CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 6 maggio 2022
Cassazione n. 20686/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/10/2021 della CORTE APPELLO di TORINOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte trasmesse dal Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo la inammissibilità del ricorso; lette le conclusioni scritte trasmesse a mezzo p.e.c. dal difensore e procuratore speciale della costituita parte civile, che ha chiesto il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese sostenute nel grado, come da nota spese allegata alla memoria; lette le memorie di replica trasmesse a mezzo p.e.c. dal difensore del ricorrente, che ha insistito per l'accoglimento dei motivi di ricorso. Ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art 23. Comma 8 D.L. 137/2020. r [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Torino, ritenuto assorbito il delitto di falso contestato al capo B nel delitto di frode assicurativa sub A, riduceva la sanzione inflitta in primo grado e confermava nel resto le statuizioni della sentenza di primo grado. Avverso tale sentenza ricorre l'imputato, a mezzo del difensore di fiducia, deducendo a motivi della impugnazione gli argomenti di seguito sinteticamente esposti secondo quanto dispone l'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.: 1.1. violazione della legge penale (art. 606, comma 1, lett. b, cod. proc. pen.), in relazione alla ritenuta tempestività della querela sporta dalla persona offesa in data 6 maggio 2015, atteso che la Compagnia di assicurazioni poi costituitasi parte civile, sin dal 11 dicembre 2014 aveva ricevuto la richiesta di indennizzo ritenuta fraudolenta perché accompagnata da documentazione contraffatta; 1.2. inosservanza della legge processuale (art. 190, comma 3, 495, comma 4, cod. proc. pen.), atteso che il giudice di primo grado, riscontrata l'assenza dei testi del pubblico ministero, aveva all'udienza del 10 luglio 2018 revocato l'ordinanza ammissiva di quei testi, ritenendone superfluo l'esame, senza interpellare la difesa dell'imputato sul punto; 1.3. vizio esiziale di motivazione per la mera apparenza ed illogicità manifesta della stessa (art. 606, comma 1, lett. e, cod. proc. pen.), in ragione della assenza di sostanziale risposta alle argomentazioni poste dall'appellante con i motivi di gravame e la documentazione che li accompagnava, non potendo liquidarsi la consulenza svolta in favore dell'imputato come irrilevante giacché fondata su quanto al medico riferito dallo stesso imputato; 1.4. ancora vizi di motivazione per mera apparenza grafica,mancanza in ordine alla negazione, confermata in appello, delle circostanze attenuanti generiche, già richieste in primo grado, rigettate in quella sede e nuovamente richieste con i motivi di gravame. 2. Con le conclusioni scritte trasmesse a mezzo p.e.c. in data 6 maggio 2022 il difensore dei ricorrenti ribadiva, per ciascuno dei motivi proposti, le ragioni di censura, insistendo per l'annullamento della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile, caratterizzandosi i motivi per assoluta genericità ed aspecificità, in quanto meramente riproduttivi dei motivi di gravame spesi nel merito. 1.1. La Corte condivide il consolidato principio di diritto secondo il quale, a fronte della duplice condanna in primo ed in secondo grado (cd. doppia conforme), il vizio di travisamento della prova, desumibile dal testo del provvedimento impugnato o da altri atti del processo, purché / specificamente indicati dal ricorrente, non può essere coltivato nella sede di legittimità, se non nel caso in cui il giudice di appello, per rispondere alle critiche contenute nei motivi di gravame, abbia richiamato dati probatori non esaminati dal primo giudice ovvero quando entrambi i giudici del merito siano incorsi nel medesimo travisamento delle risultanze probatorie acquisite in forma di tale macroscopica o manifesta evidenza da imporre, in termini inequivocabili, il riscontro della non corrispondenza delle motivazioni di entrambe le sentenze di merito rispetto al compendio probatorio acquisito nel contraddittorio delle parti (Sez. 4, n. 44765 del 22/10/2013, Buonfine e altri, Rv. 256837; Sez. 4, n. 4060 del 12/12/2013 dep. 2014, Capuzzi, Rv. 258438; Sez. 2, n. 5336 del 09/01/2018, Rv. 272018). 1.2. D'altra parte, ai fini del controllo di legittimità sul vizio di motivazione, la struttura giustificativa della sentenza di appello si salda con quella di primo grado, per formare un unico complessivo corpo argomentativo, allorquando i giudici del gravame, esaminando le censure proposte dall'appellante con criteri omogenei a quelli del primo giudice ed operando frequenti riferimenti ai passaggi logico giuridici della prima sentenza, concordino nell'analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento della decisione (Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595). Siffatta integrazione tra le due motivazioni si verifica non solo allorché i giudici di secondo grado abbiano esaminato le censure proposte dall'appellante con criteri omogenei a quelli usati dal primo giudice e con frequenti riferimenti alle determinazioni ivi prese ed ai passaggi logico - giuridici della decisione, ma anche, e a maggior ragione, quando i motivi di appello non abbiano riguardato elementi nuovi, ma si siano limitati a prospettare circostanze già esaminate ed ampiamente chiarite nella decisione di primo grado (da ultimo, Sez. 4, n. 56311-18, del 28/11/2018; Sez. 2, 55955-18, del 10/9/2018; Sez. 3, n. 13926 del 01/12/2011, dep. 12/04/2012, Rv. 252615). 1.3. Tanto chiarito quanto all'ambito del sindacato di legittimità sulla motivazione della sentenza d'appello in caso di doppia pronuncia di colpevolezza, va rilevato come le deduzioni difensive siano volte (primo motivo) a reiterare censure alla valutazione di merito (argomentata con logica coerenza, in aderenza alle acquisizioni probatorie) circa il momento in cui la Compagnia di Assicurazioni ebbe la certezza della natura fraudolenta della domanda di indennizzo e della natura contraffatta della documentazione di accompagnamento ad essa. Tale definitiva contezza la Compagnia guadagnò solo dopo le investigazioni svolte, che svelarono la natura contraffatta del referto medico attestante le lesioni subite dall'imputato, il che avvenne (relazione ispettiva del 11 marzo 2015) alcuni mesi dopo la denuncia del sinistro, sì da rendere tempestiva la querela sporta il 6 maggio successivo. [OSCURATO:PERSONA] intende sul punto offrire continuità a quell'orientamento giurisprudenziale (Sez. 6, n. 24380, del 12/3/2015, Rv. 264165), assolutamente condiviso, che stima tempestiva la proposizione della querela allorquando il fatto si manifesti al deceptus in tutti i suoi certi elementi costitutivi, dovendo la decadenza ex art. 124 cod. pen. essere accertata secondo criteri rigorosi e non sulla base di supposizioni prive di adeguato supporto probatorio (in tema anche Sez. 5, n. 46485, del 20/6/2014, Rv. 261018; Sez. 2, n. 37584, del 5/7/2019, Rv. 277081). 1.4. Il secondo motivo partecipa della medesima manifesta infondatezza del primo, atteso che sia il giudice di primo grado, che quello di appello, hanno esplicitamente argomentato circa l'insussistenza del diritto della difesa, che non si opponga in udienza (ove pure era presente, come risulta dal verbale del 10 luglio 2018, così come dallo stesso verbale non risulta alcuna opposizione della parte presente) alla revoca della ammissione del teste (di sola accusa) non citato dalla parte pubblica, a censurare con i motivi di gravame la sentenza impugnata per il vizio processuale dedotto (Sez. 5, n. 8422, del 14/1/2020, Rv. 278794; Sez. 3, n. 13095, del 17/1/2017, Rv. 269331; Sez. 2, n. 9056, del 21/1/2009, Rv. 243306). Alla mancata opposizione della parte presente in udienza consegue la decadenza dalla facoltà di eccepire il vizio solo successivamente dedotto. 1.5. Con il terzo motivo il ricorrente indugia invece nel sollecitare una diversa valutazione delle emergenze processuali (in particolare, della dimostrazione del danno sofferto per effetto del sinistro), operazione che, a fronte del preciso ancoraggio alle emergenze processuali e del rigore logico giuridico che connota le scansioni dell'iter argomentativo delle decisioni impugnate, non può trovare spazio in sede di legittimità. Del resto, la Corte ha specificamente argomentato sul punto, affermando che la acclarata contraffazione della documentazione sanitaria che accompagnava la richiesta di indennizzo è assolutamente dirimente circa la consumazione del metodo fraudolento. La valutazione delle emergenze probatorie, congruamente e logicamente motivata dal giudice del merito, non può comunque formare oggetto di censura nella sede di legittimità (giur. cit. sub 1.2.). 1.6. Del pari, da ultimo, deve ritenersi per la argomentata negazione delle circostanze attenuanti generiche, che il primo giudice aveva rifiutato valorizzando i precedenti penali dell'imputato e l'assenza di un qualsivoglia elemento positivamente apprezzabile in tal senso. I motivi di gravame spesi sul punto erano quanto mai generici e non indicavano alcun elemento positivamente apprezzabile ai fini del riconoscimento delle circostanze innominate. La Corte ha pertanto rigettato il motivo di gravame correttamente ritenendo assente qualsivoglia elemento degno di positivo apprezzamento. 2. Ai sensi dell'articolo 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi, per quanto sopra argomentato, profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento a favore della Cassa delle ammende di una somma che, alla luce di quanto affermato dalla Corte costituzionale, nella sentenza n. 186 del 2000, sussistendo profili di colpa, si stima equo determinare in euro tremila. Le spese di rappresentanza e difesa sostenute dalla parte civile nel presente grado del giudizio vanno liquidate come da dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende nonché alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., che liquida in complessivi euro 3.510,00, oltre accessori di legge. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 13 ma