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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 30 aprile 2026

Cassazione n. 12097/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

,rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocatoConcetta Trovato unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA] il decreto del Tribunale di Ferrara n. 2637/2022 depositato il13/05/2024.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/04/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA]Aquino.1. [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. ha proposto opposizione allo stato passivo delNumero registro generale 14674/2024Numero sezionale 1702/2026Numero di raccolta generale 12097/2026Data pubblicazione 30/04/2026privilegio ipotecario sul credito di € 192.013,65, pari al saldo del conto n.O4E9894801812, derivante da contratto di mutuo in data 7 dicembre2011, cui aveva fatto seguito un successivo «contratto di modifica dellecondizioni di rimborso» del 2 dicembre 2021, per il quale il giudicedelegato aveva ritenuto che il mutuatario non presentasse adeguatecondizioni di affidabilità ai fini del rimborso del finanziamento.2.

Il creditore ha osservato che il credito trae origine da un originariocontratto di apertura di credito ipotecaria quinquennale, dell’importo di €400.000,00, il cui utilizzo è affluito sul conto corrente n.

O4F0894801810,successivamente prorogato il 5 dicembre 2016 e poi modificato neldicembre 2021 con restituzione rateale in sette anni dell’importo residuotrasferito sul c/c n.

O4E9894801812.3.

Il Tribunale di Ferrara, previa ammissione di CTU, ha rigettatol’opposizione.

Ha ritenuto il Tribunale che il contratto di finanziamentodeve ritenersi nullo in quanto in contrasto con l’obbligo del debitore dichiedere senza indugio il fallimento, sanzionato penalmente ex art. 217,primo comma, n. 4, l. fall., cui concorre il finanziatore e per il quale èesclusa anche la ripetizione a termini dell’art. 2035 cod. civ. trattandosi diprestazione contraria al buon costume.

Nella specie, il Tribunale haritenuto – sulla base della CTU – che la banca fosse a conoscenza dellostato di insolvenza del mutuatario sin dalla stipula dell’originario contrattodi apertura di credito del dicembre 2011.

Ha, quindi, ritenuto gravementecolposa la condotta della banca che, anziché recedere dal contratto, haprorogato l’apertura di credito, con conseguente nullità del contratto percontrarietà alla norma imperativa di cui all’art. 217, primo comma, n. 4, l.fall.4.

Sotto questo profilo, il Tribunale ha escluso che la concessioneabusiva del credito si configuri solo in presenza di «cospicui e prolungatisconfinamenti» tollerati dalla banca.n. 14674/2024 R.G.Numero registro generale 14674/2024Numero sezionale 1702/2026Numero di raccolta generale 12097/2026Data pubblicazione 30/04/20265.

Propone ricorso per cassazione il creditore, affidato a un unicomotivo, cui resiste il Fallimento con controricorso, ulteriormente illustratoda memoria.

E’ stata depositata in data 17 febbraio 2025 proposta didefinizione accelerata, in relazione alla quale il ricorrente ha chiesto ladecisione.

Il ricorrente ha depositato memoria.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con l’unico motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma,n. 5, cod. proc. civ., omesso esame di fatto decisivo per il giudizio,consistente nella assenza di rilevanti scoperti o sconfinamenti per periodimedio-lunghi nell’intero arco di durata del rapporto, il che risulterebbedecisivo al fine di ritenere regolare l’impiego della apertura di credito,come confermato dalla CTU, in quanto tale circostanza escluderebbel’abusiva concessione di credito.

Deduce il ricorrente che la banca sisarebbe limitata a mantenere le linee di credito in essere senza erogarenuovi finanziamenti.

L’assenza di scoperti per periodi rilevanti e di uncostante massimo utilizzo delle linee di credito sarebbe, pertanto,circostanza decisiva ai fini di escludere una anomala concessione dicredito.2.

La proposta di definizione accelerata ha ritenuto inammissibile ilricorso, in quanto inteso a rivalutare l’esame degli elementi di prova,consistenti nella CTU disposta in corso di causa e nella documentazioneprodotta, in base alla quale il giudice dell’opposizione ha ritenuto chel’apertura di credito del 7 dicembre 2011 e la successiva proroga sino al 7dicembre 2016 «hanno consentito la sopravvivenza della Phonix Italia, purin presenza di indici riconoscibili dell’insolvenza della società, contribuendoad aggravarne sensibilmente il dissesto e ritardarne il fallimento e devonopertanto ritenersi nulli per contrarietà a norme imperative, ai sensidell’art. 1418, co. 1, c.c.».3.

Questa Corte condivide la proposta di definizione accelerata.

Siosserva che il ricorso non ha censurato la ratio decidendi del decreton. 14674/2024 R.G.Numero registro generale 14674/2024Numero sezionale 1702/2026Numero di raccolta generale 12097/2026Data pubblicazione 30/04/2026impugnato, incentrato sulla nullità di un contratto di finanziamentoconcesso in costanza delle condizioni in base alle quali il debitore «haaggravato il proprio dissesto, astenendosi dal richiedere la dichiarazionedel proprio fallimento o con altra grave colpa», condotta delittuosa p. e p.dall’art. 217, primo comma, n. 4, l.fall., per la quale la decisioneimpugnata ha ritenuto responsabile per concorso il mutuante, conconseguente nullità per violazione di norma imperativa ex art. 1418,primo comma, cod. civ.

La decisione di dichiarare nullo il finanziamento èstata fondata sulla consapevolezza nel finanziatore che il finanziato nonsarebbe stato in grado di rimborsare il finanziamento, quanto meno dalmomento della proroga dell’apertura di credito del 2016 se non sin dalmomento dell’originaria apertura di credito («ritenuto dunque che siaprovato che fin dal 7 dicembre 2011 sussistevano chiari sintomi dello statodi insolvenza della società poi fallita e che tali sintomi, la cui esistenza nonpoteva essere disconosciuta da un operatore qualificato come la banca,erano ancor più marcati ed evidenti alla data del 5 dicembre 2016»).L’omessa censura di questa statuizione del decreto impugnato incidenegativamente sulla decisività del fatto dedotto dal ricorrente, conconseguente inammissibilità del ricorso.4.

Con la memoria il ricorrente introduce nuovi temi di indaginebanca dotata di attitudine predatoria, che sono – tuttavia – inammissibiliin quanto estranei al perimetro del ricorso.5.

In ogni caso, come osserva il controricorrente, il ricorso mira a unadiversa ricostruzione dei fatti, che ha portato il decreto impugnato aritenere integrata la condotta della banca (bancarotta semplice perritardata dichiarazione di fallimento) in concorso con l’amministratore dellasocietà, per avere mantenuto l’utilizzo «costantemente stabilizzato sullimite dell’importo pattuito, come avvenuto per tutto il periodo da partedella Phonix Italia durante il rapporto con la [OSCURATO:PERSONA]», in costanza din. 14674/2024 R.G.Numero registro generale 14674/2024Numero sezionale 1702/2026Numero di raccolta generale 12097/2026Data pubblicazione 30/04/2026sconfinamenti significativi rispetto all’importo accordato («inconsiderazione del fatto, accertato dal c.t.u., che con riferimento alperiodo dal dicembre 2013 al dicembre 2016, si è registrata “unasituazione di sconfinamento significativa rispetto all'affidatocomplessivo”»), nonché in un contesto in cui gli altri istituti di creditoavevano già interrotto le linee di credito («con evidenza di passaggi asofferenza con tutti gli altri istituti bancari già a partire dal 30 giugno2014»), ovvero erano passati a rientro («quanto all'affidato complessivo,dall’esame delle risultanze della [OSCURATO:PERSONA] risultava una primaconsistente riduzione a partire dal dicembre 2011 (riduzione di circa euro1,5 milioni rispetto al dicembre 2010), proseguita poi fino al dicembre2014 per l'intero sistema bancario, con la sola eccezione della [OSCURATO:PERSONA], da quel momento, è risultata essere l'unico istituto a mantenerel'affidamento accordato» (decr. imp.).

In un contesto indiziario siffatto,articolato sotto diversi elementi in fatto, il fatto storico dedotto dalricorrente perde (anche sotto tale profilo) di decisività.6.

Il ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile in conformità allaproposta di definizione accelerata, con condanna alle spese liquidate comeda dispositivo e raddoppio del contributo unificato.

La condanna allesomme di cui al terzo comma dell’art. 96 cod. proc. civ. consegue allaconferma della proposta di definizione accelerata, quantificata in viaequitativa in relazione alla liquidazione delle spese legali (Cass., Sez.

U.,28 novembre 2022, n. 32001; Cass., n. 34693/2022), come dadispositivo, così come viene equitativamente determinata la somma didanaro di cui al quarto comma del medesimo articolo, anch’essa come dadispositivo.

P.Q.MLa Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna il ricorrente alpagamento delle spese processuali in favore del controricorrente, cheliquida in complessivi € 8.000,00, oltre € 200,00 per esborsi, 15% pern. 14674/2024 R.G.Numero registro generale 14674/2024Numero sezionale 1702/2026Numero di raccolta generale 12097/2026Data pubblicazione 30/04/2026rimborso forfetario e accessori di legge; condanna, altresì, il ricorrente alpagamento dell’importo di € 8.000,00 a termini dell’art. 96, terzo commacod. proc. civ. in favore del controricorrente, nonché all’importo ulterioredi € 2.500,00 in favore della Cassa delle Ammende; dà atto che sussistonoi presupposti processuali, a carico di parte ricorrente, ai sensi dell’art. 13comma 1-quater d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall’art. 1,comma 17 della l. 24 dicembre 2012, n. 228, per il versamento di unulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per ilricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 14/04/2026.[OSCURATO:PERSONA]. 14674/2024 R.G.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
,rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocatoConcetta Trovato unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA] il decreto del Tribunale di Ferrara n. 2637/2022 depositato il13/05/2024.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/04/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA]Aquino.1. [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. ha proposto opposizione allo stato passivo delNumero registro generale 14674/2024Numero sezionale 1702/2026Numero di raccolta generale 12097/2026Data pubblicazione 30/04/2026privilegio ipotecario sul credito di € 192.013,65, pari al saldo del conto n.O4E9894801812, derivante da contratto di mutuo in data 7 dicembre2011, cui aveva fatto seguito un successivo «contratto di modifica dellecondizioni di rimborso» del 2 dicembre 2021, per il quale il giudicedelegato aveva ritenuto che il mutuatario non presentasse adeguatecondizioni di affidabilità ai fini del rimborso del finanziamento.2. Il creditore ha osservato che il credito trae origine da un originariocontratto di apertura di credito ipotecaria quinquennale, dell’importo di €400.000,00, il cui utilizzo è affluito sul conto corrente n. O4F0894801810,successivamente prorogato il 5 dicembre 2016 e poi modificato neldicembre 2021 con restituzione rateale in sette anni dell’importo residuotrasferito sul c/c n. O4E9894801812.3. Il Tribunale di Ferrara, previa ammissione di CTU, ha rigettatol’opposizione. Ha ritenuto il Tribunale che il contratto di finanziamentodeve ritenersi nullo in quanto in contrasto con l’obbligo del debitore dichiedere senza indugio il fallimento, sanzionato penalmente ex art. 217,primo comma, n. 4, l. fall., cui concorre il finanziatore e per il quale èesclusa anche la ripetizione a termini dell’art. 2035 cod. civ. trattandosi diprestazione contraria al buon costume. Nella specie, il Tribunale haritenuto – sulla base della CTU – che la banca fosse a conoscenza dellostato di insolvenza del mutuatario sin dalla stipula dell’originario contrattodi apertura di credito del dicembre 2011. Ha, quindi, ritenuto gravementecolposa la condotta della banca che, anziché recedere dal contratto, haprorogato l’apertura di credito, con conseguente nullità del contratto percontrarietà alla norma imperativa di cui all’art. 217, primo comma, n. 4, l.fall.4. Sotto questo profilo, il Tribunale ha escluso che la concessioneabusiva del credito si configuri solo in presenza di «cospicui e prolungatisconfinamenti» tollerati dalla banca.n. 14674/2024 R.G.Numero registro generale 14674/2024Numero sezionale 1702/2026Numero di raccolta generale 12097/2026Data pubblicazione 30/04/20265. Propone ricorso per cassazione il creditore, affidato a un unicomotivo, cui resiste il Fallimento con controricorso, ulteriormente illustratoda memoria. E’ stata depositata in data 17 febbraio 2025 proposta didefinizione accelerata, in relazione alla quale il ricorrente ha chiesto ladecisione. Il ricorrente ha depositato memoria.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con l’unico motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma,n. 5, cod. proc. civ., omesso esame di fatto decisivo per il giudizio,consistente nella assenza di rilevanti scoperti o sconfinamenti per periodimedio-lunghi nell’intero arco di durata del rapporto, il che risulterebbedecisivo al fine di ritenere regolare l’impiego della apertura di credito,come confermato dalla CTU, in quanto tale circostanza escluderebbel’abusiva concessione di credito. Deduce il ricorrente che la banca sisarebbe limitata a mantenere le linee di credito in essere senza erogarenuovi finanziamenti. L’assenza di scoperti per periodi rilevanti e di uncostante massimo utilizzo delle linee di credito sarebbe, pertanto,circostanza decisiva ai fini di escludere una anomala concessione dicredito.2. La proposta di definizione accelerata ha ritenuto inammissibile ilricorso, in quanto inteso a rivalutare l’esame degli elementi di prova,consistenti nella CTU disposta in corso di causa e nella documentazioneprodotta, in base alla quale il giudice dell’opposizione ha ritenuto chel’apertura di credito del 7 dicembre 2011 e la successiva proroga sino al 7dicembre 2016 «hanno consentito la sopravvivenza della Phonix Italia, purin presenza di indici riconoscibili dell’insolvenza della società, contribuendoad aggravarne sensibilmente il dissesto e ritardarne il fallimento e devonopertanto ritenersi nulli per contrarietà a norme imperative, ai sensidell’art. 1418, co. 1, c.c.».3. Questa Corte condivide la proposta di definizione accelerata. Siosserva che il ricorso non ha censurato la ratio decidendi del decreton. 14674/2024 R.G.Numero registro generale 14674/2024Numero sezionale 1702/2026Numero di raccolta generale 12097/2026Data pubblicazione 30/04/2026impugnato, incentrato sulla nullità di un contratto di finanziamentoconcesso in costanza delle condizioni in base alle quali il debitore «haaggravato il proprio dissesto, astenendosi dal richiedere la dichiarazionedel proprio fallimento o con altra grave colpa», condotta delittuosa p. e p.dall’art. 217, primo comma, n. 4, l.fall., per la quale la decisioneimpugnata ha ritenuto responsabile per concorso il mutuante, conconseguente nullità per violazione di norma imperativa ex art. 1418,primo comma, cod. civ. La decisione di dichiarare nullo il finanziamento èstata fondata sulla consapevolezza nel finanziatore che il finanziato nonsarebbe stato in grado di rimborsare il finanziamento, quanto meno dalmomento della proroga dell’apertura di credito del 2016 se non sin dalmomento dell’originaria apertura di credito («ritenuto dunque che siaprovato che fin dal 7 dicembre 2011 sussistevano chiari sintomi dello statodi insolvenza della società poi fallita e che tali sintomi, la cui esistenza nonpoteva essere disconosciuta da un operatore qualificato come la banca,erano ancor più marcati ed evidenti alla data del 5 dicembre 2016»).L’omessa censura di questa statuizione del decreto impugnato incidenegativamente sulla decisività del fatto dedotto dal ricorrente, conconseguente inammissibilità del ricorso.4. Con la memoria il ricorrente introduce nuovi temi di indaginebanca dotata di attitudine predatoria, che sono – tuttavia – inammissibiliin quanto estranei al perimetro del ricorso.5. In ogni caso, come osserva il controricorrente, il ricorso mira a unadiversa ricostruzione dei fatti, che ha portato il decreto impugnato aritenere integrata la condotta della banca (bancarotta semplice perritardata dichiarazione di fallimento) in concorso con l’amministratore dellasocietà, per avere mantenuto l’utilizzo «costantemente stabilizzato sullimite dell’importo pattuito, come avvenuto per tutto il periodo da partedella Phonix Italia durante il rapporto con la [OSCURATO:PERSONA]», in costanza din. 14674/2024 R.G.Numero registro generale 14674/2024Numero sezionale 1702/2026Numero di raccolta generale 12097/2026Data pubblicazione 30/04/2026sconfinamenti significativi rispetto all’importo accordato («inconsiderazione del fatto, accertato dal c.t.u., che con riferimento alperiodo dal dicembre 2013 al dicembre 2016, si è registrata “unasituazione di sconfinamento significativa rispetto all'affidatocomplessivo”»), nonché in un contesto in cui gli altri istituti di creditoavevano già interrotto le linee di credito («con evidenza di passaggi asofferenza con tutti gli altri istituti bancari già a partire dal 30 giugno2014»), ovvero erano passati a rientro («quanto all'affidato complessivo,dall’esame delle risultanze della [OSCURATO:PERSONA] risultava una primaconsistente riduzione a partire dal dicembre 2011 (riduzione di circa euro1,5 milioni rispetto al dicembre 2010), proseguita poi fino al dicembre2014 per l'intero sistema bancario, con la sola eccezione della [OSCURATO:PERSONA], da quel momento, è risultata essere l'unico istituto a mantenerel'affidamento accordato» (decr. imp.). In un contesto indiziario siffatto,articolato sotto diversi elementi in fatto, il fatto storico dedotto dalricorrente perde (anche sotto tale profilo) di decisività.6. Il ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile in conformità allaproposta di definizione accelerata, con condanna alle spese liquidate comeda dispositivo e raddoppio del contributo unificato. La condanna allesomme di cui al terzo comma dell’art. 96 cod. proc. civ. consegue allaconferma della proposta di definizione accelerata, quantificata in viaequitativa in relazione alla liquidazione delle spese legali (Cass., Sez. U.,28 novembre 2022, n. 32001; Cass., n. 34693/2022), come dadispositivo, così come viene equitativamente determinata la somma didanaro di cui al quarto comma del medesimo articolo, anch’essa come dadispositivo. P.Q.MLa Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna il ricorrente alpagamento delle spese processuali in favore del controricorrente, cheliquida in complessivi € 8.000,00, oltre € 200,00 per esborsi, 15% pern. 14674/2024 R.G.Numero registro generale 14674/2024Numero sezionale 1702/2026Numero di raccolta generale 12097/2026Data pubblicazione 30/04/2026rimborso forfetario e accessori di legge; condanna, altresì, il ricorrente alpagamento dell’importo di € 8.000,00 a termini dell’art. 96, terzo commacod. proc. civ. in favore del controricorrente, nonché all’importo ulterioredi € 2.500,00 in favore della Cassa delle Ammende; dà atto che sussistonoi presupposti processuali, a carico di parte ricorrente, ai sensi dell’art. 13comma 1-quater d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall’art. 1,comma 17 della l. 24 dicembre 2012, n. 228, per il versamento di unulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per ilricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 14/04/2026.[OSCURATO:PERSONA]. 14674/2024 R.G.
Decreto Cassazione n. 12097/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris