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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 30 settembre 2022

Cassazione n. 41465/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/02/2022 del TRIBUNALE di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 23 febbraio 2022 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catania ha applicato ad [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di legale rappresentante della [OSCURATO:SOCIETA] su richiesta ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., la pena, sospesa, di mesi sei di arresto, con confisca e distruzione di quanto in sequestro, per il reato di cui agli artt. 5 lett. h e 6 legge 30 aprile 1962, n. 283.

2. Avverso tale sentenza è stato proposto ricorso per cassazione con un motivo di impugnazione.

2.1. In particolare, i beni confiscati dovevano essere dissequestrati in quanto legittimamente detenuti dal ricorrente, in possesso di certificato di abilitazione alla vendita di prodotti fitosanitari e coadiuvanti.

Né rilevava di per sé l'eventuale mancanza del certificato di idoneità sanitaria dei locali, ai fini della detenzione dei prodotti strumentale alla loro commercializzazione. [OSCURATO:PERSONA]

3. Il ricorso è inammissibile.

4. In particolare, quanto al motivo di censura, l'odierno ricorrente aveva patteggiato la pena, sospesa, di mesi sei di arresto in ordine all'imputazione - a norma degli artt. 5 lett. h) e 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283 - di avere detenuto, al fine della successiva commercializzazione, prodotti agrofarmaci e fitosanitari per uso professionale, privo della necessaria autorizzazione sanitaria.

4.1. In merito alla disposta confisca e distruzione dei prodotti in sequestro, di proprietà dell'imputato, il Tribunale aveva osservato che la loro detenzione era soggetta ad autorizzazione amministrativa, non posseduta dall'imputato al momento della consumazione del reato (irrilevante essendo, secondo il Giudice, l'eventuale autorizzazione rilasciata nelle more del giudizio).

In proposito questa Corte ha già osservato che integra la contravvenzione, prevista dall'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, ogni attività economica finalizzata al trasferimento, non autorizzato, di presidi sanitari per l'agricoltura, essendo penalmente rilevante anche il solo acquisto o accantonamento dei prodotti fitosanitari effettuato dal commerciante allo scopo di venderli in mancanza o in attesa della prescritta autorizzazione ministeriale (Sez. 3, n. 1714 del 01/07/2014, dep. 2015, Riccardi, Rv. 261780).

4.1.1. Ciò posto, l'odierno ricorrente assume in questa sede di legittimità di essere in possesso del certificato di abilitazione alla vendita di detti prodotti, essendone quindi legittimamente detentore e producendo istanza di dissequestro e relativa documentazione, quanto a certificato di idoneità sanitaria dei locali destinati alla vendita e ai presupposti autorizzativi.

A questo proposito va ricordato che, in tema di patteggiamento, l'obbligo di motivazione del giudice e lo sviluppo argomentativo della decisione sono necessariamente correlati all'atto negoziale con cui l'imputato dispensa l'accusa dall'onere di provare i fatti dedotti nell'imputazione (cfr. Sez. 2, n. 13915 del 05/04/2022, Anastasio, Rv. 283081; cfr. Sez. 2, n. 28850 del 05/06/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276574).

In tal senso l'odierno ricorrente intende invece sollecitare a questa Corte indagini di fatto, istituzionalmente precluse in questa sede ed estranee al perimetro di legittimità azionabile.

5. Non può quindi che concludersi, data la manifesta infondatezza delle doglianza, nel senso dell'inammissibilità del ricorso.

Tenuto altresì conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso in Roma il 30/09/2022

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/02/2022 del TRIBUNALE di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 23 febbraio 2022 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catania ha applicato ad [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di legale rappresentante della [OSCURATO:SOCIETA] su richiesta ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., la pena, sospesa, di mesi sei di arresto, con confisca e distruzione di quanto in sequestro, per il reato di cui agli artt. 5 lett. h e 6 legge 30 aprile 1962, n. 283. 2. Avverso tale sentenza è stato proposto ricorso per cassazione con un motivo di impugnazione. 2.1. In particolare, i beni confiscati dovevano essere dissequestrati in quanto legittimamente detenuti dal ricorrente, in possesso di certificato di abilitazione alla vendita di prodotti fitosanitari e coadiuvanti. Né rilevava di per sé l'eventuale mancanza del certificato di idoneità sanitaria dei locali, ai fini della detenzione dei prodotti strumentale alla loro commercializzazione. [OSCURATO:PERSONA] 3. Il ricorso è inammissibile. 4. In particolare, quanto al motivo di censura, l'odierno ricorrente aveva patteggiato la pena, sospesa, di mesi sei di arresto in ordine all'imputazione - a norma degli artt. 5 lett. h) e 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283 - di avere detenuto, al fine della successiva commercializzazione, prodotti agrofarmaci e fitosanitari per uso professionale, privo della necessaria autorizzazione sanitaria. 4.1. In merito alla disposta confisca e distruzione dei prodotti in sequestro, di proprietà dell'imputato, il Tribunale aveva osservato che la loro detenzione era soggetta ad autorizzazione amministrativa, non posseduta dall'imputato al momento della consumazione del reato (irrilevante essendo, secondo il Giudice, l'eventuale autorizzazione rilasciata nelle more del giudizio). In proposito questa Corte ha già osservato che integra la contravvenzione, prevista dall'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, ogni attività economica finalizzata al trasferimento, non autorizzato, di presidi sanitari per l'agricoltura, essendo penalmente rilevante anche il solo acquisto o accantonamento dei prodotti fitosanitari effettuato dal commerciante allo scopo di venderli in mancanza o in attesa della prescritta autorizzazione ministeriale (Sez. 3, n. 1714 del 01/07/2014, dep. 2015, Riccardi, Rv. 261780). 4.1.1. Ciò posto, l'odierno ricorrente assume in questa sede di legittimità di essere in possesso del certificato di abilitazione alla vendita di detti prodotti, essendone quindi legittimamente detentore e producendo istanza di dissequestro e relativa documentazione, quanto a certificato di idoneità sanitaria dei locali destinati alla vendita e ai presupposti autorizzativi. A questo proposito va ricordato che, in tema di patteggiamento, l'obbligo di motivazione del giudice e lo sviluppo argomentativo della decisione sono necessariamente correlati all'atto negoziale con cui l'imputato dispensa l'accusa dall'onere di provare i fatti dedotti nell'imputazione (cfr. Sez. 2, n. 13915 del 05/04/2022, Anastasio, Rv. 283081; cfr. Sez. 2, n. 28850 del 05/06/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276574). In tal senso l'odierno ricorrente intende invece sollecitare a questa Corte indagini di fatto, istituzionalmente precluse in questa sede ed estranee al perimetro di legittimità azionabile. 5. Non può quindi che concludersi, data la manifesta infondatezza delle doglianza, nel senso dell'inammissibilità del ricorso. Tenuto altresì conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma il 30/09/2022
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