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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 28999/2022

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LO-L. 29tt ORDINANZA sul ricorso 12794-2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), rappresentato e difeso, in virtù di procura speciale a margine del presente atto, dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), con domicilio eletto presso lo studio dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 241; - ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), con domicilio eletto presso lo studio dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], in Roma, Largo di [OSCURATO:PERSONA] n. 11; -controricorrente- avverso la sentenza della Corte d'Appello di Bari n. 1093/2016, depositata in data 24 novembre 2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20 maggio 2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. Nel 1998 [OSCURATO:PERSONA] ha convenuto in giudizio l'[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]., deducendo di avere prestato a partire dal 1984 attività professionale in favore dell'Istituto convenuto, consistente nella stima del valore di immobili in relazione a pratiche di mutuo, che dal 1996 non aveva più avuto incarichi, senza che alcuna revoca gli fosse stata comunicata, cessazione della collaborazione che gli aveva causato notevole pregiudizio, in quanto "l'essersi tenuto a disposizione dell'Istituto gli aveva precluso la possibilità di accettare altri incarichi o addirittura di dichiararsi a disposizione del pubblico".

L'attore ha quindi chiesto di accertare l' "inadempienza contrattuale" del convenuto e di condannarlo al risarcimento dei danni subiti, quantificati in lire 120 milioni, oltre la somma di lire 5.135.373, per le prestazioni professionali non pagate, oltre a lire 73.397.200 a titolo di rimborso delle spese di locomozione e agli interessi, previa compensazione con il credito vantato dall'Istituto quale saldo passivo del conto corrente.

L'istituto, costituendosi, ha contestato il fondamento della domanda di inadempimento contrattuale, deducendo di avere conferito all'attore di volta in volta singoli incarichi, ha eccepito la prescrizione in ordine alle richieste di interessi ed ha sostenuto che le spese di locomozione non erano dovute; in via riconvenzionale ha chiesto di condannare Prencipe a pagare lire 73.034.349 quale saldo passivo del conto corrente ad egli intestato.

Il Tribunale di Foggia, con sentenza parziale n. 2536/2003, ha escluso l'inadempimento contrattuale, ritenendo "arduo poter configurare l'esistenza di una pattuizione contrattuale con cui le parti avessero concordato un impegno a tempo indeterminato del professionista per una serie indefinita di prestazioni" e che in ogni caso la pretesa risarcitoria era completamente sfornita di prova; ha rigettato la pretesa relativa alle spese di locomozione; ha ritenuto fondata la richiesta relativa i pagamenti non corrisposti, dichiarando l'Istituto debitore di euro 2.652 oltre interessi; quanto agli interessi per il ritardo nella liquidazione dei compensi, ha ritenuto che fossero dovuti solo a partire dal 1993 e che per la determinazione dei medesimi fossero necessari approfondimenti istruttori, rimettendo così la causa sul ruolo.

2. La sentenza è stata appellata da Prencipe.

L'impugnazione è stata dichiarata inammissibile perché tardiva dalla Corte d'appello di Bari, con sentenza che è stata cassata con rinvio da questa Corte (Cass. 5433/2011), che ha invece ritenuto tempestiva l'impugnazione.

3. La causa è stata riassunta da Prencipe.

Con sentenza 24 novembre 2016, n. 1093, la Corte d'appello di Bari, decidendo sull'appello, ha ritenuto che non vi fossero ragioni per accogliere la domanda risarcitoria da egli proposta.

4. [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza del giudice di rinvio.

Resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. (già [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA].).

Memoria è stata presentata sia dalla controricorrente che dal ricorrente. [OSCURATO:PERSONA]

I. Il ricorso è articolato in tre motivi.

1. I primi due motivi sono tra loro strettamente connessi. a) Il primo motivo denuncia "violazione dell'art. 10 c.p.c. e inosservanza del principio che la competenza si determina dalla domanda, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 2 c.p.c.": la Corte d'appello, pur non chiamata a pronunciarsi sulla competenza, ha escluso la possibilità che l'attività professionale svolta dal ricorrente per conto dell'Istituto fosse riconducibile alla parasubordinazione per il solo fatto che la causa avrebbe dovuto essere incardinata davanti al giudice del lavoro. b) Il secondo motivo lamenta "violazione della legge n. 604/1966 e dell'art. 18 della legge n. 300/1970, in relazione agli artt. 2119 c.c. e 409, n. 3 c.p.c. e inosservanza del principio del licenziamento per giusta causa da parte del datore di lavoro; omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti": è "sfuggito" alla Corte d'appello che il lavoro di collaborazione continuata e coordinata è equiparato al lavoro a tempo indeterminato, come specificamente previsto dall'art. 409, n. 3 c.p.c., così che il recesso ad nutum non è "assolutamente possibile", essendo previsto il diritto di recesso solo quando vi sia una causa che non consenta la prosecuzione del rapporto; la Corte d'appello, poi, avrebbe dovuto stabilire se l'attività svolta dal ricorrente (80-90 pratiche all'anno) avesse determinato la configurabilità di un rapporto di parasubordinazione.

I motivi non possono essere accolti.

Quanto al primo motivo (e va precisato che l'attribuzione della causa al giudice del lavoro all'interno del medesimo tribunale è questione di distribuzione degli affari civili all'interno dello stesso ufficio giudiziario e non di competenza, cfr. per tutte Cass.6179/2019), la Corte d'appello non ha basato la propria decisione sulla circostanza della proposizione della causa con il rito ordinario invece che con il rito del lavoro, ma piuttosto sulla prospettazione della domanda da parte dell'attore, rispetto alla quale si è limitata ad osservare che, d'altro canto, il ricorrente aveva instaurato il processo secondo il rito ordinario.

È infatti Prencipe, nella sua domanda introduttiva del processo, ad avere chiesto la condanna dell'Istituto bancario al risarcimento del danno, facendo valere l'attribuzione di plurimi incarichi, allegando quale fatto costitutivo della propria domanda la continuità dei medesimi, senza però nulla dedurre quanto al requisito del coordinamento dell'attività con le finalità del committente, presupposto qualificante della parasubordinazione, che comporta, pur sempre, l'inserimento del lavoratore nell'organizzazione aziendale e un certo grado d'ingerenza del committente nelle modalità, anche spazio- temporali, di esecuzione della prestazione (cfr., ex multis, Cass. 29437/2017).

In mancanza della stessa allegazione dei fatti attinenti al coordinamento dell'attività svolta dal ricorrente con quella dell'Istituto e all'ingerenza di quest'ultimo nello svolgimento dell'attività del primo (v. al riguardo le pagg. 3 e 7 del ricorso), correttamente il giudice di merito ha escluso la ricorrenza, nel caso di specie, di un rapporto di parasubordinazione tra il ricorrente e l'Istituto, negazione che comporta l'assorbimento del profilo relativo all'invocata impossibilità di recesso ad nutum.

2. Il terzo motivo contesta "violazione dell'art. 112 c.p.c. e inosservanza del principio della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.": nell'atto introduttivo del processo il ricorrente aveva, tra l'altro, chiesto il pagamento degli interessi per i ritardi con cui erano avvenuti i pagamenti da parte dell'Istituto convenuto e il rimborso delle sue spese di locomozione per le trasferte dal luogo di residenza alla sede della banca; rigettata dal giudice di primo grado la domanda relativa al rimborso delle spese (perché il tariffario del convenuto prevedeva unicamente il rimborso delle spese di trasferta per i sopralluoghi) e rigettata parzialmente quella relativa al pagamento degli interessi (prescritti quelli fino all'anno 1990, i restanti erano dovuti solo dal maggio 1993, data della messa in mora), il ricorrente aveva censurato in appello la decisione chiedendo che fossero "riconosciuti entrambi tali accessori del credito principale", concludendo quindi per la condanna dell'appellato "al pagamento delle spese di locomozione così come richieste in primo grado" e "al pagamento degli interessi nella stessa misura praticata dall'Istituto"; riassumendo il processo davanti alla Corte d'appello, dopo l'annullamento della sentenza d'appello da parte della Corte di cassazione, il ricorrente ha ribadito tali conclusioni; il giudice di rinvio si è invece limitato ad affrontare la questione della responsabilità risarcitoria dell'Istituto, del tutto pretermettendo di pronunciare in ordine alla richiesta di rimborso delle spese e di pagamento degli interessi su tutte le prestazioni effettuate dal ricorrente.

Il motivo non può essere accolto.

Il riconoscimento del pagamento degli interessi su tutte le prestazioni effettuate dal ricorrente presuppone infatti - come deduce il medesimo ricorrente (v. le pagg. 9 e 23 del ricorso) - che tra il ricorrente e l'Istituto intercorresse un rapporto di parasubordinazione, il che, per le ragioni supra viste, è da escludersi, con la conseguenza dell'assorbimento della questione, dallo stesso ricorrente definita accessoria, del pagamento degli interessi per le prestazioni effettuate prima del maggio del 1993.

Assorbimento che vale anche per la questione del rimborso delle spese di locomozione dal luogo di residenza alla sede dell'Istituto, in quanto - in assenza di un rapporto di parasubordinazione - il rimborso di tali spese poteva essere riconosciuto a fronte di una specifica pattuizione tra le parti per i singoli incarichi, pattuizione che il ricorrente non deduce e non prova esserci stata.

II. Il ricorso va pertanto rigettato.

Le spese, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1 -quater del d.P.R. n. 115/ 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 -bis dello stesso art. 13, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio a favore della controricorrente che liquida in euro 5.700 di cui euro 200 per esborsi, oltre spese generali (15%) e accessori di legge.

Sussistono, ex art. 13, comma 1 -quater del d.P.R. n. 115/2002, i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a nor

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
LO-L. 29tt ORDINANZA sul ricorso 12794-2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), rappresentato e difeso, in virtù di procura speciale a margine del presente atto, dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), con domicilio eletto presso lo studio dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 241; - ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), con domicilio eletto presso lo studio dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], in Roma, Largo di [OSCURATO:PERSONA] n. 11; -controricorrente- avverso la sentenza della Corte d'Appello di Bari n. 1093/2016, depositata in data 24 novembre 2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20 maggio 2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Nel 1998 [OSCURATO:PERSONA] ha convenuto in giudizio l'[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]., deducendo di avere prestato a partire dal 1984 attività professionale in favore dell'Istituto convenuto, consistente nella stima del valore di immobili in relazione a pratiche di mutuo, che dal 1996 non aveva più avuto incarichi, senza che alcuna revoca gli fosse stata comunicata, cessazione della collaborazione che gli aveva causato notevole pregiudizio, in quanto "l'essersi tenuto a disposizione dell'Istituto gli aveva precluso la possibilità di accettare altri incarichi o addirittura di dichiararsi a disposizione del pubblico". L'attore ha quindi chiesto di accertare l' "inadempienza contrattuale" del convenuto e di condannarlo al risarcimento dei danni subiti, quantificati in lire 120 milioni, oltre la somma di lire 5.135.373, per le prestazioni professionali non pagate, oltre a lire 73.397.200 a titolo di rimborso delle spese di locomozione e agli interessi, previa compensazione con il credito vantato dall'Istituto quale saldo passivo del conto corrente. L'istituto, costituendosi, ha contestato il fondamento della domanda di inadempimento contrattuale, deducendo di avere conferito all'attore di volta in volta singoli incarichi, ha eccepito la prescrizione in ordine alle richieste di interessi ed ha sostenuto che le spese di locomozione non erano dovute; in via riconvenzionale ha chiesto di condannare Prencipe a pagare lire 73.034.349 quale saldo passivo del conto corrente ad egli intestato. Il Tribunale di Foggia, con sentenza parziale n. 2536/2003, ha escluso l'inadempimento contrattuale, ritenendo "arduo poter configurare l'esistenza di una pattuizione contrattuale con cui le parti avessero concordato un impegno a tempo indeterminato del professionista per una serie indefinita di prestazioni" e che in ogni caso la pretesa risarcitoria era completamente sfornita di prova; ha rigettato la pretesa relativa alle spese di locomozione; ha ritenuto fondata la richiesta relativa i pagamenti non corrisposti, dichiarando l'Istituto debitore di euro 2.652 oltre interessi; quanto agli interessi per il ritardo nella liquidazione dei compensi, ha ritenuto che fossero dovuti solo a partire dal 1993 e che per la determinazione dei medesimi fossero necessari approfondimenti istruttori, rimettendo così la causa sul ruolo. 2. La sentenza è stata appellata da Prencipe. L'impugnazione è stata dichiarata inammissibile perché tardiva dalla Corte d'appello di Bari, con sentenza che è stata cassata con rinvio da questa Corte (Cass. 5433/2011), che ha invece ritenuto tempestiva l'impugnazione. 3. La causa è stata riassunta da Prencipe. Con sentenza 24 novembre 2016, n. 1093, la Corte d'appello di Bari, decidendo sull'appello, ha ritenuto che non vi fossero ragioni per accogliere la domanda risarcitoria da egli proposta. 4. [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza del giudice di rinvio. Resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. (già [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA].). Memoria è stata presentata sia dalla controricorrente che dal ricorrente. [OSCURATO:PERSONA] I. Il ricorso è articolato in tre motivi. 1. I primi due motivi sono tra loro strettamente connessi. a) Il primo motivo denuncia "violazione dell'art. 10 c.p.c. e inosservanza del principio che la competenza si determina dalla domanda, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 2 c.p.c.": la Corte d'appello, pur non chiamata a pronunciarsi sulla competenza, ha escluso la possibilità che l'attività professionale svolta dal ricorrente per conto dell'Istituto fosse riconducibile alla parasubordinazione per il solo fatto che la causa avrebbe dovuto essere incardinata davanti al giudice del lavoro. b) Il secondo motivo lamenta "violazione della legge n. 604/1966 e dell'art. 18 della legge n. 300/1970, in relazione agli artt. 2119 c.c. e 409, n. 3 c.p.c. e inosservanza del principio del licenziamento per giusta causa da parte del datore di lavoro; omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti": è "sfuggito" alla Corte d'appello che il lavoro di collaborazione continuata e coordinata è equiparato al lavoro a tempo indeterminato, come specificamente previsto dall'art. 409, n. 3 c.p.c., così che il recesso ad nutum non è "assolutamente possibile", essendo previsto il diritto di recesso solo quando vi sia una causa che non consenta la prosecuzione del rapporto; la Corte d'appello, poi, avrebbe dovuto stabilire se l'attività svolta dal ricorrente (80-90 pratiche all'anno) avesse determinato la configurabilità di un rapporto di parasubordinazione. I motivi non possono essere accolti. Quanto al primo motivo (e va precisato che l'attribuzione della causa al giudice del lavoro all'interno del medesimo tribunale è questione di distribuzione degli affari civili all'interno dello stesso ufficio giudiziario e non di competenza, cfr. per tutte Cass.6179/2019), la Corte d'appello non ha basato la propria decisione sulla circostanza della proposizione della causa con il rito ordinario invece che con il rito del lavoro, ma piuttosto sulla prospettazione della domanda da parte dell'attore, rispetto alla quale si è limitata ad osservare che, d'altro canto, il ricorrente aveva instaurato il processo secondo il rito ordinario. È infatti Prencipe, nella sua domanda introduttiva del processo, ad avere chiesto la condanna dell'Istituto bancario al risarcimento del danno, facendo valere l'attribuzione di plurimi incarichi, allegando quale fatto costitutivo della propria domanda la continuità dei medesimi, senza però nulla dedurre quanto al requisito del coordinamento dell'attività con le finalità del committente, presupposto qualificante della parasubordinazione, che comporta, pur sempre, l'inserimento del lavoratore nell'organizzazione aziendale e un certo grado d'ingerenza del committente nelle modalità, anche spazio- temporali, di esecuzione della prestazione (cfr., ex multis, Cass. 29437/2017). In mancanza della stessa allegazione dei fatti attinenti al coordinamento dell'attività svolta dal ricorrente con quella dell'Istituto e all'ingerenza di quest'ultimo nello svolgimento dell'attività del primo (v. al riguardo le pagg. 3 e 7 del ricorso), correttamente il giudice di merito ha escluso la ricorrenza, nel caso di specie, di un rapporto di parasubordinazione tra il ricorrente e l'Istituto, negazione che comporta l'assorbimento del profilo relativo all'invocata impossibilità di recesso ad nutum. 2. Il terzo motivo contesta "violazione dell'art. 112 c.p.c. e inosservanza del principio della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.": nell'atto introduttivo del processo il ricorrente aveva, tra l'altro, chiesto il pagamento degli interessi per i ritardi con cui erano avvenuti i pagamenti da parte dell'Istituto convenuto e il rimborso delle sue spese di locomozione per le trasferte dal luogo di residenza alla sede della banca; rigettata dal giudice di primo grado la domanda relativa al rimborso delle spese (perché il tariffario del convenuto prevedeva unicamente il rimborso delle spese di trasferta per i sopralluoghi) e rigettata parzialmente quella relativa al pagamento degli interessi (prescritti quelli fino all'anno 1990, i restanti erano dovuti solo dal maggio 1993, data della messa in mora), il ricorrente aveva censurato in appello la decisione chiedendo che fossero "riconosciuti entrambi tali accessori del credito principale", concludendo quindi per la condanna dell'appellato "al pagamento delle spese di locomozione così come richieste in primo grado" e "al pagamento degli interessi nella stessa misura praticata dall'Istituto"; riassumendo il processo davanti alla Corte d'appello, dopo l'annullamento della sentenza d'appello da parte della Corte di cassazione, il ricorrente ha ribadito tali conclusioni; il giudice di rinvio si è invece limitato ad affrontare la questione della responsabilità risarcitoria dell'Istituto, del tutto pretermettendo di pronunciare in ordine alla richiesta di rimborso delle spese e di pagamento degli interessi su tutte le prestazioni effettuate dal ricorrente. Il motivo non può essere accolto. Il riconoscimento del pagamento degli interessi su tutte le prestazioni effettuate dal ricorrente presuppone infatti - come deduce il medesimo ricorrente (v. le pagg. 9 e 23 del ricorso) - che tra il ricorrente e l'Istituto intercorresse un rapporto di parasubordinazione, il che, per le ragioni supra viste, è da escludersi, con la conseguenza dell'assorbimento della questione, dallo stesso ricorrente definita accessoria, del pagamento degli interessi per le prestazioni effettuate prima del maggio del 1993. Assorbimento che vale anche per la questione del rimborso delle spese di locomozione dal luogo di residenza alla sede dell'Istituto, in quanto - in assenza di un rapporto di parasubordinazione - il rimborso di tali spese poteva essere riconosciuto a fronte di una specifica pattuizione tra le parti per i singoli incarichi, pattuizione che il ricorrente non deduce e non prova esserci stata. II. Il ricorso va pertanto rigettato. Le spese, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 -quater del d.P.R. n. 115/ 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 -bis dello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio a favore della controricorrente che liquida in euro 5.700 di cui euro 200 per esborsi, oltre spese generali (15%) e accessori di legge. Sussistono, ex art. 13, comma 1 -quater del d.P.R. n. 115/2002, i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a nor
Sentenza Cassazione n. 28999/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris