -secondo quanto è dato desumere dal tenore complessivo dellamotivazione - conferma semplicemente che la presentazione diistanza di rateizzazione non costituisce acquiescenza, nonescludendo che essa implichi riconoscimento di debito (conconseguente effetto interruttivo della prescrizione), mentre laseconda decisione (Cass., Sez. Lav., 1 marzo 2021, n. 5549),in parte motiva, si limita ad osservare che il riconoscimento didebito, quale atto interruttivo della prescrizione, pur nonavendo natura negoziale, né carattere recettizio e costituendoun atto giuridico in senso stretto, non solo deve provenire daun soggetto che abbia poteri dispositivi del diritto, ma richiede,altresì, in chi lo compie una specifica intenzione ricognitiva,occorrendo a tal fine la consapevolezza del riconoscimentodesunta da una dichiarazione univoca, tale da escludere che ladichiarazione possa avere finalità diverse o che lo stessoriconoscimento resti condizionato da elementi estranei allavolontà del debitore, dunque può anche essere tacito econcretarsi in un comportamento obiettivamente incompatibilecon la volontà di disconoscere la pretesa del creditoreulteriormente precisando che l'indagine diretta a stabilire seuna dichiarazione costituisca riconoscimento, ai sensi dell'art.2944 cod. civ., rientra nei poteri del giudice di merito, il cuiaccertamento non è sindacabile in cassazione se sorretto dacorretta motivazione.Deve, invero, convenirsi con l’affermazione secondo cui larichiesta di rateizzazione fa ritenere conosciute le cartelle dipagamento cui si riferiscono le somme di cui si è chiesta larateizzazione (Cass., Sez. 6^-5, 18 giugno 2018, n. 16098), inNumero registro generale 808/2022Numero sezionale 3190/2026Numero di raccolta generale 14247/2026Data pubblicazione 14/05/2026quanto il contribuente formula la sua richiesta di pagamentorateale proprio in relazione ad atti impositivi presupposti, di cuiprende cognizione, che non può quindi negare di conoscere; siè, invero, riaffermato, in tale ultima pronuncia, che, se è veroche di per sé, in materia tributaria, - come sopra giàsottolineato - non può costituire acquiescenza da parte delcontribuente l’avere chiesto ed ottenuto, senza riserva alcuna,la rateizzazione degli importi indicati nelle cartelle dipagamento, nondimeno il riconoscimento della sussistenza deldebito comporta, in ogni caso, l’interruzione del decorso deltermine di prescrizione e si pone, quindi, in maniera totalmenteincompatibile con l’allegazione del contribuente di non averericevuto gli atti impositivi (Cass., Sez. 5^, 6 febbraio 2024, n.3414); da qui, l’enunciazione del principio di diritto, secondocui la richiesta di rateizzazione fa ritenere conosciute le cartelledi pagamento cui si riferiscono le somme di cui si è chiesta larateizzazione e vale, di norma, quale atto interruttivo dellaprescrizione, mentre il contribuente non può più, di regola,utilmente eccepire la mancata conoscenza delle cartelle e degli3414).Tale principio è stato ribadito da un successivo arresto,secondo cui la domanda di rateazione e di definizione agevolatadei tributi, benché corredata dalla formula di salvezza dei diritticonnessi all'esito di accertamenti giudiziali in corso, configuraun riconoscimento di debito, al quale l'art. 2944 cod. civ.ricollega l'effetto interruttivo della prescrizione, in quanto attogiuridico in senso stretto, di carattere non recettizio, che nonrichiede in chi lo compie una specifica intenzione ricognitiva,ma soltanto la volontarietà e la consapevolezza dell'esistenzadel debito (Cass., Sez. 1^, 8 aprile 2024, n. 9221).Numero registro generale 808/2022Numero sezionale 3190/2026Numero di raccolta generale 14247/2026Data pubblicazione 14/05/20263.4 Da ultimo, un più recente arresto di questa Corte ha sancitoil principio per cui, in tema di rateizzazione del debito, checostituisce istituto tipico del diritto tributario (oggetto, inquanto tale, di specifica regolamentazione: si vedano, adesempio, in tema di tributi erariali, l’art. 19 del d.P.R. 29settembre 1973, n. 602, e, in tema di tributi locali, l’art. 1,commi 796 ss., della legge 27 dicembre 2019, n. 160), sintantoche la richiesta di rateizzazione abbia seguito (con versamentieseguiti alle previste scadenze) la stessa prescrizione – giàinterrotta dalla richiesta del contribuente – subisce unospostamento in avanti del suo decorso in ragione di ciascunadempimento parziale – esso stesso costituendo ulteriorericonoscimento del debito - e rimanendo precluso allo stessoagente della riscossione di procedere ad atti interruttivi dellaprescrizione che riprenderà il suo decorso (art. 2935 cod. civ.)al momento in cui, secondo la specifica disciplina dell’istituto,avrebbe potuto farsi valere l’inadempimento del contribuente(Cass., Sez. Trib., 23 giugno 2025, n. 16797).3.5 Ne discende che la sentenza impugnata si è discostata datali principi, avendo affermato che: «Contrariamente a quantosostenuto dalla Abaco, non può costituire riconoscimento didebito a fini interruttivi della prescrizione il mero pagamentodelle rate concordate fra le parti. Milita a tale conclusione lamancata produzione (sia in primo grado che nel presentegiudizio) dell’istanza di rateizzazione proposta dallacontribuente dalla quale arguire le intenzioni della stessa e laconsapevole volontà del riconoscimento. La giurisprudenza dilegittimità, infatti, ricorda che “il riconoscimento di debito,quale atto interruttivo della prescrizione, pur non avendonatura negoziale, ne carattere recettizio e costituendo un attogiuridico in senso stretto, non solo deve provenire da unNumero registro generale 808/2022Numero sezionale 3190/2026Numero di raccolta generale 14247/2026Data pubblicazione 14/05/2026soggetto che abbia poteri dispositivi del diritto, ma richiedealtresì in chi lo compie una specifica intenzione ricognitiva,occorrendo a tal fine la consapevolezza del riconoscimentodesunta da una dichiarazione univoca, tale da escludere che ladichiarazione possa avere finalità diverse o che lo stessoriconoscimento resti condizionato da elementi estranei allavolontà del debitore, dunque può (Cass. 24555/2010) ancheessere tacito e concretarsi in un comportamentoobiettivamente incompatibile con la volontà di disconoscere lapretesa del creditore” (Cass. n. 5549/2021). In difetto dellaproduzione della domanda di rateizzazione e dal soloprovvedimento di determinazione delle rate non è dato saperese il contribuente avesse inteso riconoscere il proprio debito osolamente ottenere una rateizzazione (in termini, vedi Cass.cit.). D’altra parte, “il pagamento parziale, ove nonaccompagnato dalla precisazione della sua effettuazione “inacconto”, non può valere come riconoscimento” (Cass. n.7820/2017). L’ingiunzione di pagamento impugnata va quindiannullata, senza che tale pronuncia incida sulle rate già versate(e ciò considerando che tale ingiunzione riguarda il residuo)”».4. Il ricorso incidentale condizionato – il cui scrutinio èconsentito dall’accoglimento (del secondo motivo) del ricorsoprincipale, che ne costituisce avveramento della condizionesospensiva – è affidato a sei motivi.5. Con il primo motivo, si denuncia violazione e falsaapplicazione dell’art. 1, comma 163, della legge 27 dicembre2006, n. 296, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3),cod. proc. civ., per non essere stato tenuto conto dal giudicedi secondo grado che, in diritto tributario, non esiste il precettoin rinnovazione, ma il precetto fondato su atti amministrativida cui promanano i titoli legittimanti a poterlo eseguire.Numero registro generale 808/2022Numero sezionale 3190/2026Numero di raccolta generale 14247/2026Data pubblicazione 14/05/20265.1 Il predetto motivo è infondato.5.2 La censura attiene al presunto impedimento per laconcessionaria di emettere un’ulteriore ingiunzione dipagamento per importo decurtato a fronte dei pagamentiparziali da parte della contribuente.5.3 Di contro, come per la cartella di pagamento (Cass., Sez.5^, 4 aprile 2018, n. 8292; Cass., Sez. 5^, 12 luglio 2018, n.18407), si può ritenere che un’ingiunzione di pagamento possaessere annullata e sostituita dal concessionario con una nuovaingiunzione di pagamento per un importo ridotto in proporzioneai versamenti parziali ricevuti dal contribuente.6. Con il secondo motivo, si denuncia violazione dell’art. 7 dellalegge 27 luglio 2000, n. 212, in relazione all’art. 360, primocomma, n. 3), cod. proc. civ., per non essere stato consideratodal giudice di secondo grado che l’ingiunzione di pagamentoera carente di motivazione per la mancata allegazione degli attipresupposti ovvero per la mancata e/o irregolare notifica degli6.1 Il predetto motivo è infondato.6.2 In tema di riscossione dei tributi locali, nell’affermare ladevoluzione alla giurisdizione delle commissioni tributarie dellacontroversia concernente l'impugnazione diun'ingiunzione emessa ai sensi del r.d. 14 aprile 1910 n. 639,le Sezioni Unite di questa Corte hanno sancito che taleingiunzione non è un atto dell'espropriazione forzata, ma ha lastessa funzione, di atto prodromico dell'esecuzione forzata, chesvolge la cartella di pagamento, e deve, pertanto, poter essereimpugnata come una cartella di pagamento, ai sensi dell'art.19 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 (Cass., Sez. Un., 20maggio 2005, n. 10958 – nello stesso senso: Cass., Sez. Trib.,Numero registro generale 808/2022Numero sezionale 3190/2026Numero di raccolta generale 14247/2026Data pubblicazione 14/05/202631 ottobre 2022, n. 31172; Cass., Sez. 3^, 30 giugno 2025,n. 17640).Ne consegue che, al pari della cartella, anche l’ingiunzione puòessere impugnata soltanto per vizi propri e non anche per vizinotificato al contribuente (Cass., Sez. 5^, 22 aprile 2022, n.12832; Cass., Sez. Trib., 31 ottobre 2022, n. 31172).Al pari della cartella, infatti, anche l’ingiunzione postula lapreesistenza dell’avviso di accertamento al fine di determinarel’an ed il quantum della pretesa fiscale. In tal senso, questaCorte ha affermato che l'ingiunzione fiscale, anche dopol'entrata in vigore (1 gennaio 1990) del d.P.R. 28 gennaio1988, n. 43, che ha generalizzato le modalità di riscossionemediante ruolo, costituisce un atto rivolto a portare la pretesafiscale a conoscenza del debitore ed a formare il titolo perl'eventuale esecuzione forzata (Cass., Sez. 5^, 3 febbraio2017, n. 2912; Cass., Sez. 2^, 5 dicembre 2020, n. 24757;Cass., Sez. 5^, 22 aprile 2022, n. 12832; Cass., Sez. Trib., 31ottobre 2022, n. 31172). L'ingiunzione fiscale è espressione delpotere di auto-accertamento e di autotutela della pubblicaamministrazione, con natura giuridica di atto amministrativoche cumula in sé le caratteristiche del titolo esecutivo e delprecetto, legittimando, in caso di mancato pagamento, lariscossione coattiva mediante pignoramento dei beni deldebitore. Essa segue il mancato pagamento dell'avviso diaccertamento e non lo sostituisce. Una volta divenutodefinitivo, l'avviso di accertamento, infatti, il rapporto giuridicotributario deve considerarsi esaurito e non più contestabile,sicché la successiva ingiunzione fiscale non integra un nuovomaggio 2017, n. 13132; Cass., Sez. 5^, 18 aprile 2019, n.Numero registro generale 808/2022Numero sezionale 3190/2026Numero di raccolta generale 14247/2026Data pubblicazione 14/05/202610896; Cass., Sez. 6^-2, 18 giugno 2020, n. 11794; Cass.,Sez. 6^-5, 16 febbraio 2021, n. 3952; Cass., Sez. 6^-5, 13gennaio 2022, n. 884; Cass., Sez. Trib., 21 ottobre 2022, n.31172).6.3 Ne consegue, sul piano del contenuto, che l’ingiunzione dipagamento deve contenere l’indicazione del credito fiscale percui è richiesta, essendo sufficiente il richiamo all’atto impositivoe all’importo dovuto. L'ingiunzione di cui all'art. 2 del r.d. 14aprile 1910, n. 639, è sufficientemente motivata se contienegli elementi necessari per porre l'ingiunto in grado di conoscerela somma richiesta e la relativa causale, e per consentirgli cosìdi opporre adeguate contestazioni (Cass., Sez. Un., 17 marzo1998, n. 2874 – vedansi anche: Cass., Sez. 5^, 27 febbraio2009, n. 4772; Cass., Sez. Lav., 27 dicembre 2019, n. 34552).L'ingiunzione fiscale ha sempre mantenuto una precipuafunzione accertativa, dovendo far menzione - tra l'altro - dellacausa del debito, della distinta della liquidazione e di tutti glielementi sui quali si fondava la domanda, cioè la specificazionedella pretesa tributaria e degli elementi oggettivi e soggettiviidentificabili dal rapporto che la sostenevano (Cas., Sez. 5^,20 settembre 2006, n. 20361).6.4 Per cui, l’atto prodromico non deve essere allegato ex art.7, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212, potendorichiamarsi l’orientamento sedimentato di questa Corte, percui, in tema di motivazione per relationem degli atti impositiviin generale, la norma succitata, nel prevedere che debbaessere allegato all'atto dell'amministrazione finanziaria ognidocumento da esso richiamato in motivazione, si riferisceesclusivamente agli atti di cui il contribuente non abbia giàintegrale e legale conoscenza, per cui tale obbligo è limitatoagli atti che non siano conosciuti o altrimenti conoscibili dalNumero registro generale 808/2022Numero sezionale 3190/2026Numero di raccolta generale 14247/2026Data pubblicazione 14/05/2026contribuente; esso, per contro, non vale per gli atti assistiti dapubblicità legale, ovvero da ritenersi generalmente conosciutio agevolmente conoscibili dal contribuente ( (tra le tante:Cass., Sez. 5^, 19 novembre 2019, n. 29968; Cass., Sez. 5^,10 luglio 2020, n. 14723; Cass., Sez. 5^, 17 novembre 2021,n. 34926; Cass., Sez. Trib., 29 dicembre 2022, n. 38052;Cass., Sez. Trib., 28 dicembre 2023, n. 36151; Cass., Sez.Trib., 16 dicembre 20204, n. 32762; Cass., Sez. Trib., 8ottobre 2025, n. 27039).6.5 Per il resto, non risulta che l’appello abbia gravato lasentenza di prime cure con riguardo all’affermazione dellaregolare notifica degli atti presupposti.7. Con il terzo motivo, si denuncia falsa applicazione degli artt.2, comma 1, del r.d. 14 aprile 1910 n. 639, e 111 Cost., inrelazione all’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., pernon essere stato considerato dal giudice di secondo grado chel’ingiunzione di pagamento conteneva l’avviso alla contribuentedi adempiere entro il termine di dieci giorni, anziché entro iltermine di trenta giorni, derivandone un vulnus irrimediabileall’esercizio del diritto di difesa.7.1 Il predetto motivo è inammissibile e, comunque, infondato.7.2 Sotto il primo aspetto, in difetto di qualsiasi riferimentonella sentenza impugnata, si evidenzia che il ricorrente non hadato conto di come, dove e quando tale eccezione sarebbestata proposta per la prima volta nel giudizio di merito, né hacensurato sul punto un preciso passaggio della sentenzaimpugnata. In proposito, si rammenta che, per giurisprudenzapacifica di questa Corte, qualora con il ricorso per cassazionesiano prospettate questioni di cui non vi sia cenno nellasentenza impugnata, il ricorso deve, a pena di inammissibilità,non solo allegare l'avvenuta loro deduzione dinanzi al giudiceNumero registro generale 808/2022Numero sezionale 3190/2026Numero di raccolta generale 14247/2026Data pubblicazione 14/05/2026di merito, ma anche indicare in quale specifico atto del giudizioprecedente lo abbia fatto in virtù del principio di autosufficienzadel ricorso, onde dar modo alla Corte di controllare ex actis laveridicità di tale asserzione, prima di esaminare nel merito laquestione stessa; i motivi del ricorso per cassazione devonoinvestire, a pena d'inammissibilità, questioni che siano giàcomprese nel tema del decidere del giudizio di appello, nonessendo prospettabili per la prima volta in sede di legittimitàquestioni nuove o nuovi temi di contestazione non trattati nellafase di merito né rilevabili d'ufficio (tra le tante: Cass., Sez.2^, 9 agosto 2018, n. 20694; Cass., Sez. 2^, 18 settembre2020, n. 19560; Cass., Sez. 5^, 9 dicembre 2020, n. 28036;Cass., Sez. 6^-5, 23 marzo 2021, n. 8125; Cass., Sez. 5^, 5maggio 2021, n. 11708; Cass., Sez. 6^-5, 18 ottobre 2021, n.28714; Cass., Sez. 5^, 29 ottobre 2021, n. 30863; Cass., Sez.5^, 24 novembre 2021, n. 36393; Cass., Sez. 2^, 21 dicembre2021, n. 40984; Cass., Sez. 5^, 15 marzo 2022, n. 8362;Cass., Sez. Trib., 6 dicembre 2022, n. 35885; Cass., Sez. Trib.,17 luglio 2023, n. 20585; Cass., Sez. Trib., 10 aprile 2024, n.9709; Cass., Sez. Lav., 1 luglio 2024, n. 18018; Cass., Sez.Trib., 29 aprile 2025, n. 11238).7.3 Sotto il secondo aspetto, si rileva che l’assegnazione di untermine minore (ancorché mutuato dall’art. 480 cod. proc. civ.,in materia di precetto) rispetto a quello legale vitiatur sed nonvitiat, per cui il termine di dieci giorni deve intendersi sostituitoex lege dal termine di trenta giorni.8. Con il quarto motivo, si denuncia (verosimilmente)violazione degli artt. 4, comma 2-sexies, del d.l. 24 settembre2002, n. 265, convertito, con modificazioni, dalla legge 22novembre 2002, n. 265, e 77 del d.P.R 29 settembre 1973, n.602, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc.Numero registro generale 808/2022Numero sezionale 3190/2026Numero di raccolta generale 14247/2026Data pubblicazione 14/05/2026civ., per non essere stato considerato dal giudice di secondogrado che l’ingiunzione di pagamento non poteva costituiretitolo idoneo all’iscrizione di ipoteca sui beni immobili dellacontribuente.8.1 Il predetto motivo è inammissibile.8.2 Invero, la censura esula dal thema decidendum, nonavendo alcuna attinenza con la motivazione e la decisione dellasentenza impugnata, che non contiene alcun accenno – inrelazione ai termini della controversia - all’iscrivibilità o menodella garanzia ipotecaria sulla base dell’ingiunzione dipagamento.9. Con il quinto motivo, si denuncia violazione e falsaapplicazione degli artt. 644 cod. pen. e 1283 cod. civ., inrelazione all’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., pernon essere stato considerato dal giudice di secondo grado chela concessionaria aveva omesso di indicare il calcolo degliinteressi moratori in rapporto all’ingiunzione di pagamento,precludendo l’esercizio di difesa della contribuente conriguardo alla verifica dell’esistenza di maggiorazionianatocistiche e usurarie.10. Con il sesto motivo, si denuncia violazione degli artt. 17 deld.lgs. 13 aprile 1999, n. 112, e 53 Cost., in relazione all’art.360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., per non essere statoconsiderato dal giudice di secondo grado che la concessionarianon aveva provato la misura dell’aggio.11. I predetti motivi sono inammissibili.11.1 Difatti, il decisum del giudice di prima istanza sulloscomputo dell’anatocismo applicato su interessi e sanzioni edell’aggio commisurato ad un’erronea base di calcolo non èstato oggetto di appello né di ricorso per cassazione da parteNumero registro generale 808/2022Numero sezionale 3190/2026Numero di raccolta generale 14247/2026Data pubblicazione 14/05/2026della concessionaria, con la conseguente formazione delgiudicato interno (artt. 324 e 329 cod. proc. civ.).12. Alla stregua delle suesposte argomentazioni, dunque,valutandosi la fondatezza del secondo motivo del ricorsoprincipale, nonché l’infondatezza/inammissibilità del primomotivo del ricorso principale e dei motivi del ricorso incidentale,il ricorso principale può trovare accoglimento entro tali limiti,mentre il ricorso incidentale deve essere rigettato; perconseguenza, la sentenza impugnata deve essere cassata inrelazione al motivo accolto; non occorrendo ulterioriaccertamenti in fatto, la causa può essere decisa nel merito, aisensi dell’art. 384, secondo comma, cod. proc. civ., conpronuncia di rigetto del ricorso originario della contribuente,con l’esclusione dello scomputo dell’anatocismo e dell’aggiosecondo la statuizione del giudice di prime cure.13. La parziale soccombenza giustifica la compensazione tra leparti delle spese dell’intero giudizio (sia per i gradi di merito,che per il grado di legittimità).14. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio2002, n. 115, si dà atto della sussistenza dei presupposti per ilversamento, da parte da parte dellacontroricorrente/ricorrente incidentale, dell'ulteriore importo atitolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorsoincidentale, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, sedovuto. P.Q.MLa Corte accoglie il secondo motivo del ricorso principale;rigetta il primo motivo del ricorso principale e il ricorsoincidentale; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivoaccolto e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso originario conla limitazione specificata in motivazione; compensa tra le partiNumero registro generale 808/2022Numero sezionale 3190/2026Numero di raccolta generale 14247/2026Data pubblicazione 14/05/2026le spese dell’intero giudizio; dà atto della sussistenza deipresupposti per il versamento, da parte dellacontroricorrente/ricorrente incidentale, dell'ulteriore importo atitolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorsoincidentale, se dovuto.Così deciso a Roma nella camera di consiglio del 16 aprile 2026.IL PRESIDENTEUgo Candia
Sentenza Cassazione n. 14247/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris