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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE n. 261/2022

ECLI:EU:C:2022:748
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

62022CO0302_INF

Ordinanza della Corte (Ottava Sezione) del 3 ottobre 2022 –

[OSCURATO:PERSONA]

(causa C‑302/22) «Rinvio pregiudiziale – Articolo 99 del regolamento di procedura della Corte – Trasporti aerei – Regolamento (CE) n. 261/2004 – Articolo 5, paragrafo 3 – Compensazione dei passeggeri aerei in caso di ritardo prolungato di un volo – Esonero dall’obbligo di compensazione – Circostanze eccezionali – Collisione tra un aeromobile e alcuni volatili – Manovra di frenata d’emergenza risultante nel danneggiamento degli pneumatici di tale aeromobile» Trasporti – Trasporti aerei – Regolamento n. 261/2004 – Articolo 5, paragrafo 3 – Compensazione ed assistenza ai passeggeri – Cancellazione o ritardo prolungato di un volo – Esonero dall’obbligo di compensazione – Presupposto – Circostanze eccezionali – Nozione – Interruzione della fase di decollo di un aeromobile causata dalla sua collisione con alcuni volatili e risultante in una manovra di frenata di emergenza che ha provocato il danneggiamento degli pneumatici di tale aeromobile – Inclusione – Adozione, da parte del vettore aereo, di tutte le misure del caso per evitare la cancellazione o il ritardo – Portata – Verifica da parte del giudice nazionale (Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 261/2004, considerando 14 e 15 e articoli 5, § 3, e 7) (v. punti 16-23 e disp.) [OSCURATO:PERSONA] 5, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 261/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 febbraio 2004, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e che abroga il regolamento (CEE) n. 295/91, deve essere interpretato nel senso che: l’interruzione della fase di decollo di un aeromobile causata dalla sua collisione con alcuni volatili e risultante in una manovra di frenata d’emergenza che ha provocato il danneggiamento degli pneumatici di tale aeromobile ricade nella nozione di «circostanza eccezionale» ai sensi di detta disposizione.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62022CO0302_INF Ordinanza della Corte (Ottava Sezione) del 3 ottobre 2022 – [OSCURATO:PERSONA] (causa C‑302/22) «Rinvio pregiudiziale – Articolo 99 del regolamento di procedura della Corte – Trasporti aerei – Regolamento (CE) n. 261/2004 – Articolo 5, paragrafo 3 – Compensazione dei passeggeri aerei in caso di ritardo prolungato di un volo – Esonero dall’obbligo di compensazione – Circostanze eccezionali – Collisione tra un aeromobile e alcuni volatili – Manovra di frenata d’emergenza risultante nel danneggiamento degli pneumatici di tale aeromobile» Trasporti – Trasporti aerei – Regolamento n. 261/2004 – Articolo 5, paragrafo 3 – Compensazione ed assistenza ai passeggeri – Cancellazione o ritardo prolungato di un volo – Esonero dall’obbligo di compensazione – Presupposto – Circostanze eccezionali – Nozione – Interruzione della fase di decollo di un aeromobile causata dalla sua collisione con alcuni volatili e risultante in una manovra di frenata di emergenza che ha provocato il danneggiamento degli pneumatici di tale aeromobile – Inclusione – Adozione, da parte del vettore aereo, di tutte le misure del caso per evitare la cancellazione o il ritardo – Portata – Verifica da parte del giudice nazionale (Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 261/2004, considerando 14 e 15 e articoli 5, § 3, e 7) (v. punti 16-23 e disp.) [OSCURATO:PERSONA] 5, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 261/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 febbraio 2004, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e che abroga il regolamento (CEE) n. 295/91, deve essere interpretato nel senso che: l’interruzione della fase di decollo di un aeromobile causata dalla sua collisione con alcuni volatili e risultante in una manovra di frenata d’emergenza che ha provocato il danneggiamento degli pneumatici di tale aeromobile ricade nella nozione di «circostanza eccezionale» ai sensi di detta disposizione.
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