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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 46848/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/01/2021 della CORTE APPELLO di L'AQUILAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Presidente [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, dott. ssa [OSCURATO:PERSONA], la quale ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso nonché le conclusioni scritte presentate nell'interesse dell'imputata, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso.

Ritenuto in fatto

1. Con sentenza del 13 gennaio 2021 la Corte d'appello di L'Aquila ha confermato la decisione di primo grado, che aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di furto aggravato di gas naturale.

2. Nell'interesse dell'imputata è stato proposto ricorso per cassazione, affidato ai motivi di seguito enunciati nei limiti richiesti dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1.

Con il primo motivo si lamentano vizi motivazionali in relazione all'affermazione di responsabilità dell'imputata, dal momento che la Corte territoriale non aveva tenuto conto che l'immobile, peraltro intestato a [OSCURATO:PERSONA], era abitato anche dai figli della ricorrente e che il contatore era accessibile a chiunque.

2.2. Con il secondo motivo si lamenta omessa pronuncia in relazione a quattro specifici motivi di appello con i quali si era denunciata: a) la nullità del capo di imputazione per indeterminatezza; b) l'invalidità della querela per difetto di legittimazione; c) la riqualificazione del fatto nella fattispecie di cui all'art. 646 cod. pen.; d) il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.

2.3. Con il terzo motivo si lamentano vizi motivazionali e violazione di legge, in relazione al diniego delle circostanze attenuanti generiche, al giudizio di mera equivalenza delle circostanze aggravanti con la circostanza attenuante di cui all'art. 62, n. 4, cod. pen. e, infine, alla dosimetria della pena.

3. Sono state trasmesse, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 137, conv. con I. 18/12/2020, n. 176, le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], la quale ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso, nonché le conclusioni scritte presentate nell'interesse dell'imputata, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso.

Considerato in diritto

1. Il primo motivo è inammissibile per manifesta infondatezza e assenza di specificità.

Premessa l'assoluta irrilevanza della titolarità formale dell'immobile, posto che il criterio logico dell'interesse alla manomissione valorizza il profilo della concreta utilizzazione dello stesso, si osserva che l'accertamento operato dal teste Eboli, quanto al fatto che l'appartamento era abitato dalla [OSCURATO:PERSONA], rende del tutto irrilevante le mancate verifiche sul punto operate da altri accertatori, nel senso che siffatta inerzia non ridonda in danno dell'attendibilità delle dichiarazioni dell'Eboli.

La presenza di altri soggetti nell'abitazione, oltre a non essere rilevante in sé, se non in quanto astrattamente idonea a rivelare l'esistenza di altri possibili imputati, è comunque priva di decisività rispetto alla responsabilità della [OSCURATO:PERSONA], la quale, secondo quanto ricorda lo stesso ricorso, risultava essere la titolare dell'utenza, già sospesa e con attivazione dei sigilli: ne discende che, oltre al criterio dell'interesse sopra ricordato (criterio dell'interesse che vanifica logicamente la questione sulla accessibilità a terzi del contatore), è stato valorizzato il profilo dell'evidente percezione dell'utilizzo di gas non preceduto da alcuna formale riattivazione del contratto.

2. Il secondo motivo è inammissibile per manifesta infondatezza e assenza di specificità.

Secondo un consolidato orientamento di questa Corte, in tema di ricorso per cassazione, i vizi di motivazione indicati dall'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. non sono mai denunciabili con riferimento alle questioni di diritto, non solo quando la soluzione adottata dal giudice sia giuridicamente corretta, ma anche nel caso contrario, essendo, in tale ipotesi, necessario dedurre come motivo di ricorso l'intervenuta violazione di legge (Sez.

U, n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027 - 05).

Ciò posto, si osserva, con riguardo alle questioni di puro diritto di cui ai n. 1 e 2 di cui al secondo motivo di ricorso: a) che non vi è incertezza sui fatti descritti nella imputazione quando questa contenga con adeguata specificità, i tratti essenziali del fatto di reato contestato, in modo da consentire all'imputato di difendersi (Sez. 5, n. 16993 del 02/03/2020, Latini, Rv. 279090 - 01), senza che, in contrario, rilevi l'esatta quantificazione del gas che, nel caso concreto, è stato sottratto; b) che, venendo in rilievo un furto aggravato, il delitto è procedibile d'ufficio e tale rimane nonostante la ritenuta equivalenza della circostanza attenuante di cui all'art. 62, n. 4, cod. pen., rispetto alle circostanze aggravanti (v., di recente, i principi ribaditi da Sez. 2, n. 24754 del 09/03/2015, Massarelli, Rv. 264208 - 0).

Quanto alla questione sub 3, essa è clamorosamente smentita nei presupposti fattuali addotti, peraltro in termini di assoluta genericità (ossia l'utilizzo di gas condominiale), nel fatto che la sottrazione è avvenuta, secondo l'accertamento dei giudici di merito, manomettendo i sigilli che erano stati apposti al contatore che misurava i consumi dell'utenza intestata alla [OSCURATO:PERSONA].

Il cenno, infine, nella sintesi iniziale dei motivi che la Corte d'appello avrebbe trascurato, al tema delle circostanze generiche non è altrimenti coltivato e costituisce oggetto del terzo motivo.

Tuttavia, va sottolineata l'assoluta genericità della doglianza sviluppata nell'atto di appello.

Al riguardo, deve essere ribadito che il difetto di motivazione della sentenza di appello in ordine a motivi generici, anche se proposti in concorso con altri motivi specifici, non può formare oggetto di ricorso per Cassazione, poiché i motivi generici restano viziati da inammissibilità originaria anche quando la decisione del giudice dell'impugnazione non pronuncia in concreto tale sanzione (Sez. 3, n. 10709 del 25/11/2014, dep. 2015, Rv. 262700-01).

3. Il terzo motivo è inammissibile, dal momento che: a) la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; ne discende che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - 04/02/2014, Ferrario, Rv. 259142), ciò che - nel caso di specie - non ricorre; b) le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità quando, come nella specie, non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che per giustificare la soluzione dell'equivalenza si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez.

U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931); c) le circostanze attenuanti generiche sono state richieste, come detto supra sub 2, in termini privi di qualunque specificità.

4. Alla pronuncia di inammissibilità consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, in ragione delle questioni dedotte, appare equo determinare in euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/01/2021 della CORTE APPELLO di L'AQUILAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Presidente [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, dott. ssa [OSCURATO:PERSONA], la quale ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso nonché le conclusioni scritte presentate nell'interesse dell'imputata, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso. Ritenuto in fatto 1. Con sentenza del 13 gennaio 2021 la Corte d'appello di L'Aquila ha confermato la decisione di primo grado, che aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di furto aggravato di gas naturale. 2. Nell'interesse dell'imputata è stato proposto ricorso per cassazione, affidato ai motivi di seguito enunciati nei limiti richiesti dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo si lamentano vizi motivazionali in relazione all'affermazione di responsabilità dell'imputata, dal momento che la Corte territoriale non aveva tenuto conto che l'immobile, peraltro intestato a [OSCURATO:PERSONA], era abitato anche dai figli della ricorrente e che il contatore era accessibile a chiunque. 2.2. Con il secondo motivo si lamenta omessa pronuncia in relazione a quattro specifici motivi di appello con i quali si era denunciata: a) la nullità del capo di imputazione per indeterminatezza; b) l'invalidità della querela per difetto di legittimazione; c) la riqualificazione del fatto nella fattispecie di cui all'art. 646 cod. pen.; d) il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. 2.3. Con il terzo motivo si lamentano vizi motivazionali e violazione di legge, in relazione al diniego delle circostanze attenuanti generiche, al giudizio di mera equivalenza delle circostanze aggravanti con la circostanza attenuante di cui all'art. 62, n. 4, cod. pen. e, infine, alla dosimetria della pena. 3. Sono state trasmesse, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 137, conv. con I. 18/12/2020, n. 176, le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], la quale ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso, nonché le conclusioni scritte presentate nell'interesse dell'imputata, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso. Considerato in diritto 1. Il primo motivo è inammissibile per manifesta infondatezza e assenza di specificità. Premessa l'assoluta irrilevanza della titolarità formale dell'immobile, posto che il criterio logico dell'interesse alla manomissione valorizza il profilo della concreta utilizzazione dello stesso, si osserva che l'accertamento operato dal teste Eboli, quanto al fatto che l'appartamento era abitato dalla [OSCURATO:PERSONA], rende del tutto irrilevante le mancate verifiche sul punto operate da altri accertatori, nel senso che siffatta inerzia non ridonda in danno dell'attendibilità delle dichiarazioni dell'Eboli. La presenza di altri soggetti nell'abitazione, oltre a non essere rilevante in sé, se non in quanto astrattamente idonea a rivelare l'esistenza di altri possibili imputati, è comunque priva di decisività rispetto alla responsabilità della [OSCURATO:PERSONA], la quale, secondo quanto ricorda lo stesso ricorso, risultava essere la titolare dell'utenza, già sospesa e con attivazione dei sigilli: ne discende che, oltre al criterio dell'interesse sopra ricordato (criterio dell'interesse che vanifica logicamente la questione sulla accessibilità a terzi del contatore), è stato valorizzato il profilo dell'evidente percezione dell'utilizzo di gas non preceduto da alcuna formale riattivazione del contratto. 2. Il secondo motivo è inammissibile per manifesta infondatezza e assenza di specificità. Secondo un consolidato orientamento di questa Corte, in tema di ricorso per cassazione, i vizi di motivazione indicati dall'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. non sono mai denunciabili con riferimento alle questioni di diritto, non solo quando la soluzione adottata dal giudice sia giuridicamente corretta, ma anche nel caso contrario, essendo, in tale ipotesi, necessario dedurre come motivo di ricorso l'intervenuta violazione di legge (Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027 - 05). Ciò posto, si osserva, con riguardo alle questioni di puro diritto di cui ai n. 1 e 2 di cui al secondo motivo di ricorso: a) che non vi è incertezza sui fatti descritti nella imputazione quando questa contenga con adeguata specificità, i tratti essenziali del fatto di reato contestato, in modo da consentire all'imputato di difendersi (Sez. 5, n. 16993 del 02/03/2020, Latini, Rv. 279090 - 01), senza che, in contrario, rilevi l'esatta quantificazione del gas che, nel caso concreto, è stato sottratto; b) che, venendo in rilievo un furto aggravato, il delitto è procedibile d'ufficio e tale rimane nonostante la ritenuta equivalenza della circostanza attenuante di cui all'art. 62, n. 4, cod. pen., rispetto alle circostanze aggravanti (v., di recente, i principi ribaditi da Sez. 2, n. 24754 del 09/03/2015, Massarelli, Rv. 264208 - 0). Quanto alla questione sub 3, essa è clamorosamente smentita nei presupposti fattuali addotti, peraltro in termini di assoluta genericità (ossia l'utilizzo di gas condominiale), nel fatto che la sottrazione è avvenuta, secondo l'accertamento dei giudici di merito, manomettendo i sigilli che erano stati apposti al contatore che misurava i consumi dell'utenza intestata alla [OSCURATO:PERSONA]. Il cenno, infine, nella sintesi iniziale dei motivi che la Corte d'appello avrebbe trascurato, al tema delle circostanze generiche non è altrimenti coltivato e costituisce oggetto del terzo motivo. Tuttavia, va sottolineata l'assoluta genericità della doglianza sviluppata nell'atto di appello. Al riguardo, deve essere ribadito che il difetto di motivazione della sentenza di appello in ordine a motivi generici, anche se proposti in concorso con altri motivi specifici, non può formare oggetto di ricorso per Cassazione, poiché i motivi generici restano viziati da inammissibilità originaria anche quando la decisione del giudice dell'impugnazione non pronuncia in concreto tale sanzione (Sez. 3, n. 10709 del 25/11/2014, dep. 2015, Rv. 262700-01). 3. Il terzo motivo è inammissibile, dal momento che: a) la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; ne discende che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - 04/02/2014, Ferrario, Rv. 259142), ciò che - nel caso di specie - non ricorre; b) le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità quando, come nella specie, non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che per giustificare la soluzione dell'equivalenza si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931); c) le circostanze attenuanti generiche sono state richieste, come detto supra sub 2, in termini privi di qualunque specificità. 4. Alla pronuncia di inammissibilità consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, in ragione delle questioni dedotte, appare equo determinare in euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e
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