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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 30 settembre 2021

Cassazione n. 08560/2023

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pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 898-2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] e domiciliata presso la cancelleria della Corte di Cassazione -ricorrente - contro D'[OSCURATO:PERSONA], D'[OSCURATO:PERSONA], D'[OSCURATO:PERSONA], D'[OSCURATO:PERSONA] e D'[OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] e domiciliati presso la cancelleria della Corte di Cassazione -controricorrenti - avverso la sentenza n. 1405/2021 della CORTE D'APPELLO di SALERNO, depositata il 30/09/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 09/03/2023 dal Consigliere Dott. [OSCURATO:PERSONA] D’[OSCURATO:PERSONA], D’[OSCURATO:PERSONA], D’[OSCURATO:PERSONA], D’[OSCURATO:PERSONA] e D’[OSCURATO:PERSONA] convenivano in giudizio [OSCURATO:PERSONA] innanzi il Tribunale di Salerno, esponendo nell’ordine: - di essere comproprietari di un appezzamento di terreno con sovrastante fabbricato in Battipaglia, per averlo ereditato dal loro dante causa D’[OSCURATO:PERSONA]; - che la convenuta, loro confinante, nel realizzare nuove opere sul proprio fondo (un locale seminterrato e un muro in cemento armato) aveva arbitrariamente rimosso la rete metallica posta a confine tra le proprietà delle parti, invadendo il terreno attoreo, del quale aveva occupato una porzione triangolare per una lunghezza di metri 32,5 circa e per una profondità massima di metri 3,5 circa alla base, interrandovi anche una tubatura; - che la Calenda aveva costruito il muro in cemento armato in aderenza ad un casotto di essi attori, precludendo loro l’accesso ad una canaletta consortile di irrigazione, oltre che compromettendo la statica del fabbricato.

Gli attori domandavano pertanto l’accertamento dell’invasione della loro proprietà, ad opera della Calenda, con conseguente condanna della medesima al ripristino ed al risarcimento del danno.

Si costituiva in giudizio [OSCURATO:PERSONA], la quale eccepiva la carenza di legittimazione attiva degli attori e, resistendo alla domanda nel merito, assumeva che non si fosse verificato alcuno sconfinamento.

Con sentenza n. 2687/2017 il Tribunale di Salerno accertava che la Calenda aveva invaso la proprietà attorea e precluso ai confinanti l’accesso alla canaletta di irrogazione, e la condannava pertanto al ripristino ed al risarcimento del danno.

Il primo giudice escludeva invece che le nuove opere avessero arrecato pregiudizio al casotto, e respingeva la domanda diretta all’arretramento della tubatura, del muro e del piano seminterrato, sul presupposto che la relazione peritale ne avesse accertato la regolarità, compensando tra le parti le spese di lite.

Interponevano appello gli eredi D’Amato, i quali insistevano per l’accoglimento delle domande respinte in prime cure, impugnando altresì la statuizione di compensazione delle spese.

Proponeva a sua volta appello incidentale [OSCURATO:PERSONA], reiterando l’eccezione di difetto di legittimazione attiva degli appellanti, per difetto di prova della titolarità del fondo confinante, sostenendo che la domanda dagli stessi spiegata dovesse essere qualificata come rivendicazione, ex art. 948 c.c.; insisteva inoltre per il rigetto di tutte le domande attoree, ribadendo di non aver sconfinato, in quanto la linea di confine tra i due fondi non era rettilinea.

La Corte d’Appello di Salerno, con sentenza n. 1405/2021, qualificava la domanda degli appellanti sub specie di actio finium regundorum; accoglieva l’appello principale, condannando [OSCURATO:PERSONA] ad arretrare il muro in cemento armato, il locale seminterrato e la tubatura; rigettava l’appello incidentale e condannava l’appellata alla refusione delle spese del primo e del secondo grado in favore deglieredi D’Amato.

Propone ricorso per la cassazione di detta decisione [OSCURATO:PERSONA], affidandosi a due motivi.

Resistono con controricorso D’[OSCURATO:PERSONA], D’[OSCURATO:PERSONA], D’[OSCURATO:PERSONA], D’[OSCURATO:PERSONA] e D’[OSCURATO:PERSONA].

Ambo le parti hanno depositato m emoria in prossimità dell’adunanza camerale. [OSCURATO:PERSONA] Con il primo motivo, la ricorrente, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., denuncia violazione dell’art. 948 c.c., per aver la Corte distrettuale erroneamente qualificato la domanda come azione di regolamento di confini, laddove gli attori avevano dedotto lo sconfinamento della convenuta facendo valere il proprio titolo di proprietà.

Di conseguenza, ad avviso della ricorrente, la domanda avrebbe dovuto essere qualificata come dirivendicazione, con conseguente soggezione della parte attrice all’onere della cd.

“probatio diabolica”.

La censura è infondata.

Questa Corte ha affermato che “Nel giudizio di legittimità, va tenuta distinta l'ipotesi in cui si lamenti l'omesso esame di una domanda da quella in cui si censuri l'interpretazione che ne ha dato il giudice del merito.

Nel primo caso, si verte in tema di violazione dell'articolo 112 cod. proc. civ. e si pone un problema di natura processuale per la soluzione del quale la Corte di cassazione ha il potere-dovere di procedere all'esame diretto degli atti, onde acquisire gli elementi di giudizio necessari ai fini della pronuncia richiesta.

Nel secondo caso, invece, poiché l'interpretazione della domanda e l'individuazione del suo contenuto integrano un tipico accertamento di fatto riservato, come tale, al giudice del merito, in sede di legittimità va solo effettuato il controllo della correttezza della motivazione che sorregge sul punto la decisione impugnata” (cfr. Cass., Sez. 3, Sentenza n. 7932 del 18/05/2012, Rv. 622562; in senso conforme, cfr. Cass., Sez. 3, Sentenza n. 16596 del 05/08/2005, Rv. 584751; Cass., Sez. 1, Sentenza n. 15603 del 07/07/2006, Rv. 592485; Sez. 6-5, Ordinanza n. 30684 del 21/12/2017, Rv. 651523).

Nella fattispecie, la Corte d’Appello ha qualificato la domanda come actio finium regundorum, alla luce dei fatti descritti in citazione, siccome volta a ripristinare il confine esatto tra le proprietà delle parti a seguito della dedotta invasione della convenuta, la quale, secondo la prospettazione attorea, aveva rimosso la rete metallica di delimitazione dei fondi ed aveva proseguito la costruzione delle nuove opere sino ad invadere il terreno confinante; ha ancora osservato, la Corte distrettuale, che la domanda di restituzione dell’area ritenuta indebitamente usurpata non valesse a mutare tale qualificazione, non alterando la natura ricognitiva dell’azione (cfr. pagg. 7 e 8 della sentenza impugnata).

Orbene, la motivazione addotta dal giudice di seconde cure a sostegno della qualificazione della domanda appare esente da censure, risultando invero coerente con l’insegnamento secondo cui “È correttamente qualificata "actio finium regundorum", e non rivendica, l'azione proposta dal proprietario che, pur in presenza di un confine apparente, ne deduca l'incertezza per intervenuta usurpazione di una porzione del proprio terreno da parte del vicino, e chieda, per l'effetto, un accertamento giudiziale della superficie dei fondi confinanti senza porre in discussione i titoli di proprietà, dovendosi ritenere del tutto irrilevante, al riguardo, che l'accertamento della proprietà di una delle parti sulla porzione di fondo controversa comporti anche un effetto recuperatorio della proprietà stessa quale mera conseguenza dell'esperimento della detta azione, la cui finalità è soltanto quella di eliminare l'incertezza e le contestazioni relativa alla linea divisoria, prescindendo da ogni controversia sul diritto di proprietà” (cfr. Cass., Sez. 2, Sentenza n. 2297 del 30/01/2017, Rv. 642489).

Con il secondo motivo, la ricorrente lamenta che la Corte distrettuale, a prescindere dalla qualificazione della domanda, avrebbe dovuto ritenere i documenti depositati in atti del giudizio insufficienti a provare la legittimazione attiva degli appellanti.

In particolare, la Calenda sostiene che gli attori non avrebbero dato alcuna prova di essere eredi di D’[OSCURATO:PERSONA], non avendo prodotto i certificati dello stato civile.

La censura è inammissibile per difetto di specificità.

Dalla lettura del ricorso, infatti, non risulta che la Calenda abbia contestato il rapporto di discendenza degli attori da D’[OSCURATO:PERSONA], dal quale essi hanno affermato di essere aventi causa per successione mortis causa .

In argomento, va ribadito l’insegnamento di questa Corte, secondo cui “Il figlio che aziona in giudizio un diritto del genitore, del quale afferma essere erede "ab intestato", ove non sia stato contestato il rapporto di discendenza con il "de cuius", al fine di dare prova della sua legittimazione ad agire, non deve ulteriormente dimostrare l'esistenza di tale rapporto, producendo l'atto dello stato civile attestante la filiazione, essendo sufficiente che egli, in quanto chiamato all'eredità a titolo di successione legittima, abbia accettato, anche tacitamente, l'eredità, circostanza che può ricavarsi dall'esercizio stesso dell'azione” (cfr. Cass., Sez. 2, Ordinanza n. 6745 del 19/03/2018, Rv. 647819; in senso conforme, cfr. Cass., Sez. 3, Sentenza n. 22223 del 20/10/2014, Rv. 633200).

Nel caso di specie, il giudice di seconde cure risulta essersi conformato al richiamato principio di diritto: infatti, avendo ritenuto provato, dall’esame della documentazione in atti (rogiti notarili, dichiarazione di successione, albero genealogico), che gli attori fossero chiamati all’eredità di D’[OSCURATO:PERSONA] e che il bene oggetto di causa facesse parte della massa ereditaria, ha ritenuto sussistente la legittimazione attiva in virtù dell’accettazione tacita dell’eredità, desunta dall’esercizio dell’azione giudiziaria.

In definitiva, il ricorso va rigettato.

Le spese del presente giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.

Stante il tenore della pronuncia, va dato atto – ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002– della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell’impugnazione, se dovuto.

PQM la Corte rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in € 3.700, di cui € 200 per esborsi, oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15%, iva, cassa avvocati ed accessori tutti come per legge.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1 - quater , del D .P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 898-2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] e domiciliata presso la cancelleria della Corte di Cassazione -ricorrente - contro D'[OSCURATO:PERSONA], D'[OSCURATO:PERSONA], D'[OSCURATO:PERSONA], D'[OSCURATO:PERSONA] e D'[OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] e domiciliati presso la cancelleria della Corte di Cassazione -controricorrenti - avverso la sentenza n. 1405/2021 della CORTE D'APPELLO di SALERNO, depositata il 30/09/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 09/03/2023 dal Consigliere Dott. [OSCURATO:PERSONA] D’[OSCURATO:PERSONA], D’[OSCURATO:PERSONA], D’[OSCURATO:PERSONA], D’[OSCURATO:PERSONA] e D’[OSCURATO:PERSONA] convenivano in giudizio [OSCURATO:PERSONA] innanzi il Tribunale di Salerno, esponendo nell’ordine: - di essere comproprietari di un appezzamento di terreno con sovrastante fabbricato in Battipaglia, per averlo ereditato dal loro dante causa D’[OSCURATO:PERSONA]; - che la convenuta, loro confinante, nel realizzare nuove opere sul proprio fondo (un locale seminterrato e un muro in cemento armato) aveva arbitrariamente rimosso la rete metallica posta a confine tra le proprietà delle parti, invadendo il terreno attoreo, del quale aveva occupato una porzione triangolare per una lunghezza di metri 32,5 circa e per una profondità massima di metri 3,5 circa alla base, interrandovi anche una tubatura; - che la Calenda aveva costruito il muro in cemento armato in aderenza ad un casotto di essi attori, precludendo loro l’accesso ad una canaletta consortile di irrigazione, oltre che compromettendo la statica del fabbricato. Gli attori domandavano pertanto l’accertamento dell’invasione della loro proprietà, ad opera della Calenda, con conseguente condanna della medesima al ripristino ed al risarcimento del danno. Si costituiva in giudizio [OSCURATO:PERSONA], la quale eccepiva la carenza di legittimazione attiva degli attori e, resistendo alla domanda nel merito, assumeva che non si fosse verificato alcuno sconfinamento. Con sentenza n. 2687/2017 il Tribunale di Salerno accertava che la Calenda aveva invaso la proprietà attorea e precluso ai confinanti l’accesso alla canaletta di irrogazione, e la condannava pertanto al ripristino ed al risarcimento del danno. Il primo giudice escludeva invece che le nuove opere avessero arrecato pregiudizio al casotto, e respingeva la domanda diretta all’arretramento della tubatura, del muro e del piano seminterrato, sul presupposto che la relazione peritale ne avesse accertato la regolarità, compensando tra le parti le spese di lite. Interponevano appello gli eredi D’Amato, i quali insistevano per l’accoglimento delle domande respinte in prime cure, impugnando altresì la statuizione di compensazione delle spese. Proponeva a sua volta appello incidentale [OSCURATO:PERSONA], reiterando l’eccezione di difetto di legittimazione attiva degli appellanti, per difetto di prova della titolarità del fondo confinante, sostenendo che la domanda dagli stessi spiegata dovesse essere qualificata come rivendicazione, ex art. 948 c.c.; insisteva inoltre per il rigetto di tutte le domande attoree, ribadendo di non aver sconfinato, in quanto la linea di confine tra i due fondi non era rettilinea. La Corte d’Appello di Salerno, con sentenza n. 1405/2021, qualificava la domanda degli appellanti sub specie di actio finium regundorum; accoglieva l’appello principale, condannando [OSCURATO:PERSONA] ad arretrare il muro in cemento armato, il locale seminterrato e la tubatura; rigettava l’appello incidentale e condannava l’appellata alla refusione delle spese del primo e del secondo grado in favore deglieredi D’Amato. Propone ricorso per la cassazione di detta decisione [OSCURATO:PERSONA], affidandosi a due motivi. Resistono con controricorso D’[OSCURATO:PERSONA], D’[OSCURATO:PERSONA], D’[OSCURATO:PERSONA], D’[OSCURATO:PERSONA] e D’[OSCURATO:PERSONA]. Ambo le parti hanno depositato m emoria in prossimità dell’adunanza camerale. [OSCURATO:PERSONA] Con il primo motivo, la ricorrente, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., denuncia violazione dell’art. 948 c.c., per aver la Corte distrettuale erroneamente qualificato la domanda come azione di regolamento di confini, laddove gli attori avevano dedotto lo sconfinamento della convenuta facendo valere il proprio titolo di proprietà. Di conseguenza, ad avviso della ricorrente, la domanda avrebbe dovuto essere qualificata come dirivendicazione, con conseguente soggezione della parte attrice all’onere della cd. “probatio diabolica”. La censura è infondata. Questa Corte ha affermato che “Nel giudizio di legittimità, va tenuta distinta l'ipotesi in cui si lamenti l'omesso esame di una domanda da quella in cui si censuri l'interpretazione che ne ha dato il giudice del merito. Nel primo caso, si verte in tema di violazione dell'articolo 112 cod. proc. civ. e si pone un problema di natura processuale per la soluzione del quale la Corte di cassazione ha il potere-dovere di procedere all'esame diretto degli atti, onde acquisire gli elementi di giudizio necessari ai fini della pronuncia richiesta. Nel secondo caso, invece, poiché l'interpretazione della domanda e l'individuazione del suo contenuto integrano un tipico accertamento di fatto riservato, come tale, al giudice del merito, in sede di legittimità va solo effettuato il controllo della correttezza della motivazione che sorregge sul punto la decisione impugnata” (cfr. Cass., Sez. 3, Sentenza n. 7932 del 18/05/2012, Rv. 622562; in senso conforme, cfr. Cass., Sez. 3, Sentenza n. 16596 del 05/08/2005, Rv. 584751; Cass., Sez. 1, Sentenza n. 15603 del 07/07/2006, Rv. 592485; Sez. 6-5, Ordinanza n. 30684 del 21/12/2017, Rv. 651523). Nella fattispecie, la Corte d’Appello ha qualificato la domanda come actio finium regundorum, alla luce dei fatti descritti in citazione, siccome volta a ripristinare il confine esatto tra le proprietà delle parti a seguito della dedotta invasione della convenuta, la quale, secondo la prospettazione attorea, aveva rimosso la rete metallica di delimitazione dei fondi ed aveva proseguito la costruzione delle nuove opere sino ad invadere il terreno confinante; ha ancora osservato, la Corte distrettuale, che la domanda di restituzione dell’area ritenuta indebitamente usurpata non valesse a mutare tale qualificazione, non alterando la natura ricognitiva dell’azione (cfr. pagg. 7 e 8 della sentenza impugnata). Orbene, la motivazione addotta dal giudice di seconde cure a sostegno della qualificazione della domanda appare esente da censure, risultando invero coerente con l’insegnamento secondo cui “È correttamente qualificata "actio finium regundorum", e non rivendica, l'azione proposta dal proprietario che, pur in presenza di un confine apparente, ne deduca l'incertezza per intervenuta usurpazione di una porzione del proprio terreno da parte del vicino, e chieda, per l'effetto, un accertamento giudiziale della superficie dei fondi confinanti senza porre in discussione i titoli di proprietà, dovendosi ritenere del tutto irrilevante, al riguardo, che l'accertamento della proprietà di una delle parti sulla porzione di fondo controversa comporti anche un effetto recuperatorio della proprietà stessa quale mera conseguenza dell'esperimento della detta azione, la cui finalità è soltanto quella di eliminare l'incertezza e le contestazioni relativa alla linea divisoria, prescindendo da ogni controversia sul diritto di proprietà” (cfr. Cass., Sez. 2, Sentenza n. 2297 del 30/01/2017, Rv. 642489). Con il secondo motivo, la ricorrente lamenta che la Corte distrettuale, a prescindere dalla qualificazione della domanda, avrebbe dovuto ritenere i documenti depositati in atti del giudizio insufficienti a provare la legittimazione attiva degli appellanti. In particolare, la Calenda sostiene che gli attori non avrebbero dato alcuna prova di essere eredi di D’[OSCURATO:PERSONA], non avendo prodotto i certificati dello stato civile. La censura è inammissibile per difetto di specificità. Dalla lettura del ricorso, infatti, non risulta che la Calenda abbia contestato il rapporto di discendenza degli attori da D’[OSCURATO:PERSONA], dal quale essi hanno affermato di essere aventi causa per successione mortis causa . In argomento, va ribadito l’insegnamento di questa Corte, secondo cui “Il figlio che aziona in giudizio un diritto del genitore, del quale afferma essere erede "ab intestato", ove non sia stato contestato il rapporto di discendenza con il "de cuius", al fine di dare prova della sua legittimazione ad agire, non deve ulteriormente dimostrare l'esistenza di tale rapporto, producendo l'atto dello stato civile attestante la filiazione, essendo sufficiente che egli, in quanto chiamato all'eredità a titolo di successione legittima, abbia accettato, anche tacitamente, l'eredità, circostanza che può ricavarsi dall'esercizio stesso dell'azione” (cfr. Cass., Sez. 2, Ordinanza n. 6745 del 19/03/2018, Rv. 647819; in senso conforme, cfr. Cass., Sez. 3, Sentenza n. 22223 del 20/10/2014, Rv. 633200). Nel caso di specie, il giudice di seconde cure risulta essersi conformato al richiamato principio di diritto: infatti, avendo ritenuto provato, dall’esame della documentazione in atti (rogiti notarili, dichiarazione di successione, albero genealogico), che gli attori fossero chiamati all’eredità di D’[OSCURATO:PERSONA] e che il bene oggetto di causa facesse parte della massa ereditaria, ha ritenuto sussistente la legittimazione attiva in virtù dell’accettazione tacita dell’eredità, desunta dall’esercizio dell’azione giudiziaria. In definitiva, il ricorso va rigettato. Le spese del presente giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza. Stante il tenore della pronuncia, va dato atto – ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002– della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell’impugnazione, se dovuto. PQM la Corte rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in € 3.700, di cui € 200 per esborsi, oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15%, iva, cassa avvocati ed accessori tutti come per legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 - quater , del D .P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello
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