CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 22 gennaio 2021
Cassazione n. 28764/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nte ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. R.G. 22469/2021 proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in concordato preventivo in persona del suo legale rappresentante pro tempore rappresentata e difesa giusta delega in atti dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] (PEC: [OSCURATO:EMAIL]) –ricorrente – Contro AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del suo legale rappresentante pro tempore rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio eletto in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12, presso Oggetto: accertamento –costi – prova - schede carburanti l’Avvocatura Generale dello Stato (PEC: [OSCURATO:EMAIL]) - intimata - avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] del Molise n. 76/01/21 depositata in data 22/01/2021, udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 23/03/2022 dal [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che: - la società contribuente ricorreva avverso l’avviso di accertamento notificatole per IRES, IVA ed IRAP 2012; - la CTP accoglieva in parte il ricorso; tal pronuncia era impugnata dalla ridetta società e dall’[OSCURATO:PERSONA], ciascuna parte contestando i profili in ordine ai quali era risultata soccombente; - con la sentenza impugnata la CTR rigettava l’appello principale della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e accoglieva l’appello incidentale dell’Agenzia delle Entrate; - ricorre a questa Corte la società con atto affidato a quattro motivi illustrati da memoria ; l’Amministrazi one Finanziaria resiste con controricorso; Considerato che: - il primo motivo di ricorso deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 109 TUIR, del d.P.R. n. 446 del 1997 e degli artt. 2727 e 2729 c.c. in relazione all’art. 360 c. 1 n. 3 c.p.c. per avere la CTR, con riguardo al rilievo relativo all’utilizzo del carburante, erroneamente ritenuto tale costo non deducibile in assenza di documentazione atta a collegare l’acquisto dello stesso ai mezzi speciali impiegati dall’impresa; - il motivo è infondato; - invero, ritiene questa Corte con orientamento costante al quale in questa sede il Collegio intende dare seguito, che (Cass. Sez.5, Sentenza n. 24409 del 30/11/2016; anche Cass. Sez.5, Ordinanza n. 26448 del 19/10/2018; e ancora Cass.Sez.5, Sentenza n. 26862 del 18/12/2014; Cas s. Sez.5, Sentenza n. 24930 del 25/11/2011) in tema di imposte dirette ed IVA, la possibilità di detrarre dall'imposta dovuta quella assolta per l'acquisto di carburanti destinati ad alimentare i mezzi impiegati per l'esercizio dell'impresa, è subordinata al fatto che le cosiddette "schede carburanti", che l'addetto alla distribuzione è tenuto a rilasciare, rispettino i requisiti di forma e di contenuto richiesti dalla legge e, quindi, siano redatte in conformità al modello allegato al d.P.R. n. 444 del 1997; - le cosiddette «schede carburanti», che l'addetto alla distribuzione è tenuto a rilasciare, debbono essere quindi complete in ogni loro parte senza che l'adempimento, a tal fine disposto, ammetta equipollente alcuno e indipendentemente dall'avvenuta contabilizzazione dell'operazione nelle R.G. 1822/2014 scritture dell'impresa (Cass. 26 settembre 2018, n. 22918; Cass. 18 dicembre 2014, n. 26862); - nel caso di specie, siamo di fronte a una specifica contestazione da parte dell'Ufficio che le schede carburanti non recavano l'indicazione del numero di targa; trattandosi di mezzi speciali, ben poteva il contribuente adempiere all’onere probatorio del quale era gravato con l’indicare in luogo della targa altro elemento identificativo, quale il numero del telaio, agevolmente atto a esser reperito e a identificare in modo inequivoco, senza particolari complessità operative in capo al contribuente stesso, il mezzo destinatario del rifornimento; tal adempimento avrebbe consentito al contribuente di adempiere all’onere probatorio che gli incombeva riguardo l’inerenza del costo per esser il carburante stato acquistato onde destinarlo al consumo da parte dei mezzi dell’impresa; - il secondo motivo di ricorso denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 39 del d.P.R. n. 600 del 1973 dell’art. 55 del d.P.R. n. 633 del 1972 e degli artt. 2697, 2727, 2729 c.c. ex art. 360 c. 1 n. 3 c.p.c. nonché la nullità della sentenza gravata e del procedimento ex art. 360 c. 1 n. 4 c.p.c. e degli artt. 111 Cost., 36 e 61 del d. Lgs. n. 546 del 1992, 132 c.p.c. e 118 disp. att. ne c.p.c. per avere la CTR, con riferimento alle elargizioni ai dipendenti, erroneamente e senza illustrarne le ragioni, ritenuta provata la pretesa dell’Ufficio in ordine alla natura di retribuzione di tali pagamenti, che invece andavano qualificati come erogazioni liberali; - il motivo è inammissibile; la CTR ha accertato in fatto che s i trattava non di regalie ma di retribuzioni, quindi come tali valutabili sia ai fini della presunzione relativa alla produzione di maggior reddito per la società contribuente sia ai fini dell’applicazione delle ritenute; tal accertamento, operato nel giudizio di merito, non è quindi più censurabile in questa sede di Legittimità; - il terzo motivo di ricorso censura la sentenza impugnata per violazione dell’art. 3 della L. n. 241 del 1990, dell’art. 7 della L. n. 212 del 2000, dell’art. 42 del d.P.R. n. 600 del 1973 e degli artt. 16 e 17 del d. Lgs. n. 472 del 1997, per avere la CTR, quanto al calcolo del ROL, erroneamente ritenuto sufficientemente chiara oltre che corretta la sua rideterminazione in forza della indicazione solo dei dati riepilogativi del calcolo; - il motivo risulta inammissibile, costituendo nel concreto suo articolarsi censura di merito, come tale non ammessa in questa sede di Legittimità: - il quarto mezzo di impugnazione si incentra sulla violazione e falsa applicazione dell’art. 102 TUIR in relazione all’art. 360 c. 1 n. 3 c.p.c. e sulla violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e degli artt. 2697, 2727, 2729 c.c. in relazione all’art. 360 c. 1 n. 4 c.p.c., sulla nullità della sentenza e del procedimento per violazione degliart. 111 Cost., 36 e 61 del d. Lgs. n. 546 del 1992, 132 c.p.c. e 118 disp. att. ne c.p.c. per avere la CTR quanto al rilievo concernente la deduzione di beni minuti e di facile usura, confermato la pretesa dell’Ufficio che non li riteneva deducibili interamente nell’esercizio dovendo applicarsi il limite del 5% del costo complessivo, senza peraltro illustrare le ragioni poste a base del proprio convincimento e travisando le risultanze processuali; - il motivo è inammissibile; - esso invero costituisce un ins ieme eterogeneo di più censure, di fronte alle quali, come questa Corte costantemente afferma (Cass. Sez.1, Sentenza n. 39169 del 09/12/2021; Cass. Sez.2, Sentenza n. 26790 del 23/10/2018; Cass. Sez.UU., Sentenza n. 9100 del 06/05/2015 ) opera la inammissibilità dellacensura così formulata, in quanto costituente sovrapposizione dimotivi di impugnazione eterogenei, facenti riferimento alle diverse ipotesi contemplate dall'art. 360, primo comma, numeri 3 e 5, c.p.c.; - tal sovrapposizione può essere superat a solo se la formulazione delmotivo permette di cogliere con chiarezza le doglianze prospettate, di fatto scindibili, onde consentirne l'esame separato, esattamente negli stessi termini in cui lo si sarebbe potuto fare se esse fossero state articolate inmotivi diversi, singolarmente numerati: il che nel presente caso non risulta possibile stante l’articolazione della censura in parola; - pertanto, il ricorso è rigettato; - le spese seguono la soccombenza; p.q.m. rigetta il ricorso; liquida le spese in euro 5.600,00 oltre a spese prenotate a debito che pone a carico di parte soccombente. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo un