CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 24083/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/07/2021 della CORTE APPELLO di TORINOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA] D'AQUINO che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Viene in esame la sentenza della Corte d'Appello di Torino, che, in parziale riforma della decisione emessa in primo grado dal GIP del Tribunale di Torino in data 22.12.2020, ha assolto [OSCURATO:PERSONA] dal reato di furto in abitazione aggravato contestatole al capo E, commesso in concorso con [OSCURATO:PERSONA], ed ha rideterminato la pena inflitta nei confronti di entrambi, per una serie di furti aggravati (due dei quali solo tentati, capi D e G), realizzati in casa di anziani, ingannati con stratagemmi e convinti a farli entrare; in particolare, in tutte le occasioni delittuose, l'imputato, con l'ausilio della moglie che faceva da "palo", si è spacciato per essere un operaio addetto alla manutenzione dell'impianto di contatore ed erogazione del gas ovvero dell'energia elettrica, inducendo in tal modo le vittime a consentirgli l'accesso in casa e una certa libertà di azione, poi sfruttata per impossessarsi di gioielli o denaro. La pena statuita per [OSCURATO:PERSONA] è pari ad anni tre e giorni 20 di reclusione, nonché 800 euro di multa; mentre quella decisa per Chino è pari ad anni due e mesi sei di reclusione, oltre a 600 euro di multa. La prova a carico degli imputati si fonda sia sulle denunce delle persone offese che sulla confessione di [OSCURATO:PERSONA], il quale ha ammesso di essere stato l'autore dei diversi furti ascrittigli nei capi A, C, E, G, I, M e di aver coinvolto la moglie nei delitti. 2. Ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], tramite il difensore di fiducia, deducendo due motivi. 2.1. Un primo argomento di censura denuncia violazione di legge e carenza di motivazione in relazione alla sussistenza dell'aggravante della destrezza, configurata dai giudici di merito con riguardo ai capi A, G ed I dell'imputazione, unitamente all'aggravante prevista dall'art. 625, comma primo, n. 5, cod. pen., nonostante in tali episodi criminosi egli non avesse realizzato altre condotte volte a distrarre la vittima, se non l'iniziale stratagemma di fingersi un operano della rete del gas o della rete elettrica, al fine di introdursi nell'abitazione delle persone offese. 2.2. La seconda eccezione formulata dubita della sussistenza dell'aggravante dell'approfittamento di circostanze idonee ad ostacolare la privata difesa, ritenuta sussistente in relazione all'età della vittima ed al capo G dell'imputazione. Il ricorrente evidenzia che, nell'episodio delittuoso citato, la persona offesa ha dato prova di sapersi destreggiare nella difficoltà non assecondando le richieste dell'imputato, tanto che il furto non è stato portato a termine proprio per essersi la vittima avveduta del pericolo. La verifica in concreto dell'esistenza di una condizione di minorata difesa, necessaria secondo la giurisprudenza di legittimità dominante, ha dato esito negativo, come evidenzia la stessa sentenza, dando conto del comportamento avveduto della vittima, sicchè la motivazione del provvedimento impugnato si rivela anche contraddittoria. 3. Il PG [OSCURATO:PERSONA] d'Aquino ha chiesto l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Il primo motivo di censura è generico e manifestamente infondato. Nei confronti del ricorrente sono state ritenute sussistenti le sole aggravanti di cui all'art. 625, primo comma, n. 4 e n. 5 (destrezza e simulazione della qualità di incaricato di pubblico servizio per la perpetrazione del delitto); nell'aggravante del citato art. 625, n. 5, è stato ritenuto assorbito il reato di sostituzione di persona, contestato nei confronti dell'imputato in relazione alle condotte di furto. Quanto all'aggravante della destrezza, al centro del motivo di ricorso, la Corte d'Appello ha ben chiarito le ragioni sulla base delle quali ha ritenuto che tale circostanza dovesse essere ritenuta configurabile nei confronti del ricorrente: le vittime sono state manipolate attraverso manovre distraenti e artificiose, utilizzate dall'imputato per introdursi nelle loro case, avvalendosi della qualifica falsa di addetto alla manutenzione degli impianti del gas, e di una serie di stratagemmi di vario tipo, per indurli a lasciarlo solo nella stanza in cui voleva commettere i furti (ad esempio nell'occasione in cui ha detto a qualcuna delle persone offese di riporre gli oggetti d'oro in un unico ambiente per evitare danni), applicando, poi, alla sua condotta, una particolare abilità e rapidità, riuscendo in tal modo a sottrarre i valori in un tempo ristrettissimo, utile a non essere scoperto (cfr., sul punto, ampiamente, la sentenza di primo grado anche). In proposito, il Collegio ricorda che, in tema di furto, le Sezioni Unite, superando un risalente contrasto, hanno chiarito come la circostanza aggravante della destrezza sussiste qualora l'agente abbia posto in essere, prima o durante l'impossessamento del bene mobile altrui, una condotta caratterizzata da particolari abilità, astuzia o avvedutezza ed idonea a sorprendere, attenuare o eludere la sorveglianza del detentore sulla "res", non essendo invece sufficiente che egli si limiti ad approfittare di situazioni, non provocate, di disattenzione o di momentaneo allontanamento del detentore medesimo (Sez. U, n. 34090 del 27/4/2017, Quarticelli, Rv. 270088). L'ipotesi in esame, nell'odierna fattispecie, chiaramente rappresenta casi nei quali l'agente ha provocato e determinato, con la sua condotta manipolatoria, la disattenzione delle vittime del reato, adottando, peraltro, particolari abilità e rapidità di azioni per eludere la loro sorveglianza, all'interno delle loro stesse abitazioni, nelle quali si era introdotto, egualmente attraverso artificiose modalità. Il motivo di ricorso, pertanto, non si confronta realmente con la motivazione d'appello e risulta fuori fuoco sia rispetto alla piattaforma di prova, sia avuto riguardo alla corretta linea interpretativa utile a valutare la sussistenza dell'aggravante della destrezza nel reato di furto secondo la giurisprudenza della Cassazione. 3. Il secondo motivo di ricorso formulato dall'imputato è anch'esso inammissibile, per aspecificità, oltre che per essere formulato secondo direttrici di censura in fatto, sottratte al sindacato di legittimità in quanto non afferenti ad alcuna illogicità motivazionale (cfr., tra le più recenti, Sez. 6, n. 5465 del 4/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601; Sez. 6, n. 47204 del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482). Il ricorso, nel proporre l'insussistenza dell'aggravante della minorata difesa in relazione al capo G dell'imputazione, sposta l'attenzione della censura dalla vittima "strumentale" del reato, la moglie di Turino, a costui, il quale, una volta trovatosi in casa il ricorrente, soltanto dopo aver subito gli effetti dell'inganno di costui ai danni alla moglie, resosi conto dell'azione sospetta del ricorrente, lo ha allontanato, fermando il reato alla soglia del tentativo. Pur essendo richiamata nell'imputazione la presenza unicamente di Turino al momento del fatto, la sentenza di primo grado ha immediatamente chiarito che la condotta del ricorrente era stata inizialmente diretta nei confronti della moglie della vittima, utilizzata come veicolo per introdursi nell'abitazione della coppia di anziani con l'ennesimo stratagemma. Tuttavia, il ricorso non fa questione di violazione del principio di corrispondenza tra accusa e sentenza né prospetta deficit nella difesa che è stata consentita al ricorrente, del resto amplissima, visto che sia la sentenza di primo grado che quella d'appello hanno trattato ampiamente il tema, su sollecitazione del ricorrente stesso. Si pone, invece, la questione giuridica relativa alla concreta sussistenza di un'ipotesi di minorata difesa, visto il comportamento invece accorto di Turino, tanto che egli ha impedito la consumazione del reato. Ebbene, le Sezioni Unite, con la pronuncia Sez. U, n. 40275 del 15/7/2021, Cardellini, Rv. 282095, hanno stabilito che ai fini dell'integrazione della circostanza aggravante della minorata difesa, prevista dall'art. 61, primo comma, n. 5, cod. pen., le circostanze di tempo, di luogo o di persona, di cui l'agente abbia profittato, devono tradursi, in concreto, in una particolare situazione di vulnerabilità del soggetto passivo del reato, non essendo sufficiente l'idoneità astratta delle predette condizioni a favorire la commissione dello stesso. Nel caso di specie, la moglie di Turino ha subito pienamente, in concreto, l'approfittamento della sua condizione di età avanzata, idonea, per le circostanze di fatto chiarite nei giudizi di merito, ad integrare l'aggravante della "minorata difesa": la donna, peraltro un po' più anziana del marito, ingenuamente, aveva lasciato entrare il ricorrente, che le aveva rappresentato artificiose esigenze con la consueta tecnica manipolatoria. L'inganno è proseguito anche alla presenza di Turino ed è stato svelato anche, verosimilmente, per una fortunata coincidenza ed un improvviso recupero di attenzione. Ma non può esservi dubbio che, nel caso di specie, l'approfittamento concreto della condizione di età della persona offesa dal reato vi sia stata; ogni altra deduzione dovendo essere confinata nell'ambito dell'inammissibilità, perché rivolta a chiedere una nuova ricostruzione del significato delle prove in atti, senza che ve ne siano i margini mancando manifeste illogicità motivazionali. 4. Alla declaratoria d'inammissibilità del ricorso segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente che lo ha proposto al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa relativi alla causa di inammissibilità (cfr. sul punto Corte Cost. n.186 del 2000), al versamento, a favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo determinare in euro 3.000 P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese pr