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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 22 aprile 1991

Cassazione n. 28984/2026

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posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/10/2025 della CORTE APPELLO di ROMA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];R.G. n. 43225/2025 [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Visti gli atti, la sentenza impugnata (condanna per il delitto di cui all'art. 385 c.p.); Esaminato il motivo del ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], relativo al giudizio di responsabilità e alla dosimetria della pena; Ritenuto il motivo inammissibile perché del tutto generico, non essendo stato dedotto alcunchè; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inamm P.Q.MN Se. 30 LUG 2026 L'ASSISTENTE J IZIARIO Dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] niente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/10/2025 della CORTE APPELLO di ROMA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];R.G. n. 43225/2025 [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Visti gli atti, la sentenza impugnata (condanna per il delitto di cui all'art. 385 c.p.); Esaminato il motivo del ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], relativo al giudizio di responsabilità e alla dosimetria della pena; Ritenuto il motivo inammissibile perché del tutto generico, non essendo stato dedotto alcunchè; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inamm P.Q.MN Se. 30 LUG 2026 L'ASSISTENTE J IZIARIO Dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] niente
Sentenza Cassazione n. 28984/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris