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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 19 giugno 2020

Cassazione n. 16233/2024

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ato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], in proprio e quale accomandatario di T.L.Y IMMMOBILIARE S.A.S. [OSCURATO:PERSONA] C., rappresentati e di fesi da gli Avv. ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] elettivamente domiciliati presso lo studio di quest’ultimo, in Roma, [OSCURATO:PERSONA], 9 -ricorrenti- Contro [OSCURATO:PERSONA] E DELLA BRIANZA S.P.A. [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’ Avv. [OSCURATO:PERSONA] , e d elettivamente domiciliatopresso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] in Roma, via Po, 12 -controricorrente– Avverso la sentenza del la Corte di Appello di Milano n. 1506 /20 20 pubblicata il 19.6.2020,notificata il 30.6.2020 .

Oggetto: Contratto di conto corrente art.101,comma 2, c.p.c.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 7 . 5 . 2024 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. ─ T.L.Y.

Immobiliare S.a.s. di [OSCURATO:PERSONA] C., nonché personalmente i Sigg.ri [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], quali garanti, hanno evocato in giudizio il Banco di Desio e della Brianza S.p.A. per sentire accogliere le loro domande, tese sostanzialmente a vedere accertare, previe le declaratorie del caso, quale fosse l'effettivo importo dovuto da T.L.Y. in dipendenza del rapporto di conto corrente di corrispondenza bancario alla stessa intestato n. 425300/5, assistito da apertura di credito, per effetto dell'indebita applicazione dei tassi ultralegali (moratori), di interessi anatocistici, spese non contrattualizzate, commissioni di massimo scoperto (c.m.s.), atre commissioni, ecc., con conseguente rideterminazione del saldo attivo –o passivo – per la Banca, da operarsi a mezzo di idonea CTU, dovendosi tenere conto delle valute dei c.d. giorni banca.

Altra autonoma domanda è stata svolta al fine di vedere la Banca convenuta, previa la dichiarazione di chiusura del rapporto di conto corrente, condannata a rimborsare alla T.L.Y. tutte le somme da quest'ultima versate in eccedenza, siccome quantificate alla data della domanda giudiziale, sulla base di perizia di parte, pari ad € 25.949,80, quale saldo effettivo del rapporto oggetto di causa. 2.─ L’adito T ribunale di Monza rigettava le domande ritenendo che la domanda di ripetizione dell'indebito oggettivo e tutte quelle ad essa prodromiche erano inammissibili in quanto il conto corrente risultava non ancora estinto.

3. ─Gli attuali ricorrenti hanno proposto gravame dinanzi alla Corte di Appello di Milano.

La Corte di merito adita con la sentenza qui impugnataha rigettato l’appello .

Per quanto qui di interesse la Corte di merito ha statuitoche:a) le domande di mero accertamento delle invalidità negoziali formulate dagli appellanti, complessivamente dirette alla ricostruzione contabile del rapporto previa espunzione degli addebiti ritenuti illegittimi o ingiustificati«si scontrano, nel caso con la totale mancanza di documentazione del rapporto bancario di cui è causa»; b) pur avendo depositato in prime cure una perizia di parte con allegati gli estratti conto dal 31.3.2006 al 31.12.2012 e avendo richiesta un ordine ex art. 210 c.p.c. per i restanti estratti dall’apertura del rapporto, in sede di appellonel deposito telematico del fascicolo di I grado veniva depositata la sola perizia peritale ma senza alcun allegato, tra cui i menzionati estratti.

Nel fascicolo d’ufficio di primo grado non è presente il fascicolo cartaceo e nel c.d. fascicolo di cortesia sono presenti soltanto le copie degli atti di parte, la perizia,ma non gli allegati citati; c) la stessa banca aveva depositato le copie del contratto le informative contrattuali e le lettere di conferma fidi, nonché documenti annuali di sintesi delle condizioni contrattuali; d)l’assoluta mancanza di documentazione non può essere sopperita con l’ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c., né può essere ammessa la CTU al solo fine di esonerare la parte dall’onere probatorio su di essa gravante; e) la depositata CTP ha utilizzato un metodo non conforme alle istruzioni della Banca d’Italia e pertanto riporta valori non attendibili, anche se il CTP aveva precisato che applicando il metodo di calcolo della autorità di vigilanza si sarebbe determinato il superamento del tasso soglia in alcuni trimestri; f) in ogni caso si ipotizzerebbe un caso di usura sopravvenuta, non rilevante poiché l’usura oggettiva va verificata nel momento in cui gli interessi sono pattuiti, indipendentemente dal momento del loro pagamento.4. ─ [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], in proprio e quale accomandatario di T.L.Y.

Immmobiliare s.a.s. di [OSCURATO:PERSONA] C. hannopresentato ricorso per cassazione con due motiv i .

5. ─ Banco di Desio e della Brianza s.p.a. [OSCURATO:PERSONA] ha presentato controricorsoed anche memoria. [OSCURATO:PERSONA] Iricorrenti deduc ono : 6.− Con il primomotivo: V iolazione e falsa applicazione di legge, ex art. 360,n. 3, c.p.c., con riferimento agli artt. 101 e 115 c.p.c . , per avere la Corte, senza sollecitare il contraddittorio nelle forme previste dall’art. 101, cit., comma secondo,«statuito, in via officiosa, in merito alla rinvenuta assenza nel fascicolo di parte della documentazione bancaria che, nel primo grado digiudizio era stata prodotta dagli odierni ricorrentio in formatocartaceo, e che avrebbe dovuto essere allegata alla perizia contabile, essa sìprodotta al doc. 8 della ricostruzione del fascicolo telematico.» 6.1− La censura è infondata .

Questa Corte, infatti, ha già avuto occasione di chiarire che l’art. 101, comma2, c.p.c., si riferisce solo alla rilevazione d’ufficio di circostanze che, modificando il quadro fattuale, comportino nuovi sviluppi della lite non presi in considerazione dalle parti (Cass., n. 11269/2023; Cass., n. 29803/2019; Cass., n.11453/2014; Cass., n.11928/2012; Cass., n. 10062/2010), e tale non è certamente il rilievo della mancanza di documentazione dei fatti come rappresentati dalla parte attrice. 7.− Con il secondo motivo: Error in procedendo ex art. 360, n. 4, c.p.c., con riferimento all'art. 112 c.p.c., per mancata corrispondenza tra chiesto e pronunciato e, comunque, per omessa motivazione o motivazione apparente, perplessa e contraddittoria, nonché per violazione e falsa applicazione di legge, ex art. 360, n. 3,c.p.c., con riferimento all'art. 1815 , co mma 2 , c.c p er avere la Corte distrettuale affidato la propria statuizione di rigetto dell'appello ad un apparato motivazionale meramente apparente e finanche perplesso e contraddittorio, assumendo che, nella perizia di parte «su cui gli appellanti hanno basato le loro domande», è espressamente dichiarato dal perito di aver condotto la propria analisi in tema di interessi usurari calcolando il TEG «non con la arbitraria formula che la Banca d'Italia ha fatto utilizzare nelle istruzioni alle banche», cosicché essendo stata redatta utilizzando criteri di calcolo diversi da quelli indicati dalla Banca d'Italia, riporterebbe valori intrinsecamente non attendibili (Ca ss. , n. 12965/2016), salvo poi, però, soggiungere che il perito degli appellanti ha ulteriormente dichiarato che anche applicando la formula della Banca d'Italia il calcolo del TEG avrebbe determinato il superamento della soglia usura in alcuni trimestri.

Per avere in ogni caso violato e falsamente applicato l’art. 1815, comma 2, c.c. per cui «Se sono convenuti interessi usurari, la clausola è nulla e non sono dovuti interessi», sull'erroneo assunto che, nella specie, benché si tratti di rapporti di conto corrente bancario, troverebbe applicazione il principio sancito da Codesta Suprema Corte nella sentenza a SS.UU. n. 24675 del 19/10/2017 che riguarda esclusivamente l'usura sopravvenuta , ma nei soli rapporti di mutuo. 7.1− La censura è inammissibile nella sua prima parte perché la Corteha chiaramente motivato il diniego di ordine di esibizione, ex art. 210 c.p.c., con la considerazione che esso « rimane uno strumento istruttorio ufficioso e residuale, utilizzabile soltanto quando la prova del fatto non sia acquisibile aliunde e l’iniziativa non presenti finalità meramente esplorative, vale a dire non sia diretta a indagare se il documento contenga la prova stessa»; né il riferimento al contenuto della CTP presenta alcun aspetto di contraddittorietà, come invece sembra affermare, incomprensibilmente, parte ricorrente.La ulteriore censura sull’applicazionea un rapporto di conto corrente il principio di irrilevanza dell’usura sopravvenuta, affermato da Cass.

S.U. 24675/2017 con riguardo, secondo i ricorrenti, ai soli rapporti di mutuo,è inammissibile , prima ancora che infondat a , costituendo il rilievo del carattere sopravvenuto della dedotta usura oggettiva un’argomentazione di mero rincalzo, estranea alla ratio decidendi basata sull’ineliminabile difetto di prova degli assunti di parte attrice 8.− Per quanto esposto, il ricorso va dichiarato inammissibile con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna i ricorren t i , in solido tra di loro,al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in € 7.000per compensi e € 200 per esborsi, oltre spese generali, nella misura del 15% dei compensi, ed accessori di legge.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30.5.2002, n.115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, l. 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], in proprio e quale accomandatario di T.L.Y IMMMOBILIARE S.A.S. [OSCURATO:PERSONA] C., rappresentati e di fesi da gli Avv. ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] elettivamente domiciliati presso lo studio di quest’ultimo, in Roma, [OSCURATO:PERSONA], 9 -ricorrenti- Contro [OSCURATO:PERSONA] E DELLA BRIANZA S.P.A. [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’ Avv. [OSCURATO:PERSONA] , e d elettivamente domiciliatopresso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] in Roma, via Po, 12 -controricorrente– Avverso la sentenza del la Corte di Appello di Milano n. 1506 /20 20 pubblicata il 19.6.2020,notificata il 30.6.2020 . Oggetto: Contratto di conto corrente art.101,comma 2, c.p.c. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 7 . 5 . 2024 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. ─ T.L.Y. Immobiliare S.a.s. di [OSCURATO:PERSONA] C., nonché personalmente i Sigg.ri [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], quali garanti, hanno evocato in giudizio il Banco di Desio e della Brianza S.p.A. per sentire accogliere le loro domande, tese sostanzialmente a vedere accertare, previe le declaratorie del caso, quale fosse l'effettivo importo dovuto da T.L.Y. in dipendenza del rapporto di conto corrente di corrispondenza bancario alla stessa intestato n. 425300/5, assistito da apertura di credito, per effetto dell'indebita applicazione dei tassi ultralegali (moratori), di interessi anatocistici, spese non contrattualizzate, commissioni di massimo scoperto (c.m.s.), atre commissioni, ecc., con conseguente rideterminazione del saldo attivo –o passivo – per la Banca, da operarsi a mezzo di idonea CTU, dovendosi tenere conto delle valute dei c.d. giorni banca. Altra autonoma domanda è stata svolta al fine di vedere la Banca convenuta, previa la dichiarazione di chiusura del rapporto di conto corrente, condannata a rimborsare alla T.L.Y. tutte le somme da quest'ultima versate in eccedenza, siccome quantificate alla data della domanda giudiziale, sulla base di perizia di parte, pari ad € 25.949,80, quale saldo effettivo del rapporto oggetto di causa. 2.─ L’adito T ribunale di Monza rigettava le domande ritenendo che la domanda di ripetizione dell'indebito oggettivo e tutte quelle ad essa prodromiche erano inammissibili in quanto il conto corrente risultava non ancora estinto. 3. ─Gli attuali ricorrenti hanno proposto gravame dinanzi alla Corte di Appello di Milano. La Corte di merito adita con la sentenza qui impugnataha rigettato l’appello . Per quanto qui di interesse la Corte di merito ha statuitoche:a) le domande di mero accertamento delle invalidità negoziali formulate dagli appellanti, complessivamente dirette alla ricostruzione contabile del rapporto previa espunzione degli addebiti ritenuti illegittimi o ingiustificati«si scontrano, nel caso con la totale mancanza di documentazione del rapporto bancario di cui è causa»; b) pur avendo depositato in prime cure una perizia di parte con allegati gli estratti conto dal 31.3.2006 al 31.12.2012 e avendo richiesta un ordine ex art. 210 c.p.c. per i restanti estratti dall’apertura del rapporto, in sede di appellonel deposito telematico del fascicolo di I grado veniva depositata la sola perizia peritale ma senza alcun allegato, tra cui i menzionati estratti. Nel fascicolo d’ufficio di primo grado non è presente il fascicolo cartaceo e nel c.d. fascicolo di cortesia sono presenti soltanto le copie degli atti di parte, la perizia,ma non gli allegati citati; c) la stessa banca aveva depositato le copie del contratto le informative contrattuali e le lettere di conferma fidi, nonché documenti annuali di sintesi delle condizioni contrattuali; d)l’assoluta mancanza di documentazione non può essere sopperita con l’ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c., né può essere ammessa la CTU al solo fine di esonerare la parte dall’onere probatorio su di essa gravante; e) la depositata CTP ha utilizzato un metodo non conforme alle istruzioni della Banca d’Italia e pertanto riporta valori non attendibili, anche se il CTP aveva precisato che applicando il metodo di calcolo della autorità di vigilanza si sarebbe determinato il superamento del tasso soglia in alcuni trimestri; f) in ogni caso si ipotizzerebbe un caso di usura sopravvenuta, non rilevante poiché l’usura oggettiva va verificata nel momento in cui gli interessi sono pattuiti, indipendentemente dal momento del loro pagamento.4. ─ [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], in proprio e quale accomandatario di T.L.Y. Immmobiliare s.a.s. di [OSCURATO:PERSONA] C. hannopresentato ricorso per cassazione con due motiv i . 5. ─ Banco di Desio e della Brianza s.p.a. [OSCURATO:PERSONA] ha presentato controricorsoed anche memoria. [OSCURATO:PERSONA] Iricorrenti deduc ono : 6.− Con il primomotivo: V iolazione e falsa applicazione di legge, ex art. 360,n. 3, c.p.c., con riferimento agli artt. 101 e 115 c.p.c . , per avere la Corte, senza sollecitare il contraddittorio nelle forme previste dall’art. 101, cit., comma secondo,«statuito, in via officiosa, in merito alla rinvenuta assenza nel fascicolo di parte della documentazione bancaria che, nel primo grado digiudizio era stata prodotta dagli odierni ricorrentio in formatocartaceo, e che avrebbe dovuto essere allegata alla perizia contabile, essa sìprodotta al doc. 8 della ricostruzione del fascicolo telematico.» 6.1− La censura è infondata . Questa Corte, infatti, ha già avuto occasione di chiarire che l’art. 101, comma2, c.p.c., si riferisce solo alla rilevazione d’ufficio di circostanze che, modificando il quadro fattuale, comportino nuovi sviluppi della lite non presi in considerazione dalle parti (Cass., n. 11269/2023; Cass., n. 29803/2019; Cass., n.11453/2014; Cass., n.11928/2012; Cass., n. 10062/2010), e tale non è certamente il rilievo della mancanza di documentazione dei fatti come rappresentati dalla parte attrice. 7.− Con il secondo motivo: Error in procedendo ex art. 360, n. 4, c.p.c., con riferimento all'art. 112 c.p.c., per mancata corrispondenza tra chiesto e pronunciato e, comunque, per omessa motivazione o motivazione apparente, perplessa e contraddittoria, nonché per violazione e falsa applicazione di legge, ex art. 360, n. 3,c.p.c., con riferimento all'art. 1815 , co mma 2 , c.c p er avere la Corte distrettuale affidato la propria statuizione di rigetto dell'appello ad un apparato motivazionale meramente apparente e finanche perplesso e contraddittorio, assumendo che, nella perizia di parte «su cui gli appellanti hanno basato le loro domande», è espressamente dichiarato dal perito di aver condotto la propria analisi in tema di interessi usurari calcolando il TEG «non con la arbitraria formula che la Banca d'Italia ha fatto utilizzare nelle istruzioni alle banche», cosicché essendo stata redatta utilizzando criteri di calcolo diversi da quelli indicati dalla Banca d'Italia, riporterebbe valori intrinsecamente non attendibili (Ca ss. , n. 12965/2016), salvo poi, però, soggiungere che il perito degli appellanti ha ulteriormente dichiarato che anche applicando la formula della Banca d'Italia il calcolo del TEG avrebbe determinato il superamento della soglia usura in alcuni trimestri. Per avere in ogni caso violato e falsamente applicato l’art. 1815, comma 2, c.c. per cui «Se sono convenuti interessi usurari, la clausola è nulla e non sono dovuti interessi», sull'erroneo assunto che, nella specie, benché si tratti di rapporti di conto corrente bancario, troverebbe applicazione il principio sancito da Codesta Suprema Corte nella sentenza a SS.UU. n. 24675 del 19/10/2017 che riguarda esclusivamente l'usura sopravvenuta , ma nei soli rapporti di mutuo. 7.1− La censura è inammissibile nella sua prima parte perché la Corteha chiaramente motivato il diniego di ordine di esibizione, ex art. 210 c.p.c., con la considerazione che esso « rimane uno strumento istruttorio ufficioso e residuale, utilizzabile soltanto quando la prova del fatto non sia acquisibile aliunde e l’iniziativa non presenti finalità meramente esplorative, vale a dire non sia diretta a indagare se il documento contenga la prova stessa»; né il riferimento al contenuto della CTP presenta alcun aspetto di contraddittorietà, come invece sembra affermare, incomprensibilmente, parte ricorrente.La ulteriore censura sull’applicazionea un rapporto di conto corrente il principio di irrilevanza dell’usura sopravvenuta, affermato da Cass. S.U. 24675/2017 con riguardo, secondo i ricorrenti, ai soli rapporti di mutuo,è inammissibile , prima ancora che infondat a , costituendo il rilievo del carattere sopravvenuto della dedotta usura oggettiva un’argomentazione di mero rincalzo, estranea alla ratio decidendi basata sull’ineliminabile difetto di prova degli assunti di parte attrice 8.− Per quanto esposto, il ricorso va dichiarato inammissibile con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo. P.Q.M. La Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna i ricorren t i , in solido tra di loro,al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in € 7.000per compensi e € 200 per esborsi, oltre spese generali, nella misura del 15% dei compensi, ed accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30.5.2002, n.115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, l. 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto