CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 29 marzo 2026
Cassazione n. 07520/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 6840/2025 R.G. proposto da:[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]),costituitasi in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesadall'Avvocatura Generale dello Stato ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]);-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA], costituitasi in persona del Sig. [OSCURATO:PERSONA] legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesadall'[OSCURATO:PERSONA] (c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]);-controricorrente-avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di secondo gradodel Lazio n. 588/2025 depositata il 28/1/2025.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/2/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 6840/2025Numero sezionale 1261/2026Numero di raccolta generale 7520/2026Data pubblicazione 29/03/20261. Dall’esposizione in fatto contenuta nella sentenza impugnata e daglisi occupava di raccolta di scommesse, impugnava il diniego di rimborsodelle somme a suo avviso versate in eccesso in occasione della proceduradi regolarizzazione prevista dall’art. 1, comma 643, l. 190/2014, prorogatadall’art. 1, comma 926, l. 208/2015. Deduceva, in pratica, che avevaversato a titolo di acconto € 1.890.000 (€ 10.000 per ciascuno dei 189centri trasmissione dati presenti in Italia) e che, all’esito della procedura,l’Agenzia dei Monopoli aveva richiesto un importo complessivo di €2.661.994,61; aveva quindi rinunciato alla regolarizzazione di otto punti diraccolta senza ottenere il riconoscimento del credito di € 80.000 derivanteda tale rinuncia ed aveva versato l’ulteriore importo di € 332.452,17richiesto dall’Amministrazione per un totale di € 2.222.452,37.Ritenendo di dover pagare soltanto la somma di € 1.390.000 – inquanto in alcuni casi non era stato detratto l’importo di € 10.000 versato atitolo di acconto, in altri la data di inizio dell’attività era stata fissata in unmomento anteriore a quello risultante dalle visure – aveva presentatoistanza di rimborso che l’Amministrazione aveva rigettato, affermando chela società non era legittimata a richiederlo, essendo legittimati, invece, isingoli centri di raccolta.[OSCURATO:PERSONA] tributaria provinciale di Roma accoglieva parzialmenteil ricorso, riconoscendo la legittimazione della società e disattendendo latesi dell’Agenzia secondo la quale, per ciascun centro, “l’acconto sarebbestato compensato se l’importo complessivamente dovuto fosse risultatosuperiore a 10.000,00 euro e definitivamente acquisito se fosse risultatoinferiore”; riteneva invece legittimo il diniego in relazione agli importiversati per quei centri per i quali era stato accertato l’inizio dell’attivitàprima di quanto risultasse dalle visure, essendo i relativi accertamenticorrettamente eseguiti. Pertanto dichiarava «l’illegittimità del rifiutoNumero registro generale 6840/2025Numero sezionale 1261/2026Numero di raccolta generale 7520/2026Data pubblicazione 29/03/2026opposto dall’ufficio alla richiesta di rimborso limitatamente alla differenza– che non si dà per ogni punto di raccolta, ma solo per quei punti diraccolta ove il contribuente non abbia dovuto versare alcun saldo perchél’imposta dovuta per la regolarizzazione era inferiore all’acconto – tral’acconto di euro 10.000,00 e l’imposta complessivamente calcolata oltreche per la somma di euro 80.000,00 relativa ai punti di raccolta rinunciati;nel resto il diniego di dell’ufficio è legittimo».2. L’Agenzia proponeva appello; la società resisteva all’impugnazione eproponeva appello incidentale, onde vedersi riconosciuto il diritto alrimborso per l’intera somma richiesta.[OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale del Lazio accoglieva l’appelloprincipale e rigettava quello incidentale, affermando che (si riporta ladescrizione della decisione contenuta nella sentenza emessa all’esito delgiudizio di rinvio): «- legittimato al rimborso di quanto asseritamenteversato in eccesso per la procedura di regolarizzazione è esclusivamente ilsingolo Punto di Raccolta che, in fatto e in diritto, costituisce l’unicosoggetto passivo sia dell’obbligazione consistente nel pagamento del costod’ingresso nella procedura (di € 10.000) che dell’obbligazione tributariarelativa al pagamento dell’imposta unica sulle scommesse raccolte nelperiodo previgente alla regolarizzazione. [OSCURATO:PERSONA] ha pertantoazionato un diritto altrui in violazione dell’art. 81 c.p.c. in quanto difettadella titolarità attiva del diritto sostanziale fatto valere in giudizio;- l’importo di € 10.000 versato da [OSCURATO:PERSONA] nell’ambito dellaprocedura con riferimento a ciascun Punto di Raccolta non ha natura diacconto d’imposta bensì di costo per l’accesso alla Procedura stessa.Pertanto, tale importo non è suscettibile di rimborso;- non sussiste il diritto al rimborso della Società neppure riguardo agli€ 80.000 versati in relazione ai Diritti oggetto di successiva rinuncia allaProcedura poiché al momento della richiesta di rimborso (effettuata nel2017) il procedimento di liquidazione automatizzata delle imposteNumero registro generale 6840/2025Numero sezionale 1261/2026Numero di raccolta generale 7520/2026Data pubblicazione 29/03/2026relativamente all’anno 2016 non si era ancora concluso e dunque lasuddetta somma di denaro non poteva ancora considerarsi come entrataacquisita dallo Stato.- è insussistente il diritto al rimborso della Società anche conriferimento ai Punti di Raccolta per i quali l’Ufficio ha retrodatato la data diinizio della loro attività giacché tale anteriorità risulta documentalmenteprovata».3. Avverso tale sentenza, la società proponeva ricorso per cassazioneaffidato a quattro motivi, tutti per violazione di legge.Questa Corte, con sentenza n. 11948/2024 accoglieva i primi tre erigettava il quarto, cassava la sentenza impugnata e rinviava alla CGT disecondo grado del Lazio in diversa composizione.Osservava, in particolare, che sussisteva la legittimazione della societàa richiedere il rimborso, giacché «sia il titolare della ricevitoria, sia ilbookmaker estero, benché privo di concessione, per conto del quale ilpredetto CTD abbia operato svolgono un’attività gestoria suscettibile diintegrare il presupposto impositivo (Cass. n. 8757 del 2021)», sicché benpoteva il bookmaker richiedere la regolarizzazione (richiamava inproposito Cass. n. 3865/2022).Quanto alla natura del versamento degli acconti, rilevava che«L’asserzione del giudice regionale, alla stregua della quale l’importo dieuro 10.000 pagato ai sensi della lett. a) dell’art. 1, comma 643, L. n. 190del 2014, non costituirebbe acconto d’imposta si scontra col dato letteraledella norma, che accompagna la dichiarazione di impegno allaregolarizzazione fiscale e la domanda di rilascio di titolo abilitativo ai sensidell'articolo 88 del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n.773 con il “contestuale versamento mediante modello F24 della somma dieuro 10.000, da compensare in sede di versamento anche solo della primarata” dell’imposta complessivamente dovuta. Non vi è una qualificazionedel versamento alla stregua di “costo di accesso” alla procedura diNumero registro generale 6840/2025Numero sezionale 1261/2026Numero di raccolta generale 7520/2026Data pubblicazione 29/03/2026regolarizzazione. Né vi è addentellato che sia suscettibile di condurre aravvisare nel verbo impiegato, id est “compensare”, un utilizzo atecnico,anziché la legittimazione ad un’operazione che ha una sua precisafisionomia nell’ordinamento fiscale, compendiandosi in un preciso modo diestinzione dell’obbligazione tributaria. La circostanza, d’altronde, che ilversamento sia effettuato attraverso il modello F24 ne implica la naturaprettamente fiscale, essendo il modello in parola adoperato per la quasitotalità delle corresponsioni di somme dovute per imposte, tasse econtributi, non certo per perfezionare il pagamento di costi».Infine, riconosceva anche il diritto al rimborso dell’importo di €80.000; osservava, al riguardo, che «Nell’ottica del giudice d’appello ilrimborso sarebbe stato precluso dall’imprescindibilità dell’operazione discomputo dell’ammontare in questione dall’imposta dovuta in esito allaprocedura di liquidazione automatizzata della stessa relativa all’anno2016, procedura che al momento della richiesta della società non si eraancora conclusa. In realtà, l’obbligo di compensazione medianteliquidazione automatizzata in relazione all’imposta dovuta dallacontribuente nel 2016 non è positivizzato dalla legge in relazione allafattispecie oggetto di causa, nel cui quadro la raccolta di scommesseavveniva, non già telematicamente, bensì attraverso punti “fisici” dislocatisul territorio italiano e presso i quali l’utenza di volta in volta a tal fine sirecava».4. La società riassumeva il giudizio, chiedendo il riconoscimentodell’intero importo richiesto.L’Amministrazione si costituiva ed insisteva nelle difese poste afondamento dell’originario atto di appello; eccepiva la sussistenza dellitisconsorzio necessario tra la società ed i centri di raccolta.La CGT di secondo grado, con sentenza n. 588/2025, “rigetta[va]l’appello dell’Agenzia” nonché “l’appello incidentale”.Numero registro generale 6840/2025Numero sezionale 1261/2026Numero di raccolta generale 7520/2026Data pubblicazione 29/03/2026Osservava, in pratica, che la questione del difetto di legittimazioneriproposta dall’Amministrazione era già stata risolta dalla sentenza dicassazione al cui contenuto doveva necessariamente uniformarsi, mentrenon sussisteva alcun litisconsorzio, non essendovi dubbi in ordine alsoggetto che aveva chiesto il rimborso. Del pari erano state decise dallaCorte di cassazione le questioni della natura di acconto dell’importo di €10.000 versato per ciascun centro e del diritto alla restituzione degli €80.000.Analogamente precluso era il riesame della questione sollevata dallasocietà in ordine alla data di inizio dell’attività dei centri, atteso che la S.C.aveva rigettato il quarto motivo di ricorso riguardante tale aspetto,osservando che l’accertamento dell’effettiva data di inizio dell’attivitàcostituiva questione di merito non sindacabile nel giudizio di legittimità.5. Avverso tale sentenza l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli haproposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi.La società contribuente ha resistito con controricorso, chiedendo lacondanna della ricorrente ai sensi dell’art. 96 c.p.c.; ha depositato altresìuna memoria ex art. 380 bis.1 c.p.c.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo di ricorso l’Amministrazione ha denunciato i vizidi cui all’art. 360, comma 1° nn. 3) e 4) c.p.c. per violazione degli artt. 1,comma 643, l. 190/2014, 81 c.p.c. e 14, d.lgs. n. 546/1992.Con tale motivo ha contestato nuovamente la legittimazione dellaEasyworld LTD a chiedere il rimborso, spettando la stessa ai centri diraccolta ed ha altresì lamentato che la CGT di secondo grado, in ordinealla violazione del litisconsorzio necessario, si era limitata ad osservareche “non vi erano dubbi sulla precisa individuazione del soggettoreclamante il rimborso”; ha quindi riproposto la relativa questione,rilevando che nella sentenza di cassazione era stata riconosciuta unaNumero registro generale 6840/2025Numero sezionale 1261/2026Numero di raccolta generale 7520/2026Data pubblicazione 29/03/2026solidarietà paritetica tra il bookmaker ed il centro di trasmissione dati inrelazione all’imposta unica sulle scommesse che determinava illitisconsorzio ai sensi dell’art. 14 d.lgs. 546/1992 e che «il riconoscimentodi un eventuale diritto al rimborso nei confronti della società, in assenza dicorretta integrazione del giudizio, comporterebbe un indebito soggettivoex art. 2036 c.c.».1.1 Il motivo è inammissibile.La questione della legittimazione della società è infatti già stata decisada questa Corte (che l’ha riconosciuta) con la sentenza di cassazione conrinvio n. 11948/2024 che, essendo intervenuta per violazione di legge,produce effetti analoghi a quelli del giudicato (Cass. n. 12095/2007);pertanto non è consentito al giudice del rinvio ed alla stessa Corte dicassazione nell’eventuale giudizio di impugnazione della sentenza emessaall’esito del giudizio di rinvio (Cass. n. 23592/2024), di rimettere indiscussione l’interpretazione delle norme – persino ove sia nel frattempomutato l’orientamento (Cass. n. 27155/2017; Cass. n. 6086/2014) - ed ifatti che ne costituiscono il presupposto (Cass. n. 6707/2004; Cass. n.3368/1995) che hanno già formato oggetto della pronuncia di legittimità.L’unica differenza rispetto al giudicato è data dalla rilevanza dell’eventualeius superveniens (Cass. n. 12095/2007; Cass. n. 23169/2006) dellasopravvenuta dichiarazione di incostituzionalità della norma (Cass. n.18847/2008) o di sentenza della Corte di Giustizia dell’U.E. (Cass. n.19301/2014). Non essendosi verificata alcuna di queste circostanze, laquestione non può essere riesaminata.1.2 Il motivo è inammissibile anche con riguardo alla questione dellitisconsorzio.A prescindere dalla fondatezza dello stesso – invero assai dubbia,giacché oggetto del processo non è l’imposta, che può gravare in solidosui centri e sul bookmaker, quanto la restituzione delle somme che siassumono indebitamente versate dal solo bookmaker – va osservato che,Numero registro generale 6840/2025Numero sezionale 1261/2026Numero di raccolta generale 7520/2026Data pubblicazione 29/03/2026secondo un principio consolidato, che costituisce corollario di quelli sopraindicati in relazione agli effetti che produce la sentenza di cassazione conrinvio, la questione dell’integrità del contraddittorio non può essereesaminata nel giudizio di rinvio o nell’eventuale successivo giudizio dilegittimità; ed infatti «Nel giudizio di rinvio dalla Corte di cassazione, nonpuò essere eccepita o rilevata d'ufficio la non integrità del contraddittorioa causa di un'esigenza originaria di litisconsorzio (art. 102 c.p.c.) quandotale questione non sia stata dedotta con il ricorso per cassazione e rilevatadal giudice di legittimità, dovendosi presumere che il contraddittorio siastato ritenuto integro in quella sede, con la conseguenza che nel giudiziodi rinvio e nel successivo giudizio di legittimità possono e devonopartecipare, in veste di litisconsorti necessari, soltanto coloro che furonoparti nel primo giudizio davanti alla Corte di cassazione» (Cass. n.15400/2025; nello stesso senso, cfr. Cass. n. 21096/2017; Cass. n.5061/2007; Cass. n. 6384/2001).Tale principio vale a maggior ragione nel caso di specie, in cui laquestione della legittimazione a chiedere il rimborso ha costituito oggettodella pronuncia già resa da questa Corte nel presente processo.2. Con il secondo motivo di ricorso si denuncia il vizio di cui all’art.360, comma 1°, n. 3) c.p.c. per violazione e falsa applicazione degli artt.1, comma 643, l. 190/2014, 12 e 14 delle disposizioni sulla legge ingenerale, 2 e 3 d.lgs. n. 546/1992.L’Amministrazione si duole sostanzialmente della natura attribuitaall’importo di € 10.000 versato per ciascun centro, deducendo che alriguardo la CGT di secondo grado, nel giudizio di rinvio, si sarebbe limitataad osservare che la questione era già stata risolta con la pronuncia diquesta Corte. Ha quindi ribadito che, in base a quanto previsto nelle lett.a) ed e) del comma 643 dell’art. 1 l. 190/2014, la compensazionedell’importo di € 10.000,00 poteva essere compiuta solamente in relazioneai soggetti tenuti al pagamento di un’imposta unica superiore alla predettaNumero registro generale 6840/2025Numero sezionale 1261/2026Numero di raccolta generale 7520/2026Data pubblicazione 29/03/2026cifra, mentre nessun rimborso era dovuto per i soggetti tenuti alpagamento di un’imposta unica inferiore a tale cifra. Ha poi aggiunto che«il giudice tributario, già in primo grado, per tutto quanto sopraargomentato, avrebbe dovuto riconoscere il proprio difetto di giurisdizionein ordine alle somme versate a titolo di contributo di regolarizzazione, cosìcome richiesto dall’Agenzia nelle proprie controdeduzioni e nelle memorieillustrative di primo grado. Il versamento dei 10.000 € esula infatti dallacognizione tributaria essendo stato previsto il pagamento quale requisitoper la partecipazione ad un procedimento amministrativo, non piùcontestabile da [OSCURATO:PERSONA] per avervi aderito o quantomeno prestatoacquiescenza per omessa impugnativa nell’opportuna sedegiurisdizionale».Infine, ha dedotto che la CGT nella sentenza impugnata avrebbe maleinterpretato la sentenza di questa Corte che si era «limitata ad affermareche il versamento in questione ha natura prettamente fiscale e ciò alprecipuo scopo di ritenere legittimata l’operatività della “compensazione”,che per la Corte di Cassazione, si compendia in un preciso modo diestinzione della obbligazione tributaria. Tuttavia, la Corte di cassazionenon ha affermato che detta compensazione dovesse operare altresì per lesomme da versare a titolo di una imposta unica inferiore alla cifra di €10.000».2.1 Anche questo motivo è inammissibile in considerazione degli effetticonseguenti alla pronuncia della sentenza n. 11984/2024 di questa Corte.Appare opportuno, per chiarezza, riportare la parte della pronunciarelativa alla questione in esame, giacché la ricorrente pone in dubbiol’interpretazione del suo contenuto da parte della CGT di secondo grado:«Con il secondo motivo di ricorso si insiste nel rimarcare la nullità dellasentenza d'appello, per violazione e falsa applicazione del ridetto art. 1,comma 643, L. di stabilità 2015, nella parte in cui ha negato la natura diacconto d'imposta dell'importo di euro 10.000 versato da Easyword conNumero registro generale 6840/2025Numero sezionale 1261/2026Numero di raccolta generale 7520/2026Data pubblicazione 29/03/2026riferimento a ciascun punto di raccolta. Il motivo è fondato e va accolto.L’asserzione del giudice regionale, alla stregua della quale l’importo dieuro 10.000 pagato ai sensi della lett. a) dell’art. 1, comma 643, L. n. 190del 2014, non costituirebbe acconto d’imposta si scontra col dato letteraledella norma, che accompagna la dichiarazione di impegno allaregolarizzazione fiscale e la domanda di rilascio di titolo abilitativo ai sensidell'articolo 88 del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n.773 con il “contestuale versamento mediante modello F24 della somma dieuro 10.000, da compensare in sede di versamento anche solo della primarata” dell’imposta complessivamente dovuta. Non vi è una qualificazionedel versamento alla stregua di “costo di accesso” alla procedura diregolarizzazione. Né vi è addentellato che sia suscettibile di condurre aravvisare nel verbo impiegato, id est “compensare”, un utilizzo atecnico,anziché la legittimazione ad un’operazione che ha una sua precisafisionomia nell’ordinamento fiscale, compendiandosi in un preciso modo diestinzione dell’obbligazione tributaria. La circostanza, d’altronde, che ilversamento sia effettuato attraverso il modello F24 ne implica la naturaprettamente fiscale, essendo il modello in parola adoperato per la quasitotalità delle corresponsioni di somme dovute per imposte, tasse econtributi, non certo per perfezionare il pagamento di costi».È evidente che questa Corte si è già pronunciata sulla questione postacon il secondo motivo di ricorso dell’Amministrazione, riconoscendoall’importo di € 10.000 la natura di acconto d’imposta.Né potrebbe escludersi, come sostiene la ricorrente, il diritto alrimborso in considerazione del riferimento alla sola possibilità di“compensare” tale somma e della sua “natura prettamente fiscale”. Se sitratta infatti di un acconto d’imposta che non era dovuto non è possibilesostenere che non ne possa essere chiesto il rimborso; che neppure puòessere escluso in considerazione del solo riferimento alla possibilità dicompensarlo, giacché affinché possa intervenire la compensazione èNumero registro generale 6840/2025Numero sezionale 1261/2026Numero di raccolta generale 7520/2026Data pubblicazione 29/03/2026necessario che la parte abbia un credito di cui – qualora non venga estintoper compensazione – può essere richiesto il pagamento.2.2 Infine, la ricorrente sembra riproporre in questa sede l’eccezione didifetto di giurisdizione già contenuta nelle controdeduzioni depositate nelgiudizio di primo grado.È appena il caso di osservare che anche tale questione èinammissibile. Il difetto di giurisdizione è disciplinato, con riguardo alprocesso tributario, dall’art. 3 d.lgs. 546/1992 - che riproducesostanzialmente il testo dell’art. 37, comma 1°, c.p.c. nella formulazioneanteriore alle modifiche introdotte con d.lgs. 149/2022 - secondo il qualelo stesso è rilevato, anche d’ufficio, in ogni stato e grado del processo.Costituisce tuttavia principio consolidato quello secondo il quale ladecisione nel merito implica una pronuncia implicita sulla giurisdizione,sicché si forma il giudicato sulla giurisdizione ove la stessa non vengaimpugnata con riguardo a tale aspetto (cfr., ex multis, Cass. Sez. U. n.24883/2008; Cass. Sez. U. n. 2067/2011; Cass. n. 6966/2013; conspecifico riguardo al processo tributario, Cass. n. 22652/2019).3. Con il terzo motivo di ricorso è stato denunciato il vizio di cui all’art.360, comma 1°, n. 3) c.p.c. per violazione e falsa applicazione dell’art. 24d.l. n. 98/2011 conv. in l. 111/2011 e del d.lgs. 504/1998.Con tale motivo l’Amministrazione ha riproposto la questionedell’impossibilità di riconoscere il rimborso dell’importo di € 80.000 inquanto l’art. 24 del d.l. 98/2011 stabilisce che l’Agenzia procede allaliquidazione automatizzata dell’imposta unica sulle scommesse entro il31/12 del secondo anno successivo a quello nel quale è maturatal’imposta; pertanto «finché non viene liquidata l’imposta unicarelativamente ad un anno, non è possibile compensare a quel titolo altripagamenti effettuati nelle more. La liquidazione dell’imposta unica per il2016, tuttavia, non ha mai potuto svolgersi, a causa del mancatocollegamento al totalizzatore nazionale da parte di [OSCURATO:PERSONA], circostanzaNumero registro generale 6840/2025Numero sezionale 1261/2026Numero di raccolta generale 7520/2026Data pubblicazione 29/03/2026che ha portato, unitamente ad altri inadempimenti, alla decadenza dallaconvenzione stipulata con l’Agenzia. Quindi, la [OSCURATO:PERSONA] doveva ancora,a tutto il 31/1/2018, un debito per l’imposta 2017 proprio di € 80.000, cheera quindi (già) tornata a compensarsi indebitamente. Si utilizza il termine“compensazione”, per riferirsi alla terminologia usata dalla [OSCURATO:PERSONA], masi dovrebbe in realtà parlare di veri e propri mancati versamenti diimposta. Riconoscere il diritto al rimborso degli 80.000 €, è errato perchédetto importo, asseritamente versato in eccesso dalla [OSCURATO:PERSONA] a titolo dicontributo di regolarizzazione, avrebbe potuto essere imputato, qualesomma di denaro acquisita all’entrata dello Stato, a titolo di imposta2016, solo una volta concluso il procedimento di liquidazioneautomatizzata del 2016, all’esito del quale l’Agenzia avrebbe determinatoesattamente quanto dovuto a titolo di imposta 2016. Al momento dellarichiesta di rimborso, effettuata nel 2017 dalla [OSCURATO:PERSONA], la liquidazione2016 non si era ancora conclusa. Al momento in cui l’Agenzia ha denegatoil rimborso, atto impugnato in primo grado dalla [OSCURATO:PERSONA], era restituibilenulla che potesse essere imputato ad anno d’imposta 2016 perché l’annoin questione non era stato ancora liquidato quindi né la [OSCURATO:PERSONA] nél’Agenzia potevano sapere con esattezza se quanto versato sarebbe statoconsiderato quanto dovuto, ed in caso negativo, in quali termini.Disponendo la restituzione di € 80.000 alla [OSCURATO:PERSONA], si ottiene che laEasyworld rimane in debito di altrettanti € 80.000 per l’imposta 2017 (chesi è indebitamente conguagliata, cioè “trattenuta”) ed in più ottiene unarestituzione di € 80.000,00 duplicando quindi il proprio asserito diritto dicredito vantato nei confronti dell’Agenzia per la mancata regolarizzazionedegli 8 punti di vendita la cui proprietà era stata oggetto di rinuncia daparte della stessa [OSCURATO:PERSONA]».3.1 Anche tale motivo è inammissibile essendo stato già deciso con lasentenza 11948/2024.Numero registro generale 6840/2025Numero sezionale 1261/2026Numero di raccolta generale 7520/2026Data pubblicazione 29/03/2026Questa Corte, infatti, pronunciandosi sul terzo motivo di ricorso dellacontribuente, ha affermato che «viene contestata la nullità della sentenza,per violazione e falsa applicazione del medesimo art. 1, comma 643, L. distabilità 2015 e 24 d.l. 6 luglio 2011 n. 98 , conv. con modificazioni dallaL. 15 luglio 2011, n. 111, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.,nella parte in cui non ha riconosciuto il diritto al rimborso a favore diEasyworld della somma di euro 80.000, versate a titolo di accontodell'imposta in relazione ai punti di raccolta oggetto di successiva rinuncia.Anche questo motivo è fondato e va accolto. […]Nell’ottica del giudice d’appello il rimborso sarebbe stato preclusodall’imprescindibilità dell’operazione di scomputo dell’ammontare inquestione dall’imposta dovuta in esito alla procedura di liquidazioneautomatizzata della stessa relativa all’anno 2016, procedura che almomento della richiesta della società non si era ancora conclusa. Inrealtà, l’obbligo di compensazione mediante liquidazione automatizzata inrelazione all’imposta dovuta dalla contribuente nel 2016 non èpositivizzato dalla legge in relazione alla fattispecie oggetto di causa, nelcui quadro la raccolta di scommesse avveniva, non già telematicamente,bensì attraverso punti “fisici” dislocati sul territorio italiano e presso i qualil’utenza di volta in volta a tal fine si recava. L’art. 24 del d.l. 6 luglio 2011,n. 98, contenente “Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria”,conv. con modificazioni dalla L. 15 luglio 2011, n. 111, riguarda ildifferente ambito della raccolta di scommesse effettuata attraverso unacd. “rete virtuale”, ossia a distanza e attraverso il web. Detta norma sipalesa, viceversa, eccentrica rispetto al contesto oggi in esame,concernente scommesse raccolte attraverso una “rete fisica” e, come tali,assoggettate ad una liquidazione non automatizzata, ma del pari fisicadell’imposta unica dovuta ai sensi del d.lgs. 23 dicembre 1998, n. 504».La questione, com’è evidente, è proprio quella ripropostadall’Amministrazione con il ricorso in esame.Numero registro generale 6840/2025Numero sezionale 1261/2026Numero di raccolta generale 7520/2026Data pubblicazione 29/03/2026Deve peraltro aggiungersi che la stessa ricorrente afferma (pag. 86 delricorso) che, a suo avviso, è evidente che «detto motivo involgaconsiderazioni meramente in fatto, che non avrebbero potuto essereportati all’attenzione della Corte di cassazione, dato che i fatti cosìtratteggiati, erano già stati accertati dal giudice di secondo grado tramitela valutazione delle prove documentali fornite dall’Agenzia, il cui esito èstato illegittimamente posto in discussione in sede di legittimità», cosìriconoscendo che si tratta della medesima questione già decisa con lasentenza n. 11948/2024 di cui si intende sostanzialmente ottenere lariforma.È appena il caso di sottolineare, inoltre, che, coinvolgendo per stessaammissione della ricorrente profili di merito, la questione non potrebbecomunque essere esaminata in questa sede.Il ricorso va quindi rigettato.4. La ricorrente va condannata al pagamento delle spese di lite nellamisura di € 18.000 per compenso professionale.La contribuente ha chiesto la condanna della ricorrente al risarcimentodei danni “per lite temeraria” ai sensi dell’art. 96 c.p.c..Orbene, va rilevato che non può trovare applicazione il primo commadi tale norma che presuppone l’onere di allegazione degli elementi di fattoidonei a dimostrare l’effettività del danno, derivante dalla solaimpugnazione con la quale per la prima volta è stata proposta la domandade qua (Cass. n. 3967/1999; Cass. n. 16975/2006; Cass. n. 6763/2003;Cass. n. 12149/2002), con riguardo all’an e al quantum (Cass. n.17902/2010; Cass. n. 13395/2007; Cass. n. 3388/2007), cui lacontroricorrente non ha adempiuto.Può essere pronunciata, invece, la condanna ai sensi dell’art. 96,comma 3°, c.p.c.; tale norma prevede infatti una sanzione che il Giudicepuò disporre anche d’ufficio, ma che presuppone «l'accertamento dellamala fede o colpa grave della parte soccombente, non solo perché laNumero registro generale 6840/2025Numero sezionale 1261/2026Numero di raccolta generale 7520/2026Data pubblicazione 29/03/2026relativa previsione è inserita nella disciplina della responsabilità aggravata,ma anche perché agire in giudizio per far valere una pretesa che si rivelainfondata non è condotta di per sé rimproverabile» (Cass. n. 21570/2012;Cass. n. 27534/2014). Orbene, nel caso di specie è ravvisabile la colpagrave da parte della ricorrente che ha riproposto sostanzialmente lequestioni già esaminate con la sentenza n. 11948/2024 emessa da questaCorte in questo stesso processo. Si ritiene dunque equo condannarel’Amministrazione al pagamento, in favore della controricorrente,dell’importo di € 5.000.Occorre infine rilevare che alla condanna di cui all’art. 96 comma 3°c.p.c. dovrebbe fare seguito necessariamente anche quella di cui al 4°comma, come risulta dalla chiara formulazione della norma; tuttavia talecomma è stato introdotto dal d.lgs. 149/2022 e si applica «ai procedimentiinstaurati» successivamente alla data di entrata in vigore di tale decreto(28/2/2023), mentre «ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti» (art. 35 comma 1°d.lgs. 149/2022). Non può quindi operare nel caso di specie in quanto ilgiudizio di primo grado è stato introdotto nel 2017.Non occorre dichiarare la sussistenza dei presupposti per il raddoppiodel contributo unificato, ai sensi dell’art. 13 d.P.R. 115/2002, in quanto laricorrente è un soggetto istituzionalmente esonerato dal versamento dellostesso (Cass. n. 1778/2016; Cass. n. 5955/2014).Numero registro generale 6840/2025Numero sezionale 1261/2026Numero di raccolta generale 7520/2026Data pubblicazione 29/03/2026LA [OSCURATO:PERSONA] TRIBUTARIAComposta da: Oggetto:giochi eGiuseppe [OSCURATO:PERSONA] –[OSCURATO:PERSONA] giudizio di rinvioGiovanni [OSCURATO:PERSONA].Ad.[OSCURATO:DATA_NASCITA] CCPierpaolo [OSCURATO:PERSONA] ConsigliereLuigi D'[OSCURATO:PERSONA] pronunciato la seguenteORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 6840/2025 R.G. proposto da:[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]),costituitasi in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesadall'Avvocatura Generale dello Stato ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]);-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA], costituitasi in persona del Sig. [OSCURATO:PERSONA] legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesadall'[OSCURATO:PERSONA] (c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]);-controricorrente-avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di secondo gradodel Lazio n. 588/2025 depositata il 28/1/2025.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/2/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 6840/2025Numero sezionale 1261/2026Numero di raccolta generale 7520/2026Data pubblicazione 29/03/20261. Dall’esposizione in fatto contenuta nella sentenza impugnata e daglisi occupava di raccolta di scommesse, impugnava il diniego di rimborsodelle somme a suo avviso versate in eccesso in occasione della proceduradi regolarizzazione prevista dall’art. 1, comma 643, l. 190/2014, prorogatadall’art. 1, comma 926, l. 208/2015. Deduceva, in pratica, che avevaversato a titolo di acconto € 1.890.000 (€ 10.000 per ciascuno dei 189centri trasmissione dati presenti in Italia) e che, all’esito della procedura,l’Agenzia dei Monopoli aveva richiesto un importo complessivo di €2.661.994,61; aveva quindi rinunciato alla regolarizzazione di otto punti diraccolta senza ottenere il riconoscimento del credito di € 80.000 derivanteda tale rinuncia ed aveva versato l’ulteriore importo di € 332.452,17richiesto dall’Amministrazione per un totale di € 2.222.452,37.Ritenendo di dover pagare soltanto la somma di € 1.390.000 – inquanto in alcuni casi non era stato detratto l’importo di € 10.000 versato atitolo di acconto, in altri la data di inizio dell’attività era stata fissata in unmomento anteriore a quello risultante dalle visure – aveva presentatoistanza di rimborso che l’Amministrazione aveva rigettato, affermando chela società non era legittimata a richiederlo, essendo legittimati, invece, isingoli centri di raccolta.[OSCURATO:PERSONA] tributaria provinciale di Roma accoglieva parzialmenteil ricorso, riconoscendo la legittimazione della società e disattendendo latesi dell’Agenzia secondo la quale, per ciascun centro, “l’acconto sarebbestato compensato se l’importo complessivamente dovuto fosse risultatosuperiore a 10.000,00 euro e definitivamente acquisito se fosse risultatoinferiore”; riteneva invece legittimo il diniego in relazione agli importiversati per quei centri per i quali era stato accertato l’inizio dell’attivitàprima di quanto risultasse dalle visure, essendo i relativi accertamenticorrettamente eseguiti. Pertanto dichiarava «l’illegittimità del rifiutoNumero registro generale 6840/2025Numero sezionale 1261/2026Numero di raccolta generale 7520/2026Data pubblicazione 29/03/2026opposto dall’ufficio alla richiesta di rimborso limitatamente alla differenza– che non si dà per ogni punto di raccolta, ma solo per quei punti diraccolta ove il contribuente non abbia dovuto versare alcun saldo perchél’imposta dovuta per la regolarizzazione era inferiore all’acconto – tral’acconto di euro 10.000,00 e l’imposta complessivamente calcolata oltreche per la somma di euro 80.000,00 relativa ai punti di raccolta rinunciati;nel resto il diniego di dell’ufficio è legittimo».2. L’Agenzia proponeva appello; la società resisteva all’impugnazione eproponeva appello incidentale, onde vedersi riconosciuto il diritto alrimborso per l’intera somma richiesta.[OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale del Lazio accoglieva l’appelloprincipale e rigettava quello incidentale, affermando che (si riporta ladescrizione della decisione contenuta nella sentenza emessa all’esito delgiudizio di rinvio): «- legittimato al rimborso di quanto asseritamenteversato in eccesso per la procedura di regolarizzazione è esclusivamente ilsingolo Punto di Raccolta che, in fatto e in diritto, costituisce l’unicosoggetto passivo sia dell’obbligazione consistente nel pagamento del costod’ingresso nella procedura (di € 10.000) che dell’obbligazione tributariarelativa al pagamento dell’imposta unica sulle scommesse raccolte nelperiodo previgente alla regolarizzazione. [OSCURATO:PERSONA] ha pertantoazionato un diritto altrui in violazione dell’art. 81 c.p.c. in quanto difettadella titolarità attiva del diritto sostanziale fatto valere in giudizio;- l’importo di € 10.000 versato da [OSCURATO:PERSONA] nell’ambito dellaprocedura con riferimento a ciascun Punto di Raccolta non ha natura diacconto d’imposta bensì di costo per l’accesso alla Procedura stessa.Pertanto, tale importo non è suscettibile di rimborso;- non sussiste il diritto al rimborso della Società neppure riguardo agli€ 80.000 versati in relazione ai Diritti oggetto di successiva rinuncia allaProcedura poiché al momento della richiesta di rimborso (effettuata nel2017) il procedimento di liquidazione automatizzata delle imposteNumero registro generale 6840/2025Numero sezionale 1261/2026Numero di raccolta generale 7520/2026Data pubblicazione 29/03/2026relativamente all’anno 2016 non si era ancora concluso e dunque lasuddetta somma di denaro non poteva ancora considerarsi come entrataacquisita dallo Stato.- è insussistente il diritto al rimborso della Società anche conriferimento ai Punti di Raccolta per i quali l’Ufficio ha retrodatato la data diinizio della loro attività giacché tale anteriorità risulta documentalmenteprovata».3. Avverso tale sentenza, la società proponeva ricorso per cassazioneaffidato a quattro motivi, tutti per violazione di legge.Questa Corte, con sentenza n. 11948/2024 accoglieva i primi tre erigettava il quarto, cassava la sentenza impugnata e rinviava alla CGT disecondo grado del Lazio in diversa composizione.Osservava, in particolare, che sussisteva la legittimazione della societàa richiedere il rimborso, giacché «sia il titolare della ricevitoria, sia ilbookmaker estero, benché privo di concessione, per conto del quale ilpredetto CTD abbia operato svolgono un’attività gestoria suscettibile diintegrare il presupposto impositivo (Cass. n. 8757 del 2021)», sicché benpoteva il bookmaker richiedere la regolarizzazione (richiamava inproposito Cass. n. 3865/2022).Quanto alla natura del versamento degli acconti, rilevava che«L’asserzione del giudice regionale, alla stregua della quale l’importo dieuro 10.000 pagato ai sensi della lett. a) dell’art. 1, comma 643, L. n. 190del 2014, non costituirebbe acconto d’imposta si scontra col dato letteraledella norma, che accompagna la dichiarazione di impegno allaregolarizzazione fiscale e la domanda di rilascio di titolo abilitativo ai sensidell'articolo 88 del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n.773 con il “contestuale versamento mediante modello F24 della somma dieuro 10.000, da compensare in sede di versamento anche solo della primarata” dell’imposta complessivamente dovuta. Non vi è una qualificazionedel versamento alla stregua di “costo di accesso” alla procedura diNumero registro generale 6840/2025Numero sezionale 1261/2026Numero di raccolta generale 7520/2026Data pubblicazione 29/03/2026regolarizzazione. Né vi è addentellato che sia suscettibile di condurre aravvisare nel verbo impiegato, id est “compensare”, un utilizzo atecnico,anziché la legittimazione ad un’operazione che ha una sua precisafisionomia nell’ordinamento fiscale, compendiandosi in un preciso modo diestinzione dell’obbligazione tributaria. La circostanza, d’altronde, che ilversamento sia effettuato attraverso il modello F24 ne implica la naturaprettamente fiscale, essendo il modello in parola adoperato per la quasitotalità delle corresponsioni di somme dovute per imposte, tasse econtributi, non certo per perfezionare il pagamento di costi».Infine, riconosceva anche il diritto al rimborso dell’importo di €80.000; osservava, al riguardo, che «Nell’ottica del giudice d’appello ilrimborso sarebbe stato precluso dall’imprescindibilità dell’operazione discomputo dell’ammontare in questione dall’imposta dovuta in esito allaprocedura di liquidazione automatizzata della stessa relativa all’anno2016, procedura che al momento della richiesta della società non si eraancora conclusa. In realtà, l’obbligo di compensazione medianteliquidazione automatizzata in relazione all’imposta dovuta dallacontribuente nel 2016 non è positivizzato dalla legge in relazione allafattispecie oggetto di causa, nel cui quadro la raccolta di scommesseavveniva, non già telematicamente, bensì attraverso punti “fisici” dislocatisul territorio italiano e presso i quali l’utenza di volta in volta a tal fine sirecava».4. La società riassumeva il giudizio, chiedendo il riconoscimentodell’intero importo richiesto.L’Amministrazione si costituiva ed insisteva nelle difese poste afondamento dell’originario atto di appello; eccepiva la sussistenza dellitisconsorzio necessario tra la società ed i centri di raccolta.La CGT di secondo grado, con sentenza n. 588/2025, “rigetta[va]l’appello dell’Agenzia” nonché “l’appello incidentale”.Numero registro generale 6840/2025Numero sezionale 1261/2026Numero di raccolta generale 7520/2026Data pubblicazione 29/03/2026Osservava, in pratica, che la questione del difetto di legittimazioneriproposta dall’Amministrazione era già stata risolta dalla sentenza dicassazione al cui contenuto doveva necessariamente uniformarsi, mentrenon sussisteva alcun litisconsorzio, non essendovi dubbi in ordine alsoggetto che aveva chiesto il rimborso. Del pari erano state decise dallaCorte di cassazione le questioni della natura di acconto dell’importo di €10.000 versato per ciascun centro e del diritto alla restituzione degli €80.000.Analogamente precluso era il riesame della questione sollevata dallasocietà in ordine alla data di inizio dell’attività dei centri, atteso che la S.C.aveva rigettato il quarto motivo di ricorso riguardante tale aspetto,osservando che l’accertamento dell’effettiva data di inizio dell’attivitàcostituiva questione di merito non sindacabile nel giudizio di legittimità.5. Avverso tale sentenza l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli haproposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi.La società contribuente ha resistito con controricorso, chiedendo lacondanna della ricorrente ai sensi dell’art. 96 c.p.c.; ha depositato altresìuna memoria ex art. 380 bis.1 c.p.c.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo di ricorso l’Amministrazione ha denunciato i vizidi cui all’art. 360, comma 1° nn. 3) e 4) c.p.c. per violazione degli artt. 1,comma 643, l. 190/2014, 81 c.p.c. e 14, d.lgs. n. 546/1992.Con tale motivo ha contestato nuovamente la legittimazione dellaEasyworld LTD a chiedere il rimborso, spettando la stessa ai centri diraccolta ed ha altresì lamentato che la CGT di secondo grado, in ordinealla violazione del litisconsorzio necessario, si era limitata ad osservareche “non vi erano dubbi sulla precisa individuazione del soggettoreclamante il rimborso”; ha quindi riproposto la relativa questione,rilevando che nella sentenza di cassazione era stata riconosciuta unaNumero registro generale 6840/2025Numero sezionale 1261/2026Numero di raccolta generale 7520/2026Data pubblicazione 29/03/2026solidarietà paritetica tra il bookmaker ed il centro di trasmissione dati inrelazione all’imposta unica sulle scommesse che determinava illitisconsorzio ai sensi dell’art. 14 d.lgs. 546/1992 e che «il riconoscimentodi un eventuale diritto al rimborso nei confronti della società, in assenza dicorretta integrazione del giudizio, comporterebbe un indebito soggettivoex art. 2036 c.c.».1.1 Il motivo è inammissibile.La questione della legittimazione della società è infatti già stata decisada questa Corte (che l’ha riconosciuta) con la sentenza di cassazione conrinvio n. 11948/2024 che, essendo intervenuta per violazione di legge,produce effetti analoghi a quelli del giudicato (Cass. n. 12095/2007);pertanto non è consentito al giudice del rinvio ed alla stessa Corte dicassazione nell’eventuale giudizio di impugnazione della sentenza emessaall’esito del giudizio di rinvio (Cass. n. 23592/2024), di rimettere indiscussione l’interpretazione delle norme – persino ove sia nel frattempomutato l’orientamento (Cass. n. 27155/2017; Cass. n. 6086/2014) - ed ifatti che ne costituiscono il presupposto (Cass. n. 6707/2004; Cass. n.3368/1995) che hanno già formato oggetto della pronuncia di legittimità.L’unica differenza rispetto al giudicato è data dalla rilevanza dell’eventualeius superveniens (Cass. n. 12095/2007; Cass. n. 23169/2006) dellasopravvenuta dichiarazione di incostituzionalità della norma (Cass. n.18847/2008) o di sentenza della Corte di Giustizia dell’U.E. (Cass. n.19301/2014). Non essendosi verificata alcuna di queste circostanze, laquestione non può essere riesaminata.1.2 Il motivo è inammissibile anche con riguardo alla questione dellitisconsorzio.A prescindere dalla fondatezza dello stesso – invero assai dubbia,giacché oggetto del processo non è l’imposta, che può gravare in solidosui centri e sul bookmaker, quanto la restituzione delle somme che siassumono indebitamente versate dal solo bookmaker – va osservato che,Numero registro generale 6840/2025Numero sezionale 1261/2026Numero di raccolta generale 7520/2026Data pubblicazione 29/03/2026secondo un principio consolidato, che costituisce corollario di quelli sopraindicati in relazione agli effetti che produce la sentenza di cassazione conrinvio, la questione dell’integrità del contraddittorio non può essereesaminata nel giudizio di rinvio o nell’eventuale successivo giudizio dilegittimità; ed infatti «Nel giudizio di rinvio dalla Corte di cassazione, nonpuò essere eccepita o rilevata d'ufficio la non integrità del contraddittorioa causa di un'esigenza originaria di litisconsorzio (art. 102 c.p.c.) quandotale questione non sia stata dedotta con il ricorso per cassazione e rilevatadal giudice di legittimità, dovendosi presumere che il contraddittorio siastato ritenuto integro in quella sede, con la conseguenza che nel giudiziodi rinvio e nel successivo giudizio di legittimità possono e devonopartecipare, in veste di litisconsorti necessari, soltanto coloro che furonoparti nel primo giudizio davanti alla Corte di cassazione» (Cass. n.15400/2025; nello stesso senso, cfr. Cass. n. 21096/2017; Cass. n.5061/2007; Cass. n. 6384/2001).Tale principio vale a maggior ragione nel caso di specie, in cui laquestione della legittimazione a chiedere il rimborso ha costituito oggettodella pronuncia già resa da questa Corte nel presente processo.2. Con il secondo motivo di ricorso si denuncia il vizio di cui all’art.360, comma 1°, n. 3) c.p.c. per violazione e falsa applicazione degli artt.1, comma 643, l. 190/2014, 12 e 14 delle disposizioni sulla legge ingenerale, 2 e 3 d.lgs. n. 546/1992.L’Amministrazione si duole sostanzialmente della natura attribuitaall’importo di € 10.000 versato per ciascun centro, deducendo che alriguardo la CGT di secondo grado, nel giudizio di rinvio, si sarebbe limitataad osservare che la questione era già stata risolta con la pronuncia diquesta Corte. Ha quindi ribadito che, in base a quanto previsto nelle lett.a) ed e) del comma 643 dell’art. 1 l. 190/2014, la compensazionedell’importo di € 10.000,00 poteva essere compiuta solamente in relazioneai soggetti tenuti al pagamento di un’imposta unica superiore alla predettaNumero registro generale 6840/2025Numero sezionale 1261/2026Numero di raccolta generale 7520/2026Data pubblicazione 29/03/2026cifra, mentre nessun rimborso era dovuto per i soggetti tenuti alpagamento di un’imposta unica inferiore a tale cifra. Ha poi aggiunto che«il giudice tributario, già in primo grado, per tutto quanto sopraargomentato, avrebbe dovuto riconoscere il proprio difetto di giurisdizionein ordine alle somme versate a titolo di contributo di regolarizzazione, cosìcome richiesto dall’Agenzia nelle proprie controdeduzioni e nelle memorieillustrative di primo grado. Il versamento dei 10.000 € esula infatti dallacognizione tributaria essendo stato previsto il pagamento quale requisitoper la partecipazione ad un procedimento amministrativo, non piùcontestabile da [OSCURATO:PERSONA] per avervi aderito o quantomeno prestatoacquiescenza per omessa impugnativa nell’opportuna sedegiurisdizionale».Infine, ha dedotto che la CGT nella sentenza impugnata avrebbe maleinterpretato la sentenza di questa Corte che si era «limitata ad affermareche il versamento in questione ha natura prettamente fiscale e ciò alprecipuo scopo di ritenere legittimata l’operatività della “compensazione”,che per la Corte di Cassazione, si compendia in un preciso modo diestinzione della obbligazione tributaria. Tuttavia, la Corte di cassazionenon ha affermato che detta compensazione dovesse operare altresì per lesomme da versare a titolo di una imposta unica inferiore alla cifra di €10.000».2.1 Anche questo motivo è inammissibile in considerazione degli effetticonseguenti alla pronuncia della sentenza n. 11984/2024 di questa Corte.Appare opportuno, per chiarezza, riportare la parte della pronunciarelativa alla questione in esame, giacché la ricorrente pone in dubbiol’interpretazione del suo contenuto da parte della CGT di secondo grado:«Con il secondo motivo di ricorso si insiste nel rimarcare la nullità dellasentenza d'appello, per violazione e falsa applicazione del ridetto art. 1,comma 643, L. di stabilità 2015, nella parte in cui ha negato la natura diacconto d'imposta dell'importo di euro 10.000 versato da Easyword conNumero registro generale 6840/2025Numero sezionale 1261/2026Numero di raccolta generale 7520/2026Data pubblicazione 29/03/2026riferimento a ciascun punto di raccolta. Il motivo è fondato e va accolto.L’asserzione del giudice regionale, alla stregua della quale l’importo dieuro 10.000 pagato ai sensi della lett. a) dell’art. 1, comma 643, L. n. 190del 2014, non costituirebbe acconto d’imposta si scontra col dato letteraledella norma, che accompagna la dichiarazione di impegno allaregolarizzazione fiscale e la domanda di rilascio di titolo abilitativo ai sensidell'articolo 88 del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n.773 con il “contestuale versamento mediante modello F24 della somma dieuro 10.000, da compensare in sede di versamento anche solo della primarata” dell’imposta complessivamente dovuta. Non vi è una qualificazionedel versamento alla stregua di “costo di accesso” alla procedura diregolarizzazione. Né vi è addentellato che sia suscettibile di condurre aravvisare nel verbo impiegato, id est “compensare”, un utilizzo atecnico,anziché la legittimazione ad un’operazione che ha una sua precisafisionomia nell’ordinamento fiscale, compendiandosi in un preciso modo diestinzione dell’obbligazione tributaria. La circostanza, d’altronde, che ilversamento sia effettuato attraverso il modello F24 ne implica la naturaprettamente fiscale, essendo il modello in parola adoperato per la quasitotalità delle corresponsioni di somme dovute per imposte, tasse econtributi, non certo per perfezionare il pagamento di costi».È evidente che questa Corte si è già pronunciata sulla questione postacon il secondo motivo di ricorso dell’Amministrazione, riconoscendoall’importo di € 10.000 la natura di acconto d’imposta.Né potrebbe escludersi, come sostiene la ricorrente, il diritto alrimborso in considerazione del riferimento alla sola possibilità di“compensare” tale somma e della sua “natura prettamente fiscale”. Se sitratta infatti di un acconto d’imposta che non era dovuto non è possibilesostenere che non ne possa essere chiesto il rimborso; che neppure puòessere escluso in considerazione del solo riferimento alla possibilità dicompensarlo, giacché affinché possa intervenire la compensazione èNumero registro generale 6840/2025Numero sezionale 1261/2026Numero di raccolta generale 7520/2026Data pubblicazione 29/03/2026necessario che la parte abbia un credito di cui – qualora non venga estintoper compensazione – può essere richiesto il pagamento.2.2 Infine, la ricorrente sembra riproporre in questa sede l’eccezione didifetto di giurisdizione già contenuta nelle controdeduzioni depositate nelgiudizio di primo grado.È appena il caso di osservare che anche tale questione èinammissibile. Il difetto di giurisdizione è disciplinato, con riguardo alprocesso tributario, dall’art. 3 d.lgs. 546/1992 - che riproducesostanzialmente il testo dell’art. 37, comma 1°, c.p.c. nella formulazioneanteriore alle modifiche introdotte con d.lgs. 149/2022 - secondo il qualelo stesso è rilevato, anche d’ufficio, in ogni stato e grado del processo.Costituisce tuttavia principio consolidato quello secondo il quale ladecisione nel merito implica una pronuncia implicita sulla giurisdizione,sicché si forma il giudicato sulla giurisdizione ove la stessa non vengaimpugnata con riguardo a tale aspetto (cfr., ex multis, Cass. Sez. U. n.24883/2008; Cass. Sez. U. n. 2067/2011; Cass. n. 6966/2013; conspecifico riguardo al processo tributario, Cass. n. 22652/2019).3. Con il terzo motivo di ricorso è stato denunciato il vizio di cui all’art.360, comma 1°, n. 3) c.p.c. per violazione e falsa applicazione dell’art. 24d.l. n. 98/2011 conv. in l. 111/2011 e del d.lgs. 504/1998.Con tale motivo l’Amministrazione ha riproposto la questionedell’impossibilità di riconoscere il rimborso dell’importo di € 80.000 inquanto l’art. 24 del d.l. 98/2011 stabilisce che l’Agenzia procede allaliquidazione automatizzata dell’imposta unica sulle scommesse entro il31/12 del secondo anno successivo a quello nel quale è maturatal’imposta; pertanto «finché non viene liquidata l’imposta unicarelativamente ad un anno, non è possibile compensare a quel titolo altripagamenti effettuati nelle more. La liquidazione dell’imposta unica per il2016, tuttavia, non ha mai potuto svolgersi, a causa del mancatocollegamento al totalizzatore nazionale da parte di [OSCURATO:PERSONA], circostanzaNumero registro generale 6840/2025Numero sezionale 1261/2026Numero di raccolta generale 7520/2026Data pubblicazione 29/03/2026che ha portato, unitamente ad altri inadempimenti, alla decadenza dallaconvenzione stipulata con l’Agenzia. Quindi, la [OSCURATO:PERSONA] doveva ancora,a tutto il 31/1/2018, un debito per l’imposta 2017 proprio di € 80.000, cheera quindi (già) tornata a compensarsi indebitamente. Si utilizza il termine“compensazione”, per riferirsi alla terminologia usata dalla [OSCURATO:PERSONA], masi dovrebbe in realtà parlare di veri e propri mancati versamenti diimposta. Riconoscere il diritto al rimborso degli 80.000 €, è errato perchédetto importo, asseritamente versato in eccesso dalla [OSCURATO:PERSONA] a titolo dicontributo di regolarizzazione, avrebbe potuto essere imputato, qualesomma di denaro acquisita all’entrata dello Stato, a titolo di imposta2016, solo una volta concluso il procedimento di liquidazioneautomatizzata del 2016, all’esito del quale l’Agenzia avrebbe determinatoesattamente quanto dovuto a titolo di imposta 2016. Al momento dellarichiesta di rimborso, effettuata nel 2017 dalla [OSCURATO:PERSONA], la liquidazione2016 non si era ancora conclusa. Al momento in cui l’Agenzia ha denegatoil rimborso, atto impugnato in primo grado dalla [OSCURATO:PERSONA], era restituibilenulla che potesse essere imputato ad anno d’imposta 2016 perché l’annoin questione non era stato ancora liquidato quindi né la [OSCURATO:PERSONA] nél’Agenzia potevano sapere con esattezza se quanto versato sarebbe statoconsiderato quanto dovuto, ed in caso negativo, in quali termini.Disponendo la restituzione di € 80.000 alla [OSCURATO:PERSONA], si ottiene che laEasyworld rimane in debito di altrettanti € 80.000 per l’imposta 2017 (chesi è indebitamente conguagliata, cioè “trattenuta”) ed in più ottiene unarestituzione di € 80.000,00 duplicando quindi il proprio asserito diritto dicredito vantato nei confronti dell’Agenzia per la mancata regolarizzazionedegli 8 punti di vendita la cui proprietà era stata oggetto di rinuncia daparte della stessa [OSCURATO:PERSONA]».3.1 Anche tale motivo è inammissibile essendo stato già deciso con lasentenza 11948/2024.Numero registro generale 6840/2025Numero sezionale 1261/2026Numero di raccolta generale 7520/2026Data pubblicazione 29/03/2026Questa Corte, infatti, pronunciandosi sul terzo motivo di ricorso dellacontribuente, ha affermato che «viene contestata la nullità della sentenza,per violazione e falsa applicazione del medesimo art. 1, comma 643, L. distabilità 2015 e 24 d.l. 6 luglio 2011 n. 98 , conv. con modificazioni dallaL. 15 luglio 2011, n. 111, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.,nella parte in cui non ha riconosciuto il diritto al rimborso a favore diEasyworld della somma di euro 80.000, versate a titolo di accontodell'imposta in relazione ai punti di raccolta oggetto di successiva rinuncia.Anche questo motivo è fondato e va accolto. […]Nell’ottica del giudice d’appello il rimborso sarebbe stato preclusodall’imprescindibilità dell’operazione di scomputo dell’ammontare inquestione dall’imposta dovuta in esito alla procedura di liquidazioneautomatizzata della stessa relativa all’anno 2016, procedura che almomento della richiesta della società non si era ancora conclusa. Inrealtà, l’obbligo di compensazione mediante liquidazione automatizzata inrelazione all’imposta dovuta dalla contribuente nel 2016 non èpositivizzato dalla legge in relazione alla fattispecie oggetto di causa, nelcui quadro la raccolta di scommesse avveniva, non già telematicamente,bensì attraverso punti “fisici” dislocati sul territorio italiano e presso i qualil’utenza di volta in volta a tal fine si recava. L’art. 24 del d.l. 6 luglio 2011,n. 98, contenente “Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria”,conv. con modificazioni dalla L. 15 luglio 2011, n. 111, riguarda ildifferente ambito della raccolta di scommesse effettuata attraverso unacd. “rete virtuale”, ossia a distanza e attraverso il web. Detta norma sipalesa, viceversa, eccentrica rispetto al contesto oggi in esame,concernente scommesse raccolte attraverso una “rete fisica” e, come tali,assoggettate ad una liquidazione non automatizzata, ma del pari fisicadell’imposta unica dovuta ai sensi del d.lgs. 23 dicembre 1998, n. 504».La questione, com’è evidente, è proprio quella ripropostadall’Amministrazione con il ricorso in esame.Numero registro generale 6840/2025Numero sezionale 1261/2026Numero di raccolta generale 7520/2026Data pubblicazione 29/03/2026Deve peraltro aggiungersi che la stessa ricorrente afferma (pag. 86 delricorso) che, a suo avviso, è evidente che «detto motivo involgaconsiderazioni meramente in fatto, che non avrebbero potuto essereportati all’attenzione della Corte di cassazione, dato che i fatti cosìtratteggiati, erano già stati accertati dal giudice di secondo grado tramitela valutazione delle prove documentali fornite dall’Agenzia, il cui esito èstato illegittimamente posto in discussione in sede di legittimità», cosìriconoscendo che si tratta della medesima questione già decisa con lasentenza n. 11948/2024 di cui si intende sostanzialmente ottenere lariforma.È appena il caso di sottolineare, inoltre, che, coinvolgendo per stessaammissione della ricorrente profili di merito, la questione non potrebbecomunque essere esaminata in questa sede.Il ricorso va quindi rigettato.4. La ricorrente va condannata al pagamento delle spese di lite nellamisura di € 18.000 per compenso professionale.La contribuente ha chiesto la condanna della ricorrente al risarcimentodei danni “per lite temeraria” ai sensi dell’art. 96 c.p.c..Orbene, va rilevato che non può trovare applicazione il primo commadi tale norma che presuppone l’onere di allegazione degli elementi di fattoidonei a dimostrare l’effettività del danno, derivante dalla solaimpugnazione con la quale per la prima volta è stata proposta la domandade qua (Cass. n. 3967/1999; Cass. n. 16975/2006; Cass. n. 6763/2003;Cass. n. 12149/2002), con riguardo all’an e al quantum (Cass. n.17902/2010; Cass. n. 13395/2007; Cass. n. 3388/2007), cui lacontroricorrente non ha adempiuto.Può essere pronunciata, invece, la condanna ai sensi dell’art. 96,comma 3°, c.p.c.; tale norma prevede infatti una sanzione che il Giudicepuò disporre anche d’ufficio, ma che presuppone «l'accertamento dellamala fede o colpa grave della parte soccombente, non solo perché laNumero registro generale 6840/2025Numero sezionale 1261/2026Numero di raccolta generale 7520/2026Data pubblicazione 29/03/2026relativa previsione è inserita nella disciplina della responsabilità aggravata,ma anche perché agire in giudizio per far valere una pretesa che si rivelainfondata non è condotta di per sé rimproverabile» (Cass. n. 21570/2012;Cass. n. 27534/2014). Orbene, nel caso di specie è ravvisabile la colpagrave da parte della ricorrente che ha riproposto sostanzialmente lequestioni già esaminate con la sentenza n. 11948/2024 emessa da questaCorte in questo stesso processo. Si ritiene dunque equo condannarel’Amministrazione al pagamento, in favore della controricorrente,dell’importo di € 5.000.Occorre infine rilevare che alla condanna di cui all’art. 96 comma 3°c.p.c. dovrebbe fare seguito necessariamente anche quella di cui al 4°comma, come risulta dalla chiara formulazione della norma; tuttavia talecomma è stato introdotto dal d.lgs. 149/2022 e si applica «ai procedimentiinstaurati» successivamente alla data di entrata in vigore di tale decreto(28/2/2023), mentre «ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti» (art. 35 comma 1°d.lgs. 149/2022). Non può quindi operare nel caso di specie in quanto ilgiudizio di primo grado è stato introdotto nel 2017.Non occorre dichiarare la sussistenza dei presupposti per il raddoppiodel contributo unificato, ai sensi dell’art. 13 d.P.R. 115/2002, in quanto laricorrente è un soggetto istituzionalmente esonerato dal versamento dellostesso (Cass. n. 1778/2016; Cass. n. 5955/2014). P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso.Condanna l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli al pagamento, infavore della [OSCURATO:PERSONA] LTD, delle spese del presente giudizio di legittimitàche si liquidano in € 18.000,00 per compenso professionale oltre allespese forfettarie nella misura del 15% del compenso, agli esborsi, che siliquidano in € 200,00, ed agli accessori di legge.Numero registro generale 6840/2025Numero sezionale 1261/2026Numero di raccolta generale 7520/2026Data pubblicazione 29/03/2026Condanna, ai sensi dell’art. 96, comma 3°, c.p.c., l’Agenzia delleDogane e dei Monopoli al pagamento, in favore della [OSCURATO:PERSONA] LTD,dell’importo di € 5.000,00.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 10/02/2026.Il PresidenteGiuseppe Fuochi TinarelliP.Q.MLa Corte rigetta il ricorso.Condanna l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli al pagamento, infavore della [OSCURATO:PERSONA] LTD, delle spese del presente giudizio di legittimitàche si liquidano in € 18.000,00 per compenso professionale oltre allespese forfettarie nella misura del 15% del compenso, agli esborsi, che siliquidano in € 200,00, ed agli accessori di legge.Numero registro generale 6840/2025Numero sezionale 1261/2026Numero di raccolta generale 7520/2026Data pubblicazione 29/03/2026Condanna, ai sensi dell’art. 96, comma 3°, c.p.c., l’Agenzia delleDogane e dei Monopoli al pagamento, in favore della [OSCURATO:PERSONA] LTD,dell’importo di € 5.000,00.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 10/02/2026.Il PresidenteGiuseppe [OSCURATO:PERSONA]