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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 12 ottobre 2023

Cassazione n. 03522/2024

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NANZA sul ricorso 28017-2017 proposto da [OSCURATO:PERSONA], in persona dell’amministratore di sostegno [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa, in virtù di procura conferita in calce al ricorso, dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 118, presso lo studio del primo difensore – ricorrent e – contro [OSCURATO:PERSONA] (INPS), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, in forza di procura conferita in calce al ricorso notificato, dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 29, presso l’Avvocatura centrale dell’Istituto – resistente con procura – R.G.N.28017/2017 Cron.

Rep.

C.C. 12/10/2023 giurisdizione Restituzione dell’assegno sociale indebitamente percepito -2 - per la cassazione della sentenza n. 778 del 201 7 della C ORTE D’[OSCURATO:PERSONA] , depositata il 16 agosto 201 7 (R.G.N. 684/2016).

Udita la relazione della causa,sv olta nell a camera di consiglio del 12 ottobre2023 dal Consigliere A ngelo Cerulo. [OSCURATO:PERSONA] 1.–Con sentenza n. 778 del 2017, depositata il 16 agosto 2017, la Corte d’appello di Firenzeha accolto il gravame dell’INPS e, in riforma della pronuncia del Tribunale di Pistoia, ha accertato la ripetibilità dell’importo di Euro 9.649,50, che la signora [OSCURATO:PERSONA] ha percepito a titolo di assegno sociale per gli anni 2012 e 2013.

A fondamento della decisione, la Corte territoriale ha argomentato che l’azione di recupero intrapresa dall’INPS riguarda soltanto le annualità del 2012 e del 2013 e che non è controverso il carattere indebito dell’erogazione, alla luce del superamento dei limiti di reddito, determinato dal concorrere della pensione di reversibilità.

I giudici d’appello ravvisano le condizioni per la ripetibilità della prestazione, in quanto l’INPS non ha adottato alcun provvedimento formale di attribuzione dell’assegno e ha disposto il recupero in sede di verifica delle condizioni reddituali, dopo l’erogazione provvisoria disposta ai sensi dell’art. 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335. 2.– L a signora [OSCURATO:PERSONA] impugna per cassazione la sentenza della Corte d’appello di Firenze, con ricorso notificato il 20 novembre2017 e affidato a otto motivi . 3.–L’INPS si è limitato a depositare procura conferita in calce al ricorso notificato, senza notificare controricorso. 4.–Il ricorso è stato fissato in camera di consiglio, in applicazione degli artt. 375, secondo comma,e 380-bis.1., primo comma, cod. proc. civ. 5.–Il Pubblico Ministero non ha depositato conclusioni scritte. -3 - 6.–[OSCURATO:PERSONA] si è riservato il deposito dell’ordinanza nei sessanta giorni successivi al termine della camera di consiglio (art. 380-bis.1., secondo comma, cod. proc. civ.). [OSCURATO:PERSONA] 1.–Con il primo motivo (art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.), la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt.342 e 434 cod. proc. civ. e imputa alla Corte di merito di aver omesso l’esame delle eccezioni d’inammissibilità dell’appello, incentrate sulla genericità dei motivi di gravame e sulla proposizione di eccezioni nuove. 2.–Con la seconda censura (art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.), la ricorrente si duole della violazione e della falsa applicazione dell’art. 38 Cost., dell’art. 12 delle preleggi, dell’art. 52 della legge 9 marzo 1989, n. 88, e dell’art. 13 della legge 30 dicembre 1991, n. 412.

Avrebbe errato la Corte d’appello di Firenze nel considerareripetibili le somme corrisposte a titolo di assegno sociale, sol perché difetta un provvedimento definitivo, requisito che la lettera della legge non contempla e che si pone in contrasto con la Carta fondamentale (art.38 Cost.). 3.–Con la terza critica (art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.), la ricorrente deduce la violazione e la falsa applicazione dell’art. 52 della legge n. 88 del 1989 e dell’art. 13 della legge n. 412 del 1991 e lamenta l’erroneità della sentenza impugnata, nella parte in cui ha subordinato l’irripetibilità a un provvedimento formale e definitivo, comunicato all’interessato. 4.–Con la quarta doglianza (art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ.), la ricorrente allega l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione fra le parti.

Tale fatto, in particolare, verterebbe sulla natura definitiva, per facta concludentia, della liquidazione dell’assegno. -4 - 5.–Con il quinto mezzo (art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.), la ricorrente prospetta violazione e falsa applicazione dell’art. 38 Cost., dell’art. 52 della legge n. 88 del 1989 e dell’art. 13, comma 2, della legge n. 412 del 1991.

La sentenza d’appello meriterebbe censura anche per avere ammesso il recupero dell’indebito entro un termine più ampio rispetto a quello sancito dalla legge e per aver ancorato tale termine alla presentazione della dichiarazione dei redditi, benché la situazione reddituale fosse giànota all’Istituto. 6.–Con il sesto motivo (art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ.), la ricorrente censura l’omesso esame di un fatto decisivo, oggetto di discussione fra le parti.

Tale fatto riguarderebbe la consapevolezza, in capo all’INPS, della situazione reddituale della beneficiaria dell’assegno, ancor prima della formale presentazione della dichiarazione dei redditi. 7.–Con la settima censura (art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ.), la ricorrente deduce l’omesso esame di un fatto decisivo, oggetto di discussione fra le parti.

La sentenza impugnata sarebbe viziata per non aver tenuto conto della circostanza che il termine annuale per la verifica decorre dalla presentazione della dichiarazione dei redditi, risalente al giugno 2012. 8.–Con l’ottavo mezzo (art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.), la ricorrente prospetta, infine, violazione e falsa applicazione dell’art. 3, comma 6, della legge n. 335 del 1995 e addebita alla sentenza d’appello di aver considerato tempestiva l’azionedi recupero del novembre 2013, a dispetto dell’inosservanza del termine di legge (luglio). 9.– La disamina dei motivi di ricorso non è preclusa dalla notificazione dell’evento interruttivo della morte della ricorrente, notificazione eseguita alla controparte ai sensi dell’art. 300 cod. proc. civ. e corredata dall’istanza d’interrompere il giudizio. -5 - Questa Corte è ferma nell’escludere l’applicabilità dell’istituto dell’interruzione del processo al giudizio di cassazione, dominato dall’impulso d’ufficio.

Una volta che il contraddittorio si sia instaurato, il decesso del ricorrente, dichiarato dal suo difensore, non dispiega alcuna efficacia interruttiva riguardo al giudizio pendente dinanzi a questa Corte (Cass., S.U., 21 giugno 2007, n. 14385). 10.– Ha priorità logica l’esame del primo motivo, che lamenta l’omessa pronuncia sulle eccezioni d’inammissibilità dell’appello. 10.1.–La censura non coglie nel segno. 10.2.–L’atto di gravame, che il motivo di ricorso, alle pagine 11 e 12, ripercorre nei suoi snodi argomentativi salienti, contrappone al ragionamento della sentenza impugnata puntuali elementi di diritto idonei a confutarla.

Né del resto sono necessari, ai fini dell’ammissibilità dell’appello, l’ impiego di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione rispetto aquella di primo grado.

L’appello, invero, serba intatta la sua natura di revisio prioris instantiaee si differenzia dalle impugnazioni a critica vincolata (Cass., S.U., 16 novembre 2017, n. 27199).

Glielementi addotti dall’Istituto , proprio perché involgono questioni eminentemente giuridichein ordine alla disciplina applicabile e alla sua corretta esegesi, non sottendono neppure eccezioni nuove, precluse alla stregua dell’art. 437, secondo comma,cod. proc. civ. 11.–Possono essere esaminati congiuntamente il secondo, il terzo, il quinto e l’ottavo mezzo. 11.1.–Le doglianze si rivelano complessivamente infondate , per le medesime ragioni, di seguito esposte. 11.2.–La ratio decidendi della sentenza impugnata s’incardina sul peculiare meccanismo di liquidazione dell’assegno sociale, scandito in una fase di erogazione provvisoria e in una successiva fase di conguaglio, che s’inquadra nel momento successivo alla presentazione della dichiarazione dei redditi(pagina 3 della pronuncia d’appello). -6 - È immanente al sistemanormativo una scissione tra la liquidazione provvisoria, che muove dalle attestazioni rese dall’interessato, e le verifiche successive, che non possono prescindere dalla dichiarazione dei redditi, proprio alla luce della concatenazione delle fasi del procedimento, prefigurata dalla legge.

L’art. 3, comma 6, quarto periodo, della legge n. 335 del 1995 dispone, infatti, che l’assegno siaerogato con carattere di provvisorietà sulla base della dichiarazione rilasciata dal richiedente e sia conguagliato, entro il mese di luglio dell’anno successivo, sulla base della dichiarazione dei redditi effettivamente percepiti.

Nell’assetto vigente, pertanto, adifferenza di quanto era previsto per la pensione sociale dall’art. 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153, la domanda amministrativa non dev’essere più corredata dalla certificazione degli uffici finanziari che attesta le condizioni d’indigenza dell’assistito(Cass., sez. lav., 18 novembre 2016, n. 23529).

È l’interessato, con la propria dichiarazione sulla sussistenza dei presupposti di legge per accedere alla provvidenza, a dare impulso al procedimento amministrativo, formulando un giudizio prognosticosulle proprie condizioni di bisogno.

La presentazione della dichiarazione dei redditi effettivamente percepitisi colloca in un momento successivo e si procederà allora a un eventuale conguaglio, nell’ipotesi di scostamento tra la situazione reddituale dichiaratain anticipo e i redditi concretamente conseguiti.

Secondo l’accertamento di fatto compiuto dalla Corte di merito, l’azione di recupero s’innesta nellafase successiva alla presentazione della dichiarazione dei redditi, allorché devono essere espletate le necessarie verifiche sulla congruenza tra i dati racchiusi nella domanda dell’interessato e i redditi effettivamente percepiti , così come comprovati dalla dichiarazione presentata.

In un procedimento che si esplica in due fasi, indefettibili e distinte, la mera erogazione provvisoria dell’assegno sociale, disposta in virtù -7 - delle dichiarazioni dell’assistit o che ha avvalorato la sussistenza dei presupposti di legge , non può fondare un affidamento meritevole di tutela nell’irripetibilità della prestazione concessa , finché il procedimento non si completi con la presentazione della dichiarazione dei redditi.

Nel disegno del legislatore, tale dichiarazione costituisce adempimento imprescindibile, deputatoin via esclusiva a documentare le condizioni di bisogno dell’assistito e ad attivare le indispensabili verifiche dell’Istituto.

Correttamente, pertanto, la Corte d’appello ha valorizzato la scansione cronologica dell’azione di recupero intrapresa, che non si risolvein un mero conguaglio e d è comunque inidonea, per i tempi in cui è stata attuata, a ledere un affidamento legittimo nell’intangibilità di un’erogazione che la legge stessa qualifica come provvisoria eperciò per sua naturapassibile di successive verifiche. 12.–La quarta, la sesta e la settima doglianza, che adombrano, sotto svariati profili, l’omesso esame di fatti decisivi, possono essere scrutinate in una prospettiva unitaria. 12.1.–Le critiche si palesano inammissibili, in quanto irritualmente articolate. 12.2.– Il carattere definitivo del provvedimento di liquidazione (quarto motivo), la tempestività dell’azione di recupero (sesto e settimo motivo)investono valutazioni giuridiche e non rappresentano fatti in senso naturalistico,riconducibili al rigoroso paradigma dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., nei termini definiti dal codice di rito e illustrati dalla giurisprudenza di questa Corte (Cass., S.U., 7 aprile 2014, n. 8053).

Peraltro, tali motivi, dietro le sembianze dell’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio,sottendono questioni ermeneutiche e si prefiggono di dimostrare che l’erogazione provvisoria sia in realtà ab originedefinitiva.

Per le peculiarità della vicenda, non avrebbe dunque -8 - ragion d’essere il meccanismo bifasico che presiede all’attribuzione dell’assegno sociale.

Tuttavia, è proprio tale meccanismo, coerente con le tassative prescrizioni di legge e analizzato dalla Corte di merito in tutte le circostanze di fatto rilevanti, a fondare la decisione impugnata e a corroborarne la conformità a diritto. 13.–Dai rilievi svolti consegue, pertanto, il complessivo rigetto del ricorso. 14.–Nessuna statuizione si deve adottare in ordine alle spese del presente giudizio, in quanto la parte evocata in causa non ha svolto in questa sede sostanziale attività difensiva e si è limitata a depositare procura in calce al ricorso notificato. 15.– Il rigetto del ricorso, proposto dopo i l 30 gennaio 2013, impone di dare atto dei presupposti per il sorgere dell’obbligo della ricorrente di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione, ove sia dovuto (Cass., S.U., 20 febbraio 2020, n. 4315).

P.Q.M.

Rigettail ricorso.

Dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato p

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
NANZA sul ricorso 28017-2017 proposto da [OSCURATO:PERSONA], in persona dell’amministratore di sostegno [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa, in virtù di procura conferita in calce al ricorso, dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 118, presso lo studio del primo difensore – ricorrent e – contro [OSCURATO:PERSONA] (INPS), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, in forza di procura conferita in calce al ricorso notificato, dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 29, presso l’Avvocatura centrale dell’Istituto – resistente con procura – R.G.N.28017/2017 Cron. Rep. C.C. 12/10/2023 giurisdizione Restituzione dell’assegno sociale indebitamente percepito -2 - per la cassazione della sentenza n. 778 del 201 7 della C ORTE D’[OSCURATO:PERSONA] , depositata il 16 agosto 201 7 (R.G.N. 684/2016). Udita la relazione della causa,sv olta nell a camera di consiglio del 12 ottobre2023 dal Consigliere A ngelo Cerulo. [OSCURATO:PERSONA] 1.–Con sentenza n. 778 del 2017, depositata il 16 agosto 2017, la Corte d’appello di Firenzeha accolto il gravame dell’INPS e, in riforma della pronuncia del Tribunale di Pistoia, ha accertato la ripetibilità dell’importo di Euro 9.649,50, che la signora [OSCURATO:PERSONA] ha percepito a titolo di assegno sociale per gli anni 2012 e 2013. A fondamento della decisione, la Corte territoriale ha argomentato che l’azione di recupero intrapresa dall’INPS riguarda soltanto le annualità del 2012 e del 2013 e che non è controverso il carattere indebito dell’erogazione, alla luce del superamento dei limiti di reddito, determinato dal concorrere della pensione di reversibilità. I giudici d’appello ravvisano le condizioni per la ripetibilità della prestazione, in quanto l’INPS non ha adottato alcun provvedimento formale di attribuzione dell’assegno e ha disposto il recupero in sede di verifica delle condizioni reddituali, dopo l’erogazione provvisoria disposta ai sensi dell’art. 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335. 2.– L a signora [OSCURATO:PERSONA] impugna per cassazione la sentenza della Corte d’appello di Firenze, con ricorso notificato il 20 novembre2017 e affidato a otto motivi . 3.–L’INPS si è limitato a depositare procura conferita in calce al ricorso notificato, senza notificare controricorso. 4.–Il ricorso è stato fissato in camera di consiglio, in applicazione degli artt. 375, secondo comma,e 380-bis.1., primo comma, cod. proc. civ. 5.–Il Pubblico Ministero non ha depositato conclusioni scritte. -3 - 6.–[OSCURATO:PERSONA] si è riservato il deposito dell’ordinanza nei sessanta giorni successivi al termine della camera di consiglio (art. 380-bis.1., secondo comma, cod. proc. civ.). [OSCURATO:PERSONA] 1.–Con il primo motivo (art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.), la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt.342 e 434 cod. proc. civ. e imputa alla Corte di merito di aver omesso l’esame delle eccezioni d’inammissibilità dell’appello, incentrate sulla genericità dei motivi di gravame e sulla proposizione di eccezioni nuove. 2.–Con la seconda censura (art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.), la ricorrente si duole della violazione e della falsa applicazione dell’art. 38 Cost., dell’art. 12 delle preleggi, dell’art. 52 della legge 9 marzo 1989, n. 88, e dell’art. 13 della legge 30 dicembre 1991, n. 412. Avrebbe errato la Corte d’appello di Firenze nel considerareripetibili le somme corrisposte a titolo di assegno sociale, sol perché difetta un provvedimento definitivo, requisito che la lettera della legge non contempla e che si pone in contrasto con la Carta fondamentale (art.38 Cost.). 3.–Con la terza critica (art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.), la ricorrente deduce la violazione e la falsa applicazione dell’art. 52 della legge n. 88 del 1989 e dell’art. 13 della legge n. 412 del 1991 e lamenta l’erroneità della sentenza impugnata, nella parte in cui ha subordinato l’irripetibilità a un provvedimento formale e definitivo, comunicato all’interessato. 4.–Con la quarta doglianza (art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ.), la ricorrente allega l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione fra le parti. Tale fatto, in particolare, verterebbe sulla natura definitiva, per facta concludentia, della liquidazione dell’assegno. -4 - 5.–Con il quinto mezzo (art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.), la ricorrente prospetta violazione e falsa applicazione dell’art. 38 Cost., dell’art. 52 della legge n. 88 del 1989 e dell’art. 13, comma 2, della legge n. 412 del 1991. La sentenza d’appello meriterebbe censura anche per avere ammesso il recupero dell’indebito entro un termine più ampio rispetto a quello sancito dalla legge e per aver ancorato tale termine alla presentazione della dichiarazione dei redditi, benché la situazione reddituale fosse giànota all’Istituto. 6.–Con il sesto motivo (art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ.), la ricorrente censura l’omesso esame di un fatto decisivo, oggetto di discussione fra le parti. Tale fatto riguarderebbe la consapevolezza, in capo all’INPS, della situazione reddituale della beneficiaria dell’assegno, ancor prima della formale presentazione della dichiarazione dei redditi. 7.–Con la settima censura (art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ.), la ricorrente deduce l’omesso esame di un fatto decisivo, oggetto di discussione fra le parti. La sentenza impugnata sarebbe viziata per non aver tenuto conto della circostanza che il termine annuale per la verifica decorre dalla presentazione della dichiarazione dei redditi, risalente al giugno 2012. 8.–Con l’ottavo mezzo (art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.), la ricorrente prospetta, infine, violazione e falsa applicazione dell’art. 3, comma 6, della legge n. 335 del 1995 e addebita alla sentenza d’appello di aver considerato tempestiva l’azionedi recupero del novembre 2013, a dispetto dell’inosservanza del termine di legge (luglio). 9.– La disamina dei motivi di ricorso non è preclusa dalla notificazione dell’evento interruttivo della morte della ricorrente, notificazione eseguita alla controparte ai sensi dell’art. 300 cod. proc. civ. e corredata dall’istanza d’interrompere il giudizio. -5 - Questa Corte è ferma nell’escludere l’applicabilità dell’istituto dell’interruzione del processo al giudizio di cassazione, dominato dall’impulso d’ufficio. Una volta che il contraddittorio si sia instaurato, il decesso del ricorrente, dichiarato dal suo difensore, non dispiega alcuna efficacia interruttiva riguardo al giudizio pendente dinanzi a questa Corte (Cass., S.U., 21 giugno 2007, n. 14385). 10.– Ha priorità logica l’esame del primo motivo, che lamenta l’omessa pronuncia sulle eccezioni d’inammissibilità dell’appello. 10.1.–La censura non coglie nel segno. 10.2.–L’atto di gravame, che il motivo di ricorso, alle pagine 11 e 12, ripercorre nei suoi snodi argomentativi salienti, contrappone al ragionamento della sentenza impugnata puntuali elementi di diritto idonei a confutarla. Né del resto sono necessari, ai fini dell’ammissibilità dell’appello, l’ impiego di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione rispetto aquella di primo grado. L’appello, invero, serba intatta la sua natura di revisio prioris instantiaee si differenzia dalle impugnazioni a critica vincolata (Cass., S.U., 16 novembre 2017, n. 27199). Glielementi addotti dall’Istituto , proprio perché involgono questioni eminentemente giuridichein ordine alla disciplina applicabile e alla sua corretta esegesi, non sottendono neppure eccezioni nuove, precluse alla stregua dell’art. 437, secondo comma,cod. proc. civ. 11.–Possono essere esaminati congiuntamente il secondo, il terzo, il quinto e l’ottavo mezzo. 11.1.–Le doglianze si rivelano complessivamente infondate , per le medesime ragioni, di seguito esposte. 11.2.–La ratio decidendi della sentenza impugnata s’incardina sul peculiare meccanismo di liquidazione dell’assegno sociale, scandito in una fase di erogazione provvisoria e in una successiva fase di conguaglio, che s’inquadra nel momento successivo alla presentazione della dichiarazione dei redditi(pagina 3 della pronuncia d’appello). -6 - È immanente al sistemanormativo una scissione tra la liquidazione provvisoria, che muove dalle attestazioni rese dall’interessato, e le verifiche successive, che non possono prescindere dalla dichiarazione dei redditi, proprio alla luce della concatenazione delle fasi del procedimento, prefigurata dalla legge. L’art. 3, comma 6, quarto periodo, della legge n. 335 del 1995 dispone, infatti, che l’assegno siaerogato con carattere di provvisorietà sulla base della dichiarazione rilasciata dal richiedente e sia conguagliato, entro il mese di luglio dell’anno successivo, sulla base della dichiarazione dei redditi effettivamente percepiti. Nell’assetto vigente, pertanto, adifferenza di quanto era previsto per la pensione sociale dall’art. 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153, la domanda amministrativa non dev’essere più corredata dalla certificazione degli uffici finanziari che attesta le condizioni d’indigenza dell’assistito(Cass., sez. lav., 18 novembre 2016, n. 23529). È l’interessato, con la propria dichiarazione sulla sussistenza dei presupposti di legge per accedere alla provvidenza, a dare impulso al procedimento amministrativo, formulando un giudizio prognosticosulle proprie condizioni di bisogno. La presentazione della dichiarazione dei redditi effettivamente percepitisi colloca in un momento successivo e si procederà allora a un eventuale conguaglio, nell’ipotesi di scostamento tra la situazione reddituale dichiaratain anticipo e i redditi concretamente conseguiti. Secondo l’accertamento di fatto compiuto dalla Corte di merito, l’azione di recupero s’innesta nellafase successiva alla presentazione della dichiarazione dei redditi, allorché devono essere espletate le necessarie verifiche sulla congruenza tra i dati racchiusi nella domanda dell’interessato e i redditi effettivamente percepiti , così come comprovati dalla dichiarazione presentata. In un procedimento che si esplica in due fasi, indefettibili e distinte, la mera erogazione provvisoria dell’assegno sociale, disposta in virtù -7 - delle dichiarazioni dell’assistit o che ha avvalorato la sussistenza dei presupposti di legge , non può fondare un affidamento meritevole di tutela nell’irripetibilità della prestazione concessa , finché il procedimento non si completi con la presentazione della dichiarazione dei redditi. Nel disegno del legislatore, tale dichiarazione costituisce adempimento imprescindibile, deputatoin via esclusiva a documentare le condizioni di bisogno dell’assistito e ad attivare le indispensabili verifiche dell’Istituto. Correttamente, pertanto, la Corte d’appello ha valorizzato la scansione cronologica dell’azione di recupero intrapresa, che non si risolvein un mero conguaglio e d è comunque inidonea, per i tempi in cui è stata attuata, a ledere un affidamento legittimo nell’intangibilità di un’erogazione che la legge stessa qualifica come provvisoria eperciò per sua naturapassibile di successive verifiche. 12.–La quarta, la sesta e la settima doglianza, che adombrano, sotto svariati profili, l’omesso esame di fatti decisivi, possono essere scrutinate in una prospettiva unitaria. 12.1.–Le critiche si palesano inammissibili, in quanto irritualmente articolate. 12.2.– Il carattere definitivo del provvedimento di liquidazione (quarto motivo), la tempestività dell’azione di recupero (sesto e settimo motivo)investono valutazioni giuridiche e non rappresentano fatti in senso naturalistico,riconducibili al rigoroso paradigma dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., nei termini definiti dal codice di rito e illustrati dalla giurisprudenza di questa Corte (Cass., S.U., 7 aprile 2014, n. 8053). Peraltro, tali motivi, dietro le sembianze dell’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio,sottendono questioni ermeneutiche e si prefiggono di dimostrare che l’erogazione provvisoria sia in realtà ab originedefinitiva. Per le peculiarità della vicenda, non avrebbe dunque -8 - ragion d’essere il meccanismo bifasico che presiede all’attribuzione dell’assegno sociale. Tuttavia, è proprio tale meccanismo, coerente con le tassative prescrizioni di legge e analizzato dalla Corte di merito in tutte le circostanze di fatto rilevanti, a fondare la decisione impugnata e a corroborarne la conformità a diritto. 13.–Dai rilievi svolti consegue, pertanto, il complessivo rigetto del ricorso. 14.–Nessuna statuizione si deve adottare in ordine alle spese del presente giudizio, in quanto la parte evocata in causa non ha svolto in questa sede sostanziale attività difensiva e si è limitata a depositare procura in calce al ricorso notificato. 15.– Il rigetto del ricorso, proposto dopo i l 30 gennaio 2013, impone di dare atto dei presupposti per il sorgere dell’obbligo della ricorrente di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione, ove sia dovuto (Cass., S.U., 20 febbraio 2020, n. 4315). P.Q.M. Rigettail ricorso. Dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato p
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