CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 04962/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/11/2022 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che l'unico motivo di ricorso, con il quale si contesta il mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62, primo comma, n. 6, cod. pen., è privo dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall'art. 581 cod. proc. pen. in quanto difetta di una critica puntuale al provvedimento impugnato e non prende in considerazione, per confutarle in fatto e/o in diritto, la complessità delle argomentazioni in virtù delle quali i motivi di appello non sono stati accolti; che, invero, le doglianze difensive risultano meramente riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi, con corretti argomenti logici e giuridici (Sez. 2, n. 9535 del 11/02/2022, Cortiglia, Rv. 282793; Sez. 2, n. 9143 del 24/01/2013, Corsini, Rv. 254880; Sez. 2, n. 12366 del 24/03/2010, Sola, Rv. 246673), dai giudici del merito (si vedano, in particolare, pagg. 2 e 3); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 24 ottobre 2