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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 11618/2025

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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/07/2024 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; svolta la relazione dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Procuratore generale, in persona del Procuratore aggiunto G [OSCURATO:PERSONA], il quale ha depositato anche conclusioni scritte con le quali ha chiest la declaratoria di inammissibilità per [OSCURATO:PERSONA], la rettifica integrativa qua to al [OSCURATO:PERSONA] e l'annullamento con rinvio limitatamente al trattamento sanzionato io per il [OSCURATO:PERSONA]; udito altresì l'avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di Napoli per [OSCURATO:PERSONA], il quale ha esposto e argomentato le ragioni del ricorso, chiedendone l'acc glimento.

Ritenuto in fatto

1. La Corte d'appello di Milano, giudicando in sede di primo rinvio, a seguito di annullamento - con sentenza n. 23949 del 25/ 5/2021 della Terza Sezione penale di questa Corte di cassazione per motivi esclusivamente processuali (mancata sottoscrizione da parte del Presidente del collegio) della sentenza, con la quale era stat confermata la condanna in abbreviato di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] Vinc nzo [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], per i reati di cui agli artt. 6 8 cod. pen., 73 e 74, d.P.R. n. 309/1990, oltre a reati in materia di armi confermava la condanna dei predetti.

La sentenza, tuttavia, era nuovame te annullata dal giudice di legittimità (Sez. 3, n. 48382 del 17/11/202 ), quanto al [OSCURATO:PERSONA], limitatamente al ruolo associativo, contestato ai sensi dell'art. 74, comma 1, d.P.R. 309/1990; quanto agli altri due, I mitatamente all'aggravante di cui all'art. 74, comma 4, d.P.R. citato.

La C rte d'appello di Milano, in sede di secondo rinvio, in parziale riforma della ppellata, ha escluso l'aggravante di cui all'art. 74, comma 4, d.P.R. n. 09/1990 nei confronti del [OSCURATO:PERSONA], rideterminando la pena in anni tredici mesi otto di reclusione e recepito il concordato in appello proposto ai s nsi dell'art. 599 bis, cod. proc. pen. nell'interesse degli altri due, ridet rminando la pena in anni sette e mesi otto di reclusione, esclusa la medesima aggravante e riconosciute le generiche, con conferma nel r sto per tutti gli appellanti, odierni ricorrenti.

2. Gli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hartno proposto ricorso con due atti separati nell'interesse del [OSCURATO:PERSONA].

Il primo difensore ha formulato due motivi.

Con il primo, ha dedotto l'omessa o apparente m tivazione in ordine al diniego delle generiche nella loro massima estensi ne, a fronte di uno specifico motivo di gravame con il quale si era lamentata la mancata concessione di esse, in tal modo essendosi impedita la formazione del giudicato sul punto specifico.

Con il secondo motivo, ha dedotto l'inosservanza o l'erronea applicazione della legge penale e vizio di mancanza e manif sta illogicità della motivazione quanto al trattamento sanzionatorio, ave do la Corte operato una valutazione approssimativa degli element di fatto, utilizzando espressioni di mero stile.

Il secondo difensore ha formulato un unico motivo, co il quale ha dedotto il vizio di omessa motivazione in ordine alla sus istenza dei presupposti di operatività dell'art. 129 codice di rito, essendo i giudici del gravame venuti meno all'obbligo di accertare l'assenza di cause di non punibilità anche a fronte di un concordato.

3. L'avv. [OSCURATO:PERSONA] per [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ha formulato un unico motivo, con il quale ha dedotto i vizi i cui all'art. 606, lett. b), c) ed e), cod. proc. pen., avuto riguardo alla ci costanza che la Corte, nel recepire l'accordo sulla pena, avrebbe omesso i menzionare nel dispositivo l'intervenuta riqualificazione del ruolo ell'imputato, cosicché la pronuncia sarebbe difforme rispetto all'accordo ratificato, la riqualificazione rilevando in sede esecutiva e ai fini dell'accesso ai benefici penitenziari e alle misure alternative alla detenzione.

4. Gli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] hanno formulato, con unico atto di ricorso, un motivo, con il quale hanno dedotto i vizi di cui all'art. 606? lett. b) e ), cod. proc. pen., oltre a vizio della motivazione.

In particolare, i ded centi hanno rilevato che l'annullamento aveva riguardato anche l'aggravante di cui all'art. 74, comma 4, d.P.R. n. 309/1990, cosicché avrelbero dovuto essere valutate le doglianze strettamente inerenti al trattamento sanzionatorio nelle sue varie componenti, con riferimento ci è al minimo edittale, alle generiche e all'aumento per la continuazio e, richieste reiterate anche in sede di discussione e sulle quali si reg strerebbe la mancanza grafica di motivazione.

La difesa, peraltro, in sede di gravame, aveva contestato il ragionamento del primo giudice, ril vandone la contraddittorietà laddove, da un lato, aveva screditato i prec denti penali dell'imputato, per escludere l'aumento per la recidiva, in agione della loro lontananza nel tempo; dall'altro, valorizzato la gravità dei fatti, smentita dagli atti (l'associazione avendo operato per soli nove mesi e non avendo trattato quantitativi ingenti di stupefacente).

Sotto altro profilo, poi, la difesa aveva rilevato che ad altro imputa o, giudicato separatamente, erano state riconosciute le generiche, p raltro nella massima estensione, essendosi in quel caso premiata la scelt difensiva di acconsentire all'acquisizione di tutti gli atti di indagine, condotta assunta anche dal ricorrente, a mezzo della scelta del rito abbreviato.

Nella stessa sentenza impugnata, peraltro, i giudici del rinvio avrebber motivato il riconoscimento delle generiche alla luce del corretto co portamento serbato in regime cautelare, omettendo, però, di tenerne conto per il [OSCURATO:PERSONA].

I deducenti, infine, hanno censurato le statuizi ni in punto continuazione: a fronte di un'unica consegna di stupefacente, della non univocità del dato captativo e del dato probatorio (un'uni a fotografia scattata il 27/09/2013) e dell'unico quantitativo di sosta za, il fatto avrebbe dovuto considerarsi unitario, mentre erano state rit nute plurime condotte, autonomamente sanzionabili.

Inoltre, i deduc nti avevano rilevato in sede di gravame il rischio di revisione per contrasto tra giudicati (assoluzione del coimputato [OSCURATO:PERSONA] per insufficienza probatoria), nonostante la irrevocabilità della decisione quanto alla condotta, argomentazione rispetto alla quale la difesa ha, ancora una volta, rilevato la mancanza grafica della motivazione.

3. Il Procuratore generale, in persona del sostituto Giulio ROMANO, ha depositato conclusioni scritte, con le quali ha chiesto la declaratoria di inammissibilità dei ricorsi proposti nell'interesse dell'imputatò [OSCURATO:PERSONA] e di quello proposto nell'interesse dell'imputato [OSCURATO:PERSONA] e l'annullamento con rinvio, quanto all'imputato [OSCURATO:PERSONA], limitatamente al trattamento sanzionatorio.

Considerato in diritto

1. I ricorsi sono tutti inammissibili.

2. Va, intanto, puntualizzato che il procedimento d'appellò nei confronti degli imputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] è stato definito con sentenza ch ha recepito le (2 relative richieste di concordato sulla pena, con rinuncia ai motivi del gravame, esclusa l'aggravante di cui all'art. 74, comma 4, d.P.R. n. 309/1990 e riconosciute le generiche, non nella massima estensione, bensì nella m sura indicata nell'accordo stesso (cfr. pagg. 6 e 7 della sentenza impugnata).

3. Ciò premesso, quanto al [OSCURATO:PERSONA], i motivi sono manifestamente infondati.

Deve ricordarsi che il potere dispositivo riconosciuto alla parte dal nuovo art. 599 bis cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, non solo limita la cognizione del giudice di secondo grado, ma ha effetti preclusivi sull'intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità, analogamente a quanto avviene nella rinuncia all'impugnazione (Sez. 5, ordinanza n. 29243 del 04/06/2018, Casero, Rv. 273194 - 01, in cui, in aqplicazione del principio, la Corte ha per l'appunto ritenuto inammissibile il ricorT relativo alla valutazione sulla sussistenza di cause di non punibilità ai sensi del 'art. 129 cod. proc. pen., come, nella specie, ha fatto uno dei difensori del [OSCURATO:PERSONA]; Sez. 3, ordinanza n. 30190 del 08/03/2018, Hoxha, Rv. 273755 - 01; Se4. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Mariniello, Rv. 276102 - 01; n. 47698 del 18/09/2 119, Amabile, Rv. 278006 - 01).

Allo stesso modo, in riferimento alla dimin zione per le generiche, la Corte del merito ha dato atto che la misura della riduzione era stata predeterminata in sede di accordo, di talché la doglianza è an he sotto tale aspetto manifestamente infondata, avendo il giudice recepito la vo ontà delle parti anche in parte qua.

4. Anche il ricorso proposto nell'interesse del [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile, avendo la difesa sostanzialmente lamentato un errore materiale nel dispositivo della sentenza che non ha riportato l'intervenuta riqualificazione ella condotta, tuttavia espressamente prospettata nell'accordo negoziale e po ta a base del concordato ratificato dal giudice.

Nel riportare il contenuto dell'accordo sulla pena, la Corte ha infatti dato atto della riqualificazione del ruolo dell'imputato da apicale a ero partecipe, pertanto la doglianza è manifestamente infondata, laddove denun ia la difformità della pronuncia rispetto all'accordo.

Né può procedersi in questa sede alla correzione del relativo errore materiale, atteso che il ricorso, per la sua inammissibilità, non 1 -4i consentito la instaurazione del rapporto processuale davanti a questo giudice di legittimità.

Sul punto, si è già chiarito, in maniera in questa sede condivisa, sia fDL re in relazione alla erronea denominazione della pena, che il potere di rettifica esercita bile dalla Corte di cassazione nel solo caso in cui il ricorso sia a missibile, in quanto la previsione dell'art. 619 cod. proc. pen. non ha carattere speciale e derogatorio rispetto a quella di cui all'art. 130 co I . proc. pen., che, ove il provvedimento da emendare sia impugnato, prevede la competenza del giudice dell'impugnazione, a condizione che quest'ultima non sia dichiarata inammissibile (Sez. 4, n. 40112 del 20/06(2023, Pozzi, Rv. 285067 - 01, in cui, in motivazione, la Corte ha precisato che non è ammissibile il ricorso proposto al solo fine di ottenere la rettifica della specie o quantità della pena risultata errata, motivo non riconducibile alle previsioni di cui all'art. 606 cod. proc. pen.).

In tali ipotesi, il rimedio esperibile, dunque, è quello della correzione di errore materiale, disciplinato dall'art. 130 cod. proc. pen., norma che esplicitamente esclude che alla correzione possa rovvedere il giudice dinanzi al quale sia impugnato il provvedimento d correggere, qualora l'impugnazione sia dichiarata inammissibile, come n I caso che ci occupa.

In proposito, va ribadito quanto argomentato nell'arresto citato, laddove si è ricordato che l'art. 130 cod. proc. pen. ha carattere gene ale, trovando applicazione in tutti i casi di correzione di errori materiali, ivi c impresi quelli disciplinati dalla specifica disposizione di cui all'art. 619 cod. proc. en., «che non può essere considerata derogatoria rispetto alla prima, non s ccorrendo al riguardo alcun decisivo argomento letterale né sistematico idoneo differenziare la disciplina dell'emenda dell'errore materiale dinanzi alla Corte di le ittimità, il cui presupposto resta la presentazione di un ricorso che sia (anche) pertinente a vizi di legittimità».

Del resto, anche il ricorso per cassazione costitdsce ordinario mezzo di impugnazione, sicché la disposizione di cui all'art. 130 od. proc. pen., che esclude il potere di rettifica del giudice dell'impugnazione qual ra la stessa sia dichiarata inammissibile, non può che trovare applicazione anch • al giudizio di legittimità, posto che altrimenti tale disposizione non avrebbe ragione di essere.

In tale prospettiva, dunque, va ribadito il principio per il quale I norma di cui all'art. 619 cod. proc. pen. va interpretata nel senso che I rettifica (del provvedimento impugnato) è sempre possibile, nei termini indicati dalla specifica disposizione in questione, a condizione che il ricorso sia stato prop • sto per motivi che lo rendano ammissibile ai sensi dell'art. 606 cod. proc. pen. ( edi ancora, in motivazione, Sez. 4, n. 40112/2023 cit., che ha ritenuto di disatten ere il diverso, minoritario orientamento che ipotizza un carattere di specialità della disposizione di cui all'art. 619, comma 2, cod. proc. pen. rispetto all'art. 130 c d. proc. pen., espresso di recente da Sez. 3, n. 30286 del 09/03/2022, Nardelli, Rv. 283650 - 01, secondo cui il potere di rettifica dell'erronea denominazione della pena inflitta nella sentenza impugnata è esercitabile da parte della Corte di ca sazione anche in caso di inammissibilità del ricorso, in quanto la previsione del 'art. 619 cod. proc. pen. ha carattere speciale e derogatorio rispetto a quella di ui all'art. 130 cod. proc. pen., che, ove il provvedimento da emendare sia impu nato, prevede la competenza del giudice dell'impugnazione, a condizione che qu st'ultima non sia dichiarata inammissibile).

4. Anche il motivo proposto nell'interesse dell'imputa o [OSCURATO:PERSONA] è manifestamente infondato e, in parte, anche non specifico.

Da quanto emerge dalla sentenza di annullamento, in sede di appello l'imputato aveva lamentato la totale carenza motivazionale i ordine alla circostanza aggravante di cui all'art. 74, comma 4, d.P.R..n. 309 del 1990 e al trattamento sanzionatorio, ritenuto particolarmente elevato, no essendosi i giudici d'appello confrontati con i numerosi rilievi difensivi, tra i qu li l'unicità del fatto di cui al capo 3a) o la necessaria rideterminazione della pena seguito della sentenza n. 40 del 2019 della Corte costituzionale.

Il giudice rimettente ha, però, ritenuto la infondatezza della doglianza con la quale la difesa aveva evocato l'unicità dei fatti del 26 e 27 settenbre 2013, di cui al capo 3a) della rubrica, riconoscendo a pag. 32 della senten a di rinvio la coerenza dell'apparato argomentativo dei giudici territoriali in risi osta alla tesi difensiva, rispetto agli elementi ricavati dal materiale captativo , dunque, la correttezza della qualificazione giuridica e del ruolo dei si goli soggetti intervenuti, a tal fine richiamando le argomentazioni svolte in pr cedenza (e, segnatamente, alle pagg. 23 e 24 della sentenza di annullamento).

Nel concludere, viceversa, per la fondatezza del motivi di gravame inerente all'aggravante di cui all'art. 74, comma 4, d.P.R. n. 09/1990, ha ritenuto assorbita l'ultima doglianza in punto trattamento sanzion torio, con la quale, stando alla premessa sopra riportata, l'eccessività della ena era stata contestata alla stregua del dato inerente alla asserita unicità degli pisodi di cui al capo 3a) e alla pronuncia della Corte costituzionale n. 40/2019.

Dall'atto di gravame a firma Avv. [OSCURATO:PERSONA] (§8, pagg. 31-32), spressamente richiamato a pag. 2 del ricorso, poi, emerge che la difesa avev contestato il trattamento differente riservato all'imputato [OSCURATO:PERSONA], ritenend e che lo stesso giudice di primo grado avesse svalutato la rilevanza dei precede ti penali, con riferimento al giudizio sulla pericolosità (escludendo l'aumento per la recidiva), in conclusione opponendo genericamente la non particolare pericol sità dei fatti.

Inoltre, al § 8.2, la difesa aveva pure invocato l'attenuante di cui al 'art. 114, cod. pen. che, tuttavia, non viene qui in rilievo, non avendo nulla a rgomentato in ricorso sul punto specifico.

Il separato atto di appello, a irma dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], inoltre, era silente sul trattamento sanzionatorio, ave do il gravame introdotto censure inerenti alla responsabilità penale e all'aggrav nte esclusa in sede di rinvio.

Per finire, in sede di conclusioni, secondo quanto riportato nella sentenza qui impugnata, la difesa del [OSCURATO:PERSONA] si era riportata a e richieste in punto esclusione dell'aggravante dell'associazione armata, ins ando per le generiche e la riduzione della pena, formulando quella che la Co te ha definito "ulteriore" richiesta, inerente alla riduzione dell'aumento ai sensi d ll'art. 81 cpv., cod. pen. e alla esclusione, quanto al capo 3a), dell'aumento per la continuazione interna.

L'avv. [OSCURATO:PERSONA], peraltro, aveva depositato memoria con richieste conclusive di analogo tenore.

4.1. Tanto premesso, come già anticipato, il motivo è, in parte (riconoscimento generiche e pena), manifestamente infondato, in arte (aumenti per la continuazione) non deducibile, non avendo formato ogget o di apposito motivo di gravame, precisandosi sin d'ora l'inammissibilità della censura che riguarda la qualificazione giuridica dei fatti di cui al capo 3a), alla stregua della sopravvenuta irrevocabilità della decisione di merito a seguito del a sentenza di rinvio (per avere il giudice rimettente ritenuto la infondatezza della relativa censura), cosicché ogni argomentazione riguardante la qualificazion giuridica del fatto non è stata correttamente devoluta al giudice del rinvio che non aveva, dunque, alcun onere motivazionale sul punto.

4.2. Proprio con riferimento a tale onere, peraltro, non può non rilevarsi, da un lato, che il silenzio sulla pena trova la sua stessa ragion •'essere nella circostanza che quella base è stata individuata dal giudice del rinv o nel minimo edittale (anni 20 di reclusione), cosicché la doglianza è sul punti carente del relativo interesse.

Quanto, invece, al diniego delle generiche, deve rilevar i il mancato confronto difensivo con le ragioni per le quali il beneficio era sta o negato dal primo giudice nella sentenza appellata, confermata sul punto d I giudice del rinvio: in quella sede, si era evidenziata l'assenza di elementi suscettibili di positivo apprezzamento, come imposto dall'art. 62 bis, cod. pen. ovellato dalla legge n. 125/2008 e, di contro, l'esistenza di elementi negativi, a al fine avendo quel giudice considerato, non solo i precedenti penali, la cui gravità era stata riconosciuta nonostante la loro risalenza nel tempo (elemen o che aveva giustificato la mancata applicazione della recidiva); ma anch lo spessore allarmante dell'associazione, al cui interno il [OSCURATO:PERSONA] aveva godut di una certa autonomia gestionale nella individuazione dei canali di approvvigio amento esteri e del potere di impartire direttive ad alcuni sodali, avendo a che messo a disposizione del sodalizio in maniera durevole un luogo che aveva costituto base operativa dell'associazione, oltre a molteplici veicoli, con i quali i s dali potevano spostarsi sul territorio con targhe ad essi non riconducibili.

Pertanto, rispetto a tale impianto giustificativo, deve ve ificarsi se le censure formulate con il gravame abbiano intanto costitui o un onere motivazionale in capo al giudice d'appello.

Sul punto, va rilevato che la difesa aveva affidato il grava e a doglianze del tutto generiche, prescindendo cioè da un effettivo confronto con le valutazioni svolte nella sentenza appellata, come sopra richiamate.

Il che giustifica il silenzio motivazionale del giudice del rinvio che, del tutto correttamente, ha omesso di analizzare il punto devoluto con il ricorso.

Infatti, è stato già hiarito che è inammissibile, ai sensi dell'art. 606, comma 3, ultima parte, cod. proc. pen., il ricorso per cassazione che deduca una questione che non ha costitui o oggetto dei motivi di appello, tale dovendosi intendere anche la generica pros Dettazione nei motivi di gravame di una censura solo successivamente illustr ta in termini specifici con la proposizione del ricorso in cassazione (Sez. 2, ki. 34044 del 20/11/2020, Tocco, Rv. 280306 - 01; n. 26721 del 26/4/2023, Svilacqua, Rv. 284768 - 02).

Infatti, il difetto di motivazione della sentenza di app llo in ordine a motivi generici, proposti in concorso con altri motivi specifici, no può formare oggetto di ricorso per cassazione, poiché i motivi generici res ano viziati da inammissibilità originaria, quand'anche il giudice dell'impugnazio e non abbia pronunciato in concreto tale sanzione (Sez. 5, n. 44201 del 29/0 /2022, testa, Rv. 283808 - 01).

4.3. Tale genericità, del resto, colpisce anche l'argomento con il quale si è rilevata un'asserita contraddizione nel ragionamento del primo giu ice, il quale, negate le generiche alla stregua del curriculum criminale del PISAN , aveva però escluso l'aumento per la recidiva.

A parte quanto sopra precisato a proposito dell'impianto argo entativo che ha sostenuto il diniego delle generiche, con riferimento al ruolo ass ciativo e alla condotta del [OSCURATO:PERSONA], va ribadito il principio già affermato dal d ritto vivente, secondo il quale le due valutazioni si svolgono su piani diversi (Se.

U, n. 20808 del 25/10/2018, dep. 2019, Schettino, Rv. 275319 - 01).

Cosicch l'esistenza di precedenti penali specifici può rilevare ai fini del diniego della concessione delle circostanze attenuanti generiche e dei benefici di legge anche qua do il giudice, sulla base di una valutazione complessiva del fatto oggetto del g udizio e della personalità dell'imputato, esclude che la reiterazione delle cond • tte denoti la presenza di uno spessore criminologico tale da giustificare l'app icazione della recidiva (Sez. 3, n. 34947 del 03/11/2020, S., Rv. 280444 - 01; Se . 4, n. 14647 del 07/04/2021, Gallo, Rv. 281018 - 01, in cui il principio è stato ripreso anche per affermare che la valorizzazione, da parte del giudice, dei pre edenti penali dell'imputato ai fini del riconoscimento della recidiva, è comp tibile con il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, attesa la autonomia e indipendenza dei giudizi riguardanti i due istituti; Sez. 6, • 57565 del 15/11/2018, Giallombardo, Rv. 274783 - 01).

4.4. Infine, quanto agli aumenti per la continuazione, va i tanto rilevato che la doglianza non è stata introdotta con i motivi d'appello (ma olo in sede di conclusioni), lo stesso giudice del rinvio avendo avuto cura di evi enziare detta circostanza alla pag. 6 della sentenza impugnata.

Di talché, sotto ale profilo, la censura non è neppure deducibile in sede di ricorso, dovendosi ev tare il rischio che in sede di legittimità sia annullato il provvedimento impugnato c n riferimento a punto della decisione sul quale si configura "a priori" un inevit bile difetto di motivazione per essere stato intenzionalmente sottratto alla c gnizione del giudice di appello (Sez. 2, n. 29707 del 8/03/2017, Galdi, Rv. 270316 - 01).

In ogni caso, trattasi di doglianza del tutto generica.

Una volta caduta la tesi della condotta unitaria, gli aumenti per la continuazione sono stati individuati in misura nninimale, sol che si pensi alla circostanza che per il capo 3a) si tratta di due distinti episodi, onsiderata la cornice edittale di riferimento (art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309/19 0).

Pertanto, l'aumento di mesi sei complessivi per la continuazione esterna interna non palesa alcuna arbitrarietà, considerata la omogeneità delle condotte.

Sul punto, soccorre ancora una volta il diritto vivente: se vero, infatti, che, in tema di reato continuato, il giudice, nel determinare la pena complessiva, oltre ad individuare il reato più grave e stabilire la pena base deve anche calcolare e motivare l'aumento di pena in modo distinto per cias uno dei reati satellite, è parimenti vero che il grado di impegno motivazional richiesto in ordine ai singoli aumenti di pena è correlato all'entità degli ste si e tale da consentire di verificare che sia stato rispettato il rapporto di prop rzione tra le pene, anche in relazione agli altri illeciti accertati, che risultino ris iettati i limiti previsti dall'art. 81 cod. pen. e che non si sia operato surrettiziame te un cumulo materiale di pene (Sez.

U, n. 47127 del 24/06/2021, Pizzone, Rv. 82269 - 01).In motivazione, peraltro, il Supremo organo della nomofilachia ha precisato che «il valore ponderale che il giudice attribuisce a ciascun reato satel ite concorre a determinare un razionale trattamento sanzionatorio; e, pertanto, evono essere resi conoscibili gli elementi che hanno condotto alla definizione di q el valore.

Ciò posto va tuttavia chiarito che l'obbligo motivazionale richied modalità di adempimento diverse a seconda dei casi.

Analogamente, nel c so del reato continuato, individuare i valori che indiziano di sproporzione le pe le inflitte non risulta possibile; ma è praticabile la via della indicazione di ciò che attraverso la motivazione deve essere assicurato: che risultino rispettati i limiti previsti dall'art.81 cod. pen.; che non si sia operato surrettiziamente un cumulò materiale di pene; che sia stato rispettato, ove ravvisabile, il rapporto di proporzione tra le pene, riflesso anche della relazione interna agli illeciti accertati».

Nella specie, l'aumento di sei mesi di reclusione cumulativi, in ordine a reati omogenei e di pari gravità esclude ogni profilo di arbitrarietà, tenuto conto della cornice edittale di riferimento e della genericità della doglianza, a fondamento della quale la difesa aveva agitato argomenti inerenti a le condotte di cui al capo 3a), sulle quali tuttavia vi era già decisione irrevocabile, cosicché la doglianza ha finito per essere affidata alla sola prospettazione apodittica della necessità di riduzione dell'aumento, non sostenuta da alcun elemento valorizzabile.

5. Alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616, cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa in ordine alla determinaziore della causa di inammissibilità (Corte cost. n.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/07/2024 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; svolta la relazione dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Procuratore generale, in persona del Procuratore aggiunto G [OSCURATO:PERSONA], il quale ha depositato anche conclusioni scritte con le quali ha chiest la declaratoria di inammissibilità per [OSCURATO:PERSONA], la rettifica integrativa qua to al [OSCURATO:PERSONA] e l'annullamento con rinvio limitatamente al trattamento sanzionato io per il [OSCURATO:PERSONA]; udito altresì l'avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di Napoli per [OSCURATO:PERSONA], il quale ha esposto e argomentato le ragioni del ricorso, chiedendone l'acc glimento. Ritenuto in fatto 1. La Corte d'appello di Milano, giudicando in sede di primo rinvio, a seguito di annullamento - con sentenza n. 23949 del 25/ 5/2021 della Terza Sezione penale di questa Corte di cassazione per motivi esclusivamente processuali (mancata sottoscrizione da parte del Presidente del collegio) della sentenza, con la quale era stat confermata la condanna in abbreviato di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] Vinc nzo [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], per i reati di cui agli artt. 6 8 cod. pen., 73 e 74, d.P.R. n. 309/1990, oltre a reati in materia di armi confermava la condanna dei predetti. La sentenza, tuttavia, era nuovame te annullata dal giudice di legittimità (Sez. 3, n. 48382 del 17/11/202 ), quanto al [OSCURATO:PERSONA], limitatamente al ruolo associativo, contestato ai sensi dell'art. 74, comma 1, d.P.R. 309/1990; quanto agli altri due, I mitatamente all'aggravante di cui all'art. 74, comma 4, d.P.R. citato. La C rte d'appello di Milano, in sede di secondo rinvio, in parziale riforma della ppellata, ha escluso l'aggravante di cui all'art. 74, comma 4, d.P.R. n. 09/1990 nei confronti del [OSCURATO:PERSONA], rideterminando la pena in anni tredici mesi otto di reclusione e recepito il concordato in appello proposto ai s nsi dell'art. 599 bis, cod. proc. pen. nell'interesse degli altri due, ridet rminando la pena in anni sette e mesi otto di reclusione, esclusa la medesima aggravante e riconosciute le generiche, con conferma nel r sto per tutti gli appellanti, odierni ricorrenti. 2. Gli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hartno proposto ricorso con due atti separati nell'interesse del [OSCURATO:PERSONA]. Il primo difensore ha formulato due motivi. Con il primo, ha dedotto l'omessa o apparente m tivazione in ordine al diniego delle generiche nella loro massima estensi ne, a fronte di uno specifico motivo di gravame con il quale si era lamentata la mancata concessione di esse, in tal modo essendosi impedita la formazione del giudicato sul punto specifico. Con il secondo motivo, ha dedotto l'inosservanza o l'erronea applicazione della legge penale e vizio di mancanza e manif sta illogicità della motivazione quanto al trattamento sanzionatorio, ave do la Corte operato una valutazione approssimativa degli element di fatto, utilizzando espressioni di mero stile. Il secondo difensore ha formulato un unico motivo, co il quale ha dedotto il vizio di omessa motivazione in ordine alla sus istenza dei presupposti di operatività dell'art. 129 codice di rito, essendo i giudici del gravame venuti meno all'obbligo di accertare l'assenza di cause di non punibilità anche a fronte di un concordato. 3. L'avv. [OSCURATO:PERSONA] per [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ha formulato un unico motivo, con il quale ha dedotto i vizi i cui all'art. 606, lett. b), c) ed e), cod. proc. pen., avuto riguardo alla ci costanza che la Corte, nel recepire l'accordo sulla pena, avrebbe omesso i menzionare nel dispositivo l'intervenuta riqualificazione del ruolo ell'imputato, cosicché la pronuncia sarebbe difforme rispetto all'accordo ratificato, la riqualificazione rilevando in sede esecutiva e ai fini dell'accesso ai benefici penitenziari e alle misure alternative alla detenzione. 4. Gli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] hanno formulato, con unico atto di ricorso, un motivo, con il quale hanno dedotto i vizi di cui all'art. 606? lett. b) e ), cod. proc. pen., oltre a vizio della motivazione. In particolare, i ded centi hanno rilevato che l'annullamento aveva riguardato anche l'aggravante di cui all'art. 74, comma 4, d.P.R. n. 309/1990, cosicché avrelbero dovuto essere valutate le doglianze strettamente inerenti al trattamento sanzionatorio nelle sue varie componenti, con riferimento ci è al minimo edittale, alle generiche e all'aumento per la continuazio e, richieste reiterate anche in sede di discussione e sulle quali si reg strerebbe la mancanza grafica di motivazione. La difesa, peraltro, in sede di gravame, aveva contestato il ragionamento del primo giudice, ril vandone la contraddittorietà laddove, da un lato, aveva screditato i prec denti penali dell'imputato, per escludere l'aumento per la recidiva, in agione della loro lontananza nel tempo; dall'altro, valorizzato la gravità dei fatti, smentita dagli atti (l'associazione avendo operato per soli nove mesi e non avendo trattato quantitativi ingenti di stupefacente). Sotto altro profilo, poi, la difesa aveva rilevato che ad altro imputa o, giudicato separatamente, erano state riconosciute le generiche, p raltro nella massima estensione, essendosi in quel caso premiata la scelt difensiva di acconsentire all'acquisizione di tutti gli atti di indagine, condotta assunta anche dal ricorrente, a mezzo della scelta del rito abbreviato. Nella stessa sentenza impugnata, peraltro, i giudici del rinvio avrebber motivato il riconoscimento delle generiche alla luce del corretto co portamento serbato in regime cautelare, omettendo, però, di tenerne conto per il [OSCURATO:PERSONA]. I deducenti, infine, hanno censurato le statuizi ni in punto continuazione: a fronte di un'unica consegna di stupefacente, della non univocità del dato captativo e del dato probatorio (un'uni a fotografia scattata il 27/09/2013) e dell'unico quantitativo di sosta za, il fatto avrebbe dovuto considerarsi unitario, mentre erano state rit nute plurime condotte, autonomamente sanzionabili. Inoltre, i deduc nti avevano rilevato in sede di gravame il rischio di revisione per contrasto tra giudicati (assoluzione del coimputato [OSCURATO:PERSONA] per insufficienza probatoria), nonostante la irrevocabilità della decisione quanto alla condotta, argomentazione rispetto alla quale la difesa ha, ancora una volta, rilevato la mancanza grafica della motivazione. 3. Il Procuratore generale, in persona del sostituto Giulio ROMANO, ha depositato conclusioni scritte, con le quali ha chiesto la declaratoria di inammissibilità dei ricorsi proposti nell'interesse dell'imputatò [OSCURATO:PERSONA] e di quello proposto nell'interesse dell'imputato [OSCURATO:PERSONA] e l'annullamento con rinvio, quanto all'imputato [OSCURATO:PERSONA], limitatamente al trattamento sanzionatorio. Considerato in diritto 1. I ricorsi sono tutti inammissibili. 2. Va, intanto, puntualizzato che il procedimento d'appellò nei confronti degli imputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] è stato definito con sentenza ch ha recepito le (2 relative richieste di concordato sulla pena, con rinuncia ai motivi del gravame, esclusa l'aggravante di cui all'art. 74, comma 4, d.P.R. n. 309/1990 e riconosciute le generiche, non nella massima estensione, bensì nella m sura indicata nell'accordo stesso (cfr. pagg. 6 e 7 della sentenza impugnata). 3. Ciò premesso, quanto al [OSCURATO:PERSONA], i motivi sono manifestamente infondati. Deve ricordarsi che il potere dispositivo riconosciuto alla parte dal nuovo art. 599 bis cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, non solo limita la cognizione del giudice di secondo grado, ma ha effetti preclusivi sull'intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità, analogamente a quanto avviene nella rinuncia all'impugnazione (Sez. 5, ordinanza n. 29243 del 04/06/2018, Casero, Rv. 273194 - 01, in cui, in aqplicazione del principio, la Corte ha per l'appunto ritenuto inammissibile il ricorT relativo alla valutazione sulla sussistenza di cause di non punibilità ai sensi del 'art. 129 cod. proc. pen., come, nella specie, ha fatto uno dei difensori del [OSCURATO:PERSONA]; Sez. 3, ordinanza n. 30190 del 08/03/2018, Hoxha, Rv. 273755 - 01; Se4. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Mariniello, Rv. 276102 - 01; n. 47698 del 18/09/2 119, Amabile, Rv. 278006 - 01). Allo stesso modo, in riferimento alla dimin zione per le generiche, la Corte del merito ha dato atto che la misura della riduzione era stata predeterminata in sede di accordo, di talché la doglianza è an he sotto tale aspetto manifestamente infondata, avendo il giudice recepito la vo ontà delle parti anche in parte qua. 4. Anche il ricorso proposto nell'interesse del [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile, avendo la difesa sostanzialmente lamentato un errore materiale nel dispositivo della sentenza che non ha riportato l'intervenuta riqualificazione ella condotta, tuttavia espressamente prospettata nell'accordo negoziale e po ta a base del concordato ratificato dal giudice. Nel riportare il contenuto dell'accordo sulla pena, la Corte ha infatti dato atto della riqualificazione del ruolo dell'imputato da apicale a ero partecipe, pertanto la doglianza è manifestamente infondata, laddove denun ia la difformità della pronuncia rispetto all'accordo. Né può procedersi in questa sede alla correzione del relativo errore materiale, atteso che il ricorso, per la sua inammissibilità, non 1 -4i consentito la instaurazione del rapporto processuale davanti a questo giudice di legittimità. Sul punto, si è già chiarito, in maniera in questa sede condivisa, sia fDL re in relazione alla erronea denominazione della pena, che il potere di rettifica esercita bile dalla Corte di cassazione nel solo caso in cui il ricorso sia a missibile, in quanto la previsione dell'art. 619 cod. proc. pen. non ha carattere speciale e derogatorio rispetto a quella di cui all'art. 130 co I . proc. pen., che, ove il provvedimento da emendare sia impugnato, prevede la competenza del giudice dell'impugnazione, a condizione che quest'ultima non sia dichiarata inammissibile (Sez. 4, n. 40112 del 20/06(2023, Pozzi, Rv. 285067 - 01, in cui, in motivazione, la Corte ha precisato che non è ammissibile il ricorso proposto al solo fine di ottenere la rettifica della specie o quantità della pena risultata errata, motivo non riconducibile alle previsioni di cui all'art. 606 cod. proc. pen.). In tali ipotesi, il rimedio esperibile, dunque, è quello della correzione di errore materiale, disciplinato dall'art. 130 cod. proc. pen., norma che esplicitamente esclude che alla correzione possa rovvedere il giudice dinanzi al quale sia impugnato il provvedimento d correggere, qualora l'impugnazione sia dichiarata inammissibile, come n I caso che ci occupa. In proposito, va ribadito quanto argomentato nell'arresto citato, laddove si è ricordato che l'art. 130 cod. proc. pen. ha carattere gene ale, trovando applicazione in tutti i casi di correzione di errori materiali, ivi c impresi quelli disciplinati dalla specifica disposizione di cui all'art. 619 cod. proc. en., «che non può essere considerata derogatoria rispetto alla prima, non s ccorrendo al riguardo alcun decisivo argomento letterale né sistematico idoneo differenziare la disciplina dell'emenda dell'errore materiale dinanzi alla Corte di le ittimità, il cui presupposto resta la presentazione di un ricorso che sia (anche) pertinente a vizi di legittimità». Del resto, anche il ricorso per cassazione costitdsce ordinario mezzo di impugnazione, sicché la disposizione di cui all'art. 130 od. proc. pen., che esclude il potere di rettifica del giudice dell'impugnazione qual ra la stessa sia dichiarata inammissibile, non può che trovare applicazione anch • al giudizio di legittimità, posto che altrimenti tale disposizione non avrebbe ragione di essere. In tale prospettiva, dunque, va ribadito il principio per il quale I norma di cui all'art. 619 cod. proc. pen. va interpretata nel senso che I rettifica (del provvedimento impugnato) è sempre possibile, nei termini indicati dalla specifica disposizione in questione, a condizione che il ricorso sia stato prop • sto per motivi che lo rendano ammissibile ai sensi dell'art. 606 cod. proc. pen. ( edi ancora, in motivazione, Sez. 4, n. 40112/2023 cit., che ha ritenuto di disatten ere il diverso, minoritario orientamento che ipotizza un carattere di specialità della disposizione di cui all'art. 619, comma 2, cod. proc. pen. rispetto all'art. 130 c d. proc. pen., espresso di recente da Sez. 3, n. 30286 del 09/03/2022, Nardelli, Rv. 283650 - 01, secondo cui il potere di rettifica dell'erronea denominazione della pena inflitta nella sentenza impugnata è esercitabile da parte della Corte di ca sazione anche in caso di inammissibilità del ricorso, in quanto la previsione del 'art. 619 cod. proc. pen. ha carattere speciale e derogatorio rispetto a quella di ui all'art. 130 cod. proc. pen., che, ove il provvedimento da emendare sia impu nato, prevede la competenza del giudice dell'impugnazione, a condizione che qu st'ultima non sia dichiarata inammissibile). 4. Anche il motivo proposto nell'interesse dell'imputa o [OSCURATO:PERSONA] è manifestamente infondato e, in parte, anche non specifico. Da quanto emerge dalla sentenza di annullamento, in sede di appello l'imputato aveva lamentato la totale carenza motivazionale i ordine alla circostanza aggravante di cui all'art. 74, comma 4, d.P.R..n. 309 del 1990 e al trattamento sanzionatorio, ritenuto particolarmente elevato, no essendosi i giudici d'appello confrontati con i numerosi rilievi difensivi, tra i qu li l'unicità del fatto di cui al capo 3a) o la necessaria rideterminazione della pena seguito della sentenza n. 40 del 2019 della Corte costituzionale. Il giudice rimettente ha, però, ritenuto la infondatezza della doglianza con la quale la difesa aveva evocato l'unicità dei fatti del 26 e 27 settenbre 2013, di cui al capo 3a) della rubrica, riconoscendo a pag. 32 della senten a di rinvio la coerenza dell'apparato argomentativo dei giudici territoriali in risi osta alla tesi difensiva, rispetto agli elementi ricavati dal materiale captativo , dunque, la correttezza della qualificazione giuridica e del ruolo dei si goli soggetti intervenuti, a tal fine richiamando le argomentazioni svolte in pr cedenza (e, segnatamente, alle pagg. 23 e 24 della sentenza di annullamento). Nel concludere, viceversa, per la fondatezza del motivi di gravame inerente all'aggravante di cui all'art. 74, comma 4, d.P.R. n. 09/1990, ha ritenuto assorbita l'ultima doglianza in punto trattamento sanzion torio, con la quale, stando alla premessa sopra riportata, l'eccessività della ena era stata contestata alla stregua del dato inerente alla asserita unicità degli pisodi di cui al capo 3a) e alla pronuncia della Corte costituzionale n. 40/2019. Dall'atto di gravame a firma Avv. [OSCURATO:PERSONA] (§8, pagg. 31-32), spressamente richiamato a pag. 2 del ricorso, poi, emerge che la difesa avev contestato il trattamento differente riservato all'imputato [OSCURATO:PERSONA], ritenend e che lo stesso giudice di primo grado avesse svalutato la rilevanza dei precede ti penali, con riferimento al giudizio sulla pericolosità (escludendo l'aumento per la recidiva), in conclusione opponendo genericamente la non particolare pericol sità dei fatti. Inoltre, al § 8.2, la difesa aveva pure invocato l'attenuante di cui al 'art. 114, cod. pen. che, tuttavia, non viene qui in rilievo, non avendo nulla a rgomentato in ricorso sul punto specifico. Il separato atto di appello, a irma dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], inoltre, era silente sul trattamento sanzionatorio, ave do il gravame introdotto censure inerenti alla responsabilità penale e all'aggrav nte esclusa in sede di rinvio. Per finire, in sede di conclusioni, secondo quanto riportato nella sentenza qui impugnata, la difesa del [OSCURATO:PERSONA] si era riportata a e richieste in punto esclusione dell'aggravante dell'associazione armata, ins ando per le generiche e la riduzione della pena, formulando quella che la Co te ha definito "ulteriore" richiesta, inerente alla riduzione dell'aumento ai sensi d ll'art. 81 cpv., cod. pen. e alla esclusione, quanto al capo 3a), dell'aumento per la continuazione interna. L'avv. [OSCURATO:PERSONA], peraltro, aveva depositato memoria con richieste conclusive di analogo tenore. 4.1. Tanto premesso, come già anticipato, il motivo è, in parte (riconoscimento generiche e pena), manifestamente infondato, in arte (aumenti per la continuazione) non deducibile, non avendo formato ogget o di apposito motivo di gravame, precisandosi sin d'ora l'inammissibilità della censura che riguarda la qualificazione giuridica dei fatti di cui al capo 3a), alla stregua della sopravvenuta irrevocabilità della decisione di merito a seguito del a sentenza di rinvio (per avere il giudice rimettente ritenuto la infondatezza della relativa censura), cosicché ogni argomentazione riguardante la qualificazion giuridica del fatto non è stata correttamente devoluta al giudice del rinvio che non aveva, dunque, alcun onere motivazionale sul punto. 4.2. Proprio con riferimento a tale onere, peraltro, non può non rilevarsi, da un lato, che il silenzio sulla pena trova la sua stessa ragion •'essere nella circostanza che quella base è stata individuata dal giudice del rinv o nel minimo edittale (anni 20 di reclusione), cosicché la doglianza è sul punti carente del relativo interesse. Quanto, invece, al diniego delle generiche, deve rilevar i il mancato confronto difensivo con le ragioni per le quali il beneficio era sta o negato dal primo giudice nella sentenza appellata, confermata sul punto d I giudice del rinvio: in quella sede, si era evidenziata l'assenza di elementi suscettibili di positivo apprezzamento, come imposto dall'art. 62 bis, cod. pen. ovellato dalla legge n. 125/2008 e, di contro, l'esistenza di elementi negativi, a al fine avendo quel giudice considerato, non solo i precedenti penali, la cui gravità era stata riconosciuta nonostante la loro risalenza nel tempo (elemen o che aveva giustificato la mancata applicazione della recidiva); ma anch lo spessore allarmante dell'associazione, al cui interno il [OSCURATO:PERSONA] aveva godut di una certa autonomia gestionale nella individuazione dei canali di approvvigio amento esteri e del potere di impartire direttive ad alcuni sodali, avendo a che messo a disposizione del sodalizio in maniera durevole un luogo che aveva costituto base operativa dell'associazione, oltre a molteplici veicoli, con i quali i s dali potevano spostarsi sul territorio con targhe ad essi non riconducibili. Pertanto, rispetto a tale impianto giustificativo, deve ve ificarsi se le censure formulate con il gravame abbiano intanto costitui o un onere motivazionale in capo al giudice d'appello. Sul punto, va rilevato che la difesa aveva affidato il grava e a doglianze del tutto generiche, prescindendo cioè da un effettivo confronto con le valutazioni svolte nella sentenza appellata, come sopra richiamate. Il che giustifica il silenzio motivazionale del giudice del rinvio che, del tutto correttamente, ha omesso di analizzare il punto devoluto con il ricorso. Infatti, è stato già hiarito che è inammissibile, ai sensi dell'art. 606, comma 3, ultima parte, cod. proc. pen., il ricorso per cassazione che deduca una questione che non ha costitui o oggetto dei motivi di appello, tale dovendosi intendere anche la generica pros Dettazione nei motivi di gravame di una censura solo successivamente illustr ta in termini specifici con la proposizione del ricorso in cassazione (Sez. 2, ki. 34044 del 20/11/2020, Tocco, Rv. 280306 - 01; n. 26721 del 26/4/2023, Svilacqua, Rv. 284768 - 02). Infatti, il difetto di motivazione della sentenza di app llo in ordine a motivi generici, proposti in concorso con altri motivi specifici, no può formare oggetto di ricorso per cassazione, poiché i motivi generici res ano viziati da inammissibilità originaria, quand'anche il giudice dell'impugnazio e non abbia pronunciato in concreto tale sanzione (Sez. 5, n. 44201 del 29/0 /2022, testa, Rv. 283808 - 01). 4.3. Tale genericità, del resto, colpisce anche l'argomento con il quale si è rilevata un'asserita contraddizione nel ragionamento del primo giu ice, il quale, negate le generiche alla stregua del curriculum criminale del PISAN , aveva però escluso l'aumento per la recidiva. A parte quanto sopra precisato a proposito dell'impianto argo entativo che ha sostenuto il diniego delle generiche, con riferimento al ruolo ass ciativo e alla condotta del [OSCURATO:PERSONA], va ribadito il principio già affermato dal d ritto vivente, secondo il quale le due valutazioni si svolgono su piani diversi (Se. U, n. 20808 del 25/10/2018, dep. 2019, Schettino, Rv. 275319 - 01). Cosicch l'esistenza di precedenti penali specifici può rilevare ai fini del diniego della concessione delle circostanze attenuanti generiche e dei benefici di legge anche qua do il giudice, sulla base di una valutazione complessiva del fatto oggetto del g udizio e della personalità dell'imputato, esclude che la reiterazione delle cond • tte denoti la presenza di uno spessore criminologico tale da giustificare l'app icazione della recidiva (Sez. 3, n. 34947 del 03/11/2020, S., Rv. 280444 - 01; Se . 4, n. 14647 del 07/04/2021, Gallo, Rv. 281018 - 01, in cui il principio è stato ripreso anche per affermare che la valorizzazione, da parte del giudice, dei pre edenti penali dell'imputato ai fini del riconoscimento della recidiva, è comp tibile con il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, attesa la autonomia e indipendenza dei giudizi riguardanti i due istituti; Sez. 6, • 57565 del 15/11/2018, Giallombardo, Rv. 274783 - 01). 4.4. Infine, quanto agli aumenti per la continuazione, va i tanto rilevato che la doglianza non è stata introdotta con i motivi d'appello (ma olo in sede di conclusioni), lo stesso giudice del rinvio avendo avuto cura di evi enziare detta circostanza alla pag. 6 della sentenza impugnata. Di talché, sotto ale profilo, la censura non è neppure deducibile in sede di ricorso, dovendosi ev tare il rischio che in sede di legittimità sia annullato il provvedimento impugnato c n riferimento a punto della decisione sul quale si configura "a priori" un inevit bile difetto di motivazione per essere stato intenzionalmente sottratto alla c gnizione del giudice di appello (Sez. 2, n. 29707 del 8/03/2017, Galdi, Rv. 270316 - 01). In ogni caso, trattasi di doglianza del tutto generica. Una volta caduta la tesi della condotta unitaria, gli aumenti per la continuazione sono stati individuati in misura nninimale, sol che si pensi alla circostanza che per il capo 3a) si tratta di due distinti episodi, onsiderata la cornice edittale di riferimento (art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309/19 0). Pertanto, l'aumento di mesi sei complessivi per la continuazione esterna interna non palesa alcuna arbitrarietà, considerata la omogeneità delle condotte. Sul punto, soccorre ancora una volta il diritto vivente: se vero, infatti, che, in tema di reato continuato, il giudice, nel determinare la pena complessiva, oltre ad individuare il reato più grave e stabilire la pena base deve anche calcolare e motivare l'aumento di pena in modo distinto per cias uno dei reati satellite, è parimenti vero che il grado di impegno motivazional richiesto in ordine ai singoli aumenti di pena è correlato all'entità degli ste si e tale da consentire di verificare che sia stato rispettato il rapporto di prop rzione tra le pene, anche in relazione agli altri illeciti accertati, che risultino ris iettati i limiti previsti dall'art. 81 cod. pen. e che non si sia operato surrettiziame te un cumulo materiale di pene (Sez. U, n. 47127 del 24/06/2021, Pizzone, Rv. 82269 - 01).In motivazione, peraltro, il Supremo organo della nomofilachia ha precisato che «il valore ponderale che il giudice attribuisce a ciascun reato satel ite concorre a determinare un razionale trattamento sanzionatorio; e, pertanto, evono essere resi conoscibili gli elementi che hanno condotto alla definizione di q el valore. Ciò posto va tuttavia chiarito che l'obbligo motivazionale richied modalità di adempimento diverse a seconda dei casi. Analogamente, nel c so del reato continuato, individuare i valori che indiziano di sproporzione le pe le inflitte non risulta possibile; ma è praticabile la via della indicazione di ciò che attraverso la motivazione deve essere assicurato: che risultino rispettati i limiti previsti dall'art.81 cod. pen.; che non si sia operato surrettiziamente un cumulò materiale di pene; che sia stato rispettato, ove ravvisabile, il rapporto di proporzione tra le pene, riflesso anche della relazione interna agli illeciti accertati». Nella specie, l'aumento di sei mesi di reclusione cumulativi, in ordine a reati omogenei e di pari gravità esclude ogni profilo di arbitrarietà, tenuto conto della cornice edittale di riferimento e della genericità della doglianza, a fondamento della quale la difesa aveva agitato argomenti inerenti a le condotte di cui al capo 3a), sulle quali tuttavia vi era già decisione irrevocabile, cosicché la doglianza ha finito per essere affidata alla sola prospettazione apodittica della necessità di riduzione dell'aumento, non sostenuta da alcun elemento valorizzabile. 5. Alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616, cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa in ordine alla determinaziore della causa di inammissibilità (Corte cost. n.