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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 27 ottobre 2023

Cassazione n. 46578/2023

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] 05VK2W8 [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/02/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; a OSSERVA letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe indicata; ritenuto che l'unico motivo di ricorso - con il quale si deduce la destinazione dello stupefacente ad uso esclusivamente personale - è generico, in quanto non si confronta con la motivazione resa sul punto dalla Corte di appello, secondo cui la versione resa dall'imputato è del tutto implausibile e, soprattutto, risulta incompatibile con quanto riferito dalla polizia giudiziaria (secondo cui l'imputato, presente in una nota piazza di spaccio in posizione "di attesa", faceva cadere per terra un involucro contenente droga nel momento in cui si avvedeva di essere stato attenzionato); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 27 ottobre 2023 Il Consigliere estensore La Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] 05VK2W8 [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/02/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; a OSSERVA letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe indicata; ritenuto che l'unico motivo di ricorso - con il quale si deduce la destinazione dello stupefacente ad uso esclusivamente personale - è generico, in quanto non si confronta con la motivazione resa sul punto dalla Corte di appello, secondo cui la versione resa dall'imputato è del tutto implausibile e, soprattutto, risulta incompatibile con quanto riferito dalla polizia giudiziaria (secondo cui l'imputato, presente in una nota piazza di spaccio in posizione "di attesa", faceva cadere per terra un involucro contenente droga nel momento in cui si avvedeva di essere stato attenzionato); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 27 ottobre 2023 Il Consigliere estensore La Presidente
Sentenza Cassazione n. 46578/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris