Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 15 marzo 2023

Cassazione n. 30197/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/07/2022 del GIP TRIBUNALE di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lettefeel-A_ telle conclusioni del PG (3'u' t/ C-PLn An_ V [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza resa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma, in ordine al reato di cui all'art. 589 bis, commi 1 e 4, cod. pen., in relazione alla determinazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente, lamentando che la stessa sia superiore al massimo edittale di 4 anni, che il Giudice non abbia fornito una adeguata motivazione sul punto e non abbia applicato la riduzione per la scelta del rito.

2. [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari del Tribunale di Roma ha condannato il ricorrente alla sospensione della patente per la durata di anni 5, sulla scorta della sentenza n. 88 del 2019, con la quale la Corte costituzionale ha dichiarato illegittimo l'art. 222, comma 2, quarto periodo, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 nella parte in cui non prevede che, in caso di condanna, ovvero di applicazione della pena su richiesta delle parti, per i reati di omicidio stradale o di lesioni personali stradali gravi o gravissime, di cui agli artt. 589-bis e 590-bis cod. pen., il giudice possa disporre, in alternativa alla revoca della patente di guida, la sospensione della stessa, ai sensi del secondo e del terzo periodo del medesimo comma del citato articolo del codice della strada, allorché non ricorra alcuna delle circostanze aggravanti previste dagli artt. 589-bis, comma 2, e 590-bis, comma 3, cod. pen. 3.

Con requisitoria scritta, il Procuratore generale ha chiesto che la sentenza impugnata sia annullata limitatamente alla sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, con rinvio, per nuovo giudizio sul punto, al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma.

4. Il ricorso è fondato.

5. Va premesso che è ammissibile il ricorso per cassazione proposi:o dall'imputato per vizio di motivazione della sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti in ordine alla durata della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, in applicazione della disciplina generale dettata dall'art. 606, comma .2, cod. proc. pen., non ostando i limiti di cui all'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, in considerazione del carattere autonomo della sanzione amministrativa, non riconducibile alle categorie della pena e delle misure di sicurezza indicate nella richiamata norma (così Sez. 4, n. 18942 del 27/03/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 275435 - 01).

Ciò detto, il Collegio rileva che, nel caso di specie, la sanzione amministrativa è stata applicata in misura superiore al massimo edittale di 4 anni e senza applicare la riduzione prescritta dall'art. 222, comma 2-bis, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.6.

La sentenza impugnata va, pertanto, annullata, limitatamente alla durata della sanzione amministrativa accessoria applicata, con rinvio, per nuovo giudizio sul punto, al Tribunale di Roma.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla durata della sanzione amministrativa accessoria applicata e rinvia, per nuovo giudizio sul punto, al Tribunale di Roma.

Così deciso il 15 marzo 2023 Il Consigliere este

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/07/2022 del GIP TRIBUNALE di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lettefeel-A_ telle conclusioni del PG (3'u' t/ C-PLn An_ V [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza resa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma, in ordine al reato di cui all'art. 589 bis, commi 1 e 4, cod. pen., in relazione alla determinazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente, lamentando che la stessa sia superiore al massimo edittale di 4 anni, che il Giudice non abbia fornito una adeguata motivazione sul punto e non abbia applicato la riduzione per la scelta del rito. 2. [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari del Tribunale di Roma ha condannato il ricorrente alla sospensione della patente per la durata di anni 5, sulla scorta della sentenza n. 88 del 2019, con la quale la Corte costituzionale ha dichiarato illegittimo l'art. 222, comma 2, quarto periodo, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 nella parte in cui non prevede che, in caso di condanna, ovvero di applicazione della pena su richiesta delle parti, per i reati di omicidio stradale o di lesioni personali stradali gravi o gravissime, di cui agli artt. 589-bis e 590-bis cod. pen., il giudice possa disporre, in alternativa alla revoca della patente di guida, la sospensione della stessa, ai sensi del secondo e del terzo periodo del medesimo comma del citato articolo del codice della strada, allorché non ricorra alcuna delle circostanze aggravanti previste dagli artt. 589-bis, comma 2, e 590-bis, comma 3, cod. pen. 3. Con requisitoria scritta, il Procuratore generale ha chiesto che la sentenza impugnata sia annullata limitatamente alla sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, con rinvio, per nuovo giudizio sul punto, al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma. 4. Il ricorso è fondato. 5. Va premesso che è ammissibile il ricorso per cassazione proposi:o dall'imputato per vizio di motivazione della sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti in ordine alla durata della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, in applicazione della disciplina generale dettata dall'art. 606, comma .2, cod. proc. pen., non ostando i limiti di cui all'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, in considerazione del carattere autonomo della sanzione amministrativa, non riconducibile alle categorie della pena e delle misure di sicurezza indicate nella richiamata norma (così Sez. 4, n. 18942 del 27/03/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 275435 - 01). Ciò detto, il Collegio rileva che, nel caso di specie, la sanzione amministrativa è stata applicata in misura superiore al massimo edittale di 4 anni e senza applicare la riduzione prescritta dall'art. 222, comma 2-bis, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.6. La sentenza impugnata va, pertanto, annullata, limitatamente alla durata della sanzione amministrativa accessoria applicata, con rinvio, per nuovo giudizio sul punto, al Tribunale di Roma. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla durata della sanzione amministrativa accessoria applicata e rinvia, per nuovo giudizio sul punto, al Tribunale di Roma. Così deciso il 15 marzo 2023 Il Consigliere este
Sentenza Cassazione n. 30197/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris