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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 8 maggio 2026

Cassazione n. 13330/2026

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, rappresentati e difesidall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]contro[OSCURATO:PERSONA] in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:SOCIETA], rappresentata da [OSCURATO:SOCIETA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legalerappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocatoVincenzo Fedele-controricorrente intervenuta-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Roma n. 867/2022 depositatail 08/02/2022.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 29/04/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA]'.Numero registro generale 9417/2022Numero sezionale 1945/2026Numero di raccolta generale 13330/2026Data pubblicazione 08/05/20261) Con atto di citazione notificato il 30/10/2014i sig.ri [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno convenuto in giudizio Unicreditspa, con riferimento ai contratti di mutuo fondiario n. 23244 del21/2/2008 e n. 31497 del 2/7/2011, chiedendo di dichiarare che la Bancaaveva pattuito e applicato tassi usurari e che per l’effetto i mutui eranogratuiti, che fosse rideterminato l’ammontare di ciascuna rata, che laBanca fosse condannata alla restituzione di tutte le somme indebitamentepercepite, oltre al risarcimento danni.

In via istruttoria gli attorichiedevano disporsi CTU contabile e che fosse ordinato alla convenuta, exart. 210 c.p.c., l’esibizione dei piani di ammortamento.Il Tribunale, respinte le istanze istruttorie, perché superflue, consentenza del 9/8/2018 ha rigettato le domande degli attori, ritenendoerronea l’affermazione di usurarietà dei mutui, sostenuta in citazione enelle perizie di parte ad essa allegate, fondata sulla assunta necessità disommatoria del tasso di mora e di quello corrispettivo al fine della verificadel superamento del tasso soglia, e rilevando di non aver disposto CTU,perché in entrambi i mutui tanto l’interesse corrispettivo quanto l’interessedi mora, singolarmente considerati, non superavano i tassi soglia vigentiall’epoca della stipulazione dei contratti (contratto 21/2/2008:rispettivamente al 6,50% e all’8,50% e, quindi, inferiori al tasso sogliadell’epoca, 8,63%; contratto [OSCURATO:DATA_NASCITA]: rispettivamente al 3,55% e al5,55% e, quindi, al di sotto del tasso che dell’epoca, 7,99%).Interposto appello da parte degli attori, la Corte d’Appello di Roma,con sentenza pubblicata l’[OSCURATO:DATA_NASCITA], ha respinto l’impugnazione.La Corte d’Appello ha confermato la decisione del Tribunale, che avevaaffermato l’infondatezza della tesi della sommatoria dei tassi, che eral’unica ragione a sostegno della dedotta usurarietà sia in citazione chenella documentazione ad essa allegata (perizie di parte), ha rilevato chesoltanto in comparsa conclusionale gli attori avevano introdotto il temasecondo cui nel calcolo del TEG avrebbero dovuto essere inserite spese eNumero registro generale 9417/2022Numero sezionale 1945/2026Numero di raccolta generale 13330/2026Data pubblicazione 08/05/2026commissioni (fino ad allora non contestate), tali da produrre un aumentodei tassi, e che, in difetto di una necessaria attività di allegazione in fattoda esplicarsi nel rispetto dei termini di operatività delle preclusionipreviste dall’art. 183 cod. proc. civ., il gravame sul punto erainammissibile.La Corte ha poi confermato la decisione di primo grado circa lareiezione della tesi della omnicomprensività, poiché la verifica delsuperamento del tasso soglia di usura va condotta separatamente per gliinteressi di mora e per quelli corrispettivi e con riferimento a parametridistinti sia pure sempre individuabili dai decreti ministeriali (“TEGM, più lamaggiorazione media degli interessi moratori, il tutto moltiplicato per ilcoefficiente in aumento, più i punti percentuali aggiuntivi, previsti qualeulteriore tolleranza dai decreti ministeriali”)La Corte ha poi rilevato che nelle note conclusive di appello gliappellanti hanno introdotto un ulteriore tema nuovo, quello del regimefinanziario composto di determinazione degli interessi corrispettivi chedeterminerebbe la usurarietà dei tassi, e ha affermato l’inammissibilità diprospettazioni nuove, fondate su allegazioni in fatto diverse, in violazionedel principio del contraddittorio.La Corte ha comunque affermato l’infondatezza della tesi, consideratoche si è in presenza di mutui ove lo sviluppo del piano di ammortamento èparte integrante del contratto stipulato, con conseguente tacitaapprovazione del mutuatario, una volta conosciuto l’importo delle ratecostanti di rimborso graduale di capitale e interessi; e ha rilevatol’irrilevanza del c.d. costo occulto implicito, ritenendolo estraneo alregolamento contrattuale, poiché individuato attraverso il raffronto tra losviluppo dell’ammortamento approvato dai contraenti e il piano diammortamento sviluppato con l’applicazione del regime finanziario dellacapitalizzazione semplice.Numero registro generale 9417/2022Numero sezionale 1945/2026Numero di raccolta generale 13330/2026Data pubblicazione 08/05/20262) Con ricorso notificato l’[OSCURATO:DATA_NASCITA] i sig.ri [OSCURATO:PERSONA], MisuracaStefania e [OSCURATO:PERSONA] hanno impugnato la sentenza della Corte d’[OSCURATO:PERSONA], proponendo cinque motivi di ricorso.[OSCURATO:SOCIETA] resiste con controricorso.È intervenuta in causa con controricorso del 28/11/2023 [OSCURATO:SOCIETA]-rappresentata da [OSCURATO:PERSONA] spa-, affermandosi cessionaria dei crediti inesame.Hanno depositato memoria i ricorrenti e l’intervenuta.RAGIONI DELLA DECISIONE1) Primo motivo di impugnazione: “Violazione e falsa applicazionedegli artt. 61 e 132, comma 2, n. 4 c.p.c.

Mancata e/o illogica esposizionedelle ragioni di fatto e di diritto nella decisione di rigettare la richiesta diconsulenza tecnica d’ufficio”.I ricorrenti censurano la sentenza impugnata per non aver dispostoCTU contabile in materia di usurarietà dei tassi di interesse.Essi lamentano che il Tribunale avesse ritenuto di poter decidere lacausa senza la nomina di un CTU, “al quale non poteva essere devoluta larisoluzione delle questioni di mero diritto insorte tra le parti in ordine aicriteri di determinazione dei tassi usurari”, riferiscono di aver chiesto allaCorte d’Appello di riconoscere che l’espletamento di idonea consulenzatecnica era necessario, dal momento che doveva essere accertato se ilTEG contrattuale fosse o meno rispettoso della soglia di usura, econtestano alla Corte di non aver motivato il diniego all’espletamento dellaCTU.Sostengono di aver sottolineato nelle note conclusive in appello che leloro osservazioni circa l’inclusione nel calcolo del TEG di commissioni espese e del tasso di mora concretamente applicato comportano ilsuperamento dei tassi soglia per entrambi i mutui.Affermano che la Corte d’Appello, non motivando sul punto, è incorsanel vizio di motivazione apparente o perplessa e incomprensibile.Numero registro generale 9417/2022Numero sezionale 1945/2026Numero di raccolta generale 13330/2026Data pubblicazione 08/05/2026Il motivo è infondato.1.1) Si osserva che, a pag. 6 della sentenza della Corte d’Appello silegge: “alla luce di quanto sin qui osservato la richiesta di CTU non puòtrovare accoglimento”.É evidente, che le ragioni del mancato accoglimento della CTU trovanosede in tutta la parte precedente della motivazione.Va escluso, quindi, che vi sia omissione di motivazione.Si osserva, inoltre, che la motivazione della Corte d’Appello, nelle pag.5 e 6, è del tutto logica e comprensibile, per cui va respinta la censura divizio di motivazione apparente o incomprensibile.In particolare, la Corte ha chiarito perché non fosse necessarioprocedere ad effettuare calcoli per la determinazione del TEG, conl’inclusione, accanto agli interessi corrispettivi, di interessi moratori espese, confermando la decisione del Tribunale circa l’esclusione dellafondatezza della tesi della sommatoria di interessi corrispettivi e interessidi mora (dovendo gli stessi essere calcolati separatamente secondoparametri distinti, anche se riconducibili ai decreti ministeriali relativi aitassi soglia), ha ritenuto tardivo e quindi inammissibile il tema introdottodagli attori solo nella comparsa conclusionale circa spese e commissioni(fino ad allora non contestate) e ha considerato infondata la tesi degliappellanti circa il costo implicito che deriverebbe dall’applicazione di unpiano di ammortamento diverso da quello emergente dalle prescrizioni deicontratti sull’entità delle rate da rimborsare (ulteriore tema nuovosollevato dagli appellanti).2) Secondo motivo di impugnazione: “Violazione e falsaapplicazione degli artt. 210, 263 c.p.c., 1713 c.c. e 119 TUB”.I ricorrenti contestano alla Corte d’Appello di non aver assunto alcunadecisione in merito alla domanda degli appellanti di ordinare alla Banca,ex art. 210 c.p.c., la produzione dei piani di ammortamento aggiornati,con evidenza di tutti gli importi pagati.Numero registro generale 9417/2022Numero sezionale 1945/2026Numero di raccolta generale 13330/2026Data pubblicazione 08/05/2026Sostengono che ciò abbia loro impedito di fornire ulteriore prova deiloro assunti, in particolare di verificare se il rapporto si sia sviluppato inconformità alla legge.Il motivo è inammissibile.2.1) Si osserva che la mancata ammissione di un mezzo istruttorio sitraduce in un vizio della sentenza, in primo luogo, se il giudice pone afondamento della propria decisione l'inosservanza dell'onere probatorio exart. 2697 c.c., benché la parte si sia offerta di adempierlo (Cass. civ., sez.III, 15/10/2025, n. 27479; Cass. civ., sez. lav., 26/03/2025, n. 7995).La mancata ammissione di mezzi istruttori comporta vizio dellasentenza anche laddove si traduca in un omesso esame di fatto decisivo(“il vizio di motivazione per omessa ammissione della prova testimoniale odi altra prova può essere denunciato per cassazione solo nel caso in cuiesso investa un punto decisivo della controversia e, quindi, ove la provanon ammessa o non esaminata in concreto sia idonea a dimostrarecircostanze tali da invalidare, con un giudizio di certezza e non di meraprobabilità, l'efficacia delle altre risultanze istruttorie che hannodeterminato il convincimento del giudice di merito, di modo che la ratiodecidendi risulti priva di fondamento” – Cass. civ., sez.

I, 12/02/2026, n.3113; Cass. civ., sez. lav., 3/05/2025, n. 11624; Cass. civ., sez.

III,28/03/2025, n. 8192; Cass. cv., sez.

I, 29/11/2024, n. 30721).Nel presente caso, si osserva che, da un lato, l’esistenza,relativamente alle decisioni di primo e secondo grado, di c.d.

“doppiaconforme”, senza che sia dimostrata la divergenza al livello di ragioni difatto, preclude la denuncia di vizio motivazionale (per es.: Cass. civ., sez.I, 6/11/2025, n. 29441: “Ricorre l'ipotesi di «doppia conforme», ai sensidell'articolo 348-ter, commi 4 e 5, del cpc, con conseguenteinammissibilità della censura di omesso esame di fatti decisivi ex art. 360,comma 1, n. 5, del cpc, non solo quando la decisione di secondo grado èinteramente corrispondente a quella di primo grado, ma anche quando leNumero registro generale 9417/2022Numero sezionale 1945/2026Numero di raccolta generale 13330/2026Data pubblicazione 08/05/2026due statuizioni siano fondate sul medesimo iter logico argomentativo inrelazione ai fatti principali oggetto della causa, non ostandovi che ilgiudice di appello abbia aggiunto argomenti ulteriori per rafforzare oprecisare la statuizione già assunta dal primo giudice”).Dall’altro lato, si rileva che la controversia è stata risolta non facendoapplicazione della regola dell’onere probatorio, ma rilevando profili diinammissibilità dell’appello e di infondatezza sul piano del diritto, conconseguente irrilevanza dell’istanza istruttoria su citata.3) Terzo motivo di impugnazione: “Ammissibilità delle deduzionicontenute nel terzo motivo di appello e nelle note conclusive del 27gennaio 2022”.I ricorrenti censurano la sentenza impugnata per aver ritenutoinammissibile (perché nuova e tardiva) la deduzione, circa l’inclusione nelTEG di commissioni e spese, contenuta nella comparsa conclusionale delgiudizio di primo grado.Sostengono che non si sia trattato di un thema decidendum nuovo, madi argomentazione connessa alla lamentata natura usuraria dei mutui inesame, che comunque è ammissibile la modifica della domanda iniziale eche inoltre la questione poteva essere sollevata ex officio dal giudice.Il motivo è infondato.3.1) Si osserva, in primo luogo, che non risulta colta e contestata laratio decidendi in termini di tardività della allegazione di circostanze oltrele preclusioni di cui all’art. 183 cpc, che dunque non consentono lamodifica della domanda.Infatti, le deduzioni degli attori nella comparsa conclusionale di primogrado si risolvono nella contestazione (nuova) circa la mancata inclusionenel TEG di spese e commissioni (peraltro genericamente esposte).Si tratta della deduzione di nuove allegazioni in fatto (non allegateprecedentemente), che non consistono in mere argomentazioni difensive eche pertanto avrebbero dovuto essere dedotte nel rispetto dei termini diNumero registro generale 9417/2022Numero sezionale 1945/2026Numero di raccolta generale 13330/2026Data pubblicazione 08/05/2026operatività delle preclusioni stabilite dall’art. 183 c.p.c. (nella formulazioneallora vigente), che stabiliva i termini per l’integrazione della domanda(termini ovviamente decorsi al momento del deposito della comparsaconclusionale).3.2) Né è configurabile la possibilità di rilevazione d’ufficio delcarattere usurario delle clausole contrattuali alla luce dell’inclusione dispese e commissioni nel TEG, dal momento che la rilevabilità d’ufficiopresuppone la tempestività dell’allegazione del relativo presupposto difatto, mentre nel caso di specie, come detto, la Corte ha rilevato latardività dell’allegazione.In particolare, si osserva che la nullità contrattuale, sebbene rilevabiled'ufficio, esige che i fatti da cui essa discende siano stati introdotti nelgiudizio, che i relativi elementi risultino già tempestivamente acquisiti algiudizio di merito; conseguentemente, il potere del giudice di rilevared'ufficio la nullità è subordinato alla previa allegazione delle circostanzefattuali da cui essa origina (in tal senso è la giurisprudenza di questaCorte.

Per es.: Cass. civ., sez.

I, 1/07/2024, n. 17979: “Nella rilevazioned'ufficio della nullità contrattuale, i fatti costitutivi devono essere giàtempestivamente allegati”; Cass. civ., sez.

III, 23/02/2024, n. 4867: “Lanullità del contratto per violazione di norme imperative, siccome oggettodi un'eccezione in senso lato, è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado delprocesso, a condizione che i relativi presupposti di fatto, anche se noninteressati da specifica deduzione della parte interessata, siano statiacquisiti al giudizio di merito nel rispetto delle preclusioni assertive eistruttorie, ferma restando l'impossibilità di ammettere nuove provefunzionali alla dimostrazione degli stessi”).4) Quarto motivo di impugnazione: “Violazione e falsa applicazionedegli articoli 644 c.p., Legge 7 marzo 1996, n. 108 e 1815 c.c.”.I ricorrenti censurano la sentenza impugnata per aver respinto la tesidella “omnicomprensività” per il calcolo dell’usura e l’argomentazioneNumero registro generale 9417/2022Numero sezionale 1945/2026Numero di raccolta generale 13330/2026Data pubblicazione 08/05/2026regime finanziario più oneroso di quello della capitalizzazione semplice.Sostengono che nel TEG debba essere considerato anche il tasso dimora e il compenso per l’estinzione anticipata.Affermano, inoltre, che la Corte d’Appello ha altresì errato nelpredicare l’irrilevanza, ai fini della determinazione del TEG, del c.d.

“costoocculto” derivante dall’adozione del regime della capitalizzazione compostanella costruzione del pano di rimborso, dal momento che nel caso dispecie tale regime di calcolo non è né indicato, né pattuito nel contratto.Sostengono che l’art 821 c.c. impone, quale regime ordinario per ilcalcolo dei frutti del capitale, il regime semplice, stabilendo i principi dellaproporzionalità e della linearità della produzione di interessi (diversamentedal regime composto, caratterizzato dai diversi regimi della progressività edella esponenzialità), e che la capitalizzazione composta postula un pattoespresso (ai sensi dell’art. 117 TUB e della delibera CICR 9/2/2000) e nonpuò ritenersi- come affermato dalla Corte d’Appello- tacitamenteapprovata.Il motivo è infondato.4.1) In primo luogo va respinta la tesi della “onnicomprensività”, perl’accertamento della misura del TEG, come intesa dai ricorrenti, perché, daun lato, come si è sopra riportato, non è corretta la sommatoria frainteresse corrispettivo e interesse moratorio (per es., Cass. civ., sez.

III,27/06/2024, n. 17756: “Nella verifica del superamento del tasso soglianon si può procedere a sommatoria degli interessi corrispettivi con quellimoratori”; Cass. civ., sez.

I, 5/05/2022, n. 14214 “In tema di interessiconvenzionali, la disciplina antiusura si applica sia agli interessicorrispettivi (e ai costi posti a carico del debitore per il caso di regolareadempimento del contratto) sia agli interessi moratori (e ai costi posti acarico del medesimo debitore per il caso, e come conseguenzadell'inadempimento), ma non consente di utilizzare il cd. criterio dellaNumero registro generale 9417/2022Numero sezionale 1945/2026Numero di raccolta generale 13330/2026Data pubblicazione 08/05/2026sommatoria tra tasso corrispettivo e tasso di mora, poiché gli interessicorrispettivi e quelli moratori si fondano su presupposti diversi e antitetici,essendo i primi previsti per il caso di (e fino al) regolare adempimento delcontratto e i secondi per il caso di (e in conseguenza dell') inadempimentodel contratto”).Si osserva, poi, che, ai fini della verifica del rispetto del cd. tassosoglia previsto dalla disciplina antiusura non può neppure essere presa inconsiderazione la commissione di estinzione anticipata del finanziamento:“non è possibile procedere alla sommatoria degli interessi con lacommissione di estinzione anticipata del finanziamento, non costituendoquest'ultima una remunerazione, a favore della banca, dipendente dalladurata dell'effettiva utilizzazione del denaro da parte del cliente,trattandosi, invece, di un corrispettivo previsto per lo scioglimentoanticipato degli impegni a quella connessi. (Correttamente, dunque, laCorte di appello - ha osservato la Suprema Corte - ne ha escluso laappartenenza ai costi collegati all'erogazione del credito e, dunque, la suarilevanza quale componente di uno degli elementi in comparazione)”(Cass. cv., sez.

I, 8/07/2024, n. 18497; Cass. civ., sez.

III, 7/03/2022, n.7352).4.2) Per quanto riguarda le contestazioni dei ricorrenti riguardo alregime finanziario utilizzato, per i mutui in esame, si osserva che la Corted’Appello ha affermato che lo sviluppo del piano di ammortamento è parteintegrante del contratto e con l’espressione tacita approvazione ha intesoin realtà riconoscere la sua inclusione nel contratto scritto.Si osserva, in ogni caso, che nei mutui in esame, come espressamentededotto dai ricorrenti (pag. 23), la Banca ha utilizzato il metododell’”ammortamento ala francese”.Ebbene, in tema di mutuo bancario con piano di ammortamento allafrancese standardizzato a tasso variabile, “non si determina alcunacapitalizzazione degli interessi perché la quota di interessi di ogni rataNumero registro generale 9417/2022Numero sezionale 1945/2026Numero di raccolta generale 13330/2026Data pubblicazione 08/05/2026viene egualmente calcolata, come nel mutuo a tasso fisso, sul debitoresiduo del periodo precedente, costituito dalla quota capitale ancoradovuta, detratto l'importo già pagato in linea capitale con le rateprecedenti, né vi è alcuna violazione degli obblighi di trasparenzacontrattuale, laddove il piano di ammortamento riporti la chiara einequivoca indicazione dell'importo erogato, della durata del prestito, deltasso di interesse nominale (TAN) ed effettivo (TAEG), della periodicità(numero e composizione) delle rate di rimborso con la loro ripartizione perquote di capitale e di interessi, dovendo pertanto escludersi la nullità delcontratto per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto, potendo ilcontraente rappresentarsi quale sarà la somma finale da restituire perinteressi sulla base dei parametri noti al momento della pattuizione,dovendo considerarsi che il piano di ammortamento di un mutuo a tassovariabile, per sua natura, non può che essere indicativo, recando unamera ipotesi proiettiva dell'ammontare finale dell'importo da restituire”,Cass. civ., sez.

I, 19/03/2025, n. 7382; “Il piano di ammortamento c.d.“alla francese” (sia a tasso fisso, che variabile) non comportacapitalizzazione degli interessi anatocistici: infatti in tale modello diammortamento gli interessi sono calcolati solo sul capitale via via residuo,escludendo così che possa prodursi un fenomeno di interessi su interessi”Cass. civ., sez.

I, 29/03/2025, n. 8322).5) Quinto motivo di impugnazione: “Omessa pronuncia.

Violazionee falsa applicazione degli artt. 1284, 1325, 1344, 1346 e 1418 c.c., 116,117 TUB, nonché dell’art. 6, Delibera CICR del 9.2.2000”.I ricorrenti ricordano che, attraverso le note conclusive del 27 gennaio2022, gli appellanti hanno chiesto alla Corte di Appello di rilevare edaccertare d’ufficio la nullità (assoluta) della clausola contrattuale,contenuta nei mutui controversi, di determinazione degli interessi, perviolazione delle norme imperative di cui agli artt. 1284, 1325, 1346 e1418 c.c., 116 e 117 TUB, nonché della delibera CICR 9.2.2000.Numero registro generale 9417/2022Numero sezionale 1945/2026Numero di raccolta generale 13330/2026Data pubblicazione 08/05/2026Sostengono che un contratto di mutuo, per rispondere ai canoni dideterminatezza e determinabilità, debba riportare l’esplicita indicazionedella misura del tasso di interesse convenuto e l’indicazione dellametodologia di calcolo.Lamentano che la Corte d’Appello non abbia assunto alcuna decisionesul punto, né abbia esercitato il potere di rilevazione officiosa die motivi dinullità dedotti.Il motivo è infondato.5.1) Si osserva che (a parte il fatto che gli stessi ricorrentiriconoscono- pag. 27 del ricorso- che nei contratti vi è il tassonumericamente determinato), sull’eccezione sollevata nelle noteconclusive correttamente la Corte d’Appello ha espressamente statuito,disattendendola, con il rilievo di tardività delle allegazioni (che comportaanche l’impossibilità di rilievo ex officio) e di infondatezza nel merito (pag.6 della sentenza impugnata).6) Si osserva, infine, che i ricorrenti, nella memoria 9/4/2026, hannoeccepito l’inammissibilità del controricorso e dell’intervento depositati daAlicudi [OSCURATO:SOCIETA]In particolare, i ricorrenti affermano che il controricorso di [OSCURATO:SOCIETA] nonè stato loro notificato, che l’intervento del successore a titolo particolarenel credito non è ammissibile in sede di legittimità e che comunque non èprovata la cessione del credito da [OSCURATO:SOCIETA] ad [OSCURATO:SOCIETA].Va accolta l’eccezione circa l’inammissibilità dell’intervento,considerato che, secondo questa Corte, “nel giudizio di cassazione,mancando un'espressa previsione normativa che consenta al terzo diprendervi parte con facoltà di esplicare difese, è inammissibile l'interventodi soggetti che non abbiano partecipato alle pregresse fasi di merito, fattaeccezione per il successore a titolo particolare nel diritto controverso, alquale tale facoltà deve essere riconosciuta ove non vi sia stata precedentecostituzione del dante causa o ove tale costituzione non abbia riguardato ilNumero registro generale 9417/2022Numero sezionale 1945/2026Numero di raccolta generale 13330/2026Data pubblicazione 08/05/2026diritto oggetto di cessione” (Cass. civ., sez.

III, 14/03/2024, n. 6834;Cass. civ., sez.

III, 13/06/2024, n. 16526).Nel presente caso la [OSCURATO:SOCIETA] ha depositato regolarmentecontroricorso, per cui non è ammissibile l’intervento di [OSCURATO:SOCIETA](che, oltretutto, ha depositato controricorso e memoria che si limitano aripetere pedissequamente le difese della [OSCURATO:SOCIETA]).7) Il ricorso va dunque respinto.Le spese del giudizio di cassazione seguono la soccombenza e siliquidano in dispositivo a carico delle parti ricorrenti e a favore della partecontroricorrente [OSCURATO:SOCIETA]Viene disposta la compensazione integrale delle spese tra i ricorrenti el’intervenuta [OSCURATO:SOCIETA], considerato che il ricorso è respinto e che l’interventoè considerato inammissibile.Poiché il ricorso viene disatteso, sussistono le condizioni per dare atto,ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, cheha aggiunto il comma 1 - quater all'art. 13 del testo unico di cui al d.P.R.30 maggio 2002, n. 115, della sussistenza dei presupposti processualidell'obbligo di versamento, da parte dei ricorrenti, in solido tra loro,dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovutoper la stessa impugnazione.

P.Q.MLa Corte respinge il ricorso e condanna i ricorrenti, in solido tra loro, arimborsare alla controricorrente [OSCURATO:PERSONA] spa le spese del presentegiudizio, che liquida in €. 5.000, oltre a €. 200 per esborsi, oltre alle spesegenerali, pari al 15% sui compensi, e agli accessori di legge.Dichiara inammissibile l’intervento di [OSCURATO:SOCIETA]Dichiara integralmente compensate le spese del presente giudizio tra iricorrenti e l’interveniente [OSCURATO:SOCIETA]Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002,inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto dellaNumero registro generale 9417/2022Numero sezionale 1945/2026Numero di raccolta generale 13330/2026Data pubblicazione 08/05/2026sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte deiricorrenti, in solido tra loro, dell’ulteriore importo a titolo di contributounificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis,dello stesso articolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma il giorno 29/4/2026 nella camera di consiglio dellaPrima sezione civile della Corte di cassazione.Il PresidenteEnrico Scoditti

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
, rappresentati e difesidall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]contro[OSCURATO:PERSONA] in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:SOCIETA], rappresentata da [OSCURATO:SOCIETA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legalerappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocatoVincenzo Fedele-controricorrente intervenuta-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Roma n. 867/2022 depositatail 08/02/2022.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 29/04/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA]'.Numero registro generale 9417/2022Numero sezionale 1945/2026Numero di raccolta generale 13330/2026Data pubblicazione 08/05/20261) Con atto di citazione notificato il 30/10/2014i sig.ri [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno convenuto in giudizio Unicreditspa, con riferimento ai contratti di mutuo fondiario n. 23244 del21/2/2008 e n. 31497 del 2/7/2011, chiedendo di dichiarare che la Bancaaveva pattuito e applicato tassi usurari e che per l’effetto i mutui eranogratuiti, che fosse rideterminato l’ammontare di ciascuna rata, che laBanca fosse condannata alla restituzione di tutte le somme indebitamentepercepite, oltre al risarcimento danni. In via istruttoria gli attorichiedevano disporsi CTU contabile e che fosse ordinato alla convenuta, exart. 210 c.p.c., l’esibizione dei piani di ammortamento.Il Tribunale, respinte le istanze istruttorie, perché superflue, consentenza del 9/8/2018 ha rigettato le domande degli attori, ritenendoerronea l’affermazione di usurarietà dei mutui, sostenuta in citazione enelle perizie di parte ad essa allegate, fondata sulla assunta necessità disommatoria del tasso di mora e di quello corrispettivo al fine della verificadel superamento del tasso soglia, e rilevando di non aver disposto CTU,perché in entrambi i mutui tanto l’interesse corrispettivo quanto l’interessedi mora, singolarmente considerati, non superavano i tassi soglia vigentiall’epoca della stipulazione dei contratti (contratto 21/2/2008:rispettivamente al 6,50% e all’8,50% e, quindi, inferiori al tasso sogliadell’epoca, 8,63%; contratto [OSCURATO:DATA_NASCITA]: rispettivamente al 3,55% e al5,55% e, quindi, al di sotto del tasso che dell’epoca, 7,99%).Interposto appello da parte degli attori, la Corte d’Appello di Roma,con sentenza pubblicata l’[OSCURATO:DATA_NASCITA], ha respinto l’impugnazione.La Corte d’Appello ha confermato la decisione del Tribunale, che avevaaffermato l’infondatezza della tesi della sommatoria dei tassi, che eral’unica ragione a sostegno della dedotta usurarietà sia in citazione chenella documentazione ad essa allegata (perizie di parte), ha rilevato chesoltanto in comparsa conclusionale gli attori avevano introdotto il temasecondo cui nel calcolo del TEG avrebbero dovuto essere inserite spese eNumero registro generale 9417/2022Numero sezionale 1945/2026Numero di raccolta generale 13330/2026Data pubblicazione 08/05/2026commissioni (fino ad allora non contestate), tali da produrre un aumentodei tassi, e che, in difetto di una necessaria attività di allegazione in fattoda esplicarsi nel rispetto dei termini di operatività delle preclusionipreviste dall’art. 183 cod. proc. civ., il gravame sul punto erainammissibile.La Corte ha poi confermato la decisione di primo grado circa lareiezione della tesi della omnicomprensività, poiché la verifica delsuperamento del tasso soglia di usura va condotta separatamente per gliinteressi di mora e per quelli corrispettivi e con riferimento a parametridistinti sia pure sempre individuabili dai decreti ministeriali (“TEGM, più lamaggiorazione media degli interessi moratori, il tutto moltiplicato per ilcoefficiente in aumento, più i punti percentuali aggiuntivi, previsti qualeulteriore tolleranza dai decreti ministeriali”)La Corte ha poi rilevato che nelle note conclusive di appello gliappellanti hanno introdotto un ulteriore tema nuovo, quello del regimefinanziario composto di determinazione degli interessi corrispettivi chedeterminerebbe la usurarietà dei tassi, e ha affermato l’inammissibilità diprospettazioni nuove, fondate su allegazioni in fatto diverse, in violazionedel principio del contraddittorio.La Corte ha comunque affermato l’infondatezza della tesi, consideratoche si è in presenza di mutui ove lo sviluppo del piano di ammortamento èparte integrante del contratto stipulato, con conseguente tacitaapprovazione del mutuatario, una volta conosciuto l’importo delle ratecostanti di rimborso graduale di capitale e interessi; e ha rilevatol’irrilevanza del c.d. costo occulto implicito, ritenendolo estraneo alregolamento contrattuale, poiché individuato attraverso il raffronto tra losviluppo dell’ammortamento approvato dai contraenti e il piano diammortamento sviluppato con l’applicazione del regime finanziario dellacapitalizzazione semplice.Numero registro generale 9417/2022Numero sezionale 1945/2026Numero di raccolta generale 13330/2026Data pubblicazione 08/05/20262) Con ricorso notificato l’[OSCURATO:DATA_NASCITA] i sig.ri [OSCURATO:PERSONA], MisuracaStefania e [OSCURATO:PERSONA] hanno impugnato la sentenza della Corte d’[OSCURATO:PERSONA], proponendo cinque motivi di ricorso.[OSCURATO:SOCIETA] resiste con controricorso.È intervenuta in causa con controricorso del 28/11/2023 [OSCURATO:SOCIETA]-rappresentata da [OSCURATO:PERSONA] spa-, affermandosi cessionaria dei crediti inesame.Hanno depositato memoria i ricorrenti e l’intervenuta.RAGIONI DELLA DECISIONE1) Primo motivo di impugnazione: “Violazione e falsa applicazionedegli artt. 61 e 132, comma 2, n. 4 c.p.c. Mancata e/o illogica esposizionedelle ragioni di fatto e di diritto nella decisione di rigettare la richiesta diconsulenza tecnica d’ufficio”.I ricorrenti censurano la sentenza impugnata per non aver dispostoCTU contabile in materia di usurarietà dei tassi di interesse.Essi lamentano che il Tribunale avesse ritenuto di poter decidere lacausa senza la nomina di un CTU, “al quale non poteva essere devoluta larisoluzione delle questioni di mero diritto insorte tra le parti in ordine aicriteri di determinazione dei tassi usurari”, riferiscono di aver chiesto allaCorte d’Appello di riconoscere che l’espletamento di idonea consulenzatecnica era necessario, dal momento che doveva essere accertato se ilTEG contrattuale fosse o meno rispettoso della soglia di usura, econtestano alla Corte di non aver motivato il diniego all’espletamento dellaCTU.Sostengono di aver sottolineato nelle note conclusive in appello che leloro osservazioni circa l’inclusione nel calcolo del TEG di commissioni espese e del tasso di mora concretamente applicato comportano ilsuperamento dei tassi soglia per entrambi i mutui.Affermano che la Corte d’Appello, non motivando sul punto, è incorsanel vizio di motivazione apparente o perplessa e incomprensibile.Numero registro generale 9417/2022Numero sezionale 1945/2026Numero di raccolta generale 13330/2026Data pubblicazione 08/05/2026Il motivo è infondato.1.1) Si osserva che, a pag. 6 della sentenza della Corte d’Appello silegge: “alla luce di quanto sin qui osservato la richiesta di CTU non puòtrovare accoglimento”.É evidente, che le ragioni del mancato accoglimento della CTU trovanosede in tutta la parte precedente della motivazione.Va escluso, quindi, che vi sia omissione di motivazione.Si osserva, inoltre, che la motivazione della Corte d’Appello, nelle pag.5 e 6, è del tutto logica e comprensibile, per cui va respinta la censura divizio di motivazione apparente o incomprensibile.In particolare, la Corte ha chiarito perché non fosse necessarioprocedere ad effettuare calcoli per la determinazione del TEG, conl’inclusione, accanto agli interessi corrispettivi, di interessi moratori espese, confermando la decisione del Tribunale circa l’esclusione dellafondatezza della tesi della sommatoria di interessi corrispettivi e interessidi mora (dovendo gli stessi essere calcolati separatamente secondoparametri distinti, anche se riconducibili ai decreti ministeriali relativi aitassi soglia), ha ritenuto tardivo e quindi inammissibile il tema introdottodagli attori solo nella comparsa conclusionale circa spese e commissioni(fino ad allora non contestate) e ha considerato infondata la tesi degliappellanti circa il costo implicito che deriverebbe dall’applicazione di unpiano di ammortamento diverso da quello emergente dalle prescrizioni deicontratti sull’entità delle rate da rimborsare (ulteriore tema nuovosollevato dagli appellanti).2) Secondo motivo di impugnazione: “Violazione e falsaapplicazione degli artt. 210, 263 c.p.c., 1713 c.c. e 119 TUB”.I ricorrenti contestano alla Corte d’Appello di non aver assunto alcunadecisione in merito alla domanda degli appellanti di ordinare alla Banca,ex art. 210 c.p.c., la produzione dei piani di ammortamento aggiornati,con evidenza di tutti gli importi pagati.Numero registro generale 9417/2022Numero sezionale 1945/2026Numero di raccolta generale 13330/2026Data pubblicazione 08/05/2026Sostengono che ciò abbia loro impedito di fornire ulteriore prova deiloro assunti, in particolare di verificare se il rapporto si sia sviluppato inconformità alla legge.Il motivo è inammissibile.2.1) Si osserva che la mancata ammissione di un mezzo istruttorio sitraduce in un vizio della sentenza, in primo luogo, se il giudice pone afondamento della propria decisione l'inosservanza dell'onere probatorio exart. 2697 c.c., benché la parte si sia offerta di adempierlo (Cass. civ., sez.III, 15/10/2025, n. 27479; Cass. civ., sez. lav., 26/03/2025, n. 7995).La mancata ammissione di mezzi istruttori comporta vizio dellasentenza anche laddove si traduca in un omesso esame di fatto decisivo(“il vizio di motivazione per omessa ammissione della prova testimoniale odi altra prova può essere denunciato per cassazione solo nel caso in cuiesso investa un punto decisivo della controversia e, quindi, ove la provanon ammessa o non esaminata in concreto sia idonea a dimostrarecircostanze tali da invalidare, con un giudizio di certezza e non di meraprobabilità, l'efficacia delle altre risultanze istruttorie che hannodeterminato il convincimento del giudice di merito, di modo che la ratiodecidendi risulti priva di fondamento” – Cass. civ., sez. I, 12/02/2026, n.3113; Cass. civ., sez. lav., 3/05/2025, n. 11624; Cass. civ., sez. III,28/03/2025, n. 8192; Cass. cv., sez. I, 29/11/2024, n. 30721).Nel presente caso, si osserva che, da un lato, l’esistenza,relativamente alle decisioni di primo e secondo grado, di c.d. “doppiaconforme”, senza che sia dimostrata la divergenza al livello di ragioni difatto, preclude la denuncia di vizio motivazionale (per es.: Cass. civ., sez.I, 6/11/2025, n. 29441: “Ricorre l'ipotesi di «doppia conforme», ai sensidell'articolo 348-ter, commi 4 e 5, del cpc, con conseguenteinammissibilità della censura di omesso esame di fatti decisivi ex art. 360,comma 1, n. 5, del cpc, non solo quando la decisione di secondo grado èinteramente corrispondente a quella di primo grado, ma anche quando leNumero registro generale 9417/2022Numero sezionale 1945/2026Numero di raccolta generale 13330/2026Data pubblicazione 08/05/2026due statuizioni siano fondate sul medesimo iter logico argomentativo inrelazione ai fatti principali oggetto della causa, non ostandovi che ilgiudice di appello abbia aggiunto argomenti ulteriori per rafforzare oprecisare la statuizione già assunta dal primo giudice”).Dall’altro lato, si rileva che la controversia è stata risolta non facendoapplicazione della regola dell’onere probatorio, ma rilevando profili diinammissibilità dell’appello e di infondatezza sul piano del diritto, conconseguente irrilevanza dell’istanza istruttoria su citata.3) Terzo motivo di impugnazione: “Ammissibilità delle deduzionicontenute nel terzo motivo di appello e nelle note conclusive del 27gennaio 2022”.I ricorrenti censurano la sentenza impugnata per aver ritenutoinammissibile (perché nuova e tardiva) la deduzione, circa l’inclusione nelTEG di commissioni e spese, contenuta nella comparsa conclusionale delgiudizio di primo grado.Sostengono che non si sia trattato di un thema decidendum nuovo, madi argomentazione connessa alla lamentata natura usuraria dei mutui inesame, che comunque è ammissibile la modifica della domanda iniziale eche inoltre la questione poteva essere sollevata ex officio dal giudice.Il motivo è infondato.3.1) Si osserva, in primo luogo, che non risulta colta e contestata laratio decidendi in termini di tardività della allegazione di circostanze oltrele preclusioni di cui all’art. 183 cpc, che dunque non consentono lamodifica della domanda.Infatti, le deduzioni degli attori nella comparsa conclusionale di primogrado si risolvono nella contestazione (nuova) circa la mancata inclusionenel TEG di spese e commissioni (peraltro genericamente esposte).Si tratta della deduzione di nuove allegazioni in fatto (non allegateprecedentemente), che non consistono in mere argomentazioni difensive eche pertanto avrebbero dovuto essere dedotte nel rispetto dei termini diNumero registro generale 9417/2022Numero sezionale 1945/2026Numero di raccolta generale 13330/2026Data pubblicazione 08/05/2026operatività delle preclusioni stabilite dall’art. 183 c.p.c. (nella formulazioneallora vigente), che stabiliva i termini per l’integrazione della domanda(termini ovviamente decorsi al momento del deposito della comparsaconclusionale).3.2) Né è configurabile la possibilità di rilevazione d’ufficio delcarattere usurario delle clausole contrattuali alla luce dell’inclusione dispese e commissioni nel TEG, dal momento che la rilevabilità d’ufficiopresuppone la tempestività dell’allegazione del relativo presupposto difatto, mentre nel caso di specie, come detto, la Corte ha rilevato latardività dell’allegazione.In particolare, si osserva che la nullità contrattuale, sebbene rilevabiled'ufficio, esige che i fatti da cui essa discende siano stati introdotti nelgiudizio, che i relativi elementi risultino già tempestivamente acquisiti algiudizio di merito; conseguentemente, il potere del giudice di rilevared'ufficio la nullità è subordinato alla previa allegazione delle circostanzefattuali da cui essa origina (in tal senso è la giurisprudenza di questaCorte. Per es.: Cass. civ., sez. I, 1/07/2024, n. 17979: “Nella rilevazioned'ufficio della nullità contrattuale, i fatti costitutivi devono essere giàtempestivamente allegati”; Cass. civ., sez. III, 23/02/2024, n. 4867: “Lanullità del contratto per violazione di norme imperative, siccome oggettodi un'eccezione in senso lato, è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado delprocesso, a condizione che i relativi presupposti di fatto, anche se noninteressati da specifica deduzione della parte interessata, siano statiacquisiti al giudizio di merito nel rispetto delle preclusioni assertive eistruttorie, ferma restando l'impossibilità di ammettere nuove provefunzionali alla dimostrazione degli stessi”).4) Quarto motivo di impugnazione: “Violazione e falsa applicazionedegli articoli 644 c.p., Legge 7 marzo 1996, n. 108 e 1815 c.c.”.I ricorrenti censurano la sentenza impugnata per aver respinto la tesidella “omnicomprensività” per il calcolo dell’usura e l’argomentazioneNumero registro generale 9417/2022Numero sezionale 1945/2026Numero di raccolta generale 13330/2026Data pubblicazione 08/05/2026regime finanziario più oneroso di quello della capitalizzazione semplice.Sostengono che nel TEG debba essere considerato anche il tasso dimora e il compenso per l’estinzione anticipata.Affermano, inoltre, che la Corte d’Appello ha altresì errato nelpredicare l’irrilevanza, ai fini della determinazione del TEG, del c.d. “costoocculto” derivante dall’adozione del regime della capitalizzazione compostanella costruzione del pano di rimborso, dal momento che nel caso dispecie tale regime di calcolo non è né indicato, né pattuito nel contratto.Sostengono che l’art 821 c.c. impone, quale regime ordinario per ilcalcolo dei frutti del capitale, il regime semplice, stabilendo i principi dellaproporzionalità e della linearità della produzione di interessi (diversamentedal regime composto, caratterizzato dai diversi regimi della progressività edella esponenzialità), e che la capitalizzazione composta postula un pattoespresso (ai sensi dell’art. 117 TUB e della delibera CICR 9/2/2000) e nonpuò ritenersi- come affermato dalla Corte d’Appello- tacitamenteapprovata.Il motivo è infondato.4.1) In primo luogo va respinta la tesi della “onnicomprensività”, perl’accertamento della misura del TEG, come intesa dai ricorrenti, perché, daun lato, come si è sopra riportato, non è corretta la sommatoria frainteresse corrispettivo e interesse moratorio (per es., Cass. civ., sez. III,27/06/2024, n. 17756: “Nella verifica del superamento del tasso soglianon si può procedere a sommatoria degli interessi corrispettivi con quellimoratori”; Cass. civ., sez. I, 5/05/2022, n. 14214 “In tema di interessiconvenzionali, la disciplina antiusura si applica sia agli interessicorrispettivi (e ai costi posti a carico del debitore per il caso di regolareadempimento del contratto) sia agli interessi moratori (e ai costi posti acarico del medesimo debitore per il caso, e come conseguenzadell'inadempimento), ma non consente di utilizzare il cd. criterio dellaNumero registro generale 9417/2022Numero sezionale 1945/2026Numero di raccolta generale 13330/2026Data pubblicazione 08/05/2026sommatoria tra tasso corrispettivo e tasso di mora, poiché gli interessicorrispettivi e quelli moratori si fondano su presupposti diversi e antitetici,essendo i primi previsti per il caso di (e fino al) regolare adempimento delcontratto e i secondi per il caso di (e in conseguenza dell') inadempimentodel contratto”).Si osserva, poi, che, ai fini della verifica del rispetto del cd. tassosoglia previsto dalla disciplina antiusura non può neppure essere presa inconsiderazione la commissione di estinzione anticipata del finanziamento:“non è possibile procedere alla sommatoria degli interessi con lacommissione di estinzione anticipata del finanziamento, non costituendoquest'ultima una remunerazione, a favore della banca, dipendente dalladurata dell'effettiva utilizzazione del denaro da parte del cliente,trattandosi, invece, di un corrispettivo previsto per lo scioglimentoanticipato degli impegni a quella connessi. (Correttamente, dunque, laCorte di appello - ha osservato la Suprema Corte - ne ha escluso laappartenenza ai costi collegati all'erogazione del credito e, dunque, la suarilevanza quale componente di uno degli elementi in comparazione)”(Cass. cv., sez. I, 8/07/2024, n. 18497; Cass. civ., sez. III, 7/03/2022, n.7352).4.2) Per quanto riguarda le contestazioni dei ricorrenti riguardo alregime finanziario utilizzato, per i mutui in esame, si osserva che la Corted’Appello ha affermato che lo sviluppo del piano di ammortamento è parteintegrante del contratto e con l’espressione tacita approvazione ha intesoin realtà riconoscere la sua inclusione nel contratto scritto.Si osserva, in ogni caso, che nei mutui in esame, come espressamentededotto dai ricorrenti (pag. 23), la Banca ha utilizzato il metododell’”ammortamento ala francese”.Ebbene, in tema di mutuo bancario con piano di ammortamento allafrancese standardizzato a tasso variabile, “non si determina alcunacapitalizzazione degli interessi perché la quota di interessi di ogni rataNumero registro generale 9417/2022Numero sezionale 1945/2026Numero di raccolta generale 13330/2026Data pubblicazione 08/05/2026viene egualmente calcolata, come nel mutuo a tasso fisso, sul debitoresiduo del periodo precedente, costituito dalla quota capitale ancoradovuta, detratto l'importo già pagato in linea capitale con le rateprecedenti, né vi è alcuna violazione degli obblighi di trasparenzacontrattuale, laddove il piano di ammortamento riporti la chiara einequivoca indicazione dell'importo erogato, della durata del prestito, deltasso di interesse nominale (TAN) ed effettivo (TAEG), della periodicità(numero e composizione) delle rate di rimborso con la loro ripartizione perquote di capitale e di interessi, dovendo pertanto escludersi la nullità delcontratto per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto, potendo ilcontraente rappresentarsi quale sarà la somma finale da restituire perinteressi sulla base dei parametri noti al momento della pattuizione,dovendo considerarsi che il piano di ammortamento di un mutuo a tassovariabile, per sua natura, non può che essere indicativo, recando unamera ipotesi proiettiva dell'ammontare finale dell'importo da restituire”,Cass. civ., sez. I, 19/03/2025, n. 7382; “Il piano di ammortamento c.d.“alla francese” (sia a tasso fisso, che variabile) non comportacapitalizzazione degli interessi anatocistici: infatti in tale modello diammortamento gli interessi sono calcolati solo sul capitale via via residuo,escludendo così che possa prodursi un fenomeno di interessi su interessi”Cass. civ., sez. I, 29/03/2025, n. 8322).5) Quinto motivo di impugnazione: “Omessa pronuncia. Violazionee falsa applicazione degli artt. 1284, 1325, 1344, 1346 e 1418 c.c., 116,117 TUB, nonché dell’art. 6, Delibera CICR del 9.2.2000”.I ricorrenti ricordano che, attraverso le note conclusive del 27 gennaio2022, gli appellanti hanno chiesto alla Corte di Appello di rilevare edaccertare d’ufficio la nullità (assoluta) della clausola contrattuale,contenuta nei mutui controversi, di determinazione degli interessi, perviolazione delle norme imperative di cui agli artt. 1284, 1325, 1346 e1418 c.c., 116 e 117 TUB, nonché della delibera CICR 9.2.2000.Numero registro generale 9417/2022Numero sezionale 1945/2026Numero di raccolta generale 13330/2026Data pubblicazione 08/05/2026Sostengono che un contratto di mutuo, per rispondere ai canoni dideterminatezza e determinabilità, debba riportare l’esplicita indicazionedella misura del tasso di interesse convenuto e l’indicazione dellametodologia di calcolo.Lamentano che la Corte d’Appello non abbia assunto alcuna decisionesul punto, né abbia esercitato il potere di rilevazione officiosa die motivi dinullità dedotti.Il motivo è infondato.5.1) Si osserva che (a parte il fatto che gli stessi ricorrentiriconoscono- pag. 27 del ricorso- che nei contratti vi è il tassonumericamente determinato), sull’eccezione sollevata nelle noteconclusive correttamente la Corte d’Appello ha espressamente statuito,disattendendola, con il rilievo di tardività delle allegazioni (che comportaanche l’impossibilità di rilievo ex officio) e di infondatezza nel merito (pag.6 della sentenza impugnata).6) Si osserva, infine, che i ricorrenti, nella memoria 9/4/2026, hannoeccepito l’inammissibilità del controricorso e dell’intervento depositati daAlicudi [OSCURATO:SOCIETA]In particolare, i ricorrenti affermano che il controricorso di [OSCURATO:SOCIETA] nonè stato loro notificato, che l’intervento del successore a titolo particolarenel credito non è ammissibile in sede di legittimità e che comunque non èprovata la cessione del credito da [OSCURATO:SOCIETA] ad [OSCURATO:SOCIETA].Va accolta l’eccezione circa l’inammissibilità dell’intervento,considerato che, secondo questa Corte, “nel giudizio di cassazione,mancando un'espressa previsione normativa che consenta al terzo diprendervi parte con facoltà di esplicare difese, è inammissibile l'interventodi soggetti che non abbiano partecipato alle pregresse fasi di merito, fattaeccezione per il successore a titolo particolare nel diritto controverso, alquale tale facoltà deve essere riconosciuta ove non vi sia stata precedentecostituzione del dante causa o ove tale costituzione non abbia riguardato ilNumero registro generale 9417/2022Numero sezionale 1945/2026Numero di raccolta generale 13330/2026Data pubblicazione 08/05/2026diritto oggetto di cessione” (Cass. civ., sez. III, 14/03/2024, n. 6834;Cass. civ., sez. III, 13/06/2024, n. 16526).Nel presente caso la [OSCURATO:SOCIETA] ha depositato regolarmentecontroricorso, per cui non è ammissibile l’intervento di [OSCURATO:SOCIETA](che, oltretutto, ha depositato controricorso e memoria che si limitano aripetere pedissequamente le difese della [OSCURATO:SOCIETA]).7) Il ricorso va dunque respinto.Le spese del giudizio di cassazione seguono la soccombenza e siliquidano in dispositivo a carico delle parti ricorrenti e a favore della partecontroricorrente [OSCURATO:SOCIETA]Viene disposta la compensazione integrale delle spese tra i ricorrenti el’intervenuta [OSCURATO:SOCIETA], considerato che il ricorso è respinto e che l’interventoè considerato inammissibile.Poiché il ricorso viene disatteso, sussistono le condizioni per dare atto,ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, cheha aggiunto il comma 1 - quater all'art. 13 del testo unico di cui al d.P.R.30 maggio 2002, n. 115, della sussistenza dei presupposti processualidell'obbligo di versamento, da parte dei ricorrenti, in solido tra loro,dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovutoper la stessa impugnazione. P.Q.MLa Corte respinge il ricorso e condanna i ricorrenti, in solido tra loro, arimborsare alla controricorrente [OSCURATO:PERSONA] spa le spese del presentegiudizio, che liquida in €. 5.000, oltre a €. 200 per esborsi, oltre alle spesegenerali, pari al 15% sui compensi, e agli accessori di legge.Dichiara inammissibile l’intervento di [OSCURATO:SOCIETA]Dichiara integralmente compensate le spese del presente giudizio tra iricorrenti e l’interveniente [OSCURATO:SOCIETA]Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002,inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto dellaNumero registro generale 9417/2022Numero sezionale 1945/2026Numero di raccolta generale 13330/2026Data pubblicazione 08/05/2026sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte deiricorrenti, in solido tra loro, dell’ulteriore importo a titolo di contributounificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis,dello stesso articolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma il giorno 29/4/2026 nella camera di consiglio dellaPrima sezione civile della Corte di cassazione.Il PresidenteEnrico Scoditti
Sentenza Cassazione n. 13330/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris