Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 31 luglio 1973

Cassazione n. 21179/2024

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 31/07/1973 avverso la sentenza del 14/09/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Rilevato che i motivi dedotti in relazione alla condanna per i reati di cui agli artt. 337, 583, 477 e 482 cod. pen. sono inammissibili perché manifestamente infondati, non dedotti e riproduttivi di identica censura adeguatamente confutata dalla Corte di appello; ritenuto che il primo motivo di ricorso, che deduce il vizio di motivazione con riferimento all'identificazione del ricorrente quale autore materiale dei reati di resistenza a pubblico ufficiale e lesioni, non si confronta con la sentenza impugnata, che dà ampiamente conto degli elementi di fatto e di diritto posti a base dell'affermazione della responsabilità penale del ricorrente, riconosciuto con certezza dal verbalizzante che aveva avuto modo di osservarlo attentamente durante la lunga fase delle operazioni; osservato che il secondo motivo di ricorso con cui si deduce la omessa perizia sul documento falso, è inammissibile perché non dedotto in appello (né con l'atto introduttivo né in sede dibattimentale); rilevato che in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche di cui al terzo motivo, adeguata risulta la motivazione sul punto resa dalla Corte di appello che, dopo aver evidenziato la consistenza della condotta, ha ritenuto insussistenti elementi tali da mitigare la pena ritenuta adeguata e, pertanto, dando conto delle ragioni alla base della mancata concessione della richiesta attenuante; rilevato il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così de

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 31/07/1973 avverso la sentenza del 14/09/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Rilevato che i motivi dedotti in relazione alla condanna per i reati di cui agli artt. 337, 583, 477 e 482 cod. pen. sono inammissibili perché manifestamente infondati, non dedotti e riproduttivi di identica censura adeguatamente confutata dalla Corte di appello; ritenuto che il primo motivo di ricorso, che deduce il vizio di motivazione con riferimento all'identificazione del ricorrente quale autore materiale dei reati di resistenza a pubblico ufficiale e lesioni, non si confronta con la sentenza impugnata, che dà ampiamente conto degli elementi di fatto e di diritto posti a base dell'affermazione della responsabilità penale del ricorrente, riconosciuto con certezza dal verbalizzante che aveva avuto modo di osservarlo attentamente durante la lunga fase delle operazioni; osservato che il secondo motivo di ricorso con cui si deduce la omessa perizia sul documento falso, è inammissibile perché non dedotto in appello (né con l'atto introduttivo né in sede dibattimentale); rilevato che in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche di cui al terzo motivo, adeguata risulta la motivazione sul punto resa dalla Corte di appello che, dopo aver evidenziato la consistenza della condotta, ha ritenuto insussistenti elementi tali da mitigare la pena ritenuta adeguata e, pertanto, dando conto delle ragioni alla base della mancata concessione della richiesta attenuante; rilevato il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così de
Sentenza Cassazione n. 21179/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris