CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 20 marzo 2024
Cassazione n. 12593/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di PALERMOtdato avviso alle parti.:,-7 udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]'; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso l'ordinanza di cui in epigrafe che ha rigettato la richiesta di riparazione per ingiusta detenzione patita dal 18 gennaio 2018 al 3 settembre 2018, perché accusato di concorso in favoreggiamento della immigrazione clandestina. Il ricorso è inammissibile perché depositato oltre il termine di 15 giorni, trattandosi di provvedimento emessi) in seguito a procedimento in camera di consiglio ( art. 585, comma 1, lett. a). Il termine decorre dalla notificazione o comunicazione dell'avviso di deposito del provvedimento ex art. 128 cod. proc. pen. Risulta che l'ordinanza impugnata è stata notificata al difensore e all'interessato in data 21 giugno 2023, mentre il ricorso per cassazione è sato proposto il 5 settembre 2023, ben oltre i 15 giorni previsti per legge. Alla inammissibilità del ricorso, riconducibile a colpa del ricorrente (Corte Cost.sent.n.186/2000) consegue la condanna del ricorrente medesimo al pagamento delle spese processuali e di una somma che congruamente si determina in 4000 euro, in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e con9ianng, il ricorrente al pagamento delle spese 44•002,,, processuali e al versamento della somma di €13.000 in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 20 marzo 2024 Il Consigliere estensore Il Presidente