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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 15358/2022

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la seguente ORDINANZA sul ricorso 15002-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] N. 99, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE 13756881002; - intimata - avverso la sentenza n. 7372/12/2019 della [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA] di SALERNO; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 12/04/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Rg 15002/2020 FATTO e DIRITTO Considerato che: [OSCURATO:PERSONA] impugna con due motivi la sentenza della CTR della Campania, sez distaccata di Salerno che aveva accolto l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. avverso la decisione della CTP di Salerno .

Nessuno si è costituito per la parte intimata.

Con un primo motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione dell'alt 112 c.p.c. in relazione all'art 360 primo comma nr 4 -violazione del principio di corrispondenza fra chiesto e pronunciato per avere la CTR in merito a cartelle di pagamento non oggetto di impugnativa da parte del contribuente.

Si sostiene infatti che l'originario ricorso aveva ad oggetto l'intimazione di t pagamento relativa unicamente alle tre cartelle di pagamento riguardante la Tarsu del Comune di Roccapiemonte chiamato in causa in qualità di ente creditore.

Con un secondo motivo si deduce la violazione e falsa applicazione dell'art 2953 c.c. in relazione all'alt 360 primo comma nr sul termine di prescrizione quinquennale per avere la CTR ritenuto prescritte la tassa di smaltimento rifiuti relativa alla cartella nr 100201000135005407000 notificata il 15.3.2010.

Il primo motivo è fondato.

Giova ricordare che il principio della corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato comporta infatti null'altro che il divieto per il giudice di attribuire alla parte un bene non richiesto o comunque di emettere una statuizione che non trovi corrispondenza nella domanda di merito.

In giurisprudenza è stato in tal senso più volte affermato che il principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato deve ritenersi violato ogni qual volta il giudice, interferendo nel potere dispositivo delle parti, alteri alcuno degli elementi obiettivi di identificazione dell'azione, attribuendo o negando ad alcuno dei contendenti un bene diverso da quello richiesto e non compreso, nemmeno implicitamente o i virtualmente, nella domanda, (Cass. 19 giugno 2004, n. 11455; Cass. 6 ottobre 2005, n. 19475; Cass. 11 gennaio 2011, n. 455; Cass. 24 settembre 2015, n. 18868; 2019 nr 640).

Ciò posto nel caso di specie sussiste il vizio di ultrapetizione avendo la CTR / ) pronunciata in relazione a cartelle che non erano state oggetto di impugnativa.

Il ricorrente ,come emerge, dalla trascrizione dei passaggi significativi del suo ricorso introduttivo aveva inteso contestare le tre cartelle Tarsu riportate nell'atto di intimazione eccependone la relativa prescrizione , ed è su queste tre cartelle che si è incentrato il contraddittorio con l'Agente della riscossione la quale in sede di gravame essendo risultata soccombente nel giudizio di primo grado ha prodotto documentazione idonea a dimostrare la ritualità della notifica riguardante unicamente queste tre cartelle.

Il secondo motivo è parimenti fondato.

Va premesso che non è contestato dal ricorrente l'applicazione del termini di prescrizione quinquennale e la sospensione del suo decorso nel periodo 1.1.2014 al 15.6.2014 per effetto della legge 2013 nr 147 che ha previsto all'art 1, commi 618 e ss la c.d.

" rottamazione dei ruoli" .

Ora poiché è parimenti pacifico che l'intimazione di pagamento è avvenuta in data 18.11.2015 il termine prescrizionale è maturato alla data del 25 8.2015 tenuto conto che la cartella di pagamento ,come emerge dalla stessa sentenza , è stata notificata in data15.3.2010 . 1IC ricorso va accolto e la sentenza va cassata e non essendo necessari ulteriori accertamenti va decisa nel merito con l'accoglimento dell'originario ricorso del contribuente.

Le spese relative alla fase di merito vanno compensate in ragione dell'alternanza delle decisioni.

Le spese di legittimità vanno poste a carico dell'Agenzia delle Entrate e della riscossione secondo il principio della soccombenza e liquidate in dispositivo secondo i criteri legali vigenti.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso ; cassa la decisione impugnata decidendo nel merito con l'accoglimento dell'originario ricorso del contribuente; spese di merito compensate; condanna l'Agenzia delle Entrate-riscossione al pagamento delle spese di legittimità che si liquidano in complessivi C 1400,00 oltre accessori di legge ed al 15°h per spese generali.

Roma 12.4.20

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 15002-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] N. 99, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE 13756881002; - intimata - avverso la sentenza n. 7372/12/2019 della [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA] di SALERNO; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 12/04/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Rg 15002/2020 FATTO e DIRITTO Considerato che: [OSCURATO:PERSONA] impugna con due motivi la sentenza della CTR della Campania, sez distaccata di Salerno che aveva accolto l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. avverso la decisione della CTP di Salerno . Nessuno si è costituito per la parte intimata. Con un primo motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione dell'alt 112 c.p.c. in relazione all'art 360 primo comma nr 4 -violazione del principio di corrispondenza fra chiesto e pronunciato per avere la CTR in merito a cartelle di pagamento non oggetto di impugnativa da parte del contribuente. Si sostiene infatti che l'originario ricorso aveva ad oggetto l'intimazione di t pagamento relativa unicamente alle tre cartelle di pagamento riguardante la Tarsu del Comune di Roccapiemonte chiamato in causa in qualità di ente creditore. Con un secondo motivo si deduce la violazione e falsa applicazione dell'art 2953 c.c. in relazione all'alt 360 primo comma nr sul termine di prescrizione quinquennale per avere la CTR ritenuto prescritte la tassa di smaltimento rifiuti relativa alla cartella nr 100201000135005407000 notificata il 15.3.2010. Il primo motivo è fondato. Giova ricordare che il principio della corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato comporta infatti null'altro che il divieto per il giudice di attribuire alla parte un bene non richiesto o comunque di emettere una statuizione che non trovi corrispondenza nella domanda di merito. In giurisprudenza è stato in tal senso più volte affermato che il principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato deve ritenersi violato ogni qual volta il giudice, interferendo nel potere dispositivo delle parti, alteri alcuno degli elementi obiettivi di identificazione dell'azione, attribuendo o negando ad alcuno dei contendenti un bene diverso da quello richiesto e non compreso, nemmeno implicitamente o i virtualmente, nella domanda, (Cass. 19 giugno 2004, n. 11455; Cass. 6 ottobre 2005, n. 19475; Cass. 11 gennaio 2011, n. 455; Cass. 24 settembre 2015, n. 18868; 2019 nr 640). Ciò posto nel caso di specie sussiste il vizio di ultrapetizione avendo la CTR / ) pronunciata in relazione a cartelle che non erano state oggetto di impugnativa. Il ricorrente ,come emerge, dalla trascrizione dei passaggi significativi del suo ricorso introduttivo aveva inteso contestare le tre cartelle Tarsu riportate nell'atto di intimazione eccependone la relativa prescrizione , ed è su queste tre cartelle che si è incentrato il contraddittorio con l'Agente della riscossione la quale in sede di gravame essendo risultata soccombente nel giudizio di primo grado ha prodotto documentazione idonea a dimostrare la ritualità della notifica riguardante unicamente queste tre cartelle. Il secondo motivo è parimenti fondato. Va premesso che non è contestato dal ricorrente l'applicazione del termini di prescrizione quinquennale e la sospensione del suo decorso nel periodo 1.1.2014 al 15.6.2014 per effetto della legge 2013 nr 147 che ha previsto all'art 1, commi 618 e ss la c.d. " rottamazione dei ruoli" . Ora poiché è parimenti pacifico che l'intimazione di pagamento è avvenuta in data 18.11.2015 il termine prescrizionale è maturato alla data del 25 8.2015 tenuto conto che la cartella di pagamento ,come emerge dalla stessa sentenza , è stata notificata in data15.3.2010 . 1IC ricorso va accolto e la sentenza va cassata e non essendo necessari ulteriori accertamenti va decisa nel merito con l'accoglimento dell'originario ricorso del contribuente. Le spese relative alla fase di merito vanno compensate in ragione dell'alternanza delle decisioni. Le spese di legittimità vanno poste a carico dell'Agenzia delle Entrate e della riscossione secondo il principio della soccombenza e liquidate in dispositivo secondo i criteri legali vigenti. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso ; cassa la decisione impugnata decidendo nel merito con l'accoglimento dell'originario ricorso del contribuente; spese di merito compensate; condanna l'Agenzia delle Entrate-riscossione al pagamento delle spese di legittimità che si liquidano in complessivi C 1400,00 oltre accessori di legge ed al 15°h per spese generali. Roma 12.4.20
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