CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 10125/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/11/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità dei ricorsi; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 30 marzo 2021, la Terza sezione penale della Corte di cassazione annullò con rinvio la sentenza della Corte di appello di Salerno con la quale, in_ parziale riforma della sentenza del Tribunale di Salerno del 24 ottobre 2017, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] erano stati ritenuti responsabili del reato di cui agli artt. 110 cod. pen. e 73 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 per avere, in data 29 gennaio 2014, detenuto e trasportato a Salerno (in concorso tra loro e con altri), gr.80,86 di eroina destinati alla vendita su quella piazza. L'annullamento con rinvio fu disposto «limitatamente alla possibilità di qualificare il fatto ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/90» perché la Corte di appello di Salerno aveva omesso di esaminare la questione, pur sollevata dalla difesa nell'atto di gravame. Con sentenza del 25 novembre 2021, giudicando in sede di rinvio, la Corte di appello di Napoli, ha escluso che nel caso di specie potesse essere ravvisata l'ipotesi di lieve entità. Ha perciò confermato la sentenza del Tribunale di Salerno, come riformata dalla sentenza della Corte di appello di Salerno del 15 maggio 2019. 2. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto tempestivo ricorso contro la sentenza del giudice di rinvio. 2.1. Il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] consta di un unico motivo, articolato in due parti, col quale si deduce manifesta illogicità della motivazione e violazione dell'art. 192 cod. proc. pen. Nella prima parte del ricorso, la difesa lamenta che la sentenza impugnata non avrebbe fornito motivazione alcuna in ordine al ritenuto coinvolgimento di Esposito nel trasporto della sostanza. Nella seconda parte del ricorso, la difesa si sofferma sulla mancata applicazione dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/90 e osserva che «in assenza di dati ponderali per individuare la quantità e qualità della sostanza, ben poteva essere ritenuta l'ipotesi del fatto di lieve entità». 2.2. Il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] consta di un unico motivo, articolato in più punti, col quale si deduce violazione di legge e contraddittorietà della motivazione per la mancata applicazione dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/90. Secondo la difesa la sentenza impugnata si sarebbe limitata a fare riferimento al dato ponderale (gr. 80,86 di sostanza) senza tenere conto che, per trasportare «un così piccolo quantitativo» di eroina, furono utilizzate «ben quattro persone», circostanza che sarebbe significativa di poca dimestichezza con la commercializzazione di stupefacenti. Osserva poi che, per escludere l'ipotesi lieve, la sentenza impugnata fa riferimento a un canale apertosi con un trafficante internazionale tanzaniano e sostiene che tale circostanza non è emersa nel corso del processo sicché l'affermazione sarebbe frutto di travisamento della prova. Rileva, infine, che la sentenza impugnata ha sostenuto la destinazione della sostanza a rifornire la piazza di spaccio di Salerno con affermazione meramente congetturale. 3. Il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte chiedendo dichiararsi l'inammissibilità dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] 1. I motivi di ricorso non superano il vaglio di ammissibilità. 2. Quanto alla prima parte del ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], basta rilevare che l'affermazione della penale responsabilità era stata contestata già nel primo ricorso in Cassazione con argomentazioni non dissimili da quelle formulate oggi e quel motivo di impugnazione è stato dichiarato inammissibile, sicché sul punto si è formato giudicato. Non vale obiettare che nel giudizio conseguente a rinvio il giudice decide con gli stessi poteri che aveva il giudice la cui sentenza è stata annullata. Nel caso di specie, infatti, l'annullamento è stato disposto «limitatamente alla possibilità di qualificare il fatto ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/90». 3. [OSCURATO:PERSONA] che [OSCURATO:PERSONA] si dolgono della mancata applicazione dell'art. 73, comma 5, d.P.R.. 309/90 lamentando carenza di motivazione e sostenendo: Esposito, che la Corte territoriale non avrebbe potuto tenere conto di dati ponderali atteso che la sostanza non è stata sequestrata; Viviani, che la Corte avrebbe travisato i fatti riferendo circostanze non accertate in giudizio e avrebbe fatto quindi riferimento al solo dato ponderale di per sé insufficiente. Come risulta dalla sentenza impugnata, la sostanza stupefacente del cui trasporto Esposito e Viviani sono stati ritenuti responsabili fu rinvenuta nella disponibilità di [OSCURATO:PERSONA] (nei cui confronti si è proceduto separatamente) e sottoposta a sequestro. I giudici di merito riferiscono che si trattava di 80,86 grammi di eroina dalla quale, in ragione della quantità di principio attivo, potevano ricavarsi circa 832 dosi medie singole e che la sostanza fu acquistata a Varcaturo e trasportata a Salerno avvalendosi di due autovetture. La Corte territoriale sostiene che la scelta di utilizzare "staffette" che precedevano il carico e lo "proteggevano" dimostra capacità organizzativa. Secondo i giudici di appello, le modalità del trasporto così come descritte, il dato ponderale e la quantità di dosi che potevano essere ricavate dalla sostanza non consentono di ritenere la lieve entità del fatto. Si tratta di una motivazione completa, non contraddittoria e non manifestamente illogica, conforme ai principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità, secondo la quale la possibilità di ritenere la lieve entità del fatto deve essere valutata in concreto tenendo conto non solo del dato qualitativo e quantitativo, ma anche della personalità dell'indagato, dei mezzi, delle modalità e delle circostanze dell'azione (cfr., da ultimo, Sez. U, n. 51063 del 27/09/2018, Murolo, Rv. 274076). Alle argomentazioni della Corte territoriale i ricorrenti non contrappongono che critiche generiche invocando, nella sostanza, una inammissibile considerazione alternativa del compendio probatorio. Ne consegue l'aspecificità e, quindi, l'inammissibilità dei ricorsi, che non si confrontano criticamente con gli argomenti utilizzati nel provvedimento impugnato, ma si limitano a lamentare, in maniera generica, una presunta carenza o illogicità della motivazione (tra le tante: Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970; Sez. 3, n. 3953 del 26/10/2021, dep. 2022, [OSCURATO:PERSONA]. 282949). 4. All'inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Tenuto conto della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000 e rilevato che non sussistono elementi per ritenere che i ricorrenti non versassero in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, deve essere disposto a carico di ciascuno di loro, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere di versare la somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, somma così determinata in considerazione delle ragioni di inammissibilità. P.Q.M . Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di