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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 23896/2022

Testo disponibile della fonte

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to la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 20639/2015R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro-tempore, elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], non costituita, –intimata – avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della CAMPANIA – sede di NAPOLI n. 2471/44/2015 , depositata in segreteria il 13marzo 2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20 maggio 2022dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] ; -Rilevato che:

1. [OSCURATO:PERSONA], già dipendente del Ministero delle Finanze e poi dell’Agenzia delle Entrate, in occasione della cessazione dal servizio richiedeva la liquidazione dell’indennità di previdenza istituita per il personale del predetto Ministero con d.P.R. 17 marzo 1981, n. 211. [OSCURATO:PERSONA] –DINIEGO.

R.G.

N.20639/2015 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] le veniva liquidata con trattenuta a titolo di IRPEF.

La sig.ra [OSCURATO:PERSONA] presentava pertanto istanza di rimborso di tali trattenute all’Agenzia delle Entrate (per l’importo di € 7.500,30), sulla quale, non ricevendo risposta, si formava il silenzio - rifiuto dell’[OSCURATO:PERSONA].

2. Impugnato il silenzio-rifiuto dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Caserta questa, con sentenza n. 89/05/2012, accoglieva il ricorso, disponendo che l’Agenzia delle Entrate rimborsasse l’importo di € 7.500,30, oltre interessi come per legge.

3. Avverso tale sentenza proponeva gravame l’Agenzia delle Entrate dinanzi alla Commissione tributaria regionale dellaCampania – sede di Napoli la quale, con sentenza n. 2471/44/2015, pronunciata il 20 febbraio 2014 e depositata in segreteria il 13 marzo 2015, rigettava l’appello, compensando le spese di lite.

4. Avverso tale ultima sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle Entrate, sullabase di un unico motivo.

Non si è costituita in giudizio l’intimata [OSCURATO:PERSONA].

5. La discussione del ricorsoè stata fissat a per la c amera di consiglio del 20 maggio 2022 , ai sensi degli artt. 375 , secondo comma , e 380 - bis.1 cod. proc. civ., come introdotti dal d.l. 31 agosto 2016, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla legge25 ottobre 2016, n. 197. -Considerato che:

6. Con l’unico motivo di ricorso l' A genzia delle E ntrate lamenta violazione falsa applicazione degli artt. 17 e 19 del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (T.U.I.R.), nonché dell’art. 2 del d.P.R. 21 dicembre 1984, n. 1034 (regolamento per l'amministrazione e l'erogazione del fondo di previdenza per il personale del Ministero delle finanze, di cui al d.P.R. n.211/1981).

Deduce, in particolare, l’Amministrazione finanziaria che la Commissione tributaria regionale aveva erroneamente affermato la R.G.

N.20639/2015 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] totale esenzione dall’IRPEF dell'indennitàin questione, nonostante che: a) il fondo obbligatorio di previdenza del personale delMinistero delle Finanze si alimentasse ( art. 2 del d.P.R. n. 1034/1984) non già esclusivamente con contributi posti a carico del dipendente, ma anche con proventi diversi contabilizzati nel bilancio annuale dello Stato ed assegnati pro quota al fondo stesso; b ) la relativa erogazione andasse assoggettata al regime proprio delle "indennitàequipollenti" ex artt. 17 e 19 T .

U .

I .

R . , insito non già nella totale esenzione, ma nella tassazione separata secondo il criterio di calcolo indicato dalla legge.

7. Il motivo è fondato e va quindi accolto, nei termini e con le precisazioni che seguono.

Non vi sono infatti ragioni per discostarsi dall'orientamento di legittimità, più volte affermato, secondo cui: «in tema di IRPEF, l'indennitàsupplementare corrisposta, all'atto della cessazione dal servizio, dal Fondo di previdenza per idipendenti del Ministero delle Finanze ha funzione esclusivamente previdenziale ed è assimilabile alle "indennitàequipollenti" di cui all’art. 17, comma 1, T.U.I.R., sicch é rappresenta una forma di retribuzione differita con applicazione di tassazione separata e non integrale, essendo la composizione del fondo costituita in massima parte da premi di produttività o da incentivi da parte dell'istituto»(così Cass. 5 ottobre 2016, n. 19859;nello stesso senso, Cass. 25 ottobre 2017, n. 25396; Cass. 31 gennaio2017, n. 2458).

Il fondo in questione, alla luce delle fonti normative che lo hanno istituito (v. d.P.R. n. 211/1981) e che lo disciplinano (in particolar e, d.P.R. n. 1034/1984), eroga agli iscritti -quando cessano di far parte, per qualsiasi causa, dei ruoli del personale dell'amministrazione - un'indennitàche ha funzione previdenziale, e che viene determinata in rapporto al numero degli anni di servizio civile, di ruolo e non di ruolo, R.G.

N.20639/2015 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] prestato dalla data di effettiva immissione in servizio alla data di effettiva cessazione di appartenenza al personale delMinistero delle Finanze, ivi compresi i period i di assenza utili ai fini della pensione.

La composizione del fondo fa riferimento(art. 2 d.P.R. n. 1034/1984 cit.) ai proventi della vendita di beni confiscati; al recupero di crediti statali; alle sanzioni pecuniarie;a percentuali delle vincite del gioco del lotto (oltre che ad altreindennità perequative pensionabili, utili anche ai fini dell'indennitàdi buona uscita).

Sicché esso può ritenersi alimentato, in massima parte, da premi di produttività e da incentivi all'attività d'istituto.

L'erogazione in questione costituisce, pertanto, una forma di retribuzione differita che consente di ricondurla nell'ambito delle indennità equipollenti al trattamento di fine rapporto, di cui agliartt. 17 – 19 T .

U .

I .

R . , con conseguente assoggettamento a tassazione separata.

La sentenza impugnata ha condiviso detta premessa, ma ne ha tuttavia fatto discendere l'erronea affermazione della totale esenzione di detta indennità quanto all'IRPEF, laddove, invece, la domanda di rimborso della contribuente avrebbe dovuto essere accolta , limitatamente alla ritenuta IRPEF operata in eccesso rispetto al regime di tassazione separata, quale risultante dagli artt. 17 –19, comma 2- bis, T.U.I.R. ( Cass. 25 ottobre 2017, n. 25396 ) .

Non occorrendo ulteriori accertamenti di fatto, cassata la sentenza impugnata, la controversia può essere decisa nel merito,ex art. 384, secondo comma, cod. proc. civ., con accoglimento del ricorso della contribuente limitatamente alla ritenuta IRPEF operata in eccesso rispetto al regime di tassazione separata, quale risultante dagli artt. 17 –19 TUIR.

R.G.

N.20639/2015 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA]

8. Tenuto conto del solo recente consolidarsi della giurisprudenza di legittimità in materia, ricorrono le condizioni di legge per compensare tra le parti le spese dell'intero giudizio.

P.Q.M. [OSCURATO:PERSONA] il ricorso nei termini di cui in motivazione ; cassa, in relazione il profilo accolto, la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, accoglie il ricorso introduttivo dellacontribuente, limitatamente alla ritenuta IRPEFoperata in eccesso rispetto al regime di tassazione separata risultante dagli artt. 17-1

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 20639/2015R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro-tempore, elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], non costituita, –intimata – avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della CAMPANIA – sede di NAPOLI n. 2471/44/2015 , depositata in segreteria il 13marzo 2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20 maggio 2022dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] ; -Rilevato che: 1. [OSCURATO:PERSONA], già dipendente del Ministero delle Finanze e poi dell’Agenzia delle Entrate, in occasione della cessazione dal servizio richiedeva la liquidazione dell’indennità di previdenza istituita per il personale del predetto Ministero con d.P.R. 17 marzo 1981, n. 211. [OSCURATO:PERSONA] –DINIEGO. R.G. N.20639/2015 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] le veniva liquidata con trattenuta a titolo di IRPEF. La sig.ra [OSCURATO:PERSONA] presentava pertanto istanza di rimborso di tali trattenute all’Agenzia delle Entrate (per l’importo di € 7.500,30), sulla quale, non ricevendo risposta, si formava il silenzio - rifiuto dell’[OSCURATO:PERSONA]. 2. Impugnato il silenzio-rifiuto dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Caserta questa, con sentenza n. 89/05/2012, accoglieva il ricorso, disponendo che l’Agenzia delle Entrate rimborsasse l’importo di € 7.500,30, oltre interessi come per legge. 3. Avverso tale sentenza proponeva gravame l’Agenzia delle Entrate dinanzi alla Commissione tributaria regionale dellaCampania – sede di Napoli la quale, con sentenza n. 2471/44/2015, pronunciata il 20 febbraio 2014 e depositata in segreteria il 13 marzo 2015, rigettava l’appello, compensando le spese di lite. 4. Avverso tale ultima sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle Entrate, sullabase di un unico motivo. Non si è costituita in giudizio l’intimata [OSCURATO:PERSONA]. 5. La discussione del ricorsoè stata fissat a per la c amera di consiglio del 20 maggio 2022 , ai sensi degli artt. 375 , secondo comma , e 380 - bis.1 cod. proc. civ., come introdotti dal d.l. 31 agosto 2016, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla legge25 ottobre 2016, n. 197. -Considerato che: 6. Con l’unico motivo di ricorso l' A genzia delle E ntrate lamenta violazione falsa applicazione degli artt. 17 e 19 del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (T.U.I.R.), nonché dell’art. 2 del d.P.R. 21 dicembre 1984, n. 1034 (regolamento per l'amministrazione e l'erogazione del fondo di previdenza per il personale del Ministero delle finanze, di cui al d.P.R. n.211/1981). Deduce, in particolare, l’Amministrazione finanziaria che la Commissione tributaria regionale aveva erroneamente affermato la R.G. N.20639/2015 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] totale esenzione dall’IRPEF dell'indennitàin questione, nonostante che: a) il fondo obbligatorio di previdenza del personale delMinistero delle Finanze si alimentasse ( art. 2 del d.P.R. n. 1034/1984) non già esclusivamente con contributi posti a carico del dipendente, ma anche con proventi diversi contabilizzati nel bilancio annuale dello Stato ed assegnati pro quota al fondo stesso; b ) la relativa erogazione andasse assoggettata al regime proprio delle "indennitàequipollenti" ex artt. 17 e 19 T . U . I . R . , insito non già nella totale esenzione, ma nella tassazione separata secondo il criterio di calcolo indicato dalla legge. 7. Il motivo è fondato e va quindi accolto, nei termini e con le precisazioni che seguono. Non vi sono infatti ragioni per discostarsi dall'orientamento di legittimità, più volte affermato, secondo cui: «in tema di IRPEF, l'indennitàsupplementare corrisposta, all'atto della cessazione dal servizio, dal Fondo di previdenza per idipendenti del Ministero delle Finanze ha funzione esclusivamente previdenziale ed è assimilabile alle "indennitàequipollenti" di cui all’art. 17, comma 1, T.U.I.R., sicch é rappresenta una forma di retribuzione differita con applicazione di tassazione separata e non integrale, essendo la composizione del fondo costituita in massima parte da premi di produttività o da incentivi da parte dell'istituto»(così Cass. 5 ottobre 2016, n. 19859;nello stesso senso, Cass. 25 ottobre 2017, n. 25396; Cass. 31 gennaio2017, n. 2458). Il fondo in questione, alla luce delle fonti normative che lo hanno istituito (v. d.P.R. n. 211/1981) e che lo disciplinano (in particolar e, d.P.R. n. 1034/1984), eroga agli iscritti -quando cessano di far parte, per qualsiasi causa, dei ruoli del personale dell'amministrazione - un'indennitàche ha funzione previdenziale, e che viene determinata in rapporto al numero degli anni di servizio civile, di ruolo e non di ruolo, R.G. N.20639/2015 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] prestato dalla data di effettiva immissione in servizio alla data di effettiva cessazione di appartenenza al personale delMinistero delle Finanze, ivi compresi i period i di assenza utili ai fini della pensione. La composizione del fondo fa riferimento(art. 2 d.P.R. n. 1034/1984 cit.) ai proventi della vendita di beni confiscati; al recupero di crediti statali; alle sanzioni pecuniarie;a percentuali delle vincite del gioco del lotto (oltre che ad altreindennità perequative pensionabili, utili anche ai fini dell'indennitàdi buona uscita). Sicché esso può ritenersi alimentato, in massima parte, da premi di produttività e da incentivi all'attività d'istituto. L'erogazione in questione costituisce, pertanto, una forma di retribuzione differita che consente di ricondurla nell'ambito delle indennità equipollenti al trattamento di fine rapporto, di cui agliartt. 17 – 19 T . U . I . R . , con conseguente assoggettamento a tassazione separata. La sentenza impugnata ha condiviso detta premessa, ma ne ha tuttavia fatto discendere l'erronea affermazione della totale esenzione di detta indennità quanto all'IRPEF, laddove, invece, la domanda di rimborso della contribuente avrebbe dovuto essere accolta , limitatamente alla ritenuta IRPEF operata in eccesso rispetto al regime di tassazione separata, quale risultante dagli artt. 17 –19, comma 2- bis, T.U.I.R. ( Cass. 25 ottobre 2017, n. 25396 ) . Non occorrendo ulteriori accertamenti di fatto, cassata la sentenza impugnata, la controversia può essere decisa nel merito,ex art. 384, secondo comma, cod. proc. civ., con accoglimento del ricorso della contribuente limitatamente alla ritenuta IRPEF operata in eccesso rispetto al regime di tassazione separata, quale risultante dagli artt. 17 –19 TUIR. R.G. N.20639/2015 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 8. Tenuto conto del solo recente consolidarsi della giurisprudenza di legittimità in materia, ricorrono le condizioni di legge per compensare tra le parti le spese dell'intero giudizio. P.Q.M. [OSCURATO:PERSONA] il ricorso nei termini di cui in motivazione ; cassa, in relazione il profilo accolto, la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, accoglie il ricorso introduttivo dellacontribuente, limitatamente alla ritenuta IRPEFoperata in eccesso rispetto al regime di tassazione separata risultante dagli artt. 17-1
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