CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 35149/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
NAPOLI il 22/06/2000 avverso la sentenza del 03/03/2026 della CORTE APPELLO di NAPOLI udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore di fiducia, ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Napoli in data 3 marzo 2026, accogliendo la richiesta di concordato sulla pena ex art. 599 bis cod. proc. pen., con rinuncia agli altri motivi di appello, ha ridotto la pena inflitta al ricorrente nella misura concordata dalle parti, con riguardo al reato di cui all'art. 73, comma 5, d.p.r. n. 309 del 1990, così riqualificata l'originaria imputazione. Con un solo motivo lamenta la violazione di legge per il mancato rilievo di cause di proscioglimento ex art. 129 cod.proc.pen. 2.11 ricorso è inammissibile. Nel dedurre, peraltro in termini del tutto generici, il vizio in relazione alla mancata applicazione dell'art. 129 cod. proc. pen. il ricorso per cassazione concernente questioni a cui l'interessato abbia rinunciato in funzione dell'accordo sulla pena in appello, è inammissibile perché il potere dispositivo riconosciuto alla parte dall'art. 599 bis cod. proc. pen. non solo limita la cognizione del giudice di secondo grado, ma ha effetti preclusivi sull'intero svolgimento processuale, compreso il giudizio di legittimità, analogamente a quanto avviene nella rinuncia all'impugnazione (Sez. 5, n. 29243 del 04/06/2018, Rv.. 2731940; Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Rv. 272014; Sez. 6, n. 8912 del 20/02/2018, Rv. 272389). 3. Il ricorso va quindi dichiarato inammissibile. Dalla inammissibilità del ricorso deriva ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000. P. P.Q.ML'ASSISTENTE .,TZTiskRIO 2 met e Dott.ssa Kat