Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE/2008
ECLI:EU:F:2008:84
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA]
(Seconda Sezione)
26 giugno 2008
Causa F‑5/07
[OSCURATO:PERSONA]
contro
Corte dei conti delle Comunità europee
«[OSCURATO:PERSONA] pubblica – Funzionari – Art. 44, n. 1, lett. c), del regolamento di procedura del Tribunale di primo grado – Esposizione sommaria dei motivi nel ricorso – Termine per la presentazione del reclamo – Fatto nuovo – Irricevibilità manifesta»
Oggetto:
Ricorso, proposto ai sensi degli artt. 236 CE e 152 EA, con il quale il sig. [OSCURATO:PERSONA] chiede l’annullamento della decisione dell’autorità
che ha il potere di nomina di nominare il superiore del ricorrente al suo posto attuale, l’annullamento dell’esito, per quanto
riguarda il ricorrente, del concorso CC/LA/1/99 e delle decisioni connesse e/o conseguenti, l’annullamento della decisione
dell’ufficio elettorale della Corte dei conti 17 maggio 2006, con cui viene respinta la contestazione, da parte del ricorrente,
dello scrutinio del 2, 3 e 4 maggio 2006, l’annullamento dell’esito delle elezioni del comitato del personale della Corte
dei conti del 2, 3 e 4 maggio 2006, l’annullamento di ogni decisione connessa e conseguente, l’annullamento delle decisioni
di non promuovere il ricorrente e di promuovere il sig. G. nel 2006, nonché il risarcimento dei danni materiali e morali che
egli avrebbe subito.
Decisione:
Il ricorso è respinto in quanto in parte manifestamente irricevibile e in parte manifestamente infondato. Il ricorrente è
condannato alla totalità delle spese.
Massime
1.
Procedura – Ricevibilità dei ricorsi – Valutazione alla luce delle norme in vigore al momento della presentazione del ricorso
(Regolamento di procedura del Tribunale della funzione pubblica, art. 76)
2.
Procedura – Atto introduttivo del ricorso – Requisiti di forma
[Statuto della Corte di giustizia, art. 19, terzo comma, e allegato I, art. 7, nn. 1 e 3; regolamento di procedura del Tribunale
di primo grado, art. 44, n. 1, lett. c)]
3.
Funzionari – Ricorso – Atto che arreca pregiudizio – Nozione – Decisioni adottate prima dell’entrata in servizio del ricorrente
– Influenza negativa non provata sugli interessi del ricorrente – Esclusione
(Statuto dei funzionari, artt. 90, n. 2, e 91, n. 1)
4.
Funzionari – Ricorso – Contenzioso delle elezioni al comitato del personale
(Statuto dei funzionari, artt. 90 e 91)
5.
Funzionari – Promozione – Scrutinio per merito comparativo
(Statuto dei funzionari, art. 45)
1.
Se è vero che la norma di cui all’art. 76 del regolamento di procedura del Tribunale della funzione pubblica, ai sensi della
quale il Tribunale può, con ordinanza, respingere un ricorso che risulti manifestamente destinato al rigetto, è una norma
di procedura che si applica, in quanto tale, sin dalla data della sua entrata in vigore a tutte le controversie pendenti dinanzi
al Tribunale, lo stesso non vale per le norme sulla base delle quali il Tribunale può, in applicazione di tale articolo, considerare
manifestamente irricevibile un ricorso e che possono essere solo quelle vigenti alla data di presentazione del ricorso.
(v. punto 22)
Riferimento:
Tribunale della funzione pubblica: 11 dicembre 2007, causa F‑60/07, [OSCURATO:PERSONA]/Commissione (non ancora pubblicata nella
Raccolta, punto 25)
2.
Ai termini dell’art. 44, n. 1, lett. c), del regolamento di procedura del Tribunale di primo grado, l’atto introduttivo del
ricorso deve, in particolare, indicare l’oggetto della controversia e contenere l’esposizione sommaria dei motivi dedotti.
Tale presentazione dev’essere sufficientemente chiara e precisa per consentire alla parte convenuta di preparare la sua difesa
e al Tribunale della funzione pubblica di pronunciarsi sul ricorso, eventualmente senza altre informazioni. Al fine di garantire
la certezza del diritto e una corretta amministrazione della giustizia, è necessario, affinché un ricorso sia considerato
ricevibile, che gli elementi essenziali di fatto e di diritto sui quali esso è fondato emergano, anche sommariamente, purché
in modo coerente e comprensibile, dall’atto introduttivo stesso.
Ciò vale tanto più in quanto, in forza dell’art. 7, n. 3, dell’allegato I dello Statuto della Corte di giustizia, la fase
scritta del procedimento dinanzi al Tribunale della funzione pubblica comprende, in linea di massima, un solo scambio di memorie,
salvo decisione contraria di questo Tribunale. Per giunta, in applicazione dell’art. 19, terzo comma, del detto statuto, applicabile
al procedimento dinanzi al Tribunale della funzione pubblica ai sensi dell’art. 7, n. 1, dell’allegato I dello stesso statuto,
il funzionario dev’essere rappresentato da un avvocato. Il ruolo essenziale di quest’ultimo, in quanto ausiliario della giustizia,
è appunto quello di basare le conclusioni del ricorso su argomenti di diritto sufficientemente comprensibili e coerenti, tenendo
appunto conto del fatto che la fase scritta del procedimento dinanzi al Tribunale della funzione pubblica comprende in linea
di principio un solo scambio di memorie.
Non può soddisfare le necessarie esigenze di chiarezza e di precisione un ricorso in cui i fatti sono esposti in modo confuso
e disordinato, senza che il lettore possa utilmente ricollegarli ad una conclusione del ricorso o ad uno dei motivi dedotti
a sostegno di quest’ultimo.
Allo stesso modo, è manifestamente irricevibile il ricorso di un funzionario che non identifica in maniera precisa le decisioni
impugnate e non soddisfa così i requisiti previsti all’art. 44, n. 1, lett. c), del regolamento di procedura del Tribunale
di primo grado.
(v. punti 25-28, 40, 45 e 50)
Riferimento:
Tribunale di primo grado: 24 marzo 1993, causa T‑72/92, Benzler/Commissione (Racc. pag. II‑347, punti 16, 18 e 19); 28 aprile
1993, causa T‑85/92, [OSCURATO:PERSONA]/Commissione (Racc. pag. II‑523, punto 20); 21 maggio 1999, causa T‑154/98, [OSCURATO:PERSONA] e a./Commissione
(Racc. pag. II‑1703, punto 42), e 15 giugno 1999, causa T‑277/97, [OSCURATO:PERSONA]/Corte dei conti (Racc. pag. II‑1825, punto
29)
3.
Costituiscono atti che arrecano pregiudizio, ai sensi dell’art. 90, n. 2, e dell’art. 91, n. 1, dello Statuto, solo i provvedimenti
che producono effetti giuridici vincolanti tali da incidere sugli interessi del ricorrente, modificandone, in maniera sensibile,
la situazione giuridica, e che fissano definitivamente la posizione dell’istituzione.
Ciò non avviene nel caso della nomina, in seno alla stessa istituzione, di un altro funzionario, qualora essa sia intervenuta
anteriormente all’entrata in servizio del ricorrente, né di una decisione recante composizione di comitati d’appello per un
periodo di valutazione, e neppure di una decisione di promuovere un terzo funzionario, se il ricorrente non può dimostrare
che ne sia derivata la decisione di non promuoverlo, oppure, quanto meno, che essa sia stata tale da nuocere, in qualunque
modo, alle sue prospettive di carriera.
(v. punti 35, 36, 44 e 47)
Riferimento:
Tribunale di primo grado: 25 ottobre 2005, causa T‑43/04, Fardoom e Reinard/Commissione (Racc. PI pagg. I‑A‑329 e II‑1465,
punto 26); 3 ottobre 2006, causa T‑171/05, [OSCURATO:PERSONA]/Corte dei conti (Racc. PI pagg. I‑A‑2‑195 e II‑A‑2‑999, punti 86 e 96)
Tribunale della funzione pubblica: 21 aprile 2008, causa F‑78/07, Boudova e a./Commissione (non ancora pubblicata nella Raccolta,
punto 31); 5 giugno 2008, causa F‑123/06, Timmer/Corte dei conti (non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 42)
4.
Non spetta all’autorità che ha il potere di nomina decidere la composizione del comitato del personale. Pertanto, anche se
ogni elettore possiede un interesse a vedere i rappresentanti della propria organizzazione eletti alle condizioni e sulla
base di un sistema elettorale conforme alle disposizioni statutarie cui è soggetta la procedura elettorale in materia, dev’essere
dichiarato manifestamente irricevibile, per mancanza di oggetto, il ricorso proposto contro una pretesa decisione della detta
autorità riguardante tale composizione.
(v. punto 43)
Riferimento:
Tribunale della funzione pubblica: 25 ottobre 2007, causa F‑71/05, Milella e Campanella/Commissione (non ancora pubblicata
nella Raccolta, punto 47 e giurisprudenza ivi citata)
5.
Per valutare i meriti da prendere in considerazione nell’ambito di una decisione di promozione ex art. 45 dello Statuto, l’autorità
che ha il potere di nomina dispone di un ampio potere discrezionale e il sindacato del giudice comunitario deve limitarsi
ad accertare se, tenuto conto dei criteri e dei mezzi che possono aver determinato il giudizio dell’amministrazione, quest’ultima
si sia mantenuta entro limiti non censurabili e non abbia fatto uso del proprio potere in modo manifestamente errato. Pertanto,
il giudice non può sostituire la sua valutazione delle qualificazioni e dei meriti dei candidati a quella dell’autorità che
ha il potere di nomina.
Tuttavia, il potere discrezionale così attribuito all’amministrazione è limitato dalla necessità di procedere allo scrutinio
per merito comparativo delle candidature con accuratezza e imparzialità, nell’interesse del servizio e conformemente al principio
di parità di trattamento. In pratica, tale scrutinio dev’essere condotto su base paritaria e sulla scorta di fonti di informazione
e di elementi informativi comparabili.
A tal fine, l’autorità che ha il potere di nomina dispone del potere statutario di procedere all’esame comparativo previsto
dall’art. 45 dello Statuto secondo la procedura o il metodo che essa ritenga più appropriato.
(v. punti 52-54)
Riferimento:
Corte: 1° luglio 1976, causa 62/75, [OSCURATO:PERSONA]/Commissione (Racc. pag. 1167, punto 17); 21 aprile 1983, causa 282/81, Ragusa/Commissione
(Racc. pag. 1245, punti 9 e 13)
Tribunale di primo grado: 30 novembre 1993, causa T‑76/92, Tsirimokos/Parlamento (Racc. pag. II‑1281, punto 21); 13 luglio
1995, causa T‑557/93, Rasmussen/Commissione (Racc. PI pagg. I‑A‑195 e II‑603, punto 20); 21 settembre 1999, causa T‑157/98,
Oliveira/Parlamento (Racc. pagg. I‑A‑163 e II‑851, punto 35); 3 ottobre 2000, causa T‑187/98, [OSCURATO:PERSONA]/Commissione
(Racc. PI pagg. I‑A‑195 e II‑885, punto 59); 19 marzo 2003, cause riunite da T‑188/01 a T‑190/01, Tsarnavas/Commissione (Racc. PI pagg. I‑A‑95
e II‑495, punto 97); 18 settembre 2003, causa T‑241/02, Callebaut/Commissione (Racc. PI pagg. I‑A‑215 e II‑1061, punto 22);
10 giugno 2004, causa T‑330/03, Liakoura/Consiglio (Racc. PI pagg. I‑A‑191 e II‑859, punto 45), e 28 settembre 2004, causa
T‑216/03, Tenreiro/Commissione (Racc. PI pagg. I‑A‑245 e II‑1087, punto 50)