CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 13473/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/05/2025 della CORTE APPELLO di SALERNO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA;letto il ricorso proposto nell'interesse [OSCURATO:PERSONA] di avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché, in termini generici e aspecifici, contesta la forza probatoria delle emergenze apprezzate a sostegno del giudizio di responsabilità, essenzialmente ricavate da alcune intercettazioni, lamentando apoditticamente il difetto della necessaria rigorosità di giudizio imposta dal materiale valorizzato al fine quando di contro la valutazione resa sul punto dai giudici del merito è coerente, lineare ai dati acquisiti , estranea a vizi logici rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile i P.Q.MDEPOS' #N C 14 2026 li Fumo 44$ 44i iO ,Virmwk