Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE n. 261/2022
ECLI:EU:C:2022:748
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62022CO0302_INF
Ordinanza della Corte (Ottava Sezione) del 3 ottobre 2022 –
[OSCURATO:PERSONA]
(causa C‑302/22)
«Rinvio pregiudiziale – Articolo 99 del regolamento di procedura della Corte – Trasporti aerei – Regolamento (CE) n. 261/2004 – Articolo 5, paragrafo 3 – Compensazione dei passeggeri aerei in caso di ritardo prolungato di un volo – Esonero dall’obbligo di compensazione – Circostanze eccezionali – Collisione tra un aeromobile e alcuni volatili – Manovra di frenata d’emergenza risultante nel danneggiamento degli pneumatici di tale aeromobile»
Trasporti – Trasporti aerei – Regolamento n. 261/2004 – Articolo 5, paragrafo 3 – Compensazione ed assistenza ai passeggeri – Cancellazione o ritardo prolungato di un volo – Esonero dall’obbligo di compensazione – Presupposto – Circostanze eccezionali – Nozione – Interruzione della fase di decollo di un aeromobile causata dalla sua collisione con alcuni volatili e risultante in una manovra di frenata di emergenza che ha provocato il danneggiamento degli pneumatici di tale aeromobile – Inclusione – Adozione, da parte del vettore aereo, di tutte le misure del caso per evitare la cancellazione o il ritardo – Portata – Verifica da parte del giudice nazionale
(Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 261/2004, considerando 14 e 15 e articoli 5, § 3, e 7)
(v. punti 16-23 e disp.)
[OSCURATO:PERSONA] 5, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 261/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 febbraio 2004, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e che abroga il regolamento (CEE) n. 295/91,
deve essere interpretato nel senso che:
l’interruzione della fase di decollo di un aeromobile causata dalla sua collisione con alcuni volatili e risultante in una manovra di frenata d’emergenza che ha provocato il danneggiamento degli pneumatici di tale aeromobile ricade nella nozione di «circostanza eccezionale» ai sensi di detta disposizione.