CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 28 ottobre 2022
Cassazione n. 45569/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/11/2020 della CORTE APPELLO di PALERMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] Ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23 co.8 D.L. n. 137/2020. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Palermo del 30/11/2020 che ha confermato la pronuncia del Tribunale della stessa città, con cui il ricorrente è stato condannato alla pena di anni uno, mesi sei ed euro 600,00 di multa in ordine ai delitti di cui ai capi 14), 15) (artt. 110, 112, comma 1, n. 4) e comma 3 cod. pen. ed art 648 cod. pen.) e 17) (artt.81 cpv., 110, 648 cod. pen.). 2. Al riguardo, il ricorrente deduce: 2.1. vizio di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità del ricorrente per il delitto di cui al capo 14) della rubrica. La complessiva disamina del compendio investigativo consentirebbe di rilevare come il ricorrente fosse "totalmente estraneo" alle trattative finalizzate alla compravendita di rame di provenienza furtiva, essendosi limitato ad offrire un mero supporto fisico nelle operazioni di carico e scarico del materiale sul mezzo utilizzato per il suo trasporto (come attestato dalle telecamere poste sul /ocus commissi delicti). Peraltro, la sola circostanza che l'imputato aveva comunicato il prezzo di acquisto del rame ai venditori (in una conversazione oggetto di intercettazione ambientale) non risulterebbe sufficiente a provare la consapevolezza dello stesso Ferrante circa la provenienza furtiva del materiale compravenduto. 2.2. vizio di motivazione in ordine alla ritenuta colpevolezza dell'imputato per il delitto di cui al capo 15) dell'imputazione, in quanto fondata su elementi non idonei a dimostrare la effettiva partecipazione psicologica del Ferrante nel delitto di ricettazione. Infatti, l'unico elemento valorizzato dai giudici di merito ai fini dell'affermazione di responsabilità, quale l'individuazione del prevenuto alle ore 7.36 a bordo di una moto ape carica delle matasse di rame acquistate dagli altri coimputati, non consentirebbe di ritenere dimostrata la consapevolezza della provenienza delittuosa dei beni in contestazione, né il fine di lucro in capo all'imputato. Pertanto, anche in tale occasione il Ferrante si sarebbe limitato a svolgere il ruolo di mero esecutore materiale, tradottosi nell'attività di trasporto della merce. 2.3. vizio di motivazione in relazione alla ritenuta responsabilità penale del ricorrente per il delitto di cui al capo 17) della rubrica. Invero, la condotta imputata al Ferrante, consistita nell'aver indirizzato gli acquirenti del rame nel luogo della consegna, risulterebbe inidonea a fornire alcun contributo causale alla consumazione della ricettazione. 2.4. inosservanza o erronea applicazione della legge penale in relazione agli artt. 110 e 648 cod. pen., in quanto la Corte territoriale aveva affermato la responsabilità penale dell'imputato in ordine ai delitti in contestazione in assenza di prova dell'elemento soggettivo dell'agente. In tal senso, la conversazione intercettata in cui il Ferrante comunica il prezzo di acquisto del bene integra "un semplice motivo di sospetto", non idoneo a dimostrare oltre ogni ragionevole dubbio la consapevolezza circa la provenienza delittuosa del rame. 2.5. violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 110, 648, 712 cod. pen., in quanto la "di dubbia provenienza" dei beni avrebbe dovuto condurre alla qualificazione dei fatti in termini di incauto acquisto. Peraltro, la Corte territoriale aveva rinviato sul punto "alle considerazioni già svolte" per la posizione di [OSCURATO:PERSONA]"; tuttavia, la consapevolezza di quest'ultimo circa la provenienza delittuosa dell'oggetto materiale delle condotte in contestazione nulla dice in ordine al grado di coefficiente psicologico del ricorrente. 2.6. violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 110, 648, comma 2, cod. pen. In particolare, la Corte territoriale avrebbe omesso qualsivoglia valutazione circa alla configurabilità dell'ipotesi di ricettazione lieve, avendo rinviato alla statuizione sul punto adottata in ordine alla posizione di [OSCURATO:PERSONA]. Peraltro, una valutazione complessiva della vicenda sub iudice avrebbe consentito di apprezzare il significativo contenimento del disvalore dei fatti in contestazione, tenuto conto della irrisoria partecipazione dell'imputato ai fatti in contestazione, della sua estrazione sociale, nonché del modesto valore dei beni oggetto delle condotte incriminate. 2.7. violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 110, 648, 62, n. 4, cod. pen. Si rileva come il modesto valore dei beni oggetto delle condotte delittuose avrebbe configurato l'invocata attenuante, ingiustificatamente negata dalla Corte territoriale. 2.8. violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art 69 cod. pen., in quanto la Corte territoriale avrebbe motivato il diniego della prevalenza delle concesse circostanze attenuanti generiche sulla ritenuta aggravante facendo ricorso a mere clausole di stile. 3. Con requisitoria scritta, depositata in data 28/10/2022, la P.G. presso questa Corte, rilevata la manifesta infondatezza dei motivi di ricorso dedotti, ha chiesto che gli stessi vengano dichiarati inammissibili. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. In via preliminare, si rende necessario precisare come nel caso di specie ricorre l'ipotesi di "doppia conforme", rilevante ai fini del controllo di legittimità sulla motivazione, in quanto la sentenza di appello, nella sua struttura argomentativa, si salda con quella di primo grado sia attraverso ripetuti richiami a quest'ultima sia adottando gli stessi criteri utilizzati nella valutazione delle prove, con la conseguenza che le due pronunce possono essere lette congiuntamente costituendo un unico complessivo corpo decisionale (Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, Rv. 277218). In particolare, i giudici di merito hanno ritenuto provata la responsabilità penale del ricorrente per i delitti di cui ai capi 14), 15) e 17) della rubrica sulla scorta delle risultanze delle intercettazioni telefoniche ed ambientali, delle perquisizioni, delle immagini delle telecamere di sorveglianza poste all'esterno di uno dei magazzini in cui avvenivano le attività delittuose, dei servizi di osservazione e dei sequestri, che hanno consentito di accertare l'avvenuto acquisto di rame di provenienza furtiva da parte del Ferrante in concorso con i due coimputati ([OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA]), nell'ambito di frequenti rapporti commerciali intercorrenti tra questi ultimi e gli autori dei delitti presupposto, in un arco di tempo intercorrente tra il marzo ed il maggio del 2017. 2.1. Il primo motivo di ricorso, con cui si lamenta il vizio di motivazione in ordine alla ritenuta responsabilità dell'imputato per il delitto di cui al capo 14), è manifestamente infondato in quanto la lettura della pronuncia impugnata dimostra la sussistenza di un apparato motivazionale connotato da lineare e coerente logicità in punto di colpevolezza per il delitto di concorso in ricettazione aggravata, sicché la pretesa violazione della legge penale sostanziale risulta basata su censure in punto di fatto, volte a prospettare una alternativa ricostruzione della fattispecie concreta, non rivisitabile in sede di legittimità. In particolare, i giudici di merito hanno logicamente ricavato la partecipazione del prevenuto alla vicenda delittuosa sub 14) dalle risultanze delle intercettazioni ambientali (progr. 3442 del 11/05/2017), che provavano la presenza del Ferrante sul /ocus commissi delicb ed il suo ruolo attivo nella trattativa economica volta all'acquisto del rame di provenienza delittuosa. Contrariamente a quanto prospettato dalla difesa del ricorrente, la formulazione dell'offerta d'acquisto da parte dello stesso imputato mediante la fissazione del prezzo non risulta irrilevante e meramente sintomatico della generica conoscenza da parte del Ferrante circa il valore del rame, ma integra elemento dimostrativo del contributo causale e volitivo dallo stesso prestato alla conclusione dell'operazione di acquisto del bene di provenienza delittuosa, dunque alla consumazione della ricettazione. 2.2. Il secondo motivo di ricorso, con cui si deduce il vizio di motivazione in relazione alla ritenuta colpevolezza dell'imputato per il delitto di cui al capo 15) della rubrica, è manifestamente infondato in quanto smentito dalla disamina della pronuncia gravata, che risulta corredata da un apparato argomentativo congruo e scevro da vizi logici a sostegno dell'affermazione di responsabilità per il delitto di concorso in ricettazione aggravata. Ebbene, la consapevole partecipazione del ricorrente alla vicenda in contestazione viene logicamente ricavata dai giudici di merito dalla presenza dello stesso all'interno del magazzino in cui si concludeva la compravendita del rame di provenienza delittuosa e dall'immediato posizionamento della merce sulla moto ape dal Ferrante condotta. Peraltro, la ricostruzione dei fatti di cui al capo 15) della rubrica consentiva ai giudici di merito di definire specificamente la consistenza dei ruoli svolti dai singoli concorrenti secondo un modulo comportamentale ricorrente nell'ambito del complessivo svolgimento delle vicende criminose sub íudice. In tale prospettiva, le pronunce di merito asseverano come all'imputato era riservata l'attività di trasporto del materiale di provenienza furtiva che era stato poc'anzi acquistato in concorso con i due coimputati. Sul punto, assume decisivo rilievo l'avvenuto sequestro, da parte dei Carabinieri, di matasse di rame rinvenute sulla moto ape condotta dal Ferrante, e poc'anzi acquistate nei magazzini di via Decollati, circostanza desunta dalla corrispondenza della quantità sequestrata con quella di cui si discorre in sede di trattativa con i venditori. Peraltro, giova precisare che ai fini dell'integrazione della fattispecie di concorso ex art. 110 cod. pen. si rende necessaria non la partecipazione di ciascun concorrente ad ogni singola azione dell'iter causale, bensì la realizzazione di qualsivoglia condotta che esprima un contributo causalmente efficiente, sotto il profilo materiale o psicologico, alla commissione del fatto di reato. Nel caso di specie, l'attività di trasporto dei beni di provenienza delittuosa precedentemente acquistati non consente di relegare il ruolo del ricorrente a "mero esecutore materiale" come vorrebbe la difesa, ma esprime il consapevole contributo dal Ferrante fornito ai fini del perfezionamento dell'operazione di compravendita, e dunque della consumazione della ricettazione. 2.3. Il terzo motivo di ricorso, con cui si deduce il vizio di motivazione in relazione alla ritenuta colpevolezza per il delitto di cui al capo 17), è manifestamente infondato. La lettura della pronuncia impugnata smentisce la doglianza dedotta, in quanto dimostra l'esistenza di motivazione connotata da lineare e coerente logicità anche con riguardo all'affermazione di responsabilità per il delitto di concorso in ricettazione sub 17). In detta vicenda, il prevenuto aveva atteso i venditori del rame di provenienza furtiva presso il magazzino di via Decollati e successivamente li aveva condotti a bordo di ciclomotore presso il magazzino di via Boerio per consentire lo scarico e l'acquisto della merce. Ebbene, come asseverato dai giudici di merito, siffatta condotta posta in essere dal ricorrente risula non già neutrale e dunque priva di rilevanza causale rispetto alla consumazione della ricettazione, bensì strumentale e funzionale al successivo acquisto del rame di provenienza furtiva, nonché dimostrativa della consapevolezza del Ferrante circa la provenienza delittuosa del bene, stante la modifica del luogo di consegna della merce in via precauzionale a seguito del sequestro della precedente "partita" di rame. 2.4.-2.5. Il quarto ed il quinto motivo di ricorso, con cui si denuncia rispettivamente la mancanza di prova in ordine all'elemento soggettivo della ricettazione e l'erronea qualificazione dei fatti in contestazione in termini di ricettazione anziché di incauto acquisto ex art. 712 cod. pen., possono essere trattati congiuntamente. Anzitutto, nella parte della decisione relativa alla qualificazione giuridica dei fatti in contestazione non si rileva alcun rinvio alle considerazioni svolte sul punto per la posizione di [OSCURATO:PERSONA], contrariamente a quanto prospettato dalla difesa nel quinto motivo di ricorso. I motivi di ricorso sono manifestamente infondati in quanto i vizi denunciati sono confutati dalla lettura della pronuncia impugnata, che dimostra la sussistenza di una motivazione connotata da lineare e coerente logicità in punto di qualificazione giuridica dei fatti in contestazione ai sensi degli artt. 110 e 648 cod. pen., sicché la pretesa violazione della legge penale sostanziale si traduce in censure in punto di fatto, relative alla ricostruzione dinamica della fattispecie concreta, non rivisitabile in sede di legittimità. In particolare, i giudici di merito hanno logicamente ritenuto provata la coscienza e volontà dell'imputato di porre in essere attività di acquisto di beni di provenienza delittuosa sulla scorta della frequenza dei rapporti commerciali intrattenuti tra i coimputati e i venditori dei beni di provenienza furtiva, della natura stessa del bene oggetto di acquisto illecito e delle circostanze di fatto in cui avvenivano le consegne del materiale di provenienza delittuosa. Quanto all'ultimo elemento, i giudici di prime e seconde cure logicamente conferiscono decisivo rilievo alle precauzioni adottate dai coimputati nella scelta del luogo di consegna della merce, che veniva modificato in seguito al sequestro subito in via Decollati: "gli imputati avevano continuato ad acquistare il rame rubato, cambiando tuttavia strategia criminale in ordine alla ricezione, ricevendo la merce in un diverso magazzino" (pag. 14 della sentenza del Tribunale). Alla ritenuta integrazione dell'elemento soggettivo del delitto di ricettazione consegue automaticamente la non configurabilità del reato di cui all'ad 712 cod. pen., posto che l'elemento di discrimine tra le due fattispecie attiene proprio alla consistenza dell'elemento psicologico. Infatti, ai fini della integrazione del delitto di ricettazione si rende necessaria la consapevolezza della provenienza delittuosa della cosa che forma oggetto materiale della condotta, ovvero l'accettazione del rischio che la res acquistata fosse di illecita provenienza, mentre la configurazione dell'ipotesi di cui all'art. 712 cod. pen. richiede una condotta colposa del soggetto agente, consistente nel mancato accertamento della provenienza delittuosa della cosa acquistata. Pertanto, l'accertamento della consapevolezza del ricorrente circa la provenienza illecita del bene ricevuto oste alla invocata configurazione della contravvenzione prevista dall'art. 712 cod. pen. Inoltre, le doglianze dedotte con i motivi di ricorso in esame risultano meramente riproduttivi di censure dedotte con l'atto d'appello e già vagliate e disattese dalla Corte territoriale, con cui il ricorrente non si confronta. 2.6. Il sesto motivo di ricorso, avente riguardo al mancato riconoscimento dell'ipotesi di cui all'art 648, comma 2, cod. pen., è manifestamente infondato. In via preliminare, deve ritenersi non censurabile il rinvio operato sul punto dalla Corte territoriale "alle considerazioni già svolte a proposito della posizione di [OSCURATO:PERSONA]", coimputato nella vicenda sub iudice, in quanto giustificato dalla unicità materiale e giuridica dei reati in contestazione che impone una valutazione complessiva ed unitaria in ordine ai connotati di concreto disvalore dei fatti realizzati in concorso dagli imputati. Si rende necessario precisare che tale apprezzamento non investe il tipo di contributo (morale o materiale) fornito da ciascun correo né l'efficienza causale delle condotte realizzate da ciascuno dei concorrenti, che integrano elementi suscettibili di differenziare le diverse posizioni degli imputati ai fini della determinazione del trattamento sanzionatorio; piuttosto, ai fini della valutazione circa il concreto disvalore e la sostanziale offensività della vicenda sub iudice, assume carattere decisivo l'unitarietà del "fatto collettivo" realizzato, con la conseguenza che le statuizioni sul punto adottate nei confronti di uno dei concorrenti possono legittimamente essere richiamate per relationem anche per la posizione degli altri imputati che hanno concorso nel reato. Ebbene, il mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art 648, comma 2, cod. pen. risulta fondato su una valutazione complessiva del disvalore dei fatti in contestazione, che ha avuto riguardo non solo al valore del bene che ha formato oggetto delle condotte delittuose, ma anche agli elementi connotativi della gravità oggettiva del fatto previsti dall'art 133 cod. pen. In particolare, la Corte territoriale ha ritenuto ostativi al riconoscimento dell'invocato beneficio la quantità delle matasse di rame ricettato, il notevole dato ponderale ed il significativo prezzo di volta in volta corrisposto, oltre alla pluralità degli episodi criminosi posti in essere con consolidate modalità operative. Peraltro, sul punto i giudici di merito hanno fatto corretta applicazione del principio di diritto affermato da questa Corte secondo cui in tema di ricettazione, ai fini della configurabilità dell'ipotesi attenuata, non rileva esclusivamente il valore della cosa ricettata, ma devono considerarsi anche tutti gli elementi previsti dall'art. 133 cod. pen., sia sotto il profilo strettamente obbiettivo (quale l'entità del profitto), sia sotto il profilo soggettivo della capacità a delinquere dell'agente (ex multis, Sez. 2, n. 51818 del 06/12/2013, Rv. 258118; Sez. 1, n. 33510 del 07/07/2010, Rv. 248119). Inoltre, le censure dedotte con il motivo di ricorso in esame si traducono in enunciati volti a prospettare una valutazione alternativa a quella asseverata dal giudice del gravame, che esorbita dal perimetro del giudizio di legittimità. 2.7. Il settimo motivo di ricorso, con cui si lamenta la mancata concessione della circostanza attenuante di cui all'art 62, n. 4, cod. pen., è manifestamente infondato. Con riguardo alla legittimità della motivazione per relationem sul punto, vale quanto rilevato sub 6. La Corte territoriale ha negato la configurabilità dell'invocata circostanza attenuante sulla scorta di una motivazione sufficiente e non illogica, che valorizza la non tenuità del danno patrimoniale arrecato dai delitt in contestazione, logicamente ricavato dal prezzo corrisposto per l'acquisto dei beni di provenienza furtiva. In tal senso, il giudice del gravame risulta aver fatto corretta applicazione del principio di diritto affermato da questa Corte in forza del quale ai fini della concessione dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen. è necessario che il danno sia non solo lieve, ma di speciale tenuità, ossia di rilevanza minima, di entità quasi trascurabile, per il danneggiato (Sez. 2, n. 7207 del 12/04/1984, Rv. 165497). Peraltro, le censure dedotte con il motivo di ricorso in esame risultano meramente riproduttive di profili di censura già prospettati con l'atto d'appello, e disattesi con corretti argomenti giuridici dalla Corte territoriale, con cui il ricorrente omette di confrontarsi. 2.8. L'ottavo motivo di ricorso, con cui si lamenta la violazione di legge ed il vizio di motivazione in ordine al giudizio di bilanciamento ex art 69 cod. pen., è manifestamente infondato. Dalla lettura della pronuncia impugnata si rileva l'esistenza di un apparato motivazionale congruo e scevro da vizi logici, nonché da adeguato esame delle deduzioni difensive, avendo la Corte territoriale evidenziato gli elementi fondativi del mancato riconoscimento della prevalenza delle ritenute circostanze attenuanti generiche sulla contestata aggravante di cui all'ad 112, comma 1, n. 4), cod. pen. contestata al capo 17). In tale prospettiva, i giudici di seconde cure hanno tenuto conto della gravità dei fatti, in relazione alla natura del bene ricettato ed alla sua funzione di pubblica utilità, nonché della reiterazione delle condotte criminose accertate; tanto basta a ritenere assolto l'obbligo motivazionale gravante sul giudice del merito in punto di giudizio di bilanciamento tra circostanze eterogenee. Infatti, rileva precisare come in tema di circostanze, il giudizio di bilanciamento tra le aggravanti e le attenuanti costituisce esercizio del potere valutativo riservato al giudice di merito ed insindacabile in sede di legittimità, ove congruamente motivato alla stregua anche solo di alcuni dei parametri previsti dall'art. 133 cod. pen., senza che occorra un'analitica esposizione dei criteri di valutazione adoperati (Sez. 5, n. 33114 del 08/10/2020). 9. All'inammissibilità del ricorso consegue ex art 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e dell'ammenda che in ragione dei profili di inammissibilità rilevat