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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 9 agosto 1993

Cassazione n. 24321/2025

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 09/08/1993 avverso la sentenza del 04/07/2024 della CORTE APPELLO di SALERNOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'inammissibilità ludito il difensore! [OSCURATO:PERSONA]* FATTO 1.Con sentenza del 04/07/2024, la Corte di appello di Salerno ha confermato la sentenza emessa dal Gip del Tribunale di Salerno all'esito di giudizio abbreviato e condannato [OSCURATO:PERSONA] per i reati di cui agli artt. 73, comma 4, d.P.R.309/1990, contestati nei capi di imputazione sub 7), 8), 9), 10) e 11), in relazione a plurime cessioni di sostanza stupefacente del tipo hashish commesse da febbraio a dicembre 2019. 2.[OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione affidando il ricorso a due motivi.

2.1. Con il primo motivo, deduce violazione di legge processuale in ordine alla mancata partecipazione all'udienza dell'imputato, che si trovava ristretto presso il carcere di Salerno, non avendo il giudice a quo disposto la traduzione dal carcere all'udienza del 04/07/2024.

Precisa che il difensore di fiducia dell'epoca, avv. [OSCURATO:PERSONA], pur essendo a conoscenza dell'impedimento, aveva omesso di comunicare alla Corte di appello lo status detentivo in quanto aveva rinunciato al mandato difensivo precedentemente.

Conseguentemente, non essendo l'imputato assistito da un difensore di fiducia e non avendo potuto partecipare all'udienza si è generata una causa di nullità della sentenza ai sensi dell'art. 178 cod. proc. pen. 2.2.

Con il secondo motivo di ricorso, il ricorrente deduce violazione di legge e vizio della motivazione in ordine al diniego dell'ipotesi di cui al quinto comma dell'art. 73 d.P.R.309/1990, evidenziando che le cinque condotte contestate abbracciano un lasso cronologico poco esteso, in alcuni capi di imputazione persino imprecisato, alcune di queste sono una duplicazione l'una dell'altra.

Evidenzia la minore gravità del fatto, anche considerando che le quantità di sostanza ceduta erano sempre minime, e che non rileva la reiterazione della condotta e la cessione a soggetti minori di età, di cui il ricorrente era inconsapevole.

3. Il Procuratore generale presso questa Corte con requisitoria scritta ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA]

1. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato.

Si è, anche recentemente, ribadito che, in tema di impugnazioni, nel vigore della disciplina emergenziale pandemica, l'istanza di trattazione orale formulata dal difensore nel procedimento d'appello avverso la sentenza emessa in primo grado in sede di giudizio abbreviato, determina la conversione del rito emergenziale "cartolare" in rito camerale ordinario, ma non anche l'obbligo di traduzione dell'imputato detenuto che non abbia espresso la volontà di partecipare all'udienza (Sez.5, n. 3356 del 14/11/2024, Rv. 287413).

Si è infatti precisato che, stante la proroga dell'applicazione della disciplina emergenziale per il giudizio penale di appello — in particolare dell'art.23-bis, commi 1, 2, 3, 4 e 7, d.1 n. 137 t del 2020, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 — per gli appelli proposti fino al 30 giugno 2024, quindi anche per quello ora in esame, antecedente a tale data, la trattazione in camera di consiglio con modalità cartolare del giudizio di impugnazione, normata dai commi 2 e 3 dell'art. 23 bis, costituisce la regola generale, mentre è prevista l'eccezione della trattazione in presenza per il caso in cui «[...] una delle parti private o il pubblico ministero faccia richiesta di discussione orale o che l'imputato manifesti la volontà di comparire».

Tale diritto potestativo viene poi disciplinato al comma 4, ove è previsto che «la richiesta di discussione orale è formulata per iscritto dal pubblico ministero o dal difensore entro il termine perentorio di quindici giorni liberi prima dell'udienza ed è trasmessa alla cancelleria della corte di appello attraverso i canali di comunicazione, notificazione e deposito rispettivamente previsti dal comma 2.

Entro lo stesso termine perentorio e con le medesime modalità l'imputato formula, a mezzo del difensore, la richiesta di partecipare all'udienza».

L'interpretazione letterale della norma esaminata sembra dunque richiedere la necessità che concorrano, per garantire la presenza dell'imputato detenuto in udienza, sia l'istanza del difensore che chieda la trattazione orale, che la richiesta dell'imputato detenuto di parteciparvi, in forma di istanza personale dall'istituto detentivo o comunque da rivolgere alla Corte territoriale necessariamente a mezzo del difensore.

Ebbene, tanto premesso, si osserva che nel caso in disamina la sentenza impugnata risulta tre-A emessa all'esito dell'udienza tenutasi nelle forme previste dall'art. 9g d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150.

Il giudizio si è svolto quindi con modalità cartolari, non essendo stata presentata dal difensore alcuna richiesta di trattazione orale.

Il ricorrente, peraltro, neppure deduce di avere tempestivamente chiesto la trattazione orale del processo, cosicché, dovendo il contraddittorio essere attuato esclusivamente in forma cartolare, non vi era spazio per una partecipazione dell'imputato al processo, sia di presenza, a seguito di sua traduzione personale, sia mediante collegamento audiovisivo da remoto.

Non sussiste, pertanto, alcun legittimo impedimento dell'imputato detenuto in espiazione pena agli arresti domiciliari, il cui stato detentivo, peraltro, era noto al giudice territoriale, come risulta dal frontespizio della sentenza impugnata, e che stato regolarmente avvisato della data dell'udienza. 2.Manifestamente infondata è anche la seconda doglianza.

Anche nell'attuale assetto normativo rimane infatti valido il consolidato principio giurisprudenziale secondo cui l'ipotesi della lieve entità può essere ravvisata solo laddove l' offensività penale della condotta sia minima, secondo quanto si desume sia dal dato qualitativo e quantitativo che dai mezzi, dalle modalità e dalle circostanze dell'azione, (Sez.

U, n. 35737 del 24/06/2010).

L'accertamento della lieve entità del fatto implica una valutazione complessiva degli elementi della fattispecie concreta, selezionati in relazione a tutti gli indici sintomatici previsti dalla disposizione, anche se all'esito della valutazione globale di tutti gli indici che determinano il profilo tipico del fatto di lieve entità, è ben possibile che uno di essi assuma in concreto valore assorbente e cioè che la sua intrinseca espressività sia tale da non poter essere compensata da quella di segno eventualmente opposto 'e di uno o più degli altri, dovendosi conseguentemente escludere in tal caso il ricorrere di tale fattispecie (Sez.

U, n.51063 del 27/09/2018, Murolo, Rv. 274076 - 02).

Nel caso in disamina, la Corte territoriale ha escluso l'ipotesi più lieve di cui al comma quinto dell'art. 73 cit. in relazione ai reati contestati, sulla base dei seguenti elementi: la molteplicità dei reati commessi in un ambito temporale circoscritto; la minore età di taluni acquirenti; l'uso della propria abitazione come punto di riferimento fisso per gli acquirenti; la persistenza dell'imputato nel delinquere nonostante la percezione dell'esistenza di indagini a suo carico, emersa più volte in occasione dei due arresti e della perquisizione.

Per tali ragioni nella sentenza impugnata i reati in questione sono stati logicamente considerati espressione di un'attività organizzata in modo professionale e non rudimentale, connotata di gravità e non occasionale, di spaccio di stupefacenti da reperire e da diffondere in modo sistematico.

La Corte di merito ha svolto un'analitica valutazione di tutti i parametri richiamati espressamente dall'art. 73, comma 5, D.P.R. n. 309 del 1990, sia quelli concernenti l'azione (mezzi, modalità e circostanze della stessa), sia quelli attinenti all'oggetto materiale del reato (quantità e qualità delle sostanze stupefacenti oggetto della condotta criminosa), escludendo con motivazione immune da censure l'ipotesi della lieve entità e, correttamente, non limitandosi a valutare l'esiguo quantitativo oggetto della maggior parte delle singole cessioni.

Trattasi di motivazione congrua, esauriente ed idonea a dar conto dell'iter logico-giuridico seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum. 3.11 ricorso va dunque dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila, determinata secondo equità, in favore della Cassa delle ammende.

PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 09/08/1993 avverso la sentenza del 04/07/2024 della CORTE APPELLO di SALERNOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'inammissibilità ludito il difensore! [OSCURATO:PERSONA]* FATTO 1.Con sentenza del 04/07/2024, la Corte di appello di Salerno ha confermato la sentenza emessa dal Gip del Tribunale di Salerno all'esito di giudizio abbreviato e condannato [OSCURATO:PERSONA] per i reati di cui agli artt. 73, comma 4, d.P.R.309/1990, contestati nei capi di imputazione sub 7), 8), 9), 10) e 11), in relazione a plurime cessioni di sostanza stupefacente del tipo hashish commesse da febbraio a dicembre 2019. 2.[OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione affidando il ricorso a due motivi. 2.1. Con il primo motivo, deduce violazione di legge processuale in ordine alla mancata partecipazione all'udienza dell'imputato, che si trovava ristretto presso il carcere di Salerno, non avendo il giudice a quo disposto la traduzione dal carcere all'udienza del 04/07/2024. Precisa che il difensore di fiducia dell'epoca, avv. [OSCURATO:PERSONA], pur essendo a conoscenza dell'impedimento, aveva omesso di comunicare alla Corte di appello lo status detentivo in quanto aveva rinunciato al mandato difensivo precedentemente. Conseguentemente, non essendo l'imputato assistito da un difensore di fiducia e non avendo potuto partecipare all'udienza si è generata una causa di nullità della sentenza ai sensi dell'art. 178 cod. proc. pen. 2.2. Con il secondo motivo di ricorso, il ricorrente deduce violazione di legge e vizio della motivazione in ordine al diniego dell'ipotesi di cui al quinto comma dell'art. 73 d.P.R.309/1990, evidenziando che le cinque condotte contestate abbracciano un lasso cronologico poco esteso, in alcuni capi di imputazione persino imprecisato, alcune di queste sono una duplicazione l'una dell'altra. Evidenzia la minore gravità del fatto, anche considerando che le quantità di sostanza ceduta erano sempre minime, e che non rileva la reiterazione della condotta e la cessione a soggetti minori di età, di cui il ricorrente era inconsapevole. 3. Il Procuratore generale presso questa Corte con requisitoria scritta ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato. Si è, anche recentemente, ribadito che, in tema di impugnazioni, nel vigore della disciplina emergenziale pandemica, l'istanza di trattazione orale formulata dal difensore nel procedimento d'appello avverso la sentenza emessa in primo grado in sede di giudizio abbreviato, determina la conversione del rito emergenziale "cartolare" in rito camerale ordinario, ma non anche l'obbligo di traduzione dell'imputato detenuto che non abbia espresso la volontà di partecipare all'udienza (Sez.5, n. 3356 del 14/11/2024, Rv. 287413). Si è infatti precisato che, stante la proroga dell'applicazione della disciplina emergenziale per il giudizio penale di appello — in particolare dell'art.23-bis, commi 1, 2, 3, 4 e 7, d.1 n. 137 t del 2020, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 — per gli appelli proposti fino al 30 giugno 2024, quindi anche per quello ora in esame, antecedente a tale data, la trattazione in camera di consiglio con modalità cartolare del giudizio di impugnazione, normata dai commi 2 e 3 dell'art. 23 bis, costituisce la regola generale, mentre è prevista l'eccezione della trattazione in presenza per il caso in cui «[...] una delle parti private o il pubblico ministero faccia richiesta di discussione orale o che l'imputato manifesti la volontà di comparire». Tale diritto potestativo viene poi disciplinato al comma 4, ove è previsto che «la richiesta di discussione orale è formulata per iscritto dal pubblico ministero o dal difensore entro il termine perentorio di quindici giorni liberi prima dell'udienza ed è trasmessa alla cancelleria della corte di appello attraverso i canali di comunicazione, notificazione e deposito rispettivamente previsti dal comma 2. Entro lo stesso termine perentorio e con le medesime modalità l'imputato formula, a mezzo del difensore, la richiesta di partecipare all'udienza». L'interpretazione letterale della norma esaminata sembra dunque richiedere la necessità che concorrano, per garantire la presenza dell'imputato detenuto in udienza, sia l'istanza del difensore che chieda la trattazione orale, che la richiesta dell'imputato detenuto di parteciparvi, in forma di istanza personale dall'istituto detentivo o comunque da rivolgere alla Corte territoriale necessariamente a mezzo del difensore. Ebbene, tanto premesso, si osserva che nel caso in disamina la sentenza impugnata risulta tre-A emessa all'esito dell'udienza tenutasi nelle forme previste dall'art. 9g d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150. Il giudizio si è svolto quindi con modalità cartolari, non essendo stata presentata dal difensore alcuna richiesta di trattazione orale. Il ricorrente, peraltro, neppure deduce di avere tempestivamente chiesto la trattazione orale del processo, cosicché, dovendo il contraddittorio essere attuato esclusivamente in forma cartolare, non vi era spazio per una partecipazione dell'imputato al processo, sia di presenza, a seguito di sua traduzione personale, sia mediante collegamento audiovisivo da remoto. Non sussiste, pertanto, alcun legittimo impedimento dell'imputato detenuto in espiazione pena agli arresti domiciliari, il cui stato detentivo, peraltro, era noto al giudice territoriale, come risulta dal frontespizio della sentenza impugnata, e che stato regolarmente avvisato della data dell'udienza. 2.Manifestamente infondata è anche la seconda doglianza. Anche nell'attuale assetto normativo rimane infatti valido il consolidato principio giurisprudenziale secondo cui l'ipotesi della lieve entità può essere ravvisata solo laddove l' offensività penale della condotta sia minima, secondo quanto si desume sia dal dato qualitativo e quantitativo che dai mezzi, dalle modalità e dalle circostanze dell'azione, (Sez. U, n. 35737 del 24/06/2010). L'accertamento della lieve entità del fatto implica una valutazione complessiva degli elementi della fattispecie concreta, selezionati in relazione a tutti gli indici sintomatici previsti dalla disposizione, anche se all'esito della valutazione globale di tutti gli indici che determinano il profilo tipico del fatto di lieve entità, è ben possibile che uno di essi assuma in concreto valore assorbente e cioè che la sua intrinseca espressività sia tale da non poter essere compensata da quella di segno eventualmente opposto 'e di uno o più degli altri, dovendosi conseguentemente escludere in tal caso il ricorrere di tale fattispecie (Sez. U, n.51063 del 27/09/2018, Murolo, Rv. 274076 - 02). Nel caso in disamina, la Corte territoriale ha escluso l'ipotesi più lieve di cui al comma quinto dell'art. 73 cit. in relazione ai reati contestati, sulla base dei seguenti elementi: la molteplicità dei reati commessi in un ambito temporale circoscritto; la minore età di taluni acquirenti; l'uso della propria abitazione come punto di riferimento fisso per gli acquirenti; la persistenza dell'imputato nel delinquere nonostante la percezione dell'esistenza di indagini a suo carico, emersa più volte in occasione dei due arresti e della perquisizione. Per tali ragioni nella sentenza impugnata i reati in questione sono stati logicamente considerati espressione di un'attività organizzata in modo professionale e non rudimentale, connotata di gravità e non occasionale, di spaccio di stupefacenti da reperire e da diffondere in modo sistematico. La Corte di merito ha svolto un'analitica valutazione di tutti i parametri richiamati espressamente dall'art. 73, comma 5, D.P.R. n. 309 del 1990, sia quelli concernenti l'azione (mezzi, modalità e circostanze della stessa), sia quelli attinenti all'oggetto materiale del reato (quantità e qualità delle sostanze stupefacenti oggetto della condotta criminosa), escludendo con motivazione immune da censure l'ipotesi della lieve entità e, correttamente, non limitandosi a valutare l'esiguo quantitativo oggetto della maggior parte delle singole cessioni. Trattasi di motivazione congrua, esauriente ed idonea a dar conto dell'iter logico-giuridico seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum. 3.11 ricorso va dunque dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila, determinata secondo equità, in favore della Cassa delle ammende. PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e d
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