CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 17 gennaio 2025
Cassazione n. 02075/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
PDFTestoVuoto. REPUBBLICA ITALIANA In nome del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] SEZIONE PENALE Composta da [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Sent. n. sez. 4052/2024 [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - CC – [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] Toscani R.G.N. 28290/2024 ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l’ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte di appello di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata; [OSCURATO:PERSONA] PENALEDepositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 2075/2025 Roma, lì, 17/01/2025 [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza 28 novembre 2023, in epigrafe indicata, la Corte di appello di Napoli, in funzione di giudice dell’esecuzione, pronunciava sull’istanza avanzata da [OSCURATO:PERSONA], volta alla rideterminazione della pena – irrevocabilmente inflittagli dalla Corte stessa, con sentenza 29 ottobre 2012, in relazione al più grave reato di cessione di cocaina ex art. 73, comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (T.U. stup.), di cui al capo 2), terzultimo alinea, della rubrica, e in relazione a reati ulteriori in materia di stupefacenti, uniti in continuazione – alla luce della sopravvenuta decisione della Corte costituzionale n. 40 del 2019, dichiarativa dell’illegittimità costituzionale dell’art. 73, comma 1, cit., nella parte in cui in cui prevede la pena minima edittale della reclusione nella misura di otto anni, anziché di sei anni. Secondo il giudice dell’esecuzione, l’istanza era meritevole di accoglimento, a fronte di sentenza costituzionale sopravvenuta al giudicato, incidente in melius sulla cornice edittale di riferimento. Occorreva procedere dunque, con riferimento alla pena detentiva, alla rideterminazione del trattamento sanzionatorio. In questa prospettiva, il giudice dell’esecuzione muoveva dal presupposto che la pena detentiva base, stabilita in sentenza per il più grave reato ex art. 73, comma 1, T.U. stup., sopra indicato, fosse quella di dodici anni di reclusione, corrispondente al minimo edittale di otto anni, aumentato della metà per effetto dell’aggravante dell’ingente quantitativo di sostanza. Il giudice dell’esecuzione riportava il minimo edittale alla misura di sei anni, lasciando inalterata la proporzione dell’aumento per l’aggravante, e giungendo pertanto alla nuova pena detentiva base di nove anni di reclusione. Su tale nuova pena detentiva base (anni nove, anziché anni dodici), il giudice dell’esecuzione calcolava quindi gli aumenti per la continuazione e applicava la riduzione dovuta per il rito abbreviato. La nuova pena detentiva finale, per i reati in materia di stupefacenti, era fissata nella misura di sette anni e dieci mesi di reclusione. 2. Con istanza 6 dicembre 2023 [OSCURATO:PERSONA] rappresentava alla Corte di appello di Napoli come l’aggravante dell’ingente quantitativo di sostanza stupefacente fosse stata erroneamente ritenuta in sede esecutiva, in quanto, in realtà, già esclusa nel processo di cognizione. L’istante attivava dunque la procedura di correzione di errore materiale, insistendo per la rettifica del trattamento sanzionatorio oggetto della eseguita rideterminazione. 3. L’istanza, implicitamente qualificata dalla Corte di appello come incidente di esecuzione, era trasmessa al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], individuato medio tempore come giudice al riguardo competente. Il Tribunale, con provvedimento 14 luglio 2024, riqualificava ulteriormente l’istanza come ricorso per cassazione e trasmetteva gli atti a questa Corte, che ne disponeva la trattazione nella camera di consiglio odierna. [OSCURATO:PERSONA] 1. La conversione dell’istanza in ricorso per cassazione, operata dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], è giuridicamente corretta, perché l’istante non denuncia un mero errore materiale del provvedimento giudiziale adottato nei suoi confronti, ma un vizio di contenuto del provvedimento stesso, il cui riscontro compete al giudice dell’impugnazione (che è, nella specie, la Corte di cassazione). D’altra parte, la regola stabilita dall’art. 568, comma 5, cod. proc. pen., secondo la quale, per il principio di conservazione degli atti, l’impugnazione è ammissibile indipendentemente dalla qualificazione di parte, trova applicazione anche con riferimento alle istanze di correzione di errore materiale, impropriamente introdotte in luogo dell’impugnazione corrispondente (da ultimo, Sez. 3, n. 48032 del 25/10/2019, P., Rv. 278013-01). Il ricorso è, sotto ogni profilo ulteriore, ammissibile. Esso, in particolare, risulta tempestivo, tenuto conto della data di notificazione dell’ordinanza contro cui si dirige, e risulta altresì proposto da difensore iscritto nell’albo speciale degli esercenti presso le giurisdizioni superiori. 2. Il ricorso è altresì fondato, nei termini e limiti di seguito precisati. 3. L’ordinanza impugnata ha statuito che Pascarella avesse diritto, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 40 del 2019, alla rideterminazione in melius della pena detentiva inflittagli, in cognizione, per i reati contemplati dal T.U. stup., e ciò pur a fronte di giudicato di condanna anteriore alla sentenza della Corte costituzionale n. 32 del 2014 (alla quale soltanto si deve, in verità, il nuovo innalzamento del limite minimo di pena detentiva, per le droghe c.d. pesanti, alla misura di otto di reclusione). Tale statuizione, inerente l’an della rideterminazione, è in sé erronea, perché rispetto alle condotte, aventi ad oggetto droghe c.d. pesanti, commesse sotto la vigenza delle disposizioni solo in seguito attinte dalla sentenza costituzionale n. 32 del 2014, e già sanzionate alla stregua delle disposizioni stesse (e, quindi, nella cornice edittale avente limite minimo di sei anni), la sentenza costituzionale n. 40 del 2019 è palesemente influente (Sez. 7, n. 9570 del 09/11/2021, dep. 2022, Galiano; Sez. 5, n. 14863 del 21/12/2020, dep. 2021, Bruni, Rv. 281138- 02; Sez. 4, n. 46415 del 22/06/2018, P., Rv. 273990-01). Benché erronea, la statuizione sull’an non può tuttavia essere rimessa in discussione in questa sede, in difetto di impugnazione del pubblico ministero. 4. Erronea è anche la statuizione riguardante la rideterminazione di pena nel quantum, su cui si appuntano le censure del condannato e su cui questa Corte è legittimata pertanto ad intervenire. L’aggravante dell’ingente quantitativo di stupefacente (art. 80, comma 2, T.U.) era stata, in effetti, esclusa all’esito del giudizio di cognizione, come risulta dalla relativa sentenza. Il giudice dell’esecuzione, nel rideterminare la pena, giammai avrebbe potuto reinserire l’aggravante nel calcolo. L’ordinanza impugnata deve essere annullata sul punto, con rinvio al giudice dell’esecuzione per nuova deliberazione. 5. Nell’effettuare il nuovo computo, il giudice del rinvio terrà tuttavia anche presente che la pena detentiva base, stabilita in sentenza per il più grave reato di cessione di cocaina (non aggravato), era quella di dodici anni di reclusione, sensibilmente superiore, dunque, alla stessa misura di otto anni (erroneamente supposta dal giudice a quo quale misura minima pro-tempore vigente). Il giudice di cognizione aveva motivato il discostamento, argomentando sulla base «della quantità di stupefacente e delle somme di denaro movimentate [e] dei mezzi utilizzati» (cfr. pag. 38 della sentenza di appello). Il giudice del rinvio, nel rimodulare la pena detentiva base per la cessione di cocaina in discorso, ai sensi dell’art. 133 cod. pen., dovrà dunque attenersi alle valutazioni di accentuato disvalore della condotta, già operate dal giudice di cognizione (vincolanti in sede esecutiva, siccome concernenti la consistenza del fatto e il suo significato penalistico: Sez. 1, n. 52981 del 18/11/2014, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 261688-01), ferma l’impossibilità – ai sensi dell’art. 597, comma 3, cod. proc. pen. – di addivenire, sempre in relazione alla pena detentiva base, ad una quantificazione superiore a quella contenuta nel provvedimento qui annullato (ossia nove anni di reclusione). La necessaria osservanza del divieto di reformatio in peius non pone vincoli ulteriori al giudice del rinvio. L’annullamento, disposto in questa sede nel rispetto del principio di devoluzione, travolge infatti l’intera quantificazione sanzionatoria già effettuata dal giudice di merito, che, nell’economia del provvedimento da lui adottato, rappresenta un punto di decisione unitario e non frazionabile, da rivedere pertanto nel suo complesso. P.Q.M Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Napoli. Così deciso il 17/12/2024 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] Siani