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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 19 marzo 2025

Cassazione n. 16233/2025

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( LIBANO) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/10/2024 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; n. 42988/24 Ibrahimi OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all' art.368 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso, nonché la memoria e le conclusioni della parte civile [OSCURATO:PERSONA] in data 19 marzo 2025 ; Ritenuto che il motivo dedotto nel ricorso, con cui si censura la violazione di legge in relazione alla configurabilità dell'elemento soggettivo del reato, non è consentito in sede di legittimità, dal momento che tende ad una rivalutazione delle fonti probatorie avulsa dall'individuazione di specifici travisamenti, non confrontandosi con la puntuale e logica motivazione del giudice di merito in ordine alla consapevolezza della ricorrente della falsità di quanto denunciato (cfr. sent. appello, pag. 5); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; Ritenuto che non può accogliersi la richiesta di liquidazione delle spese avanzata dal difensore della parte civile, poiché essa è dovuta purché questa abbia effettivamente esplicato, nei modi e nei limiti consentiti, un'attività diretta a contrastare la avversa pretesa a tutela dei propri interessi di natura civile risarcitoria, connotazione questa non attribuibile a memoria depositata nell'ambito della già rilevata procedura di inammissibilità del ricorso (Sez. 7, ord. n. 44280 del 13/09/2016, C., Rv. 268139).

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( LIBANO) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/10/2024 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; n. 42988/24 Ibrahimi OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all' art.368 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso, nonché la memoria e le conclusioni della parte civile [OSCURATO:PERSONA] in data 19 marzo 2025 ; Ritenuto che il motivo dedotto nel ricorso, con cui si censura la violazione di legge in relazione alla configurabilità dell'elemento soggettivo del reato, non è consentito in sede di legittimità, dal momento che tende ad una rivalutazione delle fonti probatorie avulsa dall'individuazione di specifici travisamenti, non confrontandosi con la puntuale e logica motivazione del giudice di merito in ordine alla consapevolezza della ricorrente della falsità di quanto denunciato (cfr. sent. appello, pag. 5); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; Ritenuto che non può accogliersi la richiesta di liquidazione delle spese avanzata dal difensore della parte civile, poiché essa è dovuta purché questa abbia effettivamente esplicato, nei modi e nei limiti consentiti, un'attività diretta a contrastare la avversa pretesa a tutela dei propri interessi di natura civile risarcitoria, connotazione questa non attribuibile a memoria depositata nell'ambito della già rilevata procedura di inammissibilità del ricorso (Sez. 7, ord. n. 44280 del 13/09/2016, C., Rv. 268139). P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il